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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8303 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De
Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5944 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità professionale e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Simona Ondino, presso il cui studio in Napoli alla via G. Porzio n. 4, is.
G1 ha eletto domicilio;
- ATTRICE –
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, giusta delibera GRC n° 370 del 06.08.2019, C.F. , rappresentata e CP_2 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giuste procure in atti per notaio del Persona_1
05.09.2019, rep. n. 42728, racc. n. 16316 e del 02.12.2019, rep. n. 42883, racc. n. 16418, dall'avv.
Armando Vitiello e dall'avv. Galsomina D'Antonio, con domicilio eletto presso il Servizio affari giuridico-legali e contenzioso dell' -Centro in Napoli alla via Comunale del Principe CP_1
n. 13/A;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 22 settembre 2022 in cui la sola parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti e, in particolare, nella comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice ha citato Parte_1 in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli l premettendo quanto segue: Controparte_1
- in data 22.05.2018, presentando una deformità dolente al piede destro, si era recata all
[...]
, dove effettuava RX piede dx e caviglia dx, dalla quale era risultato nel Referto Controparte_3 un “Atteggiamento ad alluce valgo. Sclerosi subcondrale a carico del limitante articolare dell'articolazione astragolo metatorsale con irregolarità del profilo osseo dell'osso navicolare in corrispondenza del suo versante superiore. Produzione esostatica in corrispondenza del versante posteriore dell'astragalo”;
- in data 30.05.2018 aveva effettuato una visita ortopedica presso l'Ospedale San Giovanni Bosco dalla quale era emerso “Alluce valgo e II dito a martello dolorosi al piede dx. Si pone indicazione chirurgica (…)”;
- in data 08.10.2018 era stata ricoverata presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, UOSD
Ortopedia, con diagnosi di ingresso: “Alluce valgo, 2 dito a martello dx”;
- in data 11.10.2018 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi IFP 2 dito piede destro con diagnosi di 2 dito a martello piede destro, come da allegata Cartella Clinica San
Giovanni Bosco n. 18083/18;
- in data 11.10.2018 l'attrice aveva effettuavo RX piede destro post-operatorio con il seguente referto: “Controllo post-chirurgico per posizionamento di filo metallico al II dito;
sublussazione interfalangea prossimale del II dito. Utile valutazione clinico-specialistica”;
- in data 12.10.2018 era stata riportata in sala operatoria con diagnosi di esiti di artrodesi IFP 2° dito piede destro, dove, senza alcun consenso informato, era stata sottoposta ad un successivo intervento chirurgico di “Rimozione e riposizionamento filo di KI sotto sedazione”;
- era stato successivamente praticato esame radiografico post-operatorio da cui si evinceva chiaramente la scomposizione dei frammenti ossei ed il filo di KI malposizionato;
- il giorno del secondo intervento era stata dimessa senza la prescrizione di alcun tutore o calzatura ortopedica e con rinvio a successivo controllo per la rimozione dei punti di sutura;
- in epoca successiva si era sottoposta a svariate visite ortopediche ed esami diagnostici, essendo sofferente ed avendo difficoltà a mantenere la stazione eretta.
Tutto ciò premesso in punto di fatto ha lamentato sia l'inesatta esecuzione sia del primo intervento medico effettuato, che del secondo intervento, praticato senza che le fosse stata prestata la doverosa comunicazione sul fallimento del primo intervento e sulla necessità dell'ulteriore intervento, il quale non aveva sortito il risultato sperato di rimediare agli errori
2 esecutivi commessi nel corso del primo intervento praticatole, evidenziando che, se fosse stata correttamente informata, avrebbe potuto optare per farsi operare in differente struttura o da un'altra equipe medica.
