Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 1011
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione quinquennale

    Il giudice rileva che il termine di prescrizione quinquennale era decorso al momento della notifica degli inviti al pagamento per le annualità 2010, 2012, 2013, 2014 e 2018, annullando gli atti relativi a tali annualità.

  • Inammissibile
    Omessa indicazione notifica preliminare importi ingiunti

    Questa censura viene assorbita dalla pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione.

  • Altro
    Difetto di motivazione per omessa indicazione criteri di calcolo interessi, spese e sanzioni

    La censura è fondata limitatamente alle ingiunzioni di pagamento, che non contengono alcun riferimento alle modalità di computo degli interessi. Non è fondata per i solleciti di pagamento che specificano il calcolo degli interessi.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione per omessa allegazione atti prodromici

    La censura è considerata inammissibilmente generica e perplessa, in quanto la contribuente si sofferma solo sul calcolo degli interessi, già vagliato in altro motivo.

  • Rigettato
    Insussistenza presupposto impositivo

    La censura è destituita di fondamento, poiché la contribuente non ha dimostrato quanto allegato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 1011
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1011
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo