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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LL CO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8505/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Velletri Servizi S.p.a. - 06679251006
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20131793300104486 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20171793300032564 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20181793300161843 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20201793300003585 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002518 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002519 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002517 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20151793300041546 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato cinque ingiunzioni di pagamento (in atti meglio specificate) e tre solleciti di pagamento (parimenti specificati in atti) concernenti la Tassa smaltimento rifiuti, la Tares e la Tari.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito: a) le prescrizione quinquennale quanto alle annualità
2010, 2012, 2013, 2014 e 2018; b) con riguardo alle ingiunzioni concernenti gli anni 2010 e 2012, l'omessa indicazione della “notifica preliminare degli importi ingiunti” (così il ricorso); c) il difetto di motivazione, per omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese e sanzioni;
d) ancora il difetto di motivazione, per omessa allegazione, agli atti impugnati, di quelli a essi prodromici;
e) l'insussistenza del presupposto impositivo, dal momento che il proprio dante causa aveva “tempestivamente comunicato come parte degli immobili di sua proprietà erano privi di mobili, senza allacci delle utenze ed inservibili stante l'esecuzione su di essi di lavori di ristrutturazione” (così il ricorso).
2.- La Velletri servizi spa è rimasta contumace.
3.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2.- Quanto alla censura sopra indicata alla lettera a), va preliminarmente chiarito che l'ingiunzione di pagamento numero 20181793300161843 concerne gli anni dal 2014 al 2017 e che, ciò nonostante, con riferimento a essa la ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione con riguardo al solo tributo richiesto per il 2014.
Tanto precisato, l'eccezione è fondata.
Le ingiunzioni per cui è causa hanno ad oggetto tributi locali, i quali, come noto, si prescrivono in cinque anni.
Pertanto, quando, nel 2025, esse sono state notificate, tale termine era già decorso con riguardo ai tributi, specificamente oggetto dell'eccezione in esame, afferenti alle annualità 2010 (ingiunzione n.
20131793300104486), 2012 (ingiunzione n. 20151793300041546), 2013 (ingiunzione n. 20171793300032564),
2014 (ingiunzione n. 20181793300161843) e 2018 (ingiunzione n. 20201793300003585).
3.- Il rilievo che precede comporta l'assorbimento della censura sopra indicata alla lettera b), prospettata con riferimento alle ingiunzioni concernenti gli anni 2010 e 2012.
4.- In ordine alla censura sopra indicata alla lettera c), va premesso che, a dispetto di quanto indicato nella rubrica del motivo di doglianza e in disparte un generico (e come tale inammissibile) riferimento alle sanzioni e ai compensi di riscossione, la motivazione posta a suo fondamento si incentra essenzialmente sulla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Entro tali limiti, la censura è fondata limitatamente alle ingiunzioni di pagamento impugnate, dal momento che queste, pur costituendo i primi atti mediante i quali la contribuente è stata messa conoscenza della pretesa tributaria (avendo essa contestato di avere ricevuto pregressi atti di accertamento), non contengono alcun riferimento alle modalità di computo degli interessi richiesti.
Diversamente è a dirsi con riguardo ai solleciti di pagamento gravati, giacché questi specificano che gli interessi sono stati calcolati giornalmente al tasso legale vigente e, nella sezione “Informazioni e chiarimenti”, contengono anche precisi riferimenti normativi;
aspetti, questi, che del resto la contribuente ha trascurato di considerare nell'atto introduttivo.
5.- La censura sopra indicata alla lettera d) è inammissibilmente generica e perplessa.
La ricorrente fa, infatti, riferimento, prima, alla carenza di motivazione dovuta all'omessa allegazione degli atti prodromici al “pignoramento notificato”; poi, al difetto di motivazione dell'“avviso di intimazione” e alla necessità che “[a]nche l'indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione” sia corredata dell'allegazione dell'atto prodromico.
D'altronde, l'unico concreto profilo lesivo su cui la ricorrente si sofferma è quello attinente alle modalità di calcolo degli interessi, ma tale profilo è stato già (dedotto e) vagliato in sede di esame della censura che precede.
6.- È, infine, destituita di fondamento la censura sopra indicata alla lettera e), giacché la ricorrente non ha dimostrato quanto allegato a sostegno della stessa.
7.- In definitiva, le ingiunzioni n. 20131793300104486, n. 20151793300041546, n. 20171793300032564, n. 20181793300161843 – limitatamente al 2014 – e n. 20201793300003585 devono essere annullate per intervenuta prescrizione.
L'ingiunzione n. 20181793300161843 – quanto alle ulteriori annualità – deve essere annullata limitatamente agli interessi.
8.- L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, annulla le ingiunzioni n. 20131793300104486, n.
