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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AN ELIANA, TO
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8549/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Sede 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1681/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230016270788000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3180 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2550 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6586/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: COMUNE: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.1.2024 la Ricorrente_1 Srl proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento per IMU e TARI 2014, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta.
Si costituivano in giudizio il Comune di Sessa Aurunca e l'AdER, che resistevano mediante controdeduzioni.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello vengono riproposti tutti i motivi sollevati con il ricorso introduttivo censurando diffusamente la sentenza impugnata.
La parte appellata si costituiva con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Con l'atto di appello si contesta la sentenza di primo grado per il mancato accoglimento dell'eccezione del difetto di notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
La motivazione della sentenza impugnata è condivisibile atteso che già nel corso del giudizio di primo grado il Comune di Sessa Aurunca depositava le notifiche degli avvisi di accertamento per IMU e TARI per l'anno
2014 eseguite in data 16.12.2019 a mezzo PEC. La ritualità delle notifiche e la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento rende tali atti definitivi con la rilevante conseguenza che le discrasie correttamente evidenziate dal contribuente dovevano essere sollevate necessariamente con il ricorso da proporre avverso gli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di 60 gg. dalla loro notifica.
Nessuna eccezione di merito può essere utilmente sollevata in questa sede.
Inoltre, gli accertamenti notificati ritualmente dal Comune sono diventati definitivi e non è consentito in questa sede dedurre l'eccezione di decadenza quinquennale, che poteva essere sollevate soltanto con ricorso avverso l'accertamento, che non è stato invece proposto.
Parimenti non si è verificata nemmeno l'ulteriore decadenza prevista dalla normativa sugli enti locali, la quale prevede che gli accertamenti definitivi devono essere iscritti a ruolo e la cartella deve essere notificata al contribuente entro i tre anni successivi a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo (termine perentorio).
Ai sensi dell'art. 1, comma 163 Legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento presupposti sono stati notificati in data 16/12/2019 (entro cinque anni), e dunque sono divenuti definitivi nei successivi 60 giorni, in considerazione della mancata impugnazione degli stessi, ovvero in data 14 febbraio 2020, e dunque il conseguente e secondo termine di decadenza (triennale) invocato dalla ricorrente non è maturato.
Di nulla può dolersi il contribuente.
L'appello per i motivi esposti va rigettato;
le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 per ciascuno degli appellati
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AN ELIANA, TO
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8549/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Sede 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1681/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 12 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230016270788000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3180 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2550 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6586/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: COMUNE: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.1.2024 la Ricorrente_1 Srl proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento per IMU e TARI 2014, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta.
Si costituivano in giudizio il Comune di Sessa Aurunca e l'AdER, che resistevano mediante controdeduzioni.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello vengono riproposti tutti i motivi sollevati con il ricorso introduttivo censurando diffusamente la sentenza impugnata.
La parte appellata si costituiva con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Con l'atto di appello si contesta la sentenza di primo grado per il mancato accoglimento dell'eccezione del difetto di notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
La motivazione della sentenza impugnata è condivisibile atteso che già nel corso del giudizio di primo grado il Comune di Sessa Aurunca depositava le notifiche degli avvisi di accertamento per IMU e TARI per l'anno
2014 eseguite in data 16.12.2019 a mezzo PEC. La ritualità delle notifiche e la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento rende tali atti definitivi con la rilevante conseguenza che le discrasie correttamente evidenziate dal contribuente dovevano essere sollevate necessariamente con il ricorso da proporre avverso gli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di 60 gg. dalla loro notifica.
Nessuna eccezione di merito può essere utilmente sollevata in questa sede.
Inoltre, gli accertamenti notificati ritualmente dal Comune sono diventati definitivi e non è consentito in questa sede dedurre l'eccezione di decadenza quinquennale, che poteva essere sollevate soltanto con ricorso avverso l'accertamento, che non è stato invece proposto.
Parimenti non si è verificata nemmeno l'ulteriore decadenza prevista dalla normativa sugli enti locali, la quale prevede che gli accertamenti definitivi devono essere iscritti a ruolo e la cartella deve essere notificata al contribuente entro i tre anni successivi a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo (termine perentorio).
Ai sensi dell'art. 1, comma 163 Legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento presupposti sono stati notificati in data 16/12/2019 (entro cinque anni), e dunque sono divenuti definitivi nei successivi 60 giorni, in considerazione della mancata impugnazione degli stessi, ovvero in data 14 febbraio 2020, e dunque il conseguente e secondo termine di decadenza (triennale) invocato dalla ricorrente non è maturato.
Di nulla può dolersi il contribuente.
L'appello per i motivi esposti va rigettato;
le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 per ciascuno degli appellati