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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1299/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1299/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BOMBOI GIANCARLO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 55,
SINISCOLA presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MASCIA ENNIO, elettivamente domiciliato in VIA
TEMO N. 6 TORTOLI', presso lo studio del difensore
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo accertarsi la responsabilità del convenuto nella causazione del
[...] sinistro occorsole in data 16.06.2018 e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 67.263,35 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'attrice ha esposto che in data 16.06.2018 alle ore 11:00 circa, dopo essere uscita dall'esercizio commerciale “Il Petalo Rosa”, sito in nella via Nazionale, è CP_1
caduta rovinosamente a terra a causa del cedimento strutturale di alcune mattonelle poste sul marciapiede, reso dissestato dalla presenza di un avvallamento non segnalato;
che sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale di che ha redatto il CP_1 rapporto di intervento;
che l'attrice è stata soccorsa e accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia;
che dopo i primi accertamenti medici è stata evidenziata una tumefazione a carico del braccio sinistro in corrispondenza della testa omerale, con frattura pluriframmentaria della testa omerale;
che in data 23.06.2018 l'attrice è stata ricoverata presso il suddetto presidio ospedaliero e il 25.06.2018 è stata sottoposta a intervento chirurgico per la riduzione cruenta e osteosintesi con placca Philos e viti, e dimessa il 28.06.2018; che il 25.07.2018 l'attrice
è stata sottoposta a controllo per il decorso post-operatorio con RX, che ha evidenziato iniziali e scarsi segnali di consolidazione della frattura;
che nella stessa data le è stata prescritta una visita fisiatrica per iniziare la riabilitazione funzionale attiva e assistita dell'arto superiore sinistro;
che in data 23.08.2018 è stato richiesto un ciclo di RNM, massoterapia drenante, risoluzione manuale cicatrice;
che dal 23.09.2019 sono stati prescritti ulteriori giorni di cure e trattamenti fisiatrici fino a quando, in data
08.03.2019, l'attrice è stata dichiarata clinicamente guarita;
che la visita ortopedica in data 23.03.2019 ha rilevato la presenza di una sensibile limitazione funzionale alla abduzione, rotazione interna ed esterna da sospetta rottura della cuffia dei rotatori;
che, per tale motivo, è stata richiesta ecografia della spalla sinistra e ciclo terapia più laser- terapia di 8 sedute;
che, a causa di persistenti dolori, dopo la RX, in data 06.04.2019 sono stati prescritti ulteriori 30 giorni di cure e trattamenti fisiatrici;
che in data
03.05.2019 il controllo fisiatrico ha evidenziato una rilevante limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro e, in pari data, l'attrice è stata sottoposta a visita medico legale dal dott. , il quale ha affermato la permanenza, alla data della Persona_1
visita, di atralgia alla mobilizzazione attiva e passiva della spalla con riduzione di circa un terzo dei movimenti di abduzione, rotazione interna ed esterna, elevazione anteposizione della spalla sinistra;
che a seguito della visita medico legale all'attrice è stato riconosciuto un danno biologico in misura del 15% in considerazione del residuo deficit funzionale e della lesione dei due tendini della cuffia dei rotatori;
che la deformazione della pavimentazione del marciapiede, non segnalata e priva di sistema di copertura, costituisce insidia e trabocchetto non prevedibile e non evitabile;
che il
è responsabile ex art. 2051 c.c. in quanto ente proprietario della Controparte_1
strada ove si è verificato il sinistro, per non aver tenuto i marciapiedi in perfette condizioni di manutenzione e per non aver segnalato il pericolo.
pag. 2/9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.02.2022 si è costituito il il quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice con Controparte_1
vittoria di spese e competenza di causa.
Il convenuto ha eccepito l'insussistenza dell'insidia e del trabocchetto;
che il tratto di marciapiede in questione gode di un'eccellente visibilità; che il sinistro è avvenuto alle ore 11:00 del mattino del 16 giugno 2018; che l'attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi;
che le mattonelle del marciapiede sono tutte integre e non presentano rotture o insidie di alcun tipo.
