CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0576202300000362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0576202300000362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0576202300000362000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 783/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ADER chiede, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando legittima ed efficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali ivi contenute. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Il contribuente chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di jus postulandi del difensore e per nullità della procura e rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e diritto.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0576202300000362000 e le cartelle esattoriali ivi contenute eccependo di non aver mai prima avuto conoscenza sia dell'iscrizione ipotecaria che delle cartelle.
In diritto contestava l'inesistenza giuridica della notifica sia dell'iscrizione ipotecaria che delle prodromiche cartelle esattoriali. eccepiva, altresì, la mancata attivazioine del contraddittorio endoprocedimentale. Vizio di motivazione per la mancata indicazione nell'atto di iscrizione ipotacaria delle cartelle esattoriali insolute. Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria. Violazione del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni. Illegittimità per eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio e oneri e compenso di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava specificamente i singoli motivi di nullità avanzati dal contribuente e ribadiva la legittimità dell'atto ipotecario.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle sottese all'atto impugnato nn. 05620160004261511000, 05620190004002062000,
05620230000520655000, 05620190000407414000, 05620190004002062000, 05620230000520655000,
05620190000407414000, 05620220003811963000 e 05620200005476402000;
accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava la comunicazione preventiva ipotecaria in relazione alle cartelle nn. 05620140003875902000, 0562015000037281500, 05620150005592135000,
05620160004770074000, 05620170000282003000, 05620170003865230000, 05620180000192319000,
05620180000544103000, 05620180003406374000, 05620180004420074000,05620190000407313000,
05620200001211136000, 05620220003811862000, 05620220004068222503, 05620220005394983000,
05620150006204218000.
Rigettava il ricorso in relazione alle cartelle nn. 05620190006205152000,05620190006713016000,
05620220003811963000. Compensava le spese di giudizio fra le parti.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Vizio di motivazione della sentenza per non aver dato argomentazioni specifiche sui motivi formulati dal
Concessionario; 2) Contesta la denunciata prescrizione dei crediti.
Si costituisce in giudizio il contribuente che contesta l'appello dell'Agenzia e ribadisce i motivi di nullità sia dell'atto ipotecario che delle prodromiche cartelle esattoriali-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare in ordine i motivi di gravame sollevati in ricorso dall'Agenzia della
Riscossione.
In primis esaminati l'atto di iscrizione ipotecaria lo ritiene validamente firmato e notificato.
Infatti l'eccezione sollevata dalla parte sulla mancata sottoscrizione é infondata., trattandosi di atto amministrativo la cui intellegibilità relativamente ai dati contenuti é sufficiente a portare a conoscenza gli estremi delle cartelle esattoriali insolute a carico del contribuente.
La notifica é avvenuta regolarmente via Pec in data 14.09.2023 e nell'atto sono indicate le singole cartelle esattoriali con gli importi dovuti.
La Suprema Corte, sul punto, ha stabilito che"...non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, come quella di ogni altro atto amministrativo, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. Civ. n.
4923/2007).
E così nella sentenza n. 475/2009 ha affermato che "in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto", la cui esistenza dipende solamente dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo.
Quanto al vizio di motivazione si ritiene il rileivo infondato. Infatti la Suprema Corte ha più volte affermato che é sufficiente l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali l'iscrizione viene operata (Cass.
n. 2819/2005 - Cass. n. 18306/2004).
In punto notifica degli atti prodromici, il Collegio ritiene che le cartelle esattoriali siano state validamente notificate al contribuente sia tramite Pec che per posta raccomandata.
Successivamente sono stati notificati avvisi di intimazione di pagamento sugli anni dal 2017 al 2020 che hanno interrotto i termini decennali di prescrizione.
La mancata impugnazione delle cartelle esattoriali ha consolidato il debito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, accoglie l'appello dell'ADER e in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado. condanna il contribuente alle spese di lite, che liquida in €.