Evidenziando di aver inoltrato richiesta di risarcimento del danno stragiudiziale e di aver infruttuosamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, ha rassegnato le conclusioni che seguono: “1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'accaduto di cui è causa in capo alla struttura ospedaliera San Giovanni Bosco di Napoli, appartenente alla convenuta CP_1
, come identificate in atti;
2) per l'effetto, condannare convenuta
[...] Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni materiali e personali, patiti e patendi dalla signora Parte_2 mediante il pagamento della somma quantificata in corso di causa, oppure in quella somma che il Tribunale adito riterrà opportuno ed equo riconoscere, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la convenuta al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. Inoltre, condannare la convenuta per non aver Controparte_1 partecipato alla mediazione senza alcun valido motivo, con tutte le conseguenze di legge”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione degli elementi essenziali delle circostanze di fatto e degli argomenti di diritto che dovrebbero fondare la responsabilità della struttura sanitaria evocata in giudizio nonché contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, evidenziando che non vi era stata prova del nesso eziologico fra il trattamento medico e le lesioni e che, dovendo essere applicati i criteri propri della responsabilità contrattuale, seppur fossero stati provati i fatti posti a fondamento della domanda, si sarebbe dovuto accertare che, in caso di intervento diverso rispetto a quello effettuato, il danno lamentato si sarebbe potuto evitare. In via gradata, ove ritenuta sussistente la responsabilità dell , ha Controparte_4 chiesto che fossero individuate le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.
Ha concluso nei termini che seguono: “- Preliminarmente estromettere dal giudizio l' CP_1
in quanto non legittimata passiva;
- Sempre preliminarmente, dichiarare la in via principale,
[...] inammissibile il ricorso stante la assoluta genericità dello stesso e la sua inidoneità a consentire la fruttuosità in punto di finalità conciliativa nonché improponibile ed infondato, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabilità del danno nei confronti dell'Ente struttura sanitaria;
- Rigettare perché infondata la
3 domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno può essere eventualmente imputata all' - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata Controparte_5
Cont una responsabilità della per l'evento capitato all'attore individuare il grado di Parte_3 responsabilità dei soggetti coinvolti. - Condannare, in ogni caso, l'istante alla refusione delle spese di giustizia e con vittoria dei diritti ed onorari del giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate memorie, la causa è stata successivamente istruita con nomina di un collegio peritale e, dopo il deposito della relazione dei tecnici, nel corso dell'udienza del 22 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Devono, in primo luogo, essere rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di improcedibilità della domanda mosse da parte convenuta.
Invero: “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nella individuazione della causa petendi occorre, inoltre, esaminare non solo le allegazioni contenute nell'atto di citazione ma, altresì, il contenuto della documentazione allegata allo stesso
(cfr. Cass. civ., ord. n. 11751 del 15.05.2013 secondo cui “l'identificazione della 'causa petendi' della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati”; in termini Cass. civ., ord. n. 3363 del 05.02.2019, la quale chiarisce che occorre, peraltro, che i documenti siano espressamente indicati nell'atto di citazione come prescritto dall'art. 163, III comma, n. 5) c.p.c.).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione è stato analiticamente descritto l'iter clinico cui fu sottoposta l'attrice e, anche tramite il richiamo alla consulenza medica di parte del dott.
indicata nell'indice indicato nella citazione come allegato dell'atto introduttivo, sono Parte_2 state indicate le specifiche negligenze addebitate ai medici dell'ospedale San Giovanni Bosco, sostanzialmente ascrivibili all'inesatta esecuzione dei due interventi chirurgici, nel corso dei quali si era avuto il malposizionamento dei frammenti ossei con notevole peggioramento della
4 sintomatologia algica preesistente ed evidente incremento delle difficoltà al carico ed alla deambulazione, nonché nel non aver correttamente informato la paziente prima della sottoposizione al secondo intervento chirurgico, praticato per rimediare agli errori del primo.
Ne consegue che alcuna nullità dell'atto di citazione è ravvisabile, giacché l'azienda convenuta stata posta in grado di spiegare complete difese.
