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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa OS De Bonis, all'udienza del 02 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3766/2024 R.G. e vertente
fra
Parte_1
– (C.F. e Reg. Impr. di Potenza n. 96006460768; P.IVA
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonietta Giugliano ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza, alla via Nicola Sole n. 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto della CP_1
rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 29.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, in persona del legale rappresentante p.t., adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con avviso di addebito n. 39220240001387608000, formato il
09/11/2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 21/11/2024, veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 17.375,30, per inadempienza 3013- note di rettifica da DM10 matricola 6401964596, in relazione al periodo da
12/2023 a 12/2023; che il predetto avviso di addebito sembrerebbe riferito alla nota di rettifica emessa il 20/05/2024 dall' relativamente al periodo CP_1 dicembre 2023, la quale contiene l'indicazione “Addebito Art. 1 Comma 1175
Legge 296 del 27.12.2006” riferita ai codici L565 riportati in tabella che, in causale, vengono genericamente e laconicamente motivati “Disconoscimento conguaglio per irregolarità” e “Sanzioni per differenza contributiva”; che, precedentemente, in particolare dal 24/11/2023, l' aveva notificato alla CP_1 ricorrente diverse note di debito per regolarizzazioni contributive scaturite dall'accertamento degli oneri contributivi relativi a specifiche posizioni (nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n. 619039, prot. n. .6400/24/11/2023.0301456 del 24/11/2023 relativa alla posizione CP_1
nota di debito per regolarizzazioni contributive - Persona_2 riferimento lavorazione n. 619211 prot. n. .6400/24/11/2023.0301459 del CP_1
24/11/2023; relativa alle posizioni , Parte_2 Persona_3
; nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento Persona_4 lavorazione n. 619345, prot. n. .6400/24/11/2023.0301463 del 24/11/2023, CP_1 relativa alla posizione nota di debito per regolarizzazioni Persona_5 contributive - riferimento lavorazione n. 619580, prot. n.
.6400/24/11/2023.0301466 del 24/11/2023, relativa alle posizioni CP_1 CP_3
, e nota di
[...] Persona_6 Persona_7 Controparte_4 debito per regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n. 619970, prot. n. .6400/25/11/2023.0301713 del 25/11/2023, relativa alle posizioni CP_1
, e Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n.
620328, prot. n. .6400/25/11/2023.0301718 del 25/11/2023, relativa alla CP_1 posizione;
nota di debito per regolarizzazioni contributive - Parte_3
2 riferimento lavorazione n. 621815, prot. n. .6400/30/11/2023.0308082 del CP_1
30/11/2023, relativa alle posizioni Persona_12 Persona_13 Per_14
; nota di debito per regolarizzazioni contributive -
[...] Persona_15 riferimento lavorazione n. 623061, prot. n. .6400/30/11/2023.0308104 del CP_1
30/11/2023, relativa alle posizioni , e Persona_16 Persona_17
; nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento Persona_18 lavorazione n. 624295, prot. n. .6400/01/12/2023.0309629 del 01/12/2023, CP_1 relativa alle posizioni e;
nota di debito per Persona_19 Persona_20 regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n. 624744, prot. n.
.6400/01/12/2023.0309632 del 01/12/2023, relativa alla posizione CP_1 [...]
; nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento Per_21 lavorazione n. 644771, prot. n. .6400/29/01/2024.0025549 del 29/01/2024, CP_1 relativa alle posizioni e;
nota di debito per Persona_22 Persona_23 regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n. 644805, prot. n. . CP_1
.6400/29/01/2024.0025552 del 29/01/2024, relativa alla posizione CP_1 [...]
; nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento Per_24 lavorazione n. 644936, prot. n. . 6400/29/01/2024.0025554 del 29/01/2024, CP_1 relativa alla posizione;
nota di debito per regolarizzazioni Persona_25 contributive - riferimento lavorazione n. 645073, prot. n. . CP_1
6400/09/02/2024.0037451 del 09/02/2024, relativa alle posizioni Per_26
e ; nota di debito per
[...] Persona_27 Persona_28 regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n. 659980, prot. n. . CP_1
6400/09/02/2024.0037493 del 09/02/2024, relativa alle posizioni Per_29
; e;
nota di debito per
[...] Persona_30 Parte_4 regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n. 660908, prot. n. . CP_1
6400/12/02/2024.0039067 del 12/02/2024, relativa alla posizione Per_31
; nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento
[...] lavorazione n. 660950, prot. n. . 6400/12/02/2024.0039069 del 12/02/2024, CP_1 relativa alla posizione;
nota di debito per regolarizzazioni Persona_32 contributive - riferimento lavorazione n. 664218, prot. n. . CP_1
6400/18/02/2024.0043764 del 18/02/2024, relativa alla posizione ) CP_5 che tali note venivano puntualmente contestate dalla ricorrente la quale, a
3 sostegno della richiesta di annullamento e/o revisione degli importi richiesti dall' trasmetteva idonea documentazione probatoria relativa ai contributi CP_1 previdenziali versati per i periodi di servizio accertati;
che, acquisite le contestazioni, l' mediante apposite note, dava atto della formalizzazione CP_1 della contestazione, rappresentava come avrebbe provveduto alla verifica delle informazioni comunicate dalla ricorrente e si riservava di emettere nuova nota di debito in esito a detta verifica;
che, alla data del 20/12/2024 solo la lavorazione di due posizioni, rispetto alle quali la ricorrente aveva formalizzato contestazione delle note di debito, risultava terminata come evincibile dalle nuove note di debito notificate dall' (posizione , rispetto alla quale CP_1 Persona_32
l' aveva emesso e notificato una nuova nota di debito per CP_1 regolarizzazioni contributive – riferimento lavorazione n. 778698 – Prot. n.
