Art. 2.
L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso:
L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963.
Il limite di eta' previsto dall' articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotto al 60° anno.
L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso:
L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963.
Il limite di eta' previsto dall' articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotto al 60° anno.