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, affermato che sia sufficientemente determinato l'oggetto della domanda nel caso in cui l'attore/paziente alleghi il non esatto adempimento della prestazione medica, idoneo a porsi come causa o concausa del danno, senza che costituisca suo onere quello di specificare la specifica colpa del medico ed il suo grado, essendo sufficiente l'indicazione dell'esecuzione di un intervento medico ed il risultato anomalo dello stesso, consistente nell'aggravamento dello stato morboso o nell'insorgenza di una nuova patologia o nel mancato conseguimento del miglioramento delle condizioni di salute auspicato (cfr. Cass. civ., sent. n. 12362 del 24.05.2006; Cass. civ., SS. UU., sent. n. 577 del 11.01.2008; conformi Cass. civ., sent. n. 20101 del 18.09.2009; Cass. civ., sent. n. 1538 del 26.01.2010). Più di recente, peraltro,
è stato affermato che il paziente ha l'onere di dedurre qualificate inadempienze “in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare
o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011; in termini Cass. civ., sent. n. 15490 del
08.07.2014).
Va, inoltre, rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservata al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr. Cass. civ., sent. n. 4921 del 11.08.1980; Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del
16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995).
“La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto
e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti
e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice
5 non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione” (cfr. Cass. civ., sent. n. 906 del 17.01.2018).
Ne consegue che, rimanendo nel perimetro delle allegazioni della parte, il giudice ben può qualificare giuridicamente la domanda, senza che all'omessa qualificazione giuridica contenuta nell'atto di citazione possa essere ricollegata la sanzione di nullità dell'atto di citazione.
Né l'omessa quantificazione, in termini monetari, della domanda ne ha determinato la nullità, in quanto “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (cfr Cass. civ., sent. n. 12567 del 28.05.2009; in termini Cass. civ., sent. n. 26873 del
14.11.2017, secondo cui è sufficiente l'indicazione dei titoli posti a fondamento della domanda perché possa ritenersi assolto l'onere di quantificazione della domanda).
Per quanto concerne la procedibilità della domanda, va rilevato che l'oggetto della procedura di mediazione obbligatoria era stato sufficientemente delineato, sicché anche nella fase stragiudiziale l'azienda convenuta era stata posta in grado di prendere parte alla procedura di mediazione valutando la convenienza di una proposta conciliativa.
Premesso, infatti, che la procedura di mediazione obbligatoria, seppur delegata dal giudice, è procedura informale ed in larga misura orale, così come si evince dalla previsione dell'art. 3, III comma, del d. lgs. 28/2010 - il quale stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità -; dell'art. 8, II comma, il quale stabilisce che il procedimento si svolge senza formalità; dell'art. 8, III comma, secondo cui il mediatore “si adopera” affinché le parti raggiungano un accordo amichevole, senza alcuna specificazione in ordine all'attività del mediatore, la quale si conferma essenzialmente come attività di dialogo con le parti ed i difensori
(cfr. Trib. Pavia, sent. 14.10.2015, il quale fa riferimento alle norme di cui al d. lgs. 28/2010 prima delle modifiche apportate dal d. lgs. 149/2022 e successive modifiche), giova osservare che l'oggetto dell'istanza di mediazione era stato così indicato: “La sig.ra agisce Parte_1 nei confronti dell' e dell'afferente personale medico, al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 dei gravissimi danni per in virtù dell'intervento eseguito per dito a martello piede destro in Parte_4 data 11/10/2018 senza aver proceduto all'ulteriore intervento programmato e prescritto dagli stessi ortopedici di correzione dell'alluce valgo piede destro. (Cfr. Cartella Clinica n. 18083/18, reparto di ortopedia, san Giovanni Bosco). Inoltre il successivo intervento riparatore del 12/10/2018 ha, CP_3 vanamente, tentao di ripristinare i danni arrecati dal primo ed è stato eseguito senza alcun adeguato
6 consenso informato. È necessario indicare che la deformità derivante, oltre ad incidere a livello funzionale, in particolare, con la grave compromissione della postura e della deambulazione in eidenzia zoppia”).