20151793300041546, n. 20171793300032564 e n. 20201793300003585, nonché, limitatamente al 2014 e, quanto alle ulteriori annualità, agli interessi, l'ingiunzione n. 20181793300161843; rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
CO LL
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LL CO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8505/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Velletri Servizi S.p.a. - 06679251006
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20131793300104486 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20171793300032564 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20181793300161843 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20201793300003585 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002518 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002519 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002517 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20151793300041546 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato cinque ingiunzioni di pagamento (in atti meglio specificate) e tre solleciti di pagamento (parimenti specificati in atti) concernenti la Tassa smaltimento rifiuti, la Tares e la Tari.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito: a) le prescrizione quinquennale quanto alle annualità
2010, 2012, 2013, 2014 e 2018; b) con riguardo alle ingiunzioni concernenti gli anni 2010 e 2012, l'omessa indicazione della “notifica preliminare degli importi ingiunti” (così il ricorso); c) il difetto di motivazione, per omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese e sanzioni;
d) ancora il difetto di motivazione, per omessa allegazione, agli atti impugnati, di quelli a essi prodromici;
e) l'insussistenza del presupposto impositivo, dal momento che il proprio dante causa aveva “tempestivamente comunicato come parte degli immobili di sua proprietà erano privi di mobili, senza allacci delle utenze ed inservibili stante l'esecuzione su di essi di lavori di ristrutturazione” (così il ricorso).
2.- La Velletri servizi spa è rimasta contumace.
3.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2.- Quanto alla censura sopra indicata alla lettera a), va preliminarmente chiarito che l'ingiunzione di pagamento numero 20181793300161843 concerne gli anni dal 2014 al 2017 e che, ciò nonostante, con riferimento a essa la ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione con riguardo al solo tributo richiesto per il 2014.
Tanto precisato, l'eccezione è fondata.
Le ingiunzioni per cui è causa hanno ad oggetto tributi locali, i quali, come noto, si prescrivono in cinque anni.
Pertanto, quando, nel 2025, esse sono state notificate, tale termine era già decorso con riguardo ai tributi, specificamente oggetto dell'eccezione in esame, afferenti alle annualità 2010 (ingiunzione n.
20131793300104486), 2012 (ingiunzione n. 20151793300041546), 2013 (ingiunzione n. 20171793300032564),
2014 (ingiunzione n. 20181793300161843) e 2018 (ingiunzione n. 20201793300003585).
3.- Il rilievo che precede comporta l'assorbimento della censura sopra indicata alla lettera b), prospettata con riferimento alle ingiunzioni concernenti gli anni 2010 e 2012.
4.- In ordine alla censura sopra indicata alla lettera c), va premesso che, a dispetto di quanto indicato nella rubrica del motivo di doglianza e in disparte un generico (e come tale inammissibile) riferimento alle sanzioni e ai compensi di riscossione, la motivazione posta a suo fondamento si incentra essenzialmente sulla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Entro tali limiti, la censura è fondata limitatamente alle ingiunzioni di pagamento impugnate, dal momento che queste, pur costituendo i primi atti mediante i quali la contribuente è stata messa conoscenza della pretesa tributaria (avendo essa contestato di avere ricevuto pregressi atti di accertamento), non contengono alcun riferimento alle modalità di computo degli interessi richiesti.
Diversamente è a dirsi con riguardo ai solleciti di pagamento gravati, giacché questi specificano che gli interessi sono stati calcolati giornalmente al tasso legale vigente e, nella sezione “Informazioni e chiarimenti”, contengono anche precisi riferimenti normativi;
aspetti, questi, che del resto la contribuente ha trascurato di considerare nell'atto introduttivo.
5.- La censura sopra indicata alla lettera d) è inammissibilmente generica e perplessa.
La ricorrente fa, infatti, riferimento, prima, alla carenza di motivazione dovuta all'omessa allegazione degli atti prodromici al “pignoramento notificato”; poi, al difetto di motivazione dell'“avviso di intimazione” e alla necessità che “[a]nche l'indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione” sia corredata dell'allegazione dell'atto prodromico.
D'altronde, l'unico concreto profilo lesivo su cui la ricorrente si sofferma è quello attinente alle modalità di calcolo degli interessi, ma tale profilo è stato già (dedotto e) vagliato in sede di esame della censura che precede.
6.- È, infine, destituita di fondamento la censura sopra indicata alla lettera e), giacché la ricorrente non ha dimostrato quanto allegato a sostegno della stessa.
7.- In definitiva, le ingiunzioni n. 20131793300104486, n. 20151793300041546, n. 20171793300032564, n. 20181793300161843 – limitatamente al 2014 – e n. 20201793300003585 devono essere annullate per intervenuta prescrizione.
L'ingiunzione n. 20181793300161843 – quanto alle ulteriori annualità – deve essere annullata limitatamente agli interessi.
8.- L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, annulla le ingiunzioni n. 20131793300104486, n.
20151793300041546, n. 20171793300032564 e n. 20201793300003585, nonché, limitatamente al 2014 e, quanto alle ulteriori annualità, agli interessi, l'ingiunzione n. 20181793300161843; rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
CO LL