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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Galbiate - Piazza Martiri Della Liberazione, 6 23851 Galbiate LC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 433 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Difensore_2All'udienza odierna, con nota datata 27 novembre 2025 a firma dell'Avv.
Difensore_1del Foro di Milano, dell'Avv. del Foro di Lecco e del Funzionario
Nominativo_1Responsabile IMU del Comune di Galbiate, Dott.ssa , le parti rendono noto a questo Giudice che è stato definito e sottoscritto l'accordo transattivo tra le parti che, pertanto, non hanno interesse alla prosecuzione dei procedimenti pendenti, tra cui quello indicato in epigrafe.
Ciò detto le parti, congiuntamente, dichiarano di rinunciare agli atti del procedimento n.
31/2025 R.G.R., chiedendo a questo Giudice di dichiarare l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso la Corte, in composizione monocratica, preso atto di quanto sopra rappresentato e delle richieste delle parti;
ricorrendone i presupposti di legge,
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Lecco 12 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
CO CO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Galbiate - Piazza Martiri Della Liberazione, 6 23851 Galbiate LC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 433 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Difensore_2All'udienza odierna, con nota datata 27 novembre 2025 a firma dell'Avv.
Difensore_1del Foro di Milano, dell'Avv. del Foro di Lecco e del Funzionario
Nominativo_1Responsabile IMU del Comune di Galbiate, Dott.ssa , le parti rendono noto a questo Giudice che è stato definito e sottoscritto l'accordo transattivo tra le parti che, pertanto, non hanno interesse alla prosecuzione dei procedimenti pendenti, tra cui quello indicato in epigrafe.
Ciò detto le parti, congiuntamente, dichiarano di rinunciare agli atti del procedimento n.
31/2025 R.G.R., chiedendo a questo Giudice di dichiarare l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso la Corte, in composizione monocratica, preso atto di quanto sopra rappresentato e delle richieste delle parti;
ricorrendone i presupposti di legge,
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Lecco 12 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
CO CO