L'oggetto della mediazione era, quindi, non solo determinato, ma altresì coincidente sia con il petitum della domanda azionata in giudizio, che con la sua causa petendi, ovvero con le ragioni giuridiche che sorreggevano la richiesta.
Ne consegue, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale.
3.1 Passando all'esame della domanda deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa dall . Controparte_1
Invero l'art. 7, I comma, della legge n. 24/17, in vigore nel momento in cui fu resa la prestazione medica, stabilisce che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato che “la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 16272 del 08.06.2023).
Ne discende la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria locale evocata in giudizio.
3.2 Deve, a questo punto, qualificarsi l'azione intrapresa quale azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, inquadra la responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale. Tale qualificazione non viene meno neppure nel caso in cui il paziente, come nel caso esaminato, si sia fatto ricoverare presso una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata (cfr. Cass. civ., sent. n. 577 del 11.01.2008).
L'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera equivale alla conclusione di un contratto (cosiddetto “contratto di spedalità”).
Ritiene, pertanto, questo giudice che la responsabilità della struttura debba essere qualificata come responsabilità contrattuale, giacché la struttura ospedaliera risponde dell'operato del
7 personale medico e sanitario che vi lavora ed è solidalmente responsabile per le conseguenze del suo operato (cfr. Cass. civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007 secondo cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo 'lato sensu' alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche 'di fiducia' dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”).
Va, poi, sottolineato che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente
”può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale”, di talché, anche ove il medico curante sia medico di fiducia del paziente, ma non è il caso in esame, comunque permane la responsabilità dell'ente ospedaliero presso il quale il paziente si curò (cfr. Cass. civ., sent. n. 1698 del 26.01.2006; conformi Cass. civ., sent. n.
8826 del 13.04.2007; Cass. civ., sent. n. 6945 del 22.03.2007; Cass. civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007;
Cass. civ., sent. n. 10107 del 2008; Cass. civ., sent. n. 18610 del 22.09.2015; Cass. civ., sent. n. 14615 del 09.07.2020).
Come già osservato l'art. 7 della legge 24/2017, (cosiddetta legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha confermato la natura contrattuale della struttura ospedaliera.
Ciò posto, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, essendo stata fatta valere in giudizio la responsabilità contrattuale dell'azienda convenuta, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova posti dalla Suprema Corte con decisione a sezioni unite, ove - come nel caso in esame - il creditore della prestazione assuma che la stessa sia stata inesattamente adempiuta, lo stesso dovrà provare il titolo della prestazione, ovvero il ricovero, ed allegare
8 l'inadempimento dei medici, ovvero il manifestarsi, l'aggravarsi o il persistere della situazione patologica, pur dopo l'intervento. Sarà onere del creditore della prestazione, invece, quello di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione o che l'inadempimento sia stato dovuto a caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 13533 del 30.10.2001;
Cass. civ., SS. UU., sent. n. 577 del 11.01.2008 “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; conformi Cass. civ., sent. n. 20101 del 18.09.2009; Cass. civ., sent. n. 1538 del 26.01.2010; Cass. civ., sent. n. 20904 del 12.09.2013, secondo cui “per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”).
Consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà pertanto provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, ovvero l'effettiva sussistenza di un nesso causale fra l'operato del medico e l'insorgere o l'aggravamento del danno.
Solo ove tale prova del nesso causale sia stata fornita, poi, resta a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. civ., sent. n. 22894 del 11.11.2005 con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011, secondo cui “il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno,
9 restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” conformi Cass. civ., sent.
n. 27855 del 12.12.2013; Cass. civ., sent. n. 15490 del 08.07.2014; Cass. civ., sent. n. 20547 del
30.09.2014; Cass. civ., sent. n. 20904 del 12.09.2013, la quale afferma che “per il paziente/danneggiato,
l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia
o dal decesso del paziente”).
