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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, richiamati: l'art. 3 D.L. 117/2025 recante applicazione straordinaria a distanza;
la delibera del CSM del
1.10.2025 recante assegnazione, alla scrivente, delle funzioni relative all'applicazione a distanza presso il Tribunale di L'Aquila; il decreto presidenziale di assegnazione del 10.10.2025; viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Andrea Malatesta per parte attrice e dall'Avv. Avv.
SE CI per parte convenuta - visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 78/2021 R.G. avente per oggetto: risarcimento danni sinistro stradale- scontro tra scooter e autovettura
VERTENTE TRA
(CF: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Mirko Terzini e dall'Avv. Andrea Malatesta, giusta procura in atti.
ATTORE contro
Controparte_1
, P.I. (c.f. ) in persona del Legale Rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1
e (C.F. ) elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv.
SE CI, giusta procura in atti.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
ha chiesto l'accertamento Parte_1
dell'esclusiva responsabilità di – proprietario e CP_2
conducente del veicolo Volkswagen Golf targa CH599GK - in ordine alla causazione del sinistro occorsogli in data 6.7.2016 alla guida del proprio scooter Malaguti targa DW73943 e la conseguente condanna – in solido tra proprietario del veicolo e compagnia assicuratrice ai Controparte_3
sensi dell'art. 144 D. Lgs. n. 209/2005 - al risarcimento danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di €.
145.892,26, o nella diversa somma di giustizia, “oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo”.
pag. 2/20 Ha chiesto, in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della concorsualità, previa la determinazione della misura del concorso (anche ex art. 2054 c.c.) il risarcimento dei danni proporzionalmente ridotti oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo.
Tra le ragioni a sostegno della domanda, in particolare, l'attore ha descritto la dinamica del sinistro – occorsogli nella percorrenza della SS 17 (in prossimità della rotonda per p.zza
D'Armi) nell'Aquila (AQ) – come imputabile “a causa dell'improvvido cambio della corsia di marcia della
Volkswagen Golf” - sub specie di invasione della medesima area di pertinenza del proprio veicolo, nell'imminenza di un punto d'incrocio, e senza presegnalare il compimento della manovra - per effetto del quale lo scooter condotto entrava in collisione con la vettura – che intersecava la sua traiettoria - così provocando la di lui caduta.
Ha lamentato, al riguardo, la violazione della regola di condotta posta dall'art. 154 D. Lgs. n. 285/1992 – che pone a carico dei conducenti intenzionati a cambiare direzione o corsia l'obbligo di assicurarsi di poter completare la manovra, tenendo conto delle circostanze di traffico ed ambientali, in modo da non costituire pericolo od intralcio agli altri utenti della strada, segnalando in anticipo la loro intenzione attraverso gli appositi pag. 3/20 indicatori luminosi, vietando, in ogni caso, la manovra in prossimità od in corrispondenza delle intersezioni – stante la invasione della corsia di sinistra, già occupata e impegnata, così determinando “turbativa nella circolazione, non prevedibile con
l'uso dell'ordinaria diligenza” senza possibilità di rimedio attraverso manovre emergenziali.
Con riferimento all'ulteriore segmento della dinamica del sinistro, ha lamentato l'evento lesivo, prospettato come conseguenza del sinistro stradale, sub specie di “lussazione tibioastralgica associata a frattura trimalleolare caviglia dx”, diagnosticata al pronto Soccorso dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, con sottoposizione ad intervento di osteo sintesi e riduzione della discontinuità ossea con placca e viti, dimissioni il 16.7.2016 con diagnosi di “frattura scomposta trimalleolare con lesione osteocondrale del domo astralgico caviglia destra”) persistenza della sintomatologia algica e disfunzionale nell'articolazione, ulteriori terapie riabilitative.
Si sono costituiti in resistenza dei convenuti -
[...]
