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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nata il [...] in [...], Buenos Aires, Argentina, residente Persona_1 alla Via Emilio Zola 4175, Villa Domenico, Buenos Aires, Argentina, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Parte_1 sul figlio minore nato il [...] in [...], Buenos Persona_2 Aires, Argentina, residente a[...], Villa Domenico, Buenos Aires, Argentina;
nata il [...] in [...], Argentina, residente a[...]
Emilio Zola 4175, Villa Domenico, Buenos Aires, Argentina;
nata il [...] in [...], Argentina, residente Parte_2 alla Via Emilio Zola 4175, Villa Domenico, Buenos Aires, Argentina;
nata il [...] in [...], Argentina, residente Parte_3 alla Via Emilio Zola 4175, Villa Domenico, Buenos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Zarrelli del Foro di Roma e dall'avv. Simona Sanvitale del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, come da procura in atti;
- RICORRENTI- E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 22 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_3
nato l'[...] nel Comune di San Sosti, provincia di Cosenza, da genitori italiani,
[...] e (doc. n. 1), successivamente emigrato in Argentina dove decedeva Persona_4 Persona_5 in data 10.12.1997 (doc. n. 2), senza avere rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 3), trasmettendola validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
1 In particolare, i ricorrenti espongono che contraeva matrimonio in data Persona_3 15.09.1967 con (doc. 4) e dall'unione coniugale nasceva il 19.06.1971 Parte_4 [...] (doc. n. 5). Persona_1 In data 18.11.1991 contraeva matrimonio in Argentina con Persona_1 [...] (doc. n. 6). Parte_1
Dall'unione coniugale nascevano il 28.10.1997 (doc. n. 7), il Controparte_1 06.12.2000 (doc. n. 8), il 14.01.2005 Parte_2 Parte_3 (doc. n. 9) e il 04.05.2007 (doc. n. 10), odierni
[...] Persona_2 ricorrenti. Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza, rimettendosi al Tribunale per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. 2.Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Sosti, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui
“in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). In ordine alla richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, si deve anzitutto evidenziare che, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di sospensione necessaria del processo. Ciò precisato, in ogni caso si deve dare atto della sopravvenienza della sentenza n. 142/2025 del 24/06/2025, depositata il 31.7.2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale felsineo 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Argentina. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione argentina di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino Persona_3 all'odierna ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla
2 giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti dopo l'entrata in vigore della Carta Costituzionale e dopo le pronunce della Corte Costituzionale che hanno adeguato la normativa previgente ai valori costituzionali, dichiarando l'illegittimità dapprima dell'art.10 della legge n. 555/1912 - nella parte in cui prevedeva “la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”, quindi dell'art. 1, n. 1 - “nella parte in cui non prevedeva “che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (rispettivamente sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983). Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 21.10.2025 Il Giudice dott. Pietro Care'
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