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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MA Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2053 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FALSONE PLACIDA Parte_1
CLAUDIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLO LISA
LA NA RI, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26.06.2024 ha impugnato la comunicazione Parte_1 preventiva di ipoteca n. 29176202400000552/000 notificata in data 06.06.24, nei limiti dei sottesi avvisi di addebito e le cartelle di competenza del Giudice del
Lavoro, in particolare:
1. cartella di pagamento n. 291 2011 00035097 28/000,
2. cartella di pagamento n. 291 2012 00006560 33/000,
3. avviso di addebito n. 591 2012 00009898 06/000,
4. avviso di addebito n. 591 2013 00008923 37/000,
5. avviso di addebito n. 591 2013 00021270 15/000,
6. avviso di addebito n. 591 2013 000 21996 90/000,
7. avviso di addebito n. 591 2016 00009681 00/000,
8. avviso di addebito n. 591 2015 00018172 45/000,
1 9. avviso di addebito n. 591 2016 00005491 88/000,
10. avviso di addebito n. 591 2016 00009681 00/000 (ossia lo stesso avviso di cui al n.
7),
11. avviso di addebito n. 591 2016 00018924 36/000,
12. avviso di addebito n. 591 2017 00008740 65/000,
13. avviso di addebito n. 591 2018 00009872 64/000,
14. avviso di addebito n. 591 2018 00025467 35/000,
15. avviso di addebito n. 591 2018 00026896 69/000
16. avviso di addebito n. 591 2019 00009605 59/000
17. avviso di addebito n. 591 2019 00022934 89/000
18. avviso di addebito n. 591 2021 00009580 00/000,
19. avviso di addebito n. 591 2022 00012365 71/000
20. avviso di addebito n. 591 2022 00025119 84/000.
Ha rilevato l'omessa notifica degli atti prodromici la comunicazione preventiva di ipoteca, la non debenza delle somme richieste e pertanto la inesistenza della pretesa contributiva dal 2015 al 2021 per cancellazione dell'attività di impresa nel dicembre
2015, ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura adottata nonché la mancata indicazione dei beni colpiti dalla misura, ha eccepito la prescrizione e infine, la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 50 del d.p.r. 602/1973 in quanto l'atto impugnato non è stato preceduto da alcuna comunicazione.
Si sono costituite ed contestando le avverse difese e, sostenuta la CP_2 CP_3 legittimità del proprio operato, hanno chiesto il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025.
Motivi della decisione
È opportuno, in via preliminare, circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, al fine di individuare con chiarezza gli atti effettivamente ancora oggetto di contestazione e per i quali permane un interesse attuale alla decisione.
Invero, dalla documentazione prodotta da ed in Controparte_1 particolare dagli estratti di ruolo allegati- emerge in modo chiaro che gli atti numerati da 11 a 19, consistenti esclusivamente in avvisi di addebito, sono stati oggetto di sgravio. Per ciascuno di essi, infatti, il saldo riportato risulta essere pari a euro zero. Pur in assenza di un'espressa rinuncia alla pretesa o di un'esplicita dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte delle parti costituite, il giudice può rilevare d'ufficio lo sgravio intervenuto, trattandosi di una circostanza oggettiva, desumibile da atti ritualmente acquisiti al processo, che incide sull'interesse ad agire, presupposto dell'azione.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il giudice, nell'ambito dei suoi poteri istruttori officiosi, può e deve verificare,
2 anche in assenza di eccezioni di parte, se persistano i presupposti dell'azione, potendo rilevare d'ufficio l'intervenuto venir meno della pretesa fiscale in ragione dello sgravio risultante dagli estratti di ruolo
Ne consegue che, con riferimento a tali atti (nn. 11-19) va dichiarato il difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante l'evidente inutilità di una pronuncia nel merito su crediti ormai estinti o non più esigibili per volontà dell'Amministrazione, che ha provveduto allo sgravio.
Il giudizio prosegue, pertanto, con riferimento agli atti indicati ai numeri da 1 a 10 (considerato che l'avviso n. 7 e l'avviso n. 10 sono sovrapponibili).
