Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1452/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mansueto, giusta procura Parte_1
in atti;
-ricorrente- contro
, (C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
-resistente-
Avente ad oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 Legge n. 107/2015 – riconoscimento retribuzione professionale docenti supplenze brevi
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere un docente precario attualmente in servizio, e di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica - in virtù di contratti a tempo determinato - senza fruire della c.d.
“Retribuzione Professionale Docenti” negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltreché della
“Carta elettronica del docente” negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 - adiva il Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare
1
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00, annui, erogato mediante la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- condannare il a versare in favore della ricorrente la somma Controparte_1 di € 2.089,38, a titolo di retribuzione professionale per tutti i motivi descritti in narrativa, o di quella somma minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condannare, per tutti i motivi espressi in narrativa, il ad Controparte_1
attivare la cd. carta del docente in favore del ricorrente e a versare nella relativa carta la somma di
€ 1.000,00, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- condannare il al pagamento di spese ed onorari della presente Controparte_1
procedura, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
In materia di “Retribuzione Professionale Docenti”, parte ricorrente richiamava l'art. 7 C.C.N.L. del
15 marzo 2001, secondo cui: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive […] ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Precisava che tale ultima disposizione normativa - dopo aver individuato come beneficiari dell'indennità de quo i docenti di ruolo e quelli precari assunti con contratti a tempo determinato, su posto vacante e disponibile, per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche – disciplinava altresì le modalità di calcolo del compenso, stabilendo che dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, aggiungendo inoltre che “per i periodi di servizio o
2 situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ed ancora, menzionava l'ordinanza n. 20015 del 27.07.2018 con cui la Corte di Cassazione statuiva:
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Osservava, inoltre, che dello stesso tenore era la giurisprudenza di merito, la quale si era così pronunciata: “La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno […] inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate […]” (Tribunale di Foggia sentenze nn. 52/2023, 471/2023, 437/20).
Aggiungeva inoltre di non aver usufruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, disciplinata dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) - che riservava tale strumento formativo solo al personale assunto a tempo indeterminato - e consistente nell'elargizione di € 500,00, destinati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e, più specificamente: libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
hardware e software;
iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
ingressi a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo;
nonché iniziative coerenti con le attività individuate
3 nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
Richiamava pertanto l'art. 2 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, che attribuiva la “Carta docenti” unicamente ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Deduceva di aver diritto al riconoscimento del predetto beneficio economico, contestando, a sostegno della propria domanda, la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 C.C.N.L. Comparto
Scuola 2006-2009, nonché dell'art. 35 Cost. secondo cui: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori”.
L'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 infatti statuiva che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio [...] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie […]”; ed ancora, il successivo art. 64 precisava che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità […]”.
Rilevava, altresì, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione del bonus in questione anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, annullando l'art. 2 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del n. CP_4
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dalla fruizione della c.d. “Carta elettronica” ed affermando che “la scelta del di escludere dal beneficio della CP_1
carta dei Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., sancendo dunque l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.”.
Richiamava, infine, l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI Sezione della Corte di Giustizia
Europea, secondo cui limitare il bonus de quo ai soli docenti di ruolo contrasterebbe con il principio di non discriminazione, disciplinato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
4 Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 4 aprile 2025, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso;
Controparte_1
- Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale”.
Eccepiva, in primis, la carenza di prova per omessa produzione in giudizio di idonea documentazione comprovante il proprio inadempimento, l'infondatezza della domanda, non essendo dovuta la corresponsione del salario in base ai giorni, bensì alle 12 mensilità.
Sul tema, asseriva che – ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 - il trattamento economico fondamentale ed accessorio di tutto il personale ricompreso nei comparti di contrattazione del pubblico impiego - fatto salvo quanto statuito dall'art. 40, commi 3-ter e 3-quater, nonché dall'art. 47-bis, comma
1, D.Lgs. n. 165/2001 - era disciplinato dai contratti collettivi;
e che il comma 2 dell'art. 2099 c.c. attribuiva rilevanza alla contrattazione collettiva, la cui funzione principale era quella tariffaria, essendo volta a fissare il compenso minimo dovuto al lavoratore, soddisfacendo contemporaneamente gli interessi individuali e collettivi.
Ricordava anch'esso che la “Retribuzione Professionale Docenti”, in base al combinato disposto di cui agli artt. 7 C.C.N.L. del 15.03.2001 e 25, comma 1, C.C.N.L. del 31.08.1999, veniva corrisposta dal solo ai docenti di ruolo, oltreché ai docenti non di ruolo assunti mediante contratto con CP_1
scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, escludendo i docenti nominati per supplenze saltuarie e brevi, le cui prestazioni lavorative non erano continuative.
In subordine, domandava che il ricorso venisse limitato - ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. - ai soli periodi di accertata supplenza breve e saltuaria, per i quali non era stata erogata l'indennità oggetto di causa.
Eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., decorrente dalla maturazione di ogni rateo, in quanto “il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti”.