La giurisprudenza di legittimità è poi giunta ad affermare (cfr. Cass. civ., sent. n. 867 del
17.01.2008; Cass. civ., sent. n. 10743 del 11.05.2009) che sia configurabile il nesso causale - la cui sussistenza comunque deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente anche qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché “non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale”), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento.
La giurisprudenza di legittimità, quindi, in punto di prova del nesso causale, pur affidando anche a criteri probabilistici fondati su ragionamenti scientifici la prova del nesso causale (con notevole affievolimento, a carico del danneggiato, dei propri oneri probatori ove l'intervento cui si sia sottoposto rivesta carattere routinario ed abbia percentualmente favorevoli probabilità di successo ove praticato secondo corrette pratiche mediche), ha rimarcato e ribadito, come innanzi
10 evidenziato, che sussistono precisi oneri di allegazione a carico del paziente, i quali impongono che costui offra, con puntuale allegazione, indicazione dell'esistenza di una precisa prestazione sanitaria negligentemente espletata.
Laddove, secondo l'allegazione resa ed i criteri di probabilità obiettiva enunciati, la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale preesistente nel determinare il danno, “non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso causale fra la condotta dei medici ed il danno, oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole” (cfr Cass. civ., sent. n. 15991 del 21.07.2011).
In altri termini, la mera possibilità che il danno sia stato causato da un fattore causale pregresso
(o anche successivo) rispetto alla condotta colpevole dei medici, non vale ad escludere la loro responsabilità. La probabilità statistica, infatti, consente solo di affermare la frequenza con la quale si verificano eventi di un certo tipo, ma non ha alcuna capacità esplicativa rispetto ai casi concreti oggetto di esame e, quindi, non può essere considerata prova del nesso causale di un determinato evento (cfr. Cass. civ., sent. n. 3847 del 17.02.2011).
Una volta provato il nesso causale, grava sulla parte convenuta l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c.
A tal fine si impone la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. La responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto.
Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cass. civ., ord. n. 25288 del 11.11.2020 la quale evidenzia che la prova liberatoria impone la dimostrazione della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto).
L'art. 7, III comma, della legge 24/17 stabilisce, poi, che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e dell'art. 590 sexies, II comma, c.p., i quali stabiliscono una
11 esclusione della punibilità nel caso in cui siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.
3.3 Fatte queste premesse di carattere concettuale e passando alla disamina del caso concreto,
l'attrice ha fornito la prova del titolo in forza del quale ha agito, essendovi documentazione media comprovante l'avvenuto ricovero presso l' San Giovanni Bosco e gli interventi CP_3 chirurgici ivi praticati (cfr. cartella clinica n. 18083/18).
I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di consulenza d'ufficio depositata nel fascicolo telematico in data 16.10.2023, ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, e che ha individuato la responsabilità dell' nella produzione del danno iatrogeno. Controparte_1
I consulenti d'ufficio dott.ri e hanno ricostruito la vicenda che ci occupa Per_2 Persona_3 affermando che: “trattasi di una signora di 47 anni, all'epoca dei fatti, affetta da alluce valgo, con griffe del 2° dito a destra. Le era inizialmente proposto un intervento chirurgico di correzione della deformità dell'alluce, secondo la tecnica di Bosch, associata ad artrodesi in estensione della 2^ interfalangea prossimale. Veniva sottoscritto consenso informato per tale indicazione, ma all'atto dell'intervento i
Sanitari ritennero non necessaria la procedura sull'alluce, con la previsione di risolvere la problematica intervenendo solo sul 2° dito, che, una volta corretto, avrebbe fatto da argine alla evoluzione peggiorativa della deformità dell'alluce. Purtroppo il controllo post-operatorio evidenziò la malposizione del filo di
KI endomidollare, che non imberciava l'articolazione da artrodesizzare, per cui il giorno successivo la paziente ritornò in sala operatoria, per il riposizionamento del filo. Ma anche il secondo intervento non Co sortì l'effetto sperato, stavolta per una non corretta riduzione dei monconi ossei della , con l'aggravio che, verosimilmente nelle manovre di riduzione chiusa, si determinò il cedimento del tendine estensore, verosimilmente già indebolito nel primo intervento, effettuato con una incisione trasversale, che statisticamente è più gravata dalla complicanza della lesione tendinea, con il risultato finale della deformità
a martello (si sottolinea in proposito che la deformità in griffe si caratterizza per la flessione della
[...]
laddove la deformità a martello si caratterizza per una flessione della Inter-Falangea Parte_5
Distale). Inoltre, in occasione del secondo intervento, non fu sottoscritto il consenso informato e non venne praticato il controllo x-grafico postoperatorio”.
Il collegio peritale concludeva pertanto ritenendo che: “- l'indicazione chirurgica è da ritenersi del tutto corretta, compresa la variazione della stessa, anche in considerazione del fatto che il chirurgo si riserva la possibilità di modificare nel corso dell'intervento la procedura chirurgica, tanto più che nel caso specifico la sola correzione della deformità del 2° dito poteva risolvere in tutto il problema. - Il problema riguarda,
12 invece, l'effettuazione della procedura, che per due volte è risultata non corretta, la prima volta per malposizionamento del mezzo di sintesi, la seconda volta per mancata riduzione dei monconi ossei, con peggioramento della condizione clinica, legata alla deformità iatrogena del 2° dito, la cui deviazione in sovra adduzione determina l'insufficienza dell'avampiede, con la perdita della funzione propulsiva del 1° raggio, il sovraccarico della 2^ metatarso-falangea, la persistenza del conflitto dorsale con la calzatura ed il prevedibile peggioramento della deformità dell'alluce, che non trovando l'appoggio sul 2° dito, lo cercherà sul 3°. - Si aggiunga che all'atto del secondo intervento, da ritenersi urgente ma non indifferibile, non risulta sottoscritto il consenso informato, in mancato rispetto del diritto all'autodeterminazione della paziente, che ha invece seguito pedissequamente le indicazioni di volta in volta poste dai Sanitari. - E' inoltre da considerare imprudente la mancata effettuazione del controllo x-grafico dopo il secondo intervento, fidando sul controllo scopico, evidentemente fallace. - Non si ritiene che nel caso di specie possa invocarsi la “speciale difficoltà” di cui all'art. 2236 c.c. in quanto esso non prevedeva la soluzione di problemi tecnici nuovi, di intricata complessità, “connotati da eccezionalità, straordinarietà, inadeguata conoscenza scientifica ed assenza di sperimentazione del caso clinico” (ex pluribus: Cass. 29 marzo 1976,
n. 1132; 8 agosto 1985, n. 4394). - Non vi sono pertanto dubbi sulla ricorrenza di una colpa medica, caratterizzata soprattutto da imperizia e imprudenza.”.
Le conclusioni dei consulenti d'ufficio, improntate a corretta disamina del caso concreto ed applicazione di regole tecnico scientifiche, oltre che congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento, vengono in questa sede integralmente recepite.
Nessuna prova liberatoria è stata fornita dall'azienda convenuta, né deve procedersi ad una graduazione di responsabilità dei soggetti responsabili, essendo una soltanto la parte convenuta in giudizio. Cont Ne deriva la responsabilità dell convenuta nella produzione del danno arrecato a
[...]
per il comportamento imperito ed imprudente del personale medico dell Parte_1 CP_3
San Giovanni Bosco.
3.4 Passando alla quantificazione dei danni, si intendono integralmente richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di natura medico-legale afferenti alla quantificazione del danno iatrogeno.