Tanto premesso, appare utile richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
3 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Applicando le coordinate ermeneutiche appena enucleate al caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo da un lato, con opposizione ex art. 617 c.p.c. la sussistenza di vizi formali dell'atto e la mancata notifica degli atti presupposti, e dall'altro, con opposizione ex art. 615 c.p.c. l'intervenuta prescrizione dei crediti successiva alla notifica del titolo.
In primo luogo, la doglianza relativa al difetto di motivazione della comunicazione ipotecaria è infondata. L'atto impugnato, infatti, reca un'analitica indicazione dei titoli presupposti – cartelle ed avvisi di addebito – con l'indicazione degli importi, degli anni di riferimento, delle date di notifica, del ruolo e delle modalità di calcolo degli accessori, unitamente al richiamo delle fonti normative applicabili.
La Suprema Corte ha chiarito che gli atti della riscossione possono essere motivati anche mediante il semplice richiamo agli atti presupposti, i quali, essendo già destinati al medesimo debitore, devono considerarsi da questi conosciuti o conoscibili, senza che occorra la loro materiale allegazione (v. Cass. n. 22018/2017 in tema di fermo amministrativo, ma applicabile anche al caso di specie).
In tal senso, è stato anche ribadito che il riferimento all'avviso o alla cartella già notificata è sufficiente a consentire al debitore la piena comprensione della pretesa e delle sue ragioni, così da non pregiudicarne il diritto di difesa (Cass. ord. n.
21065/2022).
Alla luce di tali principi, la censura deve essere respinta.
Giova inoltre rammentare che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 DPR 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì misura prodromica e di garanzia del credito. Essa, pertanto, non è soggetta alla previa intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, ma unicamente all'onere di comunicazione preventiva al debitore con concessione di un termine per l'adempimento o per la presentazione di osservazioni, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale (Cass. nn. 24904 e 24908/2016). Né la normativa vigente (artt.
77 e 79 DPR 602/1973) impone che nella comunicazione preventiva debba essere specificamente indicato l'immobile oggetto di futura iscrizione: è sufficiente l'indicazione dei titoli e degli importi dovuti, essendo il debitore pienamente consapevole dei beni immobili di sua proprietà e potendo opporsi, in sede propria,
4 all'iscrizione che ritenga illegittima (Cass. n. 24258/2014; CTR Basilicata n.
415/2018; CTR Marche n. 736/2021; CGT Latina n. 6/2025).
Quanto alla dedotta mancata notifica degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l' non ha fornito prova delle notifiche dei singoli titoli, nonostante fosse stata CP_2
a ciò espressamente invitata con ordinanza del 25.2.25.
Tuttavia, ciò non inficia il procedimento di riscossione, poichè secondo la giurisprudenza della Cassazione “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30.11.2016). A tal proposito, dagli atti prodotti dall' emerge che il Controparte_4 ricorrente ha ricevuto nel tempo più intimazioni di pagamento, regolarmente notificate relative a tutti gli avvisi di addebito sottesi.
In particolare:
l'intimazione n. 29120159003645308/000, notificata il 04.12.2015 a mani del nipote del ricorrente, relativa all'AVA n. 59120120000989806/000 (n.3 dell'elenco), successivamente reinserito nell'intimazione n.
29120229000341552000del 16.05.2022;
l'intimazione n. 29120179006360159/000, notificata il 05.01.2018 a mani del destinatario, avente ad oggetto gli AVA n. 59120130000892337/000, n 4 dell'elenco; n. 59120130002127015/000, n. 5 dell'elenco; n.
59120130002199690/000, n. 6 dell'elenco e n. 59120160000549188/000, n.9 dell'elenco;
l'intimazione n. 29120229000341552000, notificata il 16.05.2022 a mani della sorella, concernente ulteriori AVA tra cui n. 59120160000968100/000, n. 7 (10) dell'elenco; n. 59120150001817245/000, n. 8 dell'elenco; n.
59120160001892436/000, n. 11 dell'elenco;
l'intimazione n. 29120239002771966/000, notificata il 13.07.2023 a mani del ricorrente relativa agli avvisi di addebito oggetto di sgravio.