Controparte_1
(assicuratore del veicolo addotto come investitore responsabile dell'occorso) e (conducente proprietario CP_2
del veicolo assicurato) – contestando la ricostruzione della dinamica operata dall'attore ed invocandone la di lui pag. 4/20 responsabilità esclusiva stante anche la dichiarazione da questi resa sull'uso del cellulare (“lo stesso attore dopo il sinistro dichiarava di essersi distratto perché stava parlando al cellulare”) nonché considerato che ai sensi dell'art. 141 codice della strada, in caso di tamponamento, spetta al tamponante dimostrare che l'urto si è verificato per cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Contestando, altresì, il quantum debeatur richiesto, i convenuti – rappresentando l'integrale risarcimento, conseguito da dalla propria Compagnia Helvetia CP_2
il 23.08.2016 – i convenuti hanno concluso per la esclusiva responsabilità dell'attore.
Concessi i termini per l'appendice di trattazione scritta, la causa
è stata istruita a mezzo prove orali e CT medico legale.
Sulle conclusioni cristallizzate nelle note d'udienza la causa viene decisa – precisata, in intestazione, l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 117/2025 in tema di applicazione straordinaria a distanza – ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
La pretesa azionata si inquadra nel solco dell'art. 144 D.lgs.
7.9.2005 n. 209.
Nell'ottica della maggior tutela del danneggiato, la norma attribuisce a quest'ultimo azione diretta – in caso di sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali pag. 5/20 vi è obbligo di assicurazione - nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
La condanna al risarcimento del danno, infatti, è richiesta nei confronti (anche) del responsabile civile (i.e. l'assicuratore
) e, in Controparte_1
conformità con il comma III dell'art. 144 D.lgs. 209/2005, è convenuto il proprietario (anche conducente) del veicolo che si assume responsabile del sinistro ). CP_2
Tanto chiarito ai fini della verifica della integrità del contraddittorio, a fronte della tesi attorea – di attribuzione della esclusiva responsabilità dell'accaduto, ai sensi delle disposizioni normative specifiche (artt. 154 e 140 D. Lgs. 209-2005) e del generale “principio della massima prudenza”, alla condotta negligente di “poiché il cambio della corsia di CP_2
marcia è avvenuto in prossimità di una rotatoria e, prima di accingersi al compimento della manovra in questione, ha omesso di verificare se terzi sopraggiungessero posteriormente in modo da completarla in assoluta sicurezza e senza arrecare pregiudizio ad alcuno” (cfr. pag. 2 citazione) – secondo la ricostruzione della dinamica opposta dalla difesa dei convenuti “ , alla guida CP_2
della propria Golf, procedeva regolarmente lungo Via della Croce
Rossa in L'Aquila con direzione di marcia centro e giunto in
pag. 6/20 prossimità della rotatoria ivi esistente si vedeva costretto a frenare per concedere la precedenza ad un altro veicolo che già circolava nella suddetta rotatoria. Nel frangente veniva attinto da dietro dal motociclo Malaguti condotto dal Sig. , a partire Parte_1
dalla parte posteriore sinistra della propria Golf e lungo tutta la fincata sinistra della stessa” (cfr. pag. 2 comparsa di risposta).
Oppone, quindi, la difesa dei convenuti che l'urto del ciclomotore dell'attore ha trovato origine nella sua stessa condotta di guida, giacché “il danno al posteriore della Golf è stato causato dall'urto diretto del ciclomotore, che ha proseguito la sua corsa lungo tutta la fiancata della Golf, altrimenti se fosse stato causato dal cambiamento di corsia della Golf, il ciclomotore sarebbe stato sbalzato sulla sinistra e non avrebbe potuto urtare la fiancata sinistra della Golf” (cfr. terza memoria istruttoria parte convenuta).
Nella specie, alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito, non sono emersi dati sufficienti per predicare l'esclusiva responsabilità del proprietario e conducente della vettura
Volkswagen Golf;
né, a monte, è risultata configurabile una ipotesi di tamponamento, tale da superare la presunzione di pari responsabilità per il subentro della presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante spettando al tamponante fornire la prova liberatoria (cfr. Cass.
pag. 7/20 Civ., 3398/2023).