I consulenti d'ufficio hanno stimato il danno biologico, sia di tipo estetico che funzionale, nella misura del 9%, dal quale sottrarre un danno stimabile nella misura percentuale del 3% ed imputabile al danno intrinseco di cui alla patologia non correttamente trattata e che sarebbe residuato anche in caso di correttezza della prestazione medica, quindi con danno differenziale
13 del 6%, seguito ad un periodo di invalidità temporanea di un giorno, pari al prolungamento del tempo di ricovero ospedaliero, mentre l'evoluzione successiva della malattia non si era discostata dalla durata prevista.
Quanto al criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, occorre fare applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 7, IV comma, della legge 24/17 già più volte richiamata la quale, richiamando l'analoga precedente previsione di cui al D.L. 13 settembre 2012,
n. 158 conv. con modificazioni nella legge n. 189/2012, stabilisce che anche nel settore sanitario debbano trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 del d. lgs. 209/2005 in materia di liquidazione del danno.
Trattandosi di lesioni di carattere “micoropermanente”, va fatta applicazione dell'art. 139 del d. lgs. 209/2005, il quale, al secondo comma, dispone che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un “incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Precisa, poi, il successivo terzo comma che: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nella specie, quindi, applicando i criteri di liquidazione previsti dall'art.139, co.1, lett. b) del
D.L.vo n.209/2005 e dal D.M. 18/07/2025 del 31/07/2025, applicabile alle liquidazioni da operare a partire dal mese di aprile 2025, considerando l'età dell'attrice al momento del danno
(44 anni) ed i postumi permanenti stimabili nella misura percentuale del 9%, da cui sottrarre la percentuale del 3%, pari al danno che comunque sarebbe residuato dopo l'intervento, l'importo liquidabile in favore dell'attrice ammonta ad € 13.673,54 (in base alla differenza tra € 16.552,18 ed
€ 2.878,64), cui deve essere aggiunto l'importo di € 56,18 per il danno da invalidità temporanea, per un totale di € 13.729,72.
Su tale importo non deve essere riconosciuta alcuna maggiorazione, né a titolo di danno esistenziale, né a titolo di danno biologico.
Va, a questo punto, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno
14 morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n.
26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto
l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del 20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico-relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del
2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a
15 fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale dell'attrice, sicché non è dovuta alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale a tale titolo.
Si osserva, in proposito, che le richieste istruttorie formulate in corso di causa ed implicitamente disattese dal giudice in corso di causa non sono state reiterate espressamente nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente decadenza di parte attrice dalla facoltà di provare i propri assunti in punto di personalizzazione del danno (cfr. Cass. civ., sent.
n. 25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent. n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent. n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352 del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il 'thema' sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la sua prova “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie, peraltro, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, sicché neanche questa voce di danno può essere riconosciuta e liquidata.
Trattandosi di lesioni avente incidenza lesiva propria delle cosiddette “micropermanenti”, inoltre, ritiene questo giudice che il danno morale non possa ritenersi presuntivamente esistente per il sol fatto che delle lesioni vi siano state.
L'attrice ha, infine, richiesto la liquidazione del danno non patrimoniale ascrivibile alla lesione del proprio diritto alla autodeterminazione, per non aver ricevuto un'adeguata informazione prima della sottoposizione al secondo intervento chirurgico.
16 Orbene, va premesso che i consulenti d'ufficio hanno rilevato che è mancato il consenso informato prima del secondo intervento chirurgico.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio
a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 23328 del 19.09.2019).
Ciò detto, se è pur vero che l'omissione del consenso informato ha leso il diritto all'autodeterminazione dell'attrice, il quale si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione (sent. n.
438/2008 della Corte Costituzionale), va rimarcato che l'attrice non ha dimostrato che, se correttamente informata, effettivamente avrebbe rifiutato il secondo intervento chirurgico, recandosi presso altra struttura. Il rispetto al diritto all'autodeterminazione del paziente, infatti,
“deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le reali possibilità di scelta che si ponevano nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato per cui la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che altrimenti sarebbe stata con elevata probabilità rifiutata o modificata dal paziente stesso” (così, in motivazione, Cass. civ., sent. n.
