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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 183/2023 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa P.IVA_1
Baldini, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via San Leonardo, n. 454 appellante nei confronti di
CP_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso all'Avv. C.F._1
Alessandro Rocchi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Don Minzoni, n. 27-ter appellato
Oggetto: pagamento somma – appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Massa n. 178/2022, depositata il 22.08.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.09.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza:
1. dichiarare la nullità della sentenza n.178/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Massa in data 02.12.2020 e depositata in data 22.08.2022, per violazione degli artt. 118 disp. att. cpc e 112, 132 e 101 c.p.c. nonché per carente, apparente, illogica e/o contraddittoria motivazione e per omessa valutazione delle risultanze processuali e delle emergenze probatorie in atti, per tutto quanto meglio esposto nelle premesse, con ogni conseguente effetto;
2. In ogni caso, in riforma della sentenza n.178/2022 emessa dal Giudice di Pace di Massa in data 02.12.2020 e depositata in data 22.08.2022, respingere, per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente atto e comunque della comparsa di costituzione di primo grado, la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
3. In accoglimento dell'appello, condannare il sig. alla restituzione CP_2 in favore della della somma di € 3.642,27 dallo stesso Parte_1
incamerata in esecuzione della sentenza n.178/2022 emessa dal Giudice di Pace di Massa oltre interessi. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
2 Per l'appellato (cfr. comparsa di costituzione e risposta e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del
20.09.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello confermando la sentenza pronunciata dal
Giudice di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di CP_1
Pace di Massa n. 178/2022, depositata in data 22.08.2022, con la quale il
Giudice di Pace di Massa, in accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellato, l'ha condannata a restituire al medesimo la somma di € 1.500,00 – da quest'ultimo già corrisposta (a dire del e Tes_1
secondo quanto ritenuto dal primo Giudice) a titolo di acconto sul prezzo in relazione all'acquisto di un'autovettura modello Skoda Fabia, poi non perfezionatosi per la mancata concessione del finanziamento all'uopo richiesto a . Controparte_3
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
- I) Violazione e falsa applicazione degli artt.118 disp. att. c.p.c. e 132
c.p.c. - motivazione apparente, con conseguente nullità della stessa, per avere il Giudice di Pace disatteso ingiustificatamente il valore probatorio della documentazione dimessa in atti dalla stessa e le Parte_1 dichiarazioni testimoniali acquisite, pervenendo così all'accoglimento della domanda della controparte in forza di un sostanziale travisamento dei fatti e di un non corretto governo delle emergenze istruttorie, senza peraltro specificare le ragioni del proprio convincimento.
3 - II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., sub specie di omessa e/o erronea valutazione delle risultanze processuali, per avere il
Giudice di Pace erroneamente qualificato come acconto una somma – quella (pari ad € 1.500,00) corrisposta dal all'atto di acquisto CP_1 dell'autovettura - in realtà costituente a tutti gli effetti una caparra confirmatoria, somma legittimamente ritenuta dall'appellante in conseguenza del mancato integrale adempimento dell'obbligazione solutoria gravante sull'acquirente; non avendo il giudicante considerato, in tale contesto, che aveva chiesto ed ottenuto dal Parte_1 CP_1
l'assegno di € 1.500,00 con la funzione risarcitoria propria della caparra
(liquidazione convenzionale del danno da inadempimento in favore della parte adempiente), e che, dunque, l'effettiva concorde intenzione delle parti era quella della dazione del suindicato a titolo di caparra confirmatoria, come confermato dai testi escussi e dalle condizioni di vendita e di uso richiamate ed allegate al contratto inter partes.
- III) Violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo il Giudice di Pace pervenuto all'accoglimento della domanda restitutoria avanzata dal disattendendo le deposizioni dei testi escussi e CP_1 ritenendo la sussistenza, nell'ambito del contratto di compravendita del veicolo, di una non meglio precisata condizione sospensiva, consistente nell'erogazione del finanziamento richiesto dall'acquirente, cui sarebbe stato subordinato l'acquisto.