Svolte le prove per testi e la ctu medico-legale, all'udienza del 10 settembre 2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha tenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
La domanda di parte attrice diretta ad accertare la responsabilità del CP_1
ex art. 2051 c.c. nella determinazione del sinistro occorso all'attrice è fondata e
[...]
va accolta.
Sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che il 16 giugno 2018 verso le ore 11:00 dopo essere uscita dall'esercizio commerciale “Il Parte_1
Petalo Rosa”, sia caduta in corrispondenza di un avvallamento del marciapiede non segnalato: la teste ha dichiarato di aver visto la signora “a terra Testimone_1 Pt_1 dove c'era l'avvallamento”. La stessa ha precisato che l'avvallamento non era segnalato, che lo stesso era presente da oltre un anno dalla data del sinistro e che dopo circa due giorni dalla caduta dell'attrice il marciapiede è stato sistemato. Il teste
, pur non avendo assistito alla caduta, ha confermato che l'attrice era a Testimone_2
terra nei pressi del marciapiede ove vi era un avvallamento della pavimentazione, non segnalato, “marcato e largamente visibile”.
La descrizione dell'avvallamento trova riscontro nella documentazione fotografica in atti, dalla quale emerge la presenza di una depressione sul marciapiede, caratterizzata altresì da alcune lievi fessurazioni tra le mattonelle.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra quando l'evento dannoso è
«cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica pag. 3/9 soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la prova
(liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. 18518/2024; Cass. n. 26142/2023).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che il danneggiato che invochi la responsabilità ex art. 2051 c.c. non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, non rilevando che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei a una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.; al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo deve ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno) (Cass. n. 36901/2022, Cass. n. 4035/2021, Cass. n. 26524/2020).
L'art. 2051 nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa pag. 4/9 può rilevare sul piano della prova dell'evento fortuito, nel senso che tanto meno essa è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass., n. 12663/2024).
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. (Cass. n.
25837/2017).
Nel caso di specie, sulla base dell'attività istruttoria, deve ritenersi dimostrato che la sig.ra sia caduta in corrispondenza del dislivello del marciapiede e che lo stesso Pt_1
non fosse segnalato: come risulta dalla documentazione fotografica l'avvallamento non
è delimitato, né risulta visibile in maniera evidente per la presenza di buche molto ampie e profonde o di altri elementi. L'amministrazione, per contro, non ha provato che la condotta dell'attrice sia stata negligente e imprevedibile. In particolare, non può ritenersi la negligenza della signora per essere passata su marciapiede nella parte Pt_1 in cui era presente l'avvallamento, sia per il fatto che lo stesso non era segnalato, sia per il fatto che, come emerge dalla documentazione fotografica, non c'era nessun elemento, come differenze di colore o dislivelli notevoli, che potessero indurre il passante ad adottare particolari cautele nel percorrere il marciapiede. Il teste ha sostenuto Tes_2
che l'avvallamento era marcato e largamente visibile: tuttavia dalle riproduzioni fotografiche non emerge la presenza di linee di demarcazione o differenze di colorazione tali da rendere particolarmente evidente al passante la situazione di pericolo.
Non può inoltre assumere rilevanza la circostanza che il sinistro sia avvenuto in pieno giorno, quando vi era una buona visibilità, considerato che la pericolosità del dislivello non è stata evidenziata da alcun tipo di segnale. Come ha evidenziato la Corte di Cassazione, ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli pag. 5/9 avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia (Cass. 13729/2022).
La responsabilità del convenuto non può essere esclusa per il solo fatto CP_1 che l'attrice conosceva la zona: ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della sua abitazione non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode, altrimenti si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente (v. Cass.
26235/2021 e Cass. 14908/2019).
Di conseguenza, considerato che gli obblighi di manutenzione del comune di in qualità di proprietario della strada situata nel centro abitato (v. art. 2, comma CP_1
7, D.lgs. 285/1992) aperta al pubblico transito, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni, deve ritenersi la responsabilità dell'amministrazione pubblica nella determinazione del sinistro occorso a . Parte_1
Per quanto concerne le lesioni subite dall'attrice, il giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni del ctu dott. adeguatamente motivate in Persona_2
relazione ai dati risultanti dalla documentazione medica prodotta e da quelli emersi in sede di visita medica. Pertanto, deve ritenersi accertato che, in conseguenza del sinistro,
l'attrice abbia subito “un trauma contusivo alla spalla sinistra, con frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro”, i cui esiti comportano un'inabilità permanente valutabile nella misura del 10%.