Tali intimazioni non sono state impugnate dal debitore nei termini di legge, pertanto qualsivoglia censura inerente al merito della pretesa contributiva avrebbe dovuto essere sollevato entro 40 giorni dalla notifica delle intimazioni in forma recuperatoria dell'azione ex art. 24, mentre i vizi formali quali la nullità della notifica degli avvisi avrebbero dovuto essere sollevati entro 20 giorni dalla ricezione del primo atto utile, ai sensi dell'art. 617 cpc.
Come già spiegato, infatti, “qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'alt 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
5 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n.
80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 2647 del 10/2/2016).
Ulteriormente, devono disattendersi le eccezioni, oltretutto tardive in ordine alla invalidità delle notifiche effettuate del servizio postale privato (Nexive). È appena il caso di evidenziare che l'art. 4 D.Lgs. 261/99, come novellato dal D.Lgs.
58/2011, aveva affidato in via esclusiva all'Agente postale universale “i servizi inerenti le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione degli atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890”.
Su tale regolamentazione, è poi intervenuta la L. 124/17 che ha liberalizzato completamente il settore postale, mettendo fine al monopolio di anche CP_5 per la notifica degli atti giudiziari e delle multe.
Più precisamente la legge 4.8.2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10.9.2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. 22.7. 1999, n. 261. Tale abrogazione ha comportato l'eliminazione della figura di
[...]
quale fornitore esclusivo del servizio postale universale, dei servizi inerenti CP_5 le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1egge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del dlgs. n. 285/1992.
Ebbene, poiché l'atto di intimazione di pagamento non è un atto giudiziario la normativa vigente al momento della ricezione dell'intimazione non inficia la notifica eseguita a mezzo raccomandata, considerato –lo si ribadisce- che la normativa invocata da parte ricorrente – disciplina solamente le “notificazioni di atti
a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.
È dunque evidente che la notifica degli atti diversi, fra i quali quelli oggetto della presente controversia, sia stata liberalizzata ben prima, come da autorizzazioni prodotte da (in termini, ex multis, Corte d'Appello di Messina (sez. I, CP_3
26/01/2023, n.50 cui si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc), secondo cui “correttamente rileva comunque citando Cass. SS.UU. Controparte_1
8416/2019, che la riserva della notifica a mezzo posta a è stata Controparte_6 limitata alla notificazione agli atti giudiziari e alle violazioni al Codice della strada per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 58/2011 all'art. 4 d D.Lgs.
261/1999, e que- sta era la disciplina vigente all'epoca delle tre notifiche oggetto di ulteriore contestazione. Le cartelle di pagamento non hanno natura di atto giudiziario. L'appellante sostiene che Nexive S.p.A., servizio di posta privata che ha curato la notifica, aveva ottenuto licenza soltanto nel 2019. Produce in tal senso un
"elenco operatori postali – licenze individuali speciali" che non si capisce invero nemmeno da chi sia stato formato ma, anche volendone tenere conto, riguarda
6 l'autorizzazione alla notifica di "atti giudiziari – contravvenzioni", cioè quegli atti sottratti all'eccezione richiamata da Cass. SS.UU. 8416/2019.)”.
Si noti che si tratta di notificazione “semplificata”, effettuata tramite il servizio postale, non già a mezzo messo notificatore o ufficiale giudiziario di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. ordinanza n. 28591 del 29/11/2017).
L'unica doglianza esaminabile, in questa sede, è l'eccezione di prescrizione successiva ai sensi dell'art. 615 cpc.
Per quel che concerne le cartelle di pagamento, ha fornito prova della CP_3 regolare notificazione delle stesse.
Più nel dettaglio per la cartella di pagamento n. 29120110003509728/000 (n. 1 dell'elenco), relativa a contributi IVS commercianti per l'anno 2008 è stata notificata il 21/07/2011, interrompendo i termini di prescrizione e facendo decorrere un nuovo termine quinquennale, come previsto per i contributi previdenziali (Cass.