8163 del 23.03.2021).
La citata sentenza evidenzia che, “al riguardo, la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” (Cass., 3, n. 28985 de1111/11/2019; Cass., 3, n. 20885 del 22/8/2018; Cass., 3, n. 2369 del 31/1/2018;
Cass., 3, n. 2998 del 16/2/2016)” (cfr. Cass. civ., sent. cit.) ma, nel caso specifico, non può ritenersi contraria alle regole di esperienza la circostanza che, una volta edotta della cattiva esecuzione del primo intervento, la paziente potesse determinarsi scegliendo eseguire un secondo intervento correttivo, giudicato dai consulenti d'ufficio urgente sebbene non indifferibile, presso la medesima struttura sanitaria, con notevole accorciamento dei tempi di attesa che, presumibilmente, si sarebbero avuti nel caso in cui avesse deciso di firmare le proprie dimissioni per rivolgersi ad una diversa struttura. Né la lesione del consenso informato è stata ricollegata ad un'omessa informazione sui possibili esiti infausti del secondo intervento, potendo la paziente, prima di sottoporvisi, ragionevolmente sperare in un suo successo.
17 In altri termini non può ritenersi provato, secondo regole di esperienza ed in difetto di ulteriori allegazioni e prove, né che la paziente, ove informata, si sarebbe comunque sottoposta al secondo intervento chirurgico, né che invece avrebbe optato per una differente scelta terapeutica.
“Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (cfr. Cass. civ., ord. n.
16633 del 12.06.2023).
18 Nella fattispecie, come detto, l'attrice ha allegato una lesione del suo diritto all'autodeterminazione ricollegabile al dissenso che presumibilmente avrebbe frapposto al secondo intervento senza, peraltro, fornire prova del fatto che, effettivamente, se correttamente informata, avrebbe deciso di non sottoporvisi, trattandosi pur sempre di intervento il quale si poneva in tesi come risolutivo del primo errore medico.
In conclusione, non è dovuto alcun risarcimento del danno ulteriore imputabile alla violazione del consenso informato.
Il complessivo importo risarcitorio ammonta, pertanto, ad € 13.729,72.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (Cass. Civ. sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat
FOI.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad € 15.199,19, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 11.01.2018, ammonta ad €
11.547,28 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 3.651,91, di cui
€ 1.469,47 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 2.182,44 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato in capo a parte attrice a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità, sono quindi dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4. Le spese del presente giudizio e del procedimento di mediazione obbligatoria che lo ha preceduto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/22, calcolati sullo scaglione fino ad € 26.000,00, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e liquidando, a titolo
19 di spese vive, le spese documentate e quelle del contributo unificato che avrebbe dovuto essere versato alla luce del valore della domanda, così come accolta, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Simona Ondino, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti dei
CC.TT.UU. in base al decreto di liquidazione del 22.11.2023 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del
30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta, con diritto di parte attrice a ripetere quanto pagato in favore dei consulenti d'ufficio. Cont Va disposta la condanna dell convenuta ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010
(ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stata presente all'incontro di mediazione del 26/01/2022, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5944/2022 R.G.A.C. pendente tra contro Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda, eccezione e
[...] deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in Controparte_1 favore di , dell'importo di € 15.199,19, oltre interessi al tasso legale di cui Parte_1 all'art. 1284, I comma, dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in misura pari ad € 312,80 per spese vive ed € 5.518,00 per compensi,
[...] oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Simona Ondino ex art. 93 c.p.c.;
Cont c) pone definitivamente a carico della le spese di C.T.U.; Controparte_1
d) condanna l' a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di Controparte_1 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 23 settembre 2025
Il Giudice
Roberta De Luca
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