Come ha evidenziato il ctu, il sinistro ha avuto come conseguenza un periodo di inabilità temporanea assoluta di 15 giorni, di cui 6 di ricovero, un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75%, pari a 30 giorni, un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a 30 giorni, un ulteriore periodo danno biologico temporaneo parziale al 25% pari a 45 giorni.
Ciò premesso, va rilevato che i postumi permanenti di cui è affetta l'attrice devono essere considerati innanzitutto nell'ambito del danno non patrimoniale.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi pag. 6/9 inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361;
Cass., 22 agosto 2013, n. 19402; Cass., Sez. U. n. 26972/2008).
Tenuto conto, pertanto, dei vari profili che vengono in rilievo nel caso di specie nella determinazione del danno non patrimoniale (l'età dell'attrice all'epoca del sinistro
– 65 anni – la natura ed entità della menomazione subita dalla medesima, le condizioni soggettive dell'attrice), appare equo, considerati i valori monetari attuali e i criteri tabellari indicati del Tribunale di Milano, liquidare in euro 29.714,25 al valore attuale la somma relativa al danno non patrimoniale, di cui euro 7.331,25 a titolo di danno per inabilità temporanea.
In particolare, va rilevato che nell'importo sopra indicato è compreso il danno relativo alla sofferenza interiore e ai disagi subiti dal paziente in ragione dell'evento lesivo nella vita di relazione e nello svolgimento dell'attività lavorativa. Non si ritiene necessario un ulteriore aumento, non essendo state allegate, né dimostrate particolari situazioni di sofferenza soggettiva.
Per quanto concerne gli interessi da computarsi sulle predette somme, non può non tenersi conto di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore.
La predetta sentenza, esclusa comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione, ha dato alcune indicazioni per sistemi di calcolo diversi, tali comunque da evitare la rivalutazione, oltre che della somma capitale, anche degli interessi stessi.
pag. 7/9 La decisione ha infatti affermato che in base al sistema tradizionale (e cioè computando gli interessi sulla somma rivalutata alla data della sentenza), il creditore viene a ricevere più del danno effettivamente sofferto: il computo degli interessi mira infatti a risarcire il danno per il ritardo con cui il creditore riceve l'equivalente pecuniario del debito di valore, danno costituito dal mancato godimento delle utilità che avrebbero potuto trarsi dal tempestivo conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata.
La sentenza di cui si è detto ha anche stabilito che il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da illecito extra-contrattuale debba essere provato dal danneggiato, stemperando tuttavia il rigore della prova con l'utilizzabilità di presunzioni semplici e criteri equitativi ed affermando che, nell'ambito di un equo apprezzamento (art. 2056 c.c.), tale danno può (anche se non deve) essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, senza necessariamente dover far ricorso al tasso legale degli stessi.
Nel caso di specie il giudice ritiene che, adottata in via equitativa la misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata, debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca del sinistro (16.06.2018), rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai e impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Occorrerà pertanto svalutare le somme sopra indicate dalla data di pubblicazione della sentenza al 16.06.2018 in base al predetto indice Istat e procedere alla rivalutazione di ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza, al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi.
Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno ovviamente dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito per effetto delle spese mediche sostenute, il ctu ha riconosciuto la congruità dell'importo di € 1.345,05 a titolo di spese sanitarie.