Militano, al riguardo, verso la superiore conclusione valutativa, le circostanze – valutabili sinergicamente – relative: a) alla carenza, in atti, di un rapporto redatto dalle autorità, le quali, ove intervenute sui luoghi in termini coevi all'occorso, avrebbero potuto raccogliere dichiarazioni utili (anche in vista della valutazione dei testimoni in corso di giudizio) e financo predisporre un rilievo ricostruttivo della possibile dinamica sulla base dei punti d'urto accertati visivamente e nella immediatezza del fatto, della eventuale presenza di tracce sul manto stradale e delle relative condizioni della viabilità (inclusa la segnaletica) così fornendo un valido supporto indiziario (per la provenienza degli accertamenti da soggetti certamente privi di interesse); b) alla inutilizzabilità, ex art. 246 c.p.c., delle dichiarazioni rese dalla teste
(la figlia ) escussa nell'interesse dell'attore, in quanto Testimone_1
ha dichiarato la propria qualità di terza trasportata a bordo del ciclomotore condotto dal padre e, in ogni caso, anche a voler considerare l'assenza di danni riportati - eccepita dalla difesa attorea in risposta e per superare la tempestiva deduzione, in udienza, della incapacità a testimoniare (cfr. Note per la trattazione scritta dell'udienza del 7.2.2024 a firma Avv. Mirko Terzini) – alla non piena attendibilità della deposizione stante la discrepanza con la versione dell'accaduto – evidenziata pure dalla difesa pag. 8/20 attorea (cfr. note conclusive autorizzate del 4.11.2025 a firma avv.
A. Malatesta) – riscontrabile col raffronto con il narrato del teste
, non superabile nemmeno alla luce della Testimone_2
deposizione del teste in quanto generica, priva di Testimone_3
riferimenti più specifici (cfr. verbale udienza del 22.1.2024, testi e;
c) alla assenza di Tes_3 Testimone_1 Testimone_2
elementi utili ricavabili dalla documentazione fotografica prodotta in allegato alle memorie istruttorie di parte attrice (dalla quale, al più, si evince la sola rappresentazione del motociclo a terra e di astanti attorno al conducente a terra).
Sicché, ribadito che la distonia del narrato del teste di parte convenuta, il fratello è elemento che non Testimone_2
consente – nemmeno, appunto, postulando la astratta capacità a testimoniare di , per la carenza di danni biologici Testimone_1
riportati, dedotta dalla difesa dell'attore stesso – di apprezzare la deposizione al fine di individuare la responsabilità esclusiva dell'attore venendo, quindi, in rilievo un sinistro scontro tra veicoli
– avendo, lo stesso attore, descritto la dinamica del sinistro in termini di urto cagionato dalla manovra repentina della vettura di proprietà del convenuto (“si portava improvvisamente nella corsia di sinistra già occupata dal motociclo in tal guisa CP_4
provocando una turbativa nella circolazione, non prevedibile con
l'uso dell'ordinaria diligenza, alla quale l'istante non poteva porre
pag. 9/20 rimedio attraverso manovre emergenziali”) – e, altresì, tenuto conto della irrilevanza della perizia di parte a firma del perito assicurativo della compagnia – giacché documento a formazione unilaterale contenente, peraltro, una ricognizione delle voci di danno del veicolo assicurato più che altro finalizzata all'indennizzo dello stesso (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuti) - trova applicazione la regola sussidiaria di cui all'art. 2054 co. II
c.c.
La sua applicazione, del resto, non è incompatibile con la proposizione di azione diretta ex art. 144 codice assicurazioni private.
Quest'ultima, infatti, non muta la natura del rapporto sottostante, costituente illecito occasionato dalla circolazione dei veicoli, da cui origina la fonte legale della obbligazione di pagamento dell'assicuratore della r.c. auto (cfr. art. 144 codice ass.ni private).
Inoltre, è lo stesso attore a fare riferimento – invocandolo in via subordinata - al regime della pari concorsualità (cfr. punto n. 6 conclusioni atto di citazione e prima memoria ex art. 183, VI co.,
c.p.c.).
