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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF.Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF.Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29637202500040213000 VARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di presa in carico notificatole il 16 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo per l'importo di € 26.730,86, in ordine all'IMU richiesta dal Comune dei Palermo relativamente all'anno 2016, deducendo la mancata notifica di atti prodromici a quello impugnato. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione si opponeva all'accoglimento del ricorso. Costituitosi, anch'esso, in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, precisava di avere di avere riconosciuto alla contribuente, su istanza dalla medesima presentata in altro processo tributario, l'agevolazione prevista per gli “immobili storici” e di avere, conseguentemente ridotto la pretesa ad € 9.483,00, oltre ad accessori. Nel prosieguo, la ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, all'esito della pubblica udienza fissata per la stessa data, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, affermata l'ammissibilità del proposto ricorso. E', al riguardo, noto che l'avviso di presa in carico non costituisce provvedimento impugnabile, salvo che non si tratti del primo atto attraverso il quale viene resa nota al contribuente la pretesa impositiva (cfr Cass. n.21254/2023 e Cass.n.22670/2024). E, nella specie, non vi è prova che l'atto prodromico a quello impugnato – l'avviso di accertamento n.1954 – sia stato regolarmente notificato alla ricorrente (trattasi di notifica eseguita per il tramite di messo, a soggetto diverso dal destinatario, senza l'invio della relativa CAN). Ciò posto, va preliminarmente dato atto che il Comune di Palermo (vedi allegato C ) ha ridotto la propria pretesa impositiva ad € 9.483,00, riconoscendo alla contribuente, su istanza della medesima, l'agevolazione del 50% stabilita per gli “immobili storici”. Va, pertanto, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla somma eccedente quella, ridotta, come sopra determinata. Nel resto, il ricorso va accolto, attesa l'accertata irregolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, che rende, quest'ultimo, privo di titolo. Le spese vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, nei termini di cui in motivazione;
accoglie, nel resto, il ricorso e compensa le spese. Palermo, 14 gennaio 2026.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore LICASTRO MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF.Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF.Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29637202500040213000 VARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di presa in carico notificatole il 16 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo per l'importo di € 26.730,86, in ordine all'IMU richiesta dal Comune dei Palermo relativamente all'anno 2016, deducendo la mancata notifica di atti prodromici a quello impugnato. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione si opponeva all'accoglimento del ricorso. Costituitosi, anch'esso, in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, precisava di avere di avere riconosciuto alla contribuente, su istanza dalla medesima presentata in altro processo tributario, l'agevolazione prevista per gli “immobili storici” e di avere, conseguentemente ridotto la pretesa ad € 9.483,00, oltre ad accessori. Nel prosieguo, la ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, all'esito della pubblica udienza fissata per la stessa data, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, affermata l'ammissibilità del proposto ricorso. E', al riguardo, noto che l'avviso di presa in carico non costituisce provvedimento impugnabile, salvo che non si tratti del primo atto attraverso il quale viene resa nota al contribuente la pretesa impositiva (cfr Cass. n.21254/2023 e Cass.n.22670/2024). E, nella specie, non vi è prova che l'atto prodromico a quello impugnato – l'avviso di accertamento n.1954 – sia stato regolarmente notificato alla ricorrente (trattasi di notifica eseguita per il tramite di messo, a soggetto diverso dal destinatario, senza l'invio della relativa CAN). Ciò posto, va preliminarmente dato atto che il Comune di Palermo (vedi allegato C ) ha ridotto la propria pretesa impositiva ad € 9.483,00, riconoscendo alla contribuente, su istanza della medesima, l'agevolazione del 50% stabilita per gli “immobili storici”. Va, pertanto, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla somma eccedente quella, ridotta, come sopra determinata. Nel resto, il ricorso va accolto, attesa l'accertata irregolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, che rende, quest'ultimo, privo di titolo. Le spese vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, nei termini di cui in motivazione;
accoglie, nel resto, il ricorso e compensa le spese. Palermo, 14 gennaio 2026.