SS.UU. n. 23397/2016); lo stesso dicasi per la cartella di pagamento n.
29120120000656833/000 (n. 2 dell'elenco), riferita a contributi IVS commercianti per l'anno 2008, notificata il 20/06/2012. Successivamente, in data 29/02/2019, è stata presentata un'istanza di definizione agevolata, accolta il 25/11/2019.
Se è vero che la richiesta di definizione vale come riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. (con conseguente interruzione della prescrizione, v. Cass. n.
11800/2022; n. 19773/2021), deve altresì rilevarsi che materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (Cass.
n. 6154/2024).
Tali crediti devono quindi considerarsi prescritti.
Per quel che concerne gli avvisi di addebito, della cui notifica non ha dato CP_2 prova, deve comunque ritenersi non maturata la prescrizione alla luce dei già richiamati atti interruttivi notificati da e dalla stessa prodotti in giudizio. CP_3
Segnatamente:
7 l'intimazione n. 29120159003645308/000, notificata il 04.12.2015, relativa all'AVA n. 59120120000989806/000, n.3 dell'elenco, successivamente reinserito nell'intimazione del 16.05.2022;
l'intimazione n. 29120179006360159/000, notificata il 05.01.2018 a mani del destinatario, avente ad oggetto gli AVA n. 59120130000892337/000, n. 4 dell'elenco; n. 59120130002127015/000, n. 5 dell'elenco; n.
59120130002199690/000, n. 6 dell'elenco e n. 59120160000549188/000, n.9 dell'elenco;
l'intimazione n. 29120229000341552000, notificata il 16.05.2022 a mani della sorella, avente ad oggetto –tra gli altri- gli AVA n. 59120160000968100/000, n. 7 (10) dell'elenco; n. 59120150001817245/000, n. 8 dell'elenco; n.
59120160001892436/000, n. 11 dell'elenco.
Ooccorre tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria
Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-
31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
8 previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli
Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021.
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Va quindi verificato se intervenuta la prescrizione tra l'intimazione n. 29120159003645308/000, notificata il 04.12.2015 e l'intimazione n. 29120229000341552000 del 16.05.2022.
Ebbene se si aggiungono 542 giorni alla naturale scadenza del 4.12.2020, il termine di prescrizione risulta slittato al 28.5.2022. Ulteriormente, va verificata la prescrizione tra l'intimazione n.
29120179006360159/000 del 5.1.2018 e la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29176202400000552/000 notificata in data 06.06.24: aggiunti 542 giorni alla naturale scadenza del 5.1.23, il termine risulta slittato al 29.6.24.
In entrambi i casi, dunque, la prescrizione non è maturata.
9 Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto;
in particolare, vanno dichiarate non dovute le somme indicate negli avvisi numerati dall'11 al 20 per intervenuto sgravio, vanno dichiarate prescritte le somme richieste con le cartelle sub. nn. 1 e 2, restano dovute le somme richieste gli avvisi numerati dal 3 al 11 del citato elenco. Le spese del giudizio, stante l'esito complessivo, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso: dichiara non dovute, per intervenuto sgravio, le somme richieste con gli avvisi n.
591 2017 00008740 65/000, n. 591 2018 00009872 64/000, n. 591 2018 00025467
35/000, n. 591 2018 00026896 69/000, n. 591 2019 00009605 59/000, n. 591 2019
00022934 89/000, n. 591 2021 00009580 00/000,n. 591 2022 00012365 71/000, n.
591 2022 00025119 84/000 dichiara prescritte le somme richieste con le cartelle n.
291 2011 00035097 28/000, n. 291 2012 00006560 33/000; dichiara ancora dovute le somme richieste con gli avvisi di addebito, n. 591 2012
00009898 06/000, n. 591 2013 00008923 37/000, n. 591 2013 00021270 15/000, n.
591 2013 000 21996 90/000, n. 591 2016 00009681 00/000, n. 591 2015 00018172
45/000, n. 591 2016 00005491 88/000, n. 591 2016 00018924 36/000; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, 23/10/2025
Il Giudice
MA Di TE
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