Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 128
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Riqualificazione rapporto in somministrazione illecita di manodopera

    La Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'assenza di un'autonoma organizzazione imprenditoriale da parte della Società_1 sas, né l'assunzione del rischio d'impresa, né la gestione diretta dei propri dipendenti. Sono stati considerati elementi a favore dell'autonomia della Società_1 sas la disponibilità di mezzi propri, immobili, l'esercizio dell'attività per altri committenti e il subappalto di parte dei lavori.

  • Accolto
    Distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera

    La Corte ha richiamato i requisiti distintivi dell'appalto di servizi: a) assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore; b) potere dell'appaltatore di direzione e organizzazione di mezzi e materiali. Ha inoltre sottolineato che è decisivo che l'appaltatore abbia un effettivo potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Società_1 sas avesse una propria autonoma organizzazione di strutture e mezzi, quantomeno quella minima per lo svolgimento dei lavori commissionati, e che avesse assunto il rischio d'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 128
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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