.6400.19/10/2024.0274385 del 19/10/2024, rispetto alla quale, ad oggi, non CP_1 risultava scaduto il termine di 90 gg. per versare l'importo a debito risultante in esito all'accertamento) posizione , rispetto alla quale l' Persona_7 CP_1 aveva emesso e notificato una nuova nota di debito per regolarizzazioni contributive – riferimento lavorazione n. 717050 – Prot. n.
.6400.14/12/2024.0331402 del 14/12/2024, rispetto alla quale, ad oggi non CP_1 risultava ancora scaduto il termine di 90 gg. per versare l'importo a debito risultante in esito all'accertamento).
Deduceva in diritto: la illegittimità dell'avviso di addebito opposto – emesso per il recupero dei contributi oggetto di agevolazioni, atteso l'illegittimo mancato riconoscimento dei benefici contributivi - ex art. 1, commi da 161 a 168, Legge
178/2020; la mancata ricezione di alcun invito alla regolarizzazione con conseguente violazione del comma 1 dell'art. 4 del Decreto Interministeriale
30/01/2015, per essere stata l' ricorrente alla data del 27/04/2023 in Pt_1 possesso di DURC On Line regolare con scadenza di validità 25 agosto 2023; la infondatezza delle rivendicazioni;
la prescrizione dei contributi.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, 1) In via principale, di accertare e dichiarare che l' ha proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, CP_1 contenente una generica indicazione di sussistenza di irregolarità contributiva,
4 senza prima trasmettere alla ricorrente l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate, così come previsto dall'art. 4 del
D.M. 30 gennaio 2015, con ciò non consentendo alla ricorrente di sanare dette irregolarità; 2) per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento dei benefici contributivi - ex art. 1, commi da 161 a 168, Legge
178/2020; 3) ancora per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità e/o nullità della nota di rettifica emessa il 20/05/2024; 4) sempre per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 39220240001387608000, notificato il 21/11/2024 in quanto riferito alla nota di rettifica emessa il 20/05/2024; 5) sempre in via principale, ma subordinata all'accertamento che le irregolarità contributive che hanno determinato la revoca dei benefici contributivi siano quelle di cui alle note di debito indicate in narrativa, di accertare e dichiarare come l' nel Parte_1 periodo 12/2024 di riferimento non fosse incorsa in alcuna irregolarità contributiva stante la mancata scadenza del termine di 90 gg. per eseguire il pagamento e/o formulare contestazione avverso le note di rettifica notificate alla ricorrente dall' resistente;
6) per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità del CP_6 mancato riconoscimento dei benefici contributivi - ex art. 1, commi da 161 a
168, Legge 178/2020; 7) ancora per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità e/o nullità della nota di rettifica emessa il 20/05/2024; 8) sempre per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito n. 39220240001387608000, notificato il
21/11/2024 in quanto riferito alla nota di rettifica emessa il 20/05/2024; 9) in ogni caso, dichiarare, ex articolo 3, comma 9 della L. 335/1995, la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle note di debito;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., anche per conto CP_1 della ( , e Controparte_2 Controparte_2 domandava di dichiarare inammissibili o in subordine infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della prova documentale e, in data 02 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta,
5 questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'annullamento dell'avviso di addebito n. 392 2024 0001387608000, notificato il 21.11.2024 a mezzo PEC, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 17.375,30, deducendo una serie di illegittimità poste in essere dall' in relazione all'operata revoca dei CP_1 benefici contributi in godimento di cui all'art. 1, commi da 161 a 168, legge
178/2020, in relazione alla omessa notifica dell'invito a regolarizzare e alla nota di rettifica del 20/05/2024, nonché la prescrizione dei crediti.
Dalla documentazione in atti si evince che: a) l'avviso di addebito opposto abbia ad oggetto la nota di rettifica 12/2023 notificata alla parte ricorrente il
20.05.2024; b) la nota di rettifica 12/2023 veniva generata a seguito dell'emissione di DURC, prot. del 05.02.2024 istruito con esito CP_7 negativo;
c) l' notificava il 07.02.2024 a mezzo PEC l'invito a CP_1 regolarizzare;
d) in mancanza di regolarizzazione contributiva da parte della ricorrente nel termine di 15 giorni, il DURC veniva validato il 04.03.2024 con esito negativo/irregolare; 5) parte ricorrente solo successivamente sanava in parte l'irregolarità riscontrata dall'Istituto previdenziale.
Sul piano normativo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 all'art. art. 1, comma
1175, dispone: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
6 sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” precisando il comma 1175-bis. “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”
Nel caso di specie, l'irregolarità contributiva della ricorrente, ad oggi solo parzialmente sanata, nonostante la rituale notifica dell'invito alla regolarizzazione (07.02.2024) rende legittimo l'operato dell' quanto CP_1 all'emissione della nota di rettifica del 20.05.2024, del DURC negativo e dell'avviso di addebito in questa sede impugnato, avente ad oggetto il recupero della contribuzione omessa.
Né, peraltro, parte ricorrente ha puntualmente dedotto, prima ancora che provato il possesso dei requisiti legittimanti il diritto a fruire dei benefici contributivi di cui all'art. 1, commi da 161 a 168, della legge 178/2020, in conformità al costante orientamento della Suprema Corte al quale si ritiene di dare continuità
(si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 1157 del 18/01/2018 “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 18160 del 10.07.2018 “In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero”).
Si osserva, infine, che la decorrenza dal 1° gennaio 2020 del termine di prescrizione per i contributi dovuti alla gestione pubblica e la sospensione dei
7 termini disposta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia da
COVID-19 comporta il rigetto della relativa eccezione.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, con ricorso depositato il 29.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 02 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OS De Bonis
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