Art. 5. Periodo di prova
I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non puo' essere superiore ad un mese.
I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed, altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennita'.
Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianita'.
I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non puo' essere superiore ad un mese.
I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed, altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennita'.
Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianita'.