Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6254 del 2025, proposto da
AR DI, MO DI, RI DI, SQ DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Albachiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 16095/2021 del Giudice di Pace di Napoli, V Sezione Civile pubblicata mediante deposito in cancelleria il 3.6.2021, munita di formula esecutiva il 9.6.2022, non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. 58501/17 R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato rispettivamente il 5 e il 18 novembre 2025 gli istanti, quali eredi di Di TE EL, agiscono in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Giudice di pace di Napoli, meglio in epigrafe individuata, recante accertamento del diritto della originaria attrice, dante causa degli odierni ricorrenti, alla corresponsione degli interessi sul credito vantato nei confronti della Regione Campania a titolo di indennizzo ex L. 210/1992 e conseguente condanna della Regione, per un totale di euro 2.304,30, oltre interessi e accessori come indicato in sentenza.
Espongono che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 16 giugno 2022 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 (cfr. allegato 002 della produzione di parte ricorrente).
La sentenza risulta passata in giudicato (cfr. all. 003 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
All’esito l’amministrazione vorrà tempestivamente depositare la prova dell’avvenuto adempimento esclusivamente mediante documentazione conforme alla disposizioni sul p.a.t..
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale Risorse Strumentali della regione Campania, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato all’interno della detta Direzione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, direttamente o avvalendosi degli uffici competenti, sotto la sua responsabilità, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta, ove dovuta, avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura reputata congrua (cfr. Cons. di Stato, VII, n 5859/2025), tenuto conto dello scaglione di riferimento e della relativa semplicità della causa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800, 00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA UZ |
IL SEGRETARIO