pag. 8/9 Di conseguenza, il va condannato a corrispondere a favore Controparte_1 dell'attrice la somma di € 1.345,05, oltre gli interessi legali a decorrere dal pagamento sino al saldo.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza. Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico del CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità del nella determinazione del Controparte_1
sinistro occorso a in data 16.6.2018, e per l'effetto condanna il Parte_1 al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 29.714,25, a Controparte_1
titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (16.6.2018) e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, come indicato in motivazione e della somma di €
1.345,05 a titolo di danno patrimoniale, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento sino a saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
euro 4.569,6 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico del Controparte_1
Cosi deciso in Nuoro il 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1299/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BOMBOI GIANCARLO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 55,
SINISCOLA presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MASCIA ENNIO, elettivamente domiciliato in VIA
TEMO N. 6 TORTOLI', presso lo studio del difensore
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo accertarsi la responsabilità del convenuto nella causazione del
[...] sinistro occorsole in data 16.06.2018 e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 67.263,35 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'attrice ha esposto che in data 16.06.2018 alle ore 11:00 circa, dopo essere uscita dall'esercizio commerciale “Il Petalo Rosa”, sito in nella via Nazionale, è CP_1
caduta rovinosamente a terra a causa del cedimento strutturale di alcune mattonelle poste sul marciapiede, reso dissestato dalla presenza di un avvallamento non segnalato;
che sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale di che ha redatto il CP_1 rapporto di intervento;
che l'attrice è stata soccorsa e accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia;
che dopo i primi accertamenti medici è stata evidenziata una tumefazione a carico del braccio sinistro in corrispondenza della testa omerale, con frattura pluriframmentaria della testa omerale;
che in data 23.06.2018 l'attrice è stata ricoverata presso il suddetto presidio ospedaliero e il 25.06.2018 è stata sottoposta a intervento chirurgico per la riduzione cruenta e osteosintesi con placca Philos e viti, e dimessa il 28.06.2018; che il 25.07.2018 l'attrice
è stata sottoposta a controllo per il decorso post-operatorio con RX, che ha evidenziato iniziali e scarsi segnali di consolidazione della frattura;
che nella stessa data le è stata prescritta una visita fisiatrica per iniziare la riabilitazione funzionale attiva e assistita dell'arto superiore sinistro;
che in data 23.08.2018 è stato richiesto un ciclo di RNM, massoterapia drenante, risoluzione manuale cicatrice;
che dal 23.09.2019 sono stati prescritti ulteriori giorni di cure e trattamenti fisiatrici fino a quando, in data
08.03.2019, l'attrice è stata dichiarata clinicamente guarita;
che la visita ortopedica in data 23.03.2019 ha rilevato la presenza di una sensibile limitazione funzionale alla abduzione, rotazione interna ed esterna da sospetta rottura della cuffia dei rotatori;
che, per tale motivo, è stata richiesta ecografia della spalla sinistra e ciclo terapia più laser- terapia di 8 sedute;
che, a causa di persistenti dolori, dopo la RX, in data 06.04.2019 sono stati prescritti ulteriori 30 giorni di cure e trattamenti fisiatrici;
che in data
03.05.2019 il controllo fisiatrico ha evidenziato una rilevante limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro e, in pari data, l'attrice è stata sottoposta a visita medico legale dal dott. , il quale ha affermato la permanenza, alla data della Persona_1
visita, di atralgia alla mobilizzazione attiva e passiva della spalla con riduzione di circa un terzo dei movimenti di abduzione, rotazione interna ed esterna, elevazione anteposizione della spalla sinistra;
che a seguito della visita medico legale all'attrice è stato riconosciuto un danno biologico in misura del 15% in considerazione del residuo deficit funzionale e della lesione dei due tendini della cuffia dei rotatori;
che la deformazione della pavimentazione del marciapiede, non segnalata e priva di sistema di copertura, costituisce insidia e trabocchetto non prevedibile e non evitabile;
che il
è responsabile ex art. 2051 c.c. in quanto ente proprietario della Controparte_1
strada ove si è verificato il sinistro, per non aver tenuto i marciapiedi in perfette condizioni di manutenzione e per non aver segnalato il pericolo.
pag. 2/9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.02.2022 si è costituito il il quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice con Controparte_1
vittoria di spese e competenza di causa.
Il convenuto ha eccepito l'insussistenza dell'insidia e del trabocchetto;
che il tratto di marciapiede in questione gode di un'eccellente visibilità; che il sinistro è avvenuto alle ore 11:00 del mattino del 16 giugno 2018; che l'attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi;
che le mattonelle del marciapiede sono tutte integre e non presentano rotture o insidie di alcun tipo.
Svolte le prove per testi e la ctu medico-legale, all'udienza del 10 settembre 2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha tenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
La domanda di parte attrice diretta ad accertare la responsabilità del CP_1
ex art. 2051 c.c. nella determinazione del sinistro occorso all'attrice è fondata e
[...]
va accolta.
Sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che il 16 giugno 2018 verso le ore 11:00 dopo essere uscita dall'esercizio commerciale “Il Parte_1
Petalo Rosa”, sia caduta in corrispondenza di un avvallamento del marciapiede non segnalato: la teste ha dichiarato di aver visto la signora “a terra Testimone_1 Pt_1 dove c'era l'avvallamento”. La stessa ha precisato che l'avvallamento non era segnalato, che lo stesso era presente da oltre un anno dalla data del sinistro e che dopo circa due giorni dalla caduta dell'attrice il marciapiede è stato sistemato. Il teste
, pur non avendo assistito alla caduta, ha confermato che l'attrice era a Testimone_2
terra nei pressi del marciapiede ove vi era un avvallamento della pavimentazione, non segnalato, “marcato e largamente visibile”.
La descrizione dell'avvallamento trova riscontro nella documentazione fotografica in atti, dalla quale emerge la presenza di una depressione sul marciapiede, caratterizzata altresì da alcune lievi fessurazioni tra le mattonelle.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra quando l'evento dannoso è
«cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica pag. 3/9 soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la prova
(liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. 18518/2024; Cass. n. 26142/2023).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che il danneggiato che invochi la responsabilità ex art. 2051 c.c. non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, non rilevando che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei a una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.; al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo deve ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno) (Cass. n. 36901/2022, Cass. n. 4035/2021, Cass. n. 26524/2020).
L'art. 2051 nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa pag. 4/9 può rilevare sul piano della prova dell'evento fortuito, nel senso che tanto meno essa è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass., n. 12663/2024).
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. (Cass. n.
25837/2017).
Nel caso di specie, sulla base dell'attività istruttoria, deve ritenersi dimostrato che la sig.ra sia caduta in corrispondenza del dislivello del marciapiede e che lo stesso Pt_1
non fosse segnalato: come risulta dalla documentazione fotografica l'avvallamento non
è delimitato, né risulta visibile in maniera evidente per la presenza di buche molto ampie e profonde o di altri elementi. L'amministrazione, per contro, non ha provato che la condotta dell'attrice sia stata negligente e imprevedibile. In particolare, non può ritenersi la negligenza della signora per essere passata su marciapiede nella parte Pt_1 in cui era presente l'avvallamento, sia per il fatto che lo stesso non era segnalato, sia per il fatto che, come emerge dalla documentazione fotografica, non c'era nessun elemento, come differenze di colore o dislivelli notevoli, che potessero indurre il passante ad adottare particolari cautele nel percorrere il marciapiede. Il teste ha sostenuto Tes_2
che l'avvallamento era marcato e largamente visibile: tuttavia dalle riproduzioni fotografiche non emerge la presenza di linee di demarcazione o differenze di colorazione tali da rendere particolarmente evidente al passante la situazione di pericolo.
Non può inoltre assumere rilevanza la circostanza che il sinistro sia avvenuto in pieno giorno, quando vi era una buona visibilità, considerato che la pericolosità del dislivello non è stata evidenziata da alcun tipo di segnale. Come ha evidenziato la Corte di Cassazione, ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli pag. 5/9 avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia (Cass. 13729/2022).
La responsabilità del convenuto non può essere esclusa per il solo fatto CP_1 che l'attrice conosceva la zona: ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della sua abitazione non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode, altrimenti si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente (v. Cass.
26235/2021 e Cass. 14908/2019).
Di conseguenza, considerato che gli obblighi di manutenzione del comune di in qualità di proprietario della strada situata nel centro abitato (v. art. 2, comma CP_1
7, D.lgs. 285/1992) aperta al pubblico transito, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni, deve ritenersi la responsabilità dell'amministrazione pubblica nella determinazione del sinistro occorso a . Parte_1
Per quanto concerne le lesioni subite dall'attrice, il giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni del ctu dott. adeguatamente motivate in Persona_2
relazione ai dati risultanti dalla documentazione medica prodotta e da quelli emersi in sede di visita medica. Pertanto, deve ritenersi accertato che, in conseguenza del sinistro,
l'attrice abbia subito “un trauma contusivo alla spalla sinistra, con frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro”, i cui esiti comportano un'inabilità permanente valutabile nella misura del 10%.