- IV) violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 112 c.p.c. ed l'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione, per avere il primo
Giudice pronunciato in sede di sentenza in riferimento ad una nuova causa petendi, dedotta dall'attore soltanto con gli scritti difensivi conclusivi, consistente nell'omessa sottoscrizione del contratto inter partes, di fatto contraddicendo il fatto storico esposto dal medesimo CP_1 nelle premesse stesse delle sue difese circa l'effettiva ed efficace conclusione dell'accordo traslativo avente ad oggetto l'autovettura.
4 La società appellante ha quindi concluso affinchè, in accoglimento del gravame, il venga condannato alla restituzione in proprio favore Tes_1 della somma complessiva di € 3.642,27 (comprensiva dell'acconto sull'acquisto dell'autovettura a suo tempo versato e delle spese processuali corrisposte in favore di quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado).
Integrato il contraddittorio, si è costituito , contestando CP_1 integralmente l'avversa ricostruzione dei fatti e rimarcando il corretto governo delle emergenze istruttorie da parte del Giudice di Pace, nonché la corretta qualificazione giuridica in termini di acconto (anziché di caparra) della somma corrisposta dal medesimo appellato a CP_4 in relazione all'acquisto dell'autovettura oggetto di causa.
Ha rilevato che, per giurisprudenza costante, la caparra deve essere espressamente prevista dalle parti all'atto di conclusione del contratto, sottolineando che, nel caso di specie, l'acquisto del veicolo era peraltro subordinato alla concessione del finanziamento, non disponendo il CP_1
delle risorse finanziarie necessarie per provvedervi autonomamente.
Ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
20.09.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui sintetizzati, dalla disamina complessiva della documentazione dimessa in atti, delle prove costituende acquisite nel corso del giudizio di primo grado, nonché dalle difese delle parti nel presente giudizio di appello, si evince la fondatezza dei primi tre motivi di appello, così come articolati, che devono
5 essere congiuntamente esaminati, in ragione della stretta correlazione delle censure svolte in riferimento all'impugnata sentenza.
Il Giudice di Pace, disattendendo le risultanze processuali e valutando erroneamente la documentazione in atti, è pervenuto a qualificare come mero acconto la somma corrisposta dall'appellato, pari ad € 1.500,00, in occasione dell'acquisto dell'autovettura Skoda Fabia, poi non concluso per la mancata erogazione del finanziamento da parte di Controparte_3
[...]
In proposito, ai fini di una corretta qualificazione giuridica della fattispecie, occorre delineare i tratti caratteristici dell'acconto e della caparra confirmatoria. I due termini, invero, benché molto spesso impiegati come sinonimi, divergono in realtà sono molteplici punti di vista e, in particolare, sotto il profilo delle conseguenze dell'inadempimento.
L'acconto costituisce il pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per un determinato acquisto, volto semplicemente a fornire una garanzia al venditore circa l'effettiva volontà dell'acquirente di concludere il contratto. Se il contratto non va a buon fine, l'acconto andrà semplicemente restituito e le parti non saranno in alcun modo economicamente vincolate l'una nei confronti dell'altra. L'acconto non ha, dunque, alcuna rilevanza risarcitoria, cioè, il risarcimento del danno subìto
a causa del mancato adempimento andrà eventualmente richiesto in separata sede, tramite un'azione legale ad hoc.
La caparra, al contrario, costituisce un anticipo del pagamento sul prezzo dovuto, al pari dell'acconto, ma, a differenza di quest'ultimo, ha rilevanza risarcitoria ed è posta a garanzia sia degli interessi del venditore che di quelli dell'acquirente. A norma dell'art. 1385 c.c., in caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore che ha ricevuto la caparra potrà, infatti, recedere dal contratto e trattenere quanto ricevuto, a titolo di risarcimento del danno subìto, senza bisogno di intentare causa. Se, invece, è il venditore ad essere inadempiente, l'acquirente potrà non soltanto recedere dal contratto, ma anche chiedere la restituzione del doppio dell'importo versato a titolo di caparra.
6 Le caratteristiche della caparra confirmatoria sono state da tempo definite dalla giurisprudenza di legittimità, nei seguenti termini:
“La caparra confirmatoria ha natura composita - consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili - e funzione eclettica - in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione); consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice;
indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte. Va invece escluso che abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale, che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo.
La parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385, comma 3, c.c.), e cioè sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto, e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che
7 alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli art. 1453 ss. c.c. Anche dopo aver proposto la domanda di risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, la parte non inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal caso peraltro implicitamente rinunziando al risarcimento integrale e tornando ad accontentarsi della somma convenzionalmente predeterminata al riguardo. Ne consegue che ben può pertanto il diritto alla caparra essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione” (cfr.
Cass., n.11356/2006).
Negli stessi termini si è evidenziato che la caparra confirmatoria, oltre a rappresentare un anticipo del pagamento del prezzo dovuto, “si pone quale garanzia degli interessi di entrambe le parti avendo, dunque, una rilevanza risarcitoria per l'ipotesi di mancata esecuzione del contratto.
L'acconto, invece, consiste nel pagamento anticipato, rispetto alla prestazione, di una parte del prezzo pattuito tra le parti, al fine di testimoniare alla controparte contrattuale l'effettiva volontà di concludere il contratto;
non assolve, dunque, ad alcuna funzione risarcitoria e in ciò si differenzia dalla caparra confirmatoria” (App. Milano, Sez. I, 09.06.2021 n.
1801).
Ogniqualvolta, in esecuzione di un contratto, venga anticipata una somma di denaro o una prestazione parziale, è quindi necessario verificare se questa dazione costituisce un anticipo (che costituirà un acconto), oppure una garanzia (che costituirà una caparra di integrale e corretta esecuzione dell'obbligazione gravante sul contraente che l'abbia versata). Il dato formale non è di per sé sufficiente, poiché, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti, occorre appurare la causa e lo scopo per i quali sono state eseguite l'anticipazione parziale della prestazione. La denominazione esplicita di “caparra” non è elemento necessario per qualificare come tale la dazione (Cass. n. 3014/1985), occorrendo, quindi, procedere all'interpretazione del contratto, ricercando l'intenzione dei
8 contraenti (art. 1362 c.c.) e, ove essa non sia ricostruibile alla stregua di una concorde qualificazione giuridica della stessa, costituisce compito del
Giudice, alla stregua degli ordinari criteri ermeneutici, stabilire se i contraenti abbiano inteso attribuire alla somma versata la mera funzione di caparra, ovvero di mero acconto sul prezzo dovuto (cfr. Cass. n.
727/1980).
Facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, si ritiene che il
Giudice di Pace abbia errato nel qualificare il versamento dell'importo di €
1.500,00 come acconto, trattandosi, piuttosto, di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., legittimamente incamerata dalla concessionaria a fronte del mancato saldo del prezzo di acquisto da parte dell'acquirente, in conformità alla disciplina negoziale trasfusa nelle condizioni generali di contratto allegate alla proposta di acquisto (già prodotta in primo grado e dimessa anche in sede di gravame con nota di deposito del 27.01.2023).
Il Giudice di Pace, in sostanziale adesione alle difese dell'attore, ha ritenuto che l'acquisto dell'autovettura fosse subordinato alla condizione sospensiva dell'erogazione del finanziamento, non disponendo il CP_1 delle risorse necessarie per procedere all'acquisto del mezzo in autonomia;
e non essendosi avverato l'evento asseritamente dedotto in condizione (rappresentato, per l'appunto, dalla concessione del finanziamento), ha quindi ritenuto legittima la richiesta di restituzione dell'importo già corrisposto dall'acquirente, in virtù della qualificazione dello stesso alla stregua di mero acconto sul prezzo.
La ricostruzione giuridica operata dal primo Giudice non è condivisibile, nella parte in cui si è predicata la sussistenza della suddetta condizione sospensiva di efficacia dell'accordo, della quale, tuttavia, non vi è traccia alcuna nel contratto di vendita inter partes. La condizione sospensiva, quale elemento accidentale (e non essenziale) del contratto, non è richiesta ai fini della giuridica esistenza del vincolo negoziale ma, ove le parti intendano inserirla nell'ambito di un regolamento contrattuale, dovranno farlo espressamente mediante l'introduzione di un'apposita clausola, della quale nel caso in questione non vi è traccia di sorta. Nella
9 fattispecie, la circostanza (di per sé pacifica) che il non disponesse CP_1 delle somme necessarie per l'acquisto in autonomia dell'autovettura non equivale, sic et simpliciter, a ritenere che il contratto – in difetto di esplicita previsione sul punto – contenesse una condizione sospensiva di efficacia rappresentata dall'erogazione del finanziamento in favore dell'acquirente.
