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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
12:00 in composizione monocratica:
MASTRORILLI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2126/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-3T-000499-000-001-002 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso odierno Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione sanzioni, Registro Ufficiale 0213989.28-07-2025.U, avviso nr. 2023/3T/000499/000/001/002, inerente al contratto di locazione anno 2023, con il quale è stato chiesto il pagamento dell'imposta di registro di 200,00 euro, oltre le sanzioni ed interessi correlati poiché, il contratto di locazione sebbene includa l'opzione per la cedolare secca, comprendeva anche la presenza di un garante.
L'Ufficio resiste obiettando che, nella specie, non ci troveremmo al cospetto di una fideiussione, ma di un contratto autonomo di garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il cennato contratto di locazione per quanto qui ancora rileva prevede che la madre della conduttrice sig.ra
Nominativo_2 “si obbliga personalmente ed in solido affinchè gli obblighi assunti dalla figlia siano regolarmente rispettati”.
La norma di cui all'art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011,stabilisce che “….sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.”
E' pacifico (Cass. n. 6177/2020) che con il contratto autonomo di garanzia, che qui caratterizzerebbe l'odierna locazione secondo l'Ufficio, il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale;
ancora
(Cass. n. 26508/2024), in tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.
Per cui (v. da ultimo Cass. n. 19693 del 2022), il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
Tanto, premesso non v'è chi non veda come, nella specie, l'obbligazione della garante è stata assunta “in solido” e/o in via accessoria, e non risulta, inoltre, pattuita alcuna esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore eventuali eccezioni spettanti al debitore principale, in sintonia con quanto avverrebbe in caso di contratto autonomo di garanzia.
La domanda è quindi fondata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice Unico accoglie la domanda, annulla l'atto impugnato e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali che si quantificano in ragione di euro 200,00 oltre accessori di legge.
Bari, 23.2.2026
Il Giudice Unico
Dott. Pietro Mastrorilli
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
12:00 in composizione monocratica:
MASTRORILLI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2126/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-3T-000499-000-001-002 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso odierno Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione sanzioni, Registro Ufficiale 0213989.28-07-2025.U, avviso nr. 2023/3T/000499/000/001/002, inerente al contratto di locazione anno 2023, con il quale è stato chiesto il pagamento dell'imposta di registro di 200,00 euro, oltre le sanzioni ed interessi correlati poiché, il contratto di locazione sebbene includa l'opzione per la cedolare secca, comprendeva anche la presenza di un garante.
L'Ufficio resiste obiettando che, nella specie, non ci troveremmo al cospetto di una fideiussione, ma di un contratto autonomo di garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il cennato contratto di locazione per quanto qui ancora rileva prevede che la madre della conduttrice sig.ra
Nominativo_2 “si obbliga personalmente ed in solido affinchè gli obblighi assunti dalla figlia siano regolarmente rispettati”.
La norma di cui all'art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011,stabilisce che “….sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.”
E' pacifico (Cass. n. 6177/2020) che con il contratto autonomo di garanzia, che qui caratterizzerebbe l'odierna locazione secondo l'Ufficio, il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale;
ancora
(Cass. n. 26508/2024), in tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.
Per cui (v. da ultimo Cass. n. 19693 del 2022), il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
Tanto, premesso non v'è chi non veda come, nella specie, l'obbligazione della garante è stata assunta “in solido” e/o in via accessoria, e non risulta, inoltre, pattuita alcuna esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore eventuali eccezioni spettanti al debitore principale, in sintonia con quanto avverrebbe in caso di contratto autonomo di garanzia.
La domanda è quindi fondata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice Unico accoglie la domanda, annulla l'atto impugnato e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali che si quantificano in ragione di euro 200,00 oltre accessori di legge.
Bari, 23.2.2026
Il Giudice Unico
Dott. Pietro Mastrorilli