In difetto di prova anche in ordine al singolo contributo concorsuale nella sua concreta entità opera, in definitiva, la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
pag. 10/20 Passando all'accertamento del secondo frammento del nesso di causalità – ovvero di quello che, accertata la dinamica in termini di scontro tra veicoli in occasione di circolazione stradale, soggetto al regime della presunzione di cui all'art. 2054 co. II c.c., deve avvincere le lesioni/pregiudizi risarcibili ex art. 1223 c.c. in rapporto all'evento sinistroso del 6.7.2016 - dalla relazione di CT si ricava conferma dell'esistenza del nesso di causalità secondo i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso causale tra l'evento e i pregiudizi alla integrità psico fisica sub specie di
“frattura scomposta trimalleolare con lussazione, lesione legamentosa e lesione osteocondrale del domo astragalico caviglia destra trattate con: osteosintesi con placca e 6 viti del malleolo peroneale, riduzione e sintesi della frattura del malleolo mediale con 2 viti e successiva artrolisi artroscopica con tenolisi
e tenoplastica del legamento tibiale posteriore”(cfr. pag. 24 relazione di CT a firma Dr.ssa ). Persona_1
Va premessa, al riguardo, l'attendibilità dei risultati delle indagini demandate alla consulente dell'ufficio, stante la esaustività, assenza di vizi di logicità e coerenza sostanziale – dati valutativi predicabili in quanto la consulenza è basata sullo studio della documentazione medico clinica di provenienza delle strutture che hanno preso in carico il danneggiato, prevalentemente dal P.O. "S.
Salvatore - L'Aquila", tra cui anche i referti degli esami diagnostici pag. 11/20 (esemplificando: RX AVAMPIEDE DX RX COLLO PIEDE DX
RX PIEDE DX TC COLLO PIEDE DX senza MDC;
RX COLLO
PIEDE DX) o, ancora, certificati relativi ai successivi controlli ortopedici eseguiti sempre in regime di SSN (servizio sanitario nazionale) e certificati ortopedici villa Stuart, ove è stato eseguito secondo intervento, nonché l'assenza di osservazioni provenienti dalle parti nei termini - (cfr. pagg.
4-18 e pag. 26 relazione di CT
a firma dott.ssa ). Persona_1
Dalle conclusioni rassegnate dalla consulente, dunque, emerge l'accertamento di: i) una invalidità temporanea derivata dal sinistro in oggetto indicata: in giorni venti (20) di invalidità temporanea assoluta (ITT); in giorni (45) quarantacinque (inabilità temporanea parziale) ITP al 75%; in giorni (45) quarantacinque
ITP al 50%; in giorni sessanta (60) ITP al 25%; ii) postumi permanenti identificabili in: “Esiti cicatriziali chirurgici aderenti ai piani sottostanti, diastasati ed infossati nella parte prossimale, limitazione delle escursioni articolari della tibio-peroneo astragalica e della sottoastragalica con riduzione di 1/2 dei movimenti di flessione dorsale e importante limitazione della flessione plantare del piede destro concessa solo nei gradi estremi.
Importante limitazione della inversione ed eversione in esito a lesione distrattiva capsulo-legamantosa. Deficit deambulatorio” complessivamente valutabili nella misura del 14% (quattordici pag. 12/20 per cento) di danno biologico permanente (cfr. pagg. 24-25 relazione di CT a firma Dr.ssa ). Persona_1
L'attendibilità delle conclusioni riposa, altresì, sul rilievo inerente alla specificazione dei criteri di valutazione, ovvero “in applicazione delle tabelle maggiormente in uso per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile: “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico.” SIMLA Ed Giuffré 2016”( cfr. pag. 25 relazione di
CT a firma).
Trattandosi di liquidazione del danno biologico nella misura superiore al 9% - c.d. lesione macro-permanente – si osserva il regime di cui al codice delle ass.ni.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 codice delle assicurazioni private, è previsto un criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale basato su sistema tabellare, al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
Tale criterio – applicabile anche alle liquidazioni relative a controversie, come quella in trattazione, il cui illecito sia anteriore alla entrata in vigore del decreto che prevede il sistema della tabella unica nazionale, trovando, quindi, applicazione ai giudizi pag. 13/20 pendenti, con il solo limite nel giudicato interno sul quantum, in quanto «la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno» (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n.31868) -
a norma dell'art. 138 cod. ass.ni è plasmato, a sua volta, sulle seguenti direttrici: i) concerne menomazioni all'integrità psico- fisica comprese tra dieci e cento punti;
ii) il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità è comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;
iii) le tabelle uniche nazionali sono redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ovvero, in particolare, secondo i seguenti principi e criteri: a) agli effetti delle tabelle, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici pag. 14/20 si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità; c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
A ciò si aggiunge la positivizzazione del principio di onnicomprensività del risarcimento – riflesso del divieto di indebita locupletazione – per cui l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche (includendo, quindi, il danno morale).