Inoltre, il al momento del versamento della somma di € 1.500,00, CP_1
era evidentemente consapevole delle proprie condizioni patrimoniali e, pertanto, della possibilità – in effetti concretizzatasi - che non gli venisse riconosciuto il finanziamento necessario per l'acquisto del veicolo;
in considerazione di ciò, la repentina richiesta avanzata dallo stesso odierno appellato di restituzione della somma corrisposta “in anticipo”, a fronte del constatato rigetto della richiesta di finanziamento a suo tempo inoltrata
(rigetto prevedibile o comunque possibile, a fronte della difficile condizione economico-finanziaria nella quale versava il dal medesimo CP_1
prospettata nei propri scritti difensivi), si configura come una condotta contraria al dovere di correttezza e buona fede che permea la disciplina in materia di obbligazioni contrattuali, in forza degli artt. 1175 e 1375 c.c..
Sotto questo profilo, può pertanto concludersi nel senso che la mera intenzione di dell'acquirente di conseguire un finanziamento per l'acquisto di un autovettura non comporta, di per sé sola, che il contratto di compravendita dal medesimo concluso sia sottoposto ad una condizione sospensiva, in difetto di esplicita previsione in tal senso nel regolamento negoziale, e considerato altresì che l'apposizione di elementi accidentali
(quale la condizione) deve essere concordata da ambedue le parti del rapporto contrattuale e non può essere rimessa all'unilaterale e non esplicitata interpretazione dell'accordo data da taluna di esse;
con l'ulteriore precisazione che la richiesta di restituzione della somma anticipata in conseguenza dell'omessa erogazione del finanziamento si configura, come già evidenziato, infondata ed in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede contrattuale che ispira la disciplina del contratto, sia nella fase delle trattative, sia in quella della formazione e della manifestazione del consenso, sia nella fase esecutiva.
10 Né il riconoscimento del finanziamento al può assurgere ad evento CP_1
condizionante in virtù della teorica della presupposizione, istituto non normato e frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, solitamente definito come condizione tacita o inespressa. Affinchè possa assumere rilievo giuridico, la presupposizione - costituente circostanza di carattere oggettivo non esplicitata dalle parti nel contratto ma da queste tenuta in considerazione al momento della conclusione dello stesso - deve essere comune a tutti i contraenti e avere ad oggetto un evento considerato come di certa verificazione nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione e la cui mancata realizzazione prescinda dal comportamento delle parti (cfr. Cass., ord. 40279/2021, conf. Id. n. 2617/2014), presupposti, questi, che nella fattispecie in esame non ricorrono, in mancanza di prova che la concessione del finanziamento al abbia assunto funzione condizionante rispetto al CP_1
perfezionamento del contratto ed al sorgere delle rispettive obbligazioni gravanti sui contraenti ed in difetto di specifica allegazione (ancor prima che della relativa dimostrazione) della non riconducibilità alla propria sfera giuridica delle ragioni della mancata concessione del finanziamento richiesto, evincendosi per tabulas che la domanda di finanziamento venne respinta da all'esito della valutazione del merito Controparte_3
creditizio del richiedente (cfr. missiva del 15.02.2018 dimessa a corredo dell'atto di appello), evidentemente correlato alle condizioni patrimoniali ed allo stato economico-finanziario di quest'ultimo, che non possono prescindere dalle condotte (attive o omissive) dello stesso interessato.
In sostanza, la volontà di subordinare il perfezionamento dell'acquisto della Skoda Fabia alla concessione del finanziamento, lungi dal configurare una condizione sospensiva di efficacia del negozio traslativo o altro istituto civilistico ad essa assimilabile, pare afferire, tutt'al più, alla sfera dei motivi soggettivi per i quali l'acquirente si è determinato alla stipulazione dell'atto di autonomia privata, come tale giuridicamente irrilevante (ex artt. 1343 e 1345 c.c.).