In ordine al riconoscimento della “Carta elettronica”, eccepiva l'eccezione di non debenza dell'indennità richiesta in merito all'anno scolastico in corso, non essendo stato allegato il relativo contratto che provasse in giudizio la sua inadempienza.
Richiamava la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Suprema Corte, con cui veniva valorizzato il principio dell'annualità, come parametro da assumere ai fini del riconoscimento della c.d. “Carta elettronica del docente”, derivandone, così, un'assimilazione tra i docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) e quelli aventi un incarico di supplenza annuale (31/08), escludendo, invece, i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
5 Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di Legge.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Il ricorrente si duole, in primis, dell'omesso riconoscimento da parte del Controparte_1
della “Retribuzione Professionale Docenti”, istituita dall'art. 7 C.C.N.L. per Comparto
[...]
Scuola del 15 marzo 2001, relativamente al servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 in virtù di diversi contratti di insegnamento a tempo determinato tutti analiticamente indicati in ricorso e documentati mediante lo stato matricolare (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso depositato in data 14.02.2025 e documentazione allegata alla memoria costitutiva depositata in data
04.04.2025).
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, tenuto conto della pretesa attorea concernente gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltreché quella afferente l'omessa produzione in giudizio di idonea documentazione volta a comprovare l'inadempimento oggetto di contesa (cfr. doc. n. 2 “cedolini” allegato al ricorso).
Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto per quanto di ragione.
Nel merito va ribadita la posizione adottata dal Tribunale di Catania in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente ricorso (ex multis Trib. Catania del 23 febbraio 2021 n. 922, 13 settembre 2022,
n. 2810) le cui argomentazioni ivi addotte, pienamente condivisibili, si richiamano testualmente ai sensi dell'art. 118 disp. disp. att. c.p.c..
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il Comparto Scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del
1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di
6 individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la retribuzione de quo con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio, sì come dallo stesso ministero rammentato in memoria:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
7 l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
8 5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”. La Suprema
Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il
9 personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Discende da quanto sopra - non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici - che il ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la “Retribuzione
Professionale Docenti”.
La stessa è stata calcolata in ricorso applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 1° marzo 2018, di € 10,50 rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 C.C.N.L. del 29 novembre 2007, senza tuttavia considerare l'ulteriore aumento di € 10,00 rispetto all'importo di € 174,50 previsto dal
C.C.N.L. Scuola 2019/2021, con decorrenza dal 01.01.2022 (per un totale di € 184,50 mensili).
Pertanto, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero, tenuto conto del numero di giorni di servizio espletati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con orario settimanale completo – sulla base dello stato matricolare in atti - secondo conteggi non contestati da controparte, parte ricorrente ha diritto alla corresponsione di una somma pari a € 2.110,83 (id est: a.
s. 2020/2021 € 5,82 x 237 (giorni di servizio) = € 1.379,34; a. s. 2021/2022 € 5,82 x 57 (giorni di servizio antecedenti giorno 01.01.2022) = € 331,74; € 6,15 x 65 (giorni di servizio espletati dopo l'
01.01.2022, sottratti i 4 giorni “suscettibili di detrazione economica e dunque non computabili”) = €
399,75), non ostando la diversa somma indicata in ricorso di € 2.089,38 “o di quella somma minore op maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa”.
2.1. Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare l'importo indicato, oltre CP_1
accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
2.2. Parte ricorrente ha altresì agito in giudizio, ai fini del riconoscimento della c.d. Carta elettronica” volta all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente ex art. 1, comma 121, L. n.
107/2015.
Al riguardo, anche con riferimento a tale voce va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, tenuto conto della pretesa attorea concernente gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025, nonché quella inerente all'omessa produzione in giudizio di documentazione
10 idonea a comprovare l'incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in merito all'anno scolastico in corso (cfr. doc. n. 4 “contratto 2024-2025” allegato al ricorso depositato in data 14.02.2025).
Tanto premesso, reputa il Tribunale che anche in tal caso il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti,
11 che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
12 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_2
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_3
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_4
punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/89, ha con continuità affermato che
“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia
13 determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
2.3. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione prodotta in giudizio.
2.4. Come si desume dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. nn. 3 e 4 allegati al ricorso depositato in data 14.02.2025), è stato assunto negli anni scolastici 2023/2024 Parte_1
e 2024/2025, come docente a tempo determinato, dall'inizio dell'anno scolastico fino al 30 giugno o al 31 agosto, sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente, presso il
“Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti” a Catania, negli anni scolastici 2023/2024 (con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024) e 2024/2025 (con decorrenza dal 18.09.2024
e cessazione al 31.08.2025), per 18 ore settimanali di lezione.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
14 2.5. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
1.000,00 tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per il servizio prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con la condanna del CP_1
convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di a percepire la “Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti” di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, nei termini e per il periodo di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, condanna il a pagare, in favore della Controparte_1
stessa la somma di € 2.110,83, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1
del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e CP_5 per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 49,00 a titolo di rimborso Contributo Unificato e in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Catania, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
15