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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 319/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 14 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012777288000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120076767952 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio che qui ci occupa è scaturito dall'impugnazione da parte del contribuente Resistente_1 dell'Intimazione di pagamento n. 29620229012777288/000 (notificata il 12.09.2022) riferita alla cartella n.
29620120076767952000 (notificata il 30.11.2012).
Il primo Giudice, con sentenza n. 1385 del 2023, ritenendo la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione e la conseguente assenza di prova della notifica della cartella ha accolto il ricorso
(cfr. provvedimenti citati e sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
La cartella originariamente impugnata è stata oggetto di altro giudizio avverso l' estratto di ruolo (2012/650 ordinario) relativo alla cartella n. 29620120076767952000 conclusosi con sentenza (divenuta definitiva) della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo n. 2452/2021 conclusosi con il rigetto del ricorso introduttivo (cfr. documentazione citata in atti).
Per le argomentazioni che precedono l'appello va accolto.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente appellato alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia appellante.
Palermo, 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN EN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 319/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 14 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012777288000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120076767952 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio che qui ci occupa è scaturito dall'impugnazione da parte del contribuente Resistente_1 dell'Intimazione di pagamento n. 29620229012777288/000 (notificata il 12.09.2022) riferita alla cartella n.
29620120076767952000 (notificata il 30.11.2012).
Il primo Giudice, con sentenza n. 1385 del 2023, ritenendo la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione e la conseguente assenza di prova della notifica della cartella ha accolto il ricorso
(cfr. provvedimenti citati e sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
La cartella originariamente impugnata è stata oggetto di altro giudizio avverso l' estratto di ruolo (2012/650 ordinario) relativo alla cartella n. 29620120076767952000 conclusosi con sentenza (divenuta definitiva) della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo n. 2452/2021 conclusosi con il rigetto del ricorso introduttivo (cfr. documentazione citata in atti).
Per le argomentazioni che precedono l'appello va accolto.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente appellato alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia appellante.
Palermo, 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN EN