Art. 41. Approvazione dei progetti ai fini
della concessione di sussidi statali
L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione, ai fini della concessione di sussidi statali e' demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di lire trenta milioni, al Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche fino a lire 200 milioni ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni.
della concessione di sussidi statali
L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione, ai fini della concessione di sussidi statali e' demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di lire trenta milioni, al Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche fino a lire 200 milioni ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni.