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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81473/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81473/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PASQUALINI AB, elettivamente domiciliato in LARGO
ALESSANDRIA DEL CARRETTO, 18 ROMA presso il difensore avv. PASQUALINI
AB
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
OS TR, elettivamente domiciliato in VIA CIMABUE, 2 00196 ROMA presso il difensore avv. OS TR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
OS TR, elettivamente domiciliato in VIA CIMABUE, 2 00196 ROMA presso il difensore avv. OS TR
RESISTENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
OS TR, elettivamente domiciliato in VIA CIMABUE, 2 00196 ROMA
pagina 1 di 6 presso il difensore avv. OS TR
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L 2009 / 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
si osserva:
a) è indiscussa l'esistenza di un contratto di comodato in favore della resistente odierna, figlia della intervenuta, , Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima comproprietaria dell'appartamento in questione;
b) è indiscussa l'esistenza del comodato 'gratuito' perché ciò è comprovato dal contenuto della corrispondenza intercorsa con le proprietarie dell'appartamento, interessate entrambe, tra le altre cose, a sciogliere la comunione della proprietà;
c) posto ciò, in primo luogo, discende che la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo a carico dei resistenti non può essere accolta;
d) trattasi invero di un uso più intenso della cosa comune da parte di uno dei comproprietari che ha disposto della propria quota / diritto in misura maggiore rispetto al 50%;
e) la parte ricorrente odierna, che non ha chiesto il rilascio dell'immobile, ma unicamente la condanna dei resistenti al pagamento di un'indennità pari al valore locatizio dell'appartamento a titolo di risarcimento del danno, può quindi vantare il diritto ad ottenere il pagamento della predetta indennità nei confronti della comproprietaria nella misura del proprio diritto, e quindi del 50% dell'indennità di occupazione a far data – come riportato nel dispositivo di sentenza ex art. 429
CPC – dall'introduzione del presente giudizio, che inequivocabilmente attesta la volontà della odierna ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo a titolo di locazione e quindi a trarre beneficio dallo sfruttamento economico dell'appartamento;
f) si osserva, poi, che l'appartamento in esame è stato oggetto della divisione pagina 3 di 6 ereditaria tra la parte ricorrente ed intervenuta, giudizio definito con un accordo del 2023; la richiesta in esame avrebbe potuto essere inserita in quell'accordo, in quanto definitorio della lite ereditaria nel senso che nel giudizio di divisione è – ovviamente - ricompresa la questione relativa ai conguagli in denaro del coerede / comproprietario che ha ricevuto, in termini di quantificazione economica della quota, un maggior godimento della proprietà indivisa e per procedere alle operazioni di divisione nel rispetto del valore delle quote dei condividenti;
g) Sicchè nel caso in cui un comproprietario / condividente ha percepito in virtù della relazione instaurata con il bene, nel caso in esame non vi è dubbio, perché non è stato comprovato, che la resistente abbia potuto occupare l'appartamento senza opposizione della ricorrente;
opposizione manifestata con l'introduzione del presente giudizio e del giudizio divisorio (che qui ha rilievo unicamente al fine di comprendere la volontà e l'intendimento delle parti), in data successiva alla occupazione dell'appartamento; onde per cui può condividersi che si sia instaurato un rapporto di comodato con la resistente, legata (comunque) alla ricorrente da un rapporto di parentela, di familiarità (per cui non è circostanza impossibile che vi fosse un iniziale accordo all'utilizzo dell'appartamento da parte della sig.ra e che la relazione e la domanda di risarcimento deve fare CP_1
capo alla comproprietaria, odierna intervenuta ma non per il 100 per cento, ma in relazione alla quota di comproprietà;
h) Sembrerebbe, quindi, che la resistente abbia fatto uso delle disposizioni previste dagli artt. 1102 e 1103 CC, risultando aver utilizzato della sua quota concedendo il godimento del bene, senza opposizione del comproprietario;
i) Posto ciò, inoltre, non è stato comprovato neppure che il diritto al godimento della propria quota sia stato impedito alla ricorrente, la quale con richiesta raccomandata del 2017 (in atti, documento n. 1, fascicolo di parte) ha avanzato, sembra per la prima volta, la richiesta di corresponsione dell'indennità di pagina 4 di 6 occupazione;
j) circa la posizione del resistente, , la domanda nei suoi confronti non Parte_2
risulta essere stata preceduta dall'invito al procedimento di mediazione da ritenersi obbligatoria ex Dlgs 28/2010 trattandosi di domanda diretta al pagamento dell'indennità di occupazione e di giudizio diretto all'accertamento dell'assenza del titolo legittimante l'occupazione; sicchè è improcedibile;
k) ne segue che deve essere riconosciuto il diritto della odierna ricorrente ad ottenere pro quota il pagamento dell'indennità di occupazione a far data dall'introduzione del presente giudizio, oltre al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, privi della legittimazione passiva, con condanna al pagamento delle spese di lite in loro favore tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate;
l) tenuto conto del rapporto intercorrente tra la ricorrente e l'odierna intervenuta, sussistono ragioni per compensare le spese di lite e per porre a loro carico, nella misura pari alla metà, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei resistenti, e Controparte_1
; Parte_2
2) Dichiara improcedibile la domanda nei confronti di quest'ultimo per omesso espletamento della procedura di mediazione;
3) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti,
[...]
e nella misura di € 2.800,00 per competenze professionali, CP_1 Parte_2
oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pagina 5 di 6 4) Condanna altresì la parte intervenuta, , al pagamento della somma Controparte_2
a titolo di indennità di occupazione determinata nella misura pari al 50% della quota di comproprietà dell'immobile da calcolarsi a far data dall'introduzione del presente giudizio sino alla data del soddisfo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
5) Spese legali compensate integralmente tra le parti;
Roma, 28 luglio 2025
Il Giudice
EL NC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81473/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PASQUALINI AB, elettivamente domiciliato in LARGO
ALESSANDRIA DEL CARRETTO, 18 ROMA presso il difensore avv. PASQUALINI
AB
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
OS TR, elettivamente domiciliato in VIA CIMABUE, 2 00196 ROMA presso il difensore avv. OS TR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
OS TR, elettivamente domiciliato in VIA CIMABUE, 2 00196 ROMA presso il difensore avv. OS TR
RESISTENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
OS TR, elettivamente domiciliato in VIA CIMABUE, 2 00196 ROMA
pagina 1 di 6 presso il difensore avv. OS TR
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L 2009 / 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
si osserva:
a) è indiscussa l'esistenza di un contratto di comodato in favore della resistente odierna, figlia della intervenuta, , Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima comproprietaria dell'appartamento in questione;
b) è indiscussa l'esistenza del comodato 'gratuito' perché ciò è comprovato dal contenuto della corrispondenza intercorsa con le proprietarie dell'appartamento, interessate entrambe, tra le altre cose, a sciogliere la comunione della proprietà;
c) posto ciò, in primo luogo, discende che la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo a carico dei resistenti non può essere accolta;
d) trattasi invero di un uso più intenso della cosa comune da parte di uno dei comproprietari che ha disposto della propria quota / diritto in misura maggiore rispetto al 50%;
e) la parte ricorrente odierna, che non ha chiesto il rilascio dell'immobile, ma unicamente la condanna dei resistenti al pagamento di un'indennità pari al valore locatizio dell'appartamento a titolo di risarcimento del danno, può quindi vantare il diritto ad ottenere il pagamento della predetta indennità nei confronti della comproprietaria nella misura del proprio diritto, e quindi del 50% dell'indennità di occupazione a far data – come riportato nel dispositivo di sentenza ex art. 429
CPC – dall'introduzione del presente giudizio, che inequivocabilmente attesta la volontà della odierna ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo a titolo di locazione e quindi a trarre beneficio dallo sfruttamento economico dell'appartamento;
f) si osserva, poi, che l'appartamento in esame è stato oggetto della divisione pagina 3 di 6 ereditaria tra la parte ricorrente ed intervenuta, giudizio definito con un accordo del 2023; la richiesta in esame avrebbe potuto essere inserita in quell'accordo, in quanto definitorio della lite ereditaria nel senso che nel giudizio di divisione è – ovviamente - ricompresa la questione relativa ai conguagli in denaro del coerede / comproprietario che ha ricevuto, in termini di quantificazione economica della quota, un maggior godimento della proprietà indivisa e per procedere alle operazioni di divisione nel rispetto del valore delle quote dei condividenti;
g) Sicchè nel caso in cui un comproprietario / condividente ha percepito in virtù della relazione instaurata con il bene, nel caso in esame non vi è dubbio, perché non è stato comprovato, che la resistente abbia potuto occupare l'appartamento senza opposizione della ricorrente;
opposizione manifestata con l'introduzione del presente giudizio e del giudizio divisorio (che qui ha rilievo unicamente al fine di comprendere la volontà e l'intendimento delle parti), in data successiva alla occupazione dell'appartamento; onde per cui può condividersi che si sia instaurato un rapporto di comodato con la resistente, legata (comunque) alla ricorrente da un rapporto di parentela, di familiarità (per cui non è circostanza impossibile che vi fosse un iniziale accordo all'utilizzo dell'appartamento da parte della sig.ra e che la relazione e la domanda di risarcimento deve fare CP_1
capo alla comproprietaria, odierna intervenuta ma non per il 100 per cento, ma in relazione alla quota di comproprietà;
h) Sembrerebbe, quindi, che la resistente abbia fatto uso delle disposizioni previste dagli artt. 1102 e 1103 CC, risultando aver utilizzato della sua quota concedendo il godimento del bene, senza opposizione del comproprietario;
i) Posto ciò, inoltre, non è stato comprovato neppure che il diritto al godimento della propria quota sia stato impedito alla ricorrente, la quale con richiesta raccomandata del 2017 (in atti, documento n. 1, fascicolo di parte) ha avanzato, sembra per la prima volta, la richiesta di corresponsione dell'indennità di pagina 4 di 6 occupazione;
j) circa la posizione del resistente, , la domanda nei suoi confronti non Parte_2
risulta essere stata preceduta dall'invito al procedimento di mediazione da ritenersi obbligatoria ex Dlgs 28/2010 trattandosi di domanda diretta al pagamento dell'indennità di occupazione e di giudizio diretto all'accertamento dell'assenza del titolo legittimante l'occupazione; sicchè è improcedibile;
k) ne segue che deve essere riconosciuto il diritto della odierna ricorrente ad ottenere pro quota il pagamento dell'indennità di occupazione a far data dall'introduzione del presente giudizio, oltre al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, privi della legittimazione passiva, con condanna al pagamento delle spese di lite in loro favore tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate;
l) tenuto conto del rapporto intercorrente tra la ricorrente e l'odierna intervenuta, sussistono ragioni per compensare le spese di lite e per porre a loro carico, nella misura pari alla metà, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei resistenti, e Controparte_1
; Parte_2
2) Dichiara improcedibile la domanda nei confronti di quest'ultimo per omesso espletamento della procedura di mediazione;
3) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti,
[...]
e nella misura di € 2.800,00 per competenze professionali, CP_1 Parte_2
oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pagina 5 di 6 4) Condanna altresì la parte intervenuta, , al pagamento della somma Controparte_2
a titolo di indennità di occupazione determinata nella misura pari al 50% della quota di comproprietà dell'immobile da calcolarsi a far data dall'introduzione del presente giudizio sino alla data del soddisfo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
5) Spese legali compensate integralmente tra le parti;
Roma, 28 luglio 2025
Il Giudice
EL NC
pagina 6 di 6