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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARONI GABRIELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000092024 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia l'Eccellentissima Commissione Tributaria Provinciale adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di liquidazione n. 2024/001/SC/000092024/0/001 del 28 maggio 2025, notificato in data 20 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti, con il quale è stata richiesta la somma di € 200,00 a titolo di imposta di registro per la registrazione del provvedimento giudiziario n. 9/2024 emesso nel procedimento civile esecutivo R.G.E. 1482/2023, Tribunale Ordinario di Asti, sezione Nominativo_1esecuzioni mobiliari, G.E.: dott.ssa , disponendo che debba essere registrato a debito ai sensi dell'art. 59, lett. a) del D.P.R. n. 131/1986; condannare l'Agenzia delle Entrate resistente al pagamento delle spese processuali;
disporre ogni altra statuizione ritenuta di giustizia.
Resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti: Chiede: a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I) rigettare il ricorso di Parte in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato;
II) condannare la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da allegata nota spesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, con provvedimento del 24 gennaio 2022, emesso dal Tribunale di Nominativo_3Torino, sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, dott. , veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 1577/2021 come allegato nel ricorso di Parte. Detta ammissione veniva ottenuta in quanto la signora Ricorrente_1, nel procedimento penale indicato, era persona offesa (poi costituita parte civile) in reato di cui all'art. 612-bis c.p., nel quale era indagato Nominativo_2(poi imputato) il signor . Il procedimento penale indicato veniva definito in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna del Nominativo_2 a pena detentiva nonché a provvisionale immediatamente esecutiva in favore della costituita parte civile, signorina Ricorrente_1, quantificata in € 4.000,00: detto esito processuale era, altresì, confermato in secondo grado e diveniva cosa giudicata. Nominativo_2Il signor dava seguito solo parzialmente alle statuizioni civili determinate in primo grado e pertanto, l'odierna ricorrente, dava inizio ad una procedura esecutiva civile al fine di ottenere il pagamento della residua somma, pari ad € 3.500,00 in sorte capitale. In definitiva, al termine di due procedure esecutive intraprese dalla Contribuente, il procedimento rubricato al R.G.E. 1482/2023, in essere presso il Tribunale Ordinario di Asti, sezione esecuzioni mobiliari, dava esito positivo con consolidazione del pignoramento presso terzi. A seguito di ciò l'Ufficio provvedeva a tassare la sentenza n.ro 9/2024, emessa dal Tribunale di Asti, ai sensi della Tariffa Parte Prima art. 8 DPR 131/1986, la quale disponeva la prosecuzione del giudizio di esecuzione rubricato al R.G.E. 1482/2023. Il ricorrente si opponeva avverso l'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. La controversia si basa sull'interpretazione dell'art. 75 d.p.r. 115/02 che stabilisce: “1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. La prima riflessione che va fatta è quella che la norma non prevede una chiara estensione dell'ammissione del gratuito patrocinio in sede penale a quella in sede civile. I due procedimenti, civile e penale, si svolgono su due piani diversi e hanno delle modalità di ammissione al gratuito patrocinio diverse l'uno dall'altro proprio perché detti procedimenti rispondono ad esigenze processuali e sostanziali differenti. Non solo, esiste una ovvia barriera giuridica tra i due procedimenti trattandosi di procedimenti aventi delle finalità non coincidenti. Nel caso che ci occupa, sicuramene il processo penale e soprattutto il riconoscimento delle ragioni dell'attuale ricorrente, hanno dato causa all'esercizio dell'azione civile, ma in mancanza di un esplicito riconoscimento del legislatore inteso ad estendere l'ammissione al gratuito patrocinio in sede penale a quella in sede civile deve prevalere il principio generale della separazione dei procedimenti. Sostanzialmente la norma copre l'ammesso al gratuito patrocinio all'interno del processo penale, in tutte le sue fasi e in tutte le sue accezioni processuali, ma non prevedendo una estensione automatica al processo civile, se pur derivante dal processo penale, occorre tenere separati i due procedimenti. Pertanto, il ricorrere avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta di gratuito patrocinio in sede civile, all'autorità all'uopo preposta, finalizzata all'azione di recupero del danno evidenziato dal Giudice penale. Considerata la difficoltà interpretativa della norma si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARONI GABRIELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000092024 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia l'Eccellentissima Commissione Tributaria Provinciale adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di liquidazione n. 2024/001/SC/000092024/0/001 del 28 maggio 2025, notificato in data 20 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti, Ufficio Territoriale di Asti, con il quale è stata richiesta la somma di € 200,00 a titolo di imposta di registro per la registrazione del provvedimento giudiziario n. 9/2024 emesso nel procedimento civile esecutivo R.G.E. 1482/2023, Tribunale Ordinario di Asti, sezione Nominativo_1esecuzioni mobiliari, G.E.: dott.ssa , disponendo che debba essere registrato a debito ai sensi dell'art. 59, lett. a) del D.P.R. n. 131/1986; condannare l'Agenzia delle Entrate resistente al pagamento delle spese processuali;
disporre ogni altra statuizione ritenuta di giustizia.
Resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti: Chiede: a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I) rigettare il ricorso di Parte in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato;
II) condannare la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da allegata nota spesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, con provvedimento del 24 gennaio 2022, emesso dal Tribunale di Nominativo_3Torino, sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, dott. , veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 1577/2021 come allegato nel ricorso di Parte. Detta ammissione veniva ottenuta in quanto la signora Ricorrente_1, nel procedimento penale indicato, era persona offesa (poi costituita parte civile) in reato di cui all'art. 612-bis c.p., nel quale era indagato Nominativo_2(poi imputato) il signor . Il procedimento penale indicato veniva definito in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna del Nominativo_2 a pena detentiva nonché a provvisionale immediatamente esecutiva in favore della costituita parte civile, signorina Ricorrente_1, quantificata in € 4.000,00: detto esito processuale era, altresì, confermato in secondo grado e diveniva cosa giudicata. Nominativo_2Il signor dava seguito solo parzialmente alle statuizioni civili determinate in primo grado e pertanto, l'odierna ricorrente, dava inizio ad una procedura esecutiva civile al fine di ottenere il pagamento della residua somma, pari ad € 3.500,00 in sorte capitale. In definitiva, al termine di due procedure esecutive intraprese dalla Contribuente, il procedimento rubricato al R.G.E. 1482/2023, in essere presso il Tribunale Ordinario di Asti, sezione esecuzioni mobiliari, dava esito positivo con consolidazione del pignoramento presso terzi. A seguito di ciò l'Ufficio provvedeva a tassare la sentenza n.ro 9/2024, emessa dal Tribunale di Asti, ai sensi della Tariffa Parte Prima art. 8 DPR 131/1986, la quale disponeva la prosecuzione del giudizio di esecuzione rubricato al R.G.E. 1482/2023. Il ricorrente si opponeva avverso l'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. La controversia si basa sull'interpretazione dell'art. 75 d.p.r. 115/02 che stabilisce: “1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. La prima riflessione che va fatta è quella che la norma non prevede una chiara estensione dell'ammissione del gratuito patrocinio in sede penale a quella in sede civile. I due procedimenti, civile e penale, si svolgono su due piani diversi e hanno delle modalità di ammissione al gratuito patrocinio diverse l'uno dall'altro proprio perché detti procedimenti rispondono ad esigenze processuali e sostanziali differenti. Non solo, esiste una ovvia barriera giuridica tra i due procedimenti trattandosi di procedimenti aventi delle finalità non coincidenti. Nel caso che ci occupa, sicuramene il processo penale e soprattutto il riconoscimento delle ragioni dell'attuale ricorrente, hanno dato causa all'esercizio dell'azione civile, ma in mancanza di un esplicito riconoscimento del legislatore inteso ad estendere l'ammissione al gratuito patrocinio in sede penale a quella in sede civile deve prevalere il principio generale della separazione dei procedimenti. Sostanzialmente la norma copre l'ammesso al gratuito patrocinio all'interno del processo penale, in tutte le sue fasi e in tutte le sue accezioni processuali, ma non prevedendo una estensione automatica al processo civile, se pur derivante dal processo penale, occorre tenere separati i due procedimenti. Pertanto, il ricorrere avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta di gratuito patrocinio in sede civile, all'autorità all'uopo preposta, finalizzata all'azione di recupero del danno evidenziato dal Giudice penale. Considerata la difficoltà interpretativa della norma si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso. Spese compensate.