11 Nel caso di specie, pertanto, la somma corrisposta dal alla CP_1
concessionaria appellante integra a tutti gli effetti una caparra confirmatoria, e la ritenzione della stessa da parte della venditrice Pt_1
a fronte del mancato saldo del prezzo di acquisto, rappresenta una
[...] condotta del tutto lecita e conforme al dettato dell'art. 1385 c.c., ai sensi del quale “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra”. Che si tratti di una caparra e non di un mero acconto si evince, come già precisato, dalla semplice lettura dell'art. 3 delle condizioni di vendita allegate alla proposta di acquisto proveniente dall'appellante, in cui si fa riferimento alla facoltà della venditrice di ritenere il “deposito cauzionale”, in ipotesi di mancato adempimento degli obblighi gravanti sull'acquirente, così come al diritto di quest'ultimo di pretendere il doppio della somma oggetto del suddetto versamento in caso di recesso contrattuale per omessa consegna del veicolo compravenduto entro i termini stabiliti dalla proposta di acquisto e dal richiamato art. 3 delle condizioni generali di vendita;
e ciò in perfetta aderenza alla disciplina prevista dall'art. 1385 c.c. in relazione alla caparra confirmatoria. Non pare quindi revocabile in dubbio che il versamento della somma di € 1.500,00 da parte dell'acquirente, a prescindere dalla sua qualificazione formale, venne preso in considerazione dai contraenti ed effettuato, oltre che quale principio di esecuzione dell'obbligo solutorio, in funzione di preventiva liquidazione anticipata del danno derivante dall'eventuale inadempimento, tipicamente pertinente alla caparra (cfr., ex plurimis, Cass. n. 727/1980, Id. n. 11356/2006). Tale conclusione trova del resto riscontro, oltre che nelle deposizioni testimoniali dianzi menzionate,
e nel contegno concludente tenuto dal integrando il principio di CP_1 esecuzione del contratto rappresentato dal versamento della somma di €
1.500,00 il perfezionamento del contratto di compravendita secondo l'assetto negoziale trasfuso nelle richiamate condizioni generali allegate alla proposta di acquisto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c., in difetto di formulazione di controproposta di sorta (tanto meno implicante la considerazione della concessione del finanziamento all'acquirente quale
12 condizione sospensiva di efficacia della compravendita). Né l'efficacia della clausola di cui al succitato art. 3 delle condizioni generali può essere escluda per l'omessa espressa e specifica approvazione per iscritto della stessa clausola ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., atteso che, per consolidata giurisprudenza, “le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. Cass. n. 6558/2010, conf. Id. n. 18550/2021).
Il teste , che seguì, in veste di dipendente di le Testimone_2 CP_5 operazioni di vendita dell'autovettura, ha confermato la propria dichiarazione, prodotta in atti in primo grado e ridepositata nel giudizio di gravame, con la quale si è dato atto che il ebbe a consegnargli CP_1
l'assegno di € 1.500,00 (dimesso nel fascicolo di primo grado dell'odierna appellante) in funzione di caparra, senza peraltro manifestare in alcun modo la volontà di subordinare l'acquisto alla concessione del finanziamento richiesto del finanziamento;
parimenti, il teste _3
, responsabile vendite della venditrice, ha anch'egli riferito che il
[...] contratto di compravendita – rispetto alla cui conclusione aveva dato personalmente, in tale veste, il proprio benestare a procedere - non era affatto subordinato alla concessione del finanziamento, e ciò diversamente da altre ipotesi nelle quali, in conformità alla richiesta del cliente ed in conformità alla prassi negoziale adottata da veniva inserita Parte_1 in contratto un'espressa clausola contenente la relativa condizione sospensiva.