Come ha evidenziato il ctu, il sinistro ha avuto come conseguenza un periodo di inabilità temporanea assoluta di 15 giorni, di cui 6 di ricovero, un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75%, pari a 30 giorni, un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a 30 giorni, un ulteriore periodo danno biologico temporaneo parziale al 25% pari a 45 giorni.
Ciò premesso, va rilevato che i postumi permanenti di cui è affetta l'attrice devono essere considerati innanzitutto nell'ambito del danno non patrimoniale.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi pag. 6/9 inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361;
Cass., 22 agosto 2013, n. 19402; Cass., Sez. U. n. 26972/2008).
Tenuto conto, pertanto, dei vari profili che vengono in rilievo nel caso di specie nella determinazione del danno non patrimoniale (l'età dell'attrice all'epoca del sinistro
– 65 anni – la natura ed entità della menomazione subita dalla medesima, le condizioni soggettive dell'attrice), appare equo, considerati i valori monetari attuali e i criteri tabellari indicati del Tribunale di Milano, liquidare in euro 29.714,25 al valore attuale la somma relativa al danno non patrimoniale, di cui euro 7.331,25 a titolo di danno per inabilità temporanea.
In particolare, va rilevato che nell'importo sopra indicato è compreso il danno relativo alla sofferenza interiore e ai disagi subiti dal paziente in ragione dell'evento lesivo nella vita di relazione e nello svolgimento dell'attività lavorativa. Non si ritiene necessario un ulteriore aumento, non essendo state allegate, né dimostrate particolari situazioni di sofferenza soggettiva.
Per quanto concerne gli interessi da computarsi sulle predette somme, non può non tenersi conto di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore.
La predetta sentenza, esclusa comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione, ha dato alcune indicazioni per sistemi di calcolo diversi, tali comunque da evitare la rivalutazione, oltre che della somma capitale, anche degli interessi stessi.
pag. 7/9 La decisione ha infatti affermato che in base al sistema tradizionale (e cioè computando gli interessi sulla somma rivalutata alla data della sentenza), il creditore viene a ricevere più del danno effettivamente sofferto: il computo degli interessi mira infatti a risarcire il danno per il ritardo con cui il creditore riceve l'equivalente pecuniario del debito di valore, danno costituito dal mancato godimento delle utilità che avrebbero potuto trarsi dal tempestivo conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata.
La sentenza di cui si è detto ha anche stabilito che il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da illecito extra-contrattuale debba essere provato dal danneggiato, stemperando tuttavia il rigore della prova con l'utilizzabilità di presunzioni semplici e criteri equitativi ed affermando che, nell'ambito di un equo apprezzamento (art. 2056 c.c.), tale danno può (anche se non deve) essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, senza necessariamente dover far ricorso al tasso legale degli stessi.
Nel caso di specie il giudice ritiene che, adottata in via equitativa la misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata, debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca del sinistro (16.06.2018), rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai e impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Occorrerà pertanto svalutare le somme sopra indicate dalla data di pubblicazione della sentenza al 16.06.2018 in base al predetto indice Istat e procedere alla rivalutazione di ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza, al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi.
Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno ovviamente dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito per effetto delle spese mediche sostenute, il ctu ha riconosciuto la congruità dell'importo di € 1.345,05 a titolo di spese sanitarie.
pag. 8/9 Di conseguenza, il va condannato a corrispondere a favore Controparte_1 dell'attrice la somma di € 1.345,05, oltre gli interessi legali a decorrere dal pagamento sino al saldo.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza. Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico del CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità del nella determinazione del Controparte_1
sinistro occorso a in data 16.6.2018, e per l'effetto condanna il Parte_1 al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 29.714,25, a Controparte_1
titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (16.6.2018) e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, come indicato in motivazione e della somma di €
1.345,05 a titolo di danno patrimoniale, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento sino a saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
euro 4.569,6 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico del Controparte_1
Cosi deciso in Nuoro il 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
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