5.000 oltre oneri accessori.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0576202300000362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0576202300000362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0576202300000362000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 783/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ADER chiede, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando legittima ed efficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali ivi contenute. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Il contribuente chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di jus postulandi del difensore e per nullità della procura e rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e diritto.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0576202300000362000 e le cartelle esattoriali ivi contenute eccependo di non aver mai prima avuto conoscenza sia dell'iscrizione ipotecaria che delle cartelle.
In diritto contestava l'inesistenza giuridica della notifica sia dell'iscrizione ipotecaria che delle prodromiche cartelle esattoriali. eccepiva, altresì, la mancata attivazioine del contraddittorio endoprocedimentale. Vizio di motivazione per la mancata indicazione nell'atto di iscrizione ipotacaria delle cartelle esattoriali insolute. Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria. Violazione del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni. Illegittimità per eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio e oneri e compenso di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava specificamente i singoli motivi di nullità avanzati dal contribuente e ribadiva la legittimità dell'atto ipotecario.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle sottese all'atto impugnato nn. 05620160004261511000, 05620190004002062000,
05620230000520655000, 05620190000407414000, 05620190004002062000, 05620230000520655000,
05620190000407414000, 05620220003811963000 e 05620200005476402000;
accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava la comunicazione preventiva ipotecaria in relazione alle cartelle nn. 05620140003875902000, 0562015000037281500, 05620150005592135000,
05620160004770074000, 05620170000282003000, 05620170003865230000, 05620180000192319000,
05620180000544103000, 05620180003406374000, 05620180004420074000,05620190000407313000,
05620200001211136000, 05620220003811862000, 05620220004068222503, 05620220005394983000,
05620150006204218000.
Rigettava il ricorso in relazione alle cartelle nn. 05620190006205152000,05620190006713016000,
05620220003811963000. Compensava le spese di giudizio fra le parti.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Vizio di motivazione della sentenza per non aver dato argomentazioni specifiche sui motivi formulati dal
Concessionario; 2) Contesta la denunciata prescrizione dei crediti.
Si costituisce in giudizio il contribuente che contesta l'appello dell'Agenzia e ribadisce i motivi di nullità sia dell'atto ipotecario che delle prodromiche cartelle esattoriali-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare in ordine i motivi di gravame sollevati in ricorso dall'Agenzia della
Riscossione.
In primis esaminati l'atto di iscrizione ipotecaria lo ritiene validamente firmato e notificato.
Infatti l'eccezione sollevata dalla parte sulla mancata sottoscrizione é infondata., trattandosi di atto amministrativo la cui intellegibilità relativamente ai dati contenuti é sufficiente a portare a conoscenza gli estremi delle cartelle esattoriali insolute a carico del contribuente.
La notifica é avvenuta regolarmente via Pec in data 14.09.2023 e nell'atto sono indicate le singole cartelle esattoriali con gli importi dovuti.
La Suprema Corte, sul punto, ha stabilito che"...non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, come quella di ogni altro atto amministrativo, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. Civ. n.
4923/2007).
E così nella sentenza n. 475/2009 ha affermato che "in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto", la cui esistenza dipende solamente dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo.
Quanto al vizio di motivazione si ritiene il rileivo infondato. Infatti la Suprema Corte ha più volte affermato che é sufficiente l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali l'iscrizione viene operata (Cass.
n. 2819/2005 - Cass. n. 18306/2004).
In punto notifica degli atti prodromici, il Collegio ritiene che le cartelle esattoriali siano state validamente notificate al contribuente sia tramite Pec che per posta raccomandata.
Successivamente sono stati notificati avvisi di intimazione di pagamento sugli anni dal 2017 al 2020 che hanno interrotto i termini decennali di prescrizione.
La mancata impugnazione delle cartelle esattoriali ha consolidato il debito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, accoglie l'appello dell'ADER e in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado. condanna il contribuente alle spese di lite, che liquida in €.
5.000 oltre oneri accessori.