Entrambi i predetti testi hanno quindi escluso sia la subordinazione dell'acquisto del mezzo all'erogazione del finanziamento, sotto forma di condizione sospensiva, sia che la somma di € 1.500,00 fosse stata versata a mero titolo di acconto, essendo, al contrario, emersa conferma del pagamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di caparra;
ciò, del resto, in conformità al succitato art. 3 delle condizioni generali di vendita allegate
13 alla proposta di acquisto che il accettò, ex art. 1326 c.c., CP_1
provvedendo al pagamento della suddetta somma.
In definitiva, dall'esito dell'istruttoria espletata in primo grado e dalla disciplina pattizia si evince, sine dubio, la legittimità della ritenzione della caparra da parte della concessionaria appellante, a fronte dell'inadempimento dell'acquirente rispetto all'obbligo solutorio sul medesimo gravante.
La fondatezza dei motivi di appello sin qui trattati, per la sua rilevanza assorbente, rende superfluo l'esame del motivo di impugnazione n. IV), costituito dal censurato vizio di ultrapetizione, per avere il Giudice di Pace introdotto una nuova causa petendi a sostegno della pretesa restitutoria azionata dal vale a dire quella fondata sulla nullità del contratto di CP_1 compravendita dell'autoveicolo per omessa sottoscrizione dello stesso, con conseguente tardivo ed inammissibile ampliamento del thema decidendum. Per mera completezza di motivazione – e comunque diversamente opinando in ordine a quanto sin qui esposto – anche tale motivo di impugnazione risulta comunque fondato, considerato che l'attore non ha ritualmente eccepito nel corso del primo grado, fino al deposito degli scritti difensivi conclusivi, la nullità o inefficacia del ridetto contratto, avendo, al contrario, fondato la propria pretesa restitutoria proprio sul rapporto contrattuale dedotto, sull'assunto della pattuizione di una condizione sospensiva di efficacia dello stesso, della quale, come chiarito, non è stata fornita prova alcuna;
allegazione, questa, evidentemente diversa ed incompatibile con l'ipotetica prospettazione del mancato perfezionamento del medesimo contratto per omessa manifestazione del consenso da parte dell'acquirente.
Né può ritenersi che la nullità del contratto sotto tale profilo tardivamente eccepita dal sia rilevabile ex officio, atteso che per la conclusione CP_1 della compravendita di un'autovettura non è richiesta la forma scritta ad substantiam, non essendo quella avente ad oggetto beni mobili registrati contemplata tra i contratti previsti dall'art. 1350 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 7070/1986) ed essendo comunque emersa dall'istruttoria, per quanto
14 chiarito, dimostrazione del perfezionamento della stessa compravendita per fatti concludenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.; ciò che vale a confermare, anche sotto tale profilo, l'infondatezza del motivo di appello in esame.
In accoglimento dell'appello, in conclusione, in riforma della sentenza impugnata, il va dichiarato tenuto e condannato alla restituzione, in CP_1 favore di della complessiva somma di € 3.642,27 Parte_1 comprensiva (di quella, pari ad € 1.500,00, oggetto della condanna restitutoria contenuta nella medesima sentenza di primo grado e già legittimamente ritenuta da quest'ultima parte, nonché dei relativi interessi e delle spese processuali liquidate con la stessa sentenza del Giudice di
Pace), somma corrisposta con il bonifico bancario dimesso a corredo dell'atto di appello sub doc. 5; somma da maggiorare di interessi legali maturati e maturando con decorrenza dal 24.01.2023, data di notificazione dell'atto di appello contenente la domanda restitutoria in esame.
Il regime delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio viene regolato secondo il principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara che la somma corrisposta da costituiva una caparra Parte_2 Parte_1 confirmatoria ex art. 1385 c.c. e non un mero acconto e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore della società CP_1 appellante, della somma di € 3.642,27 (comprensiva della suindicata caparra, dei relativi interessi maturati alla data del versamento di quest'ultimo importo e delle spese processuali relative al primo grado di giudizio liquidate con la sentenza impugnata), maggiorata di interessi legali maturati e maturandi sulla predetta somma con decorrenza dal
15 24.01.2023 (data di notificazione della citazione in appello contenente la domanda restitutoria) fino al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in reazione al primo grado, ed in complessivi €
2.174,00, di cui € 174,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge, in relazione alla presente fase di appello.
Così deciso in Massa, il 07.03.2025.
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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