pag. 15/20 Sicché, considerata la anteriorità della data (5.3.2025) di entrata in vigore della tabella unica per le lesioni macro permanenti, in relazione alla attualità e posteriorità della data della liquidazione
(coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza) in applicazione del sistema tabellare – nel tentativo di perseguire la equità e uniformità di trattamento risarcitorio superando, pur nell'ottica di non compiuto assestamento a livello di giurisprudenza di merito, eventuali carenze di omogeneità nel modo di procedere a liquidazione - considerata l'età del danneggiato (51 anni) al tempo dell'incidente, nonché la natura onnicomprensiva della liquidazione basata sul punto (anche rispetto al danno morale, conteggiato già nel danno non patrimoniale – esclusa l'ulteriore personalizzazione - con applicazione della percentuale minima, stante la mancanza di più specifiche deduzioni relative ai pregiudizi non rifondibili già con il ristoro del danno biologico: cfr. pag. 3 prima memori istruttoria) conteggiate le spese mediche – nei limiti in cui la CT che ha esaminato la copiosa documentazione in atti le ha valutate congrue
(9.274,65 euro) escludendo, condivisibilmente, quelle enumerate dal n. 1) al n. 5) a pag. 25 della relazione – dalla tabella unica fuoriesce una parametrazione del danno non patrimoniale complessivo in misura pari – alla attualità – ad € 42.720,84.
Tuttavia, in applicazione della concorsualità, il risarcimento va pag. 16/20 proporzionalmente ridotto e, quindi, riconosciuto all'attore danneggiato il diritto alla liquidazione in misura – sempre alla attualità – pari a € 21.360,42.
Trattandosi di credito di valore, su queste somme devono essere accordati gli interessi compensativi, diretti a remunerare la mancata disponibilità del denaro dalla data della sentenza
(liquidazione) alla data del pagamento effettivo.
In particolare, in linea con l'orientamento espresso da Cass. Sez.
Un.17/2/95 n°1712, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.
Per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare la rivalutazione e gli interessi secondo quanto, da ultimo, statuito,
l'importo riconosciuto (pari a € 21.360,42) deve essere devalutato alla data del sinistro (6.7.2016).
Legittimato passivo alla obbligazione derivante dalla condanna al risarcimento del danno – sebbene l'attore abbia promosso azione diretta ex art. 144 D.lgs. 209-2005– opera in solido anche nei riguardi del proprietario del veicolo assicurato, pur trattandosi di responsabilità solidale atipica – frutto di una scelta legislativa pag. 17/20 nell'ottica del favor per il danneggiato - tra il responsabile di un sinistro stradale ed il suo assicuratore della r.c.a. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10/11/2009, n. 23735).
L'accoglimento della domanda – pure formulata in via gradata dall'attore e, da ultimo, pure in adesione ai risultati della CT (cfr. punto n. 5) conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate del 4.11.2025) – in misura sensibilmente ridotta rispetto al quantum preteso comporta la parametrazione al decisum nella ripartizione delle spese legali da porre a carico dei soccombenti e di CT – attestando, la presente sentenza,
l'esecuzione dell'incarico professionale da parte della consulente officiata – procedendosi, comunque, alla luce dei parametri fissati dal DM 147/2022 (valori minimi, scaglione fino ad € 26.000,00) e con liquidazione della voce “istruttoria/trattazione stante il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e lo svolgimento di difese nel corso dell'escussione testimoniale (eccezione di cui all'art. 246 c.p.c.,
contro
-difesa su d essa).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 78/2021 R.G., così provvede:
DICHIARA fondata la domanda proposta da Parte_1
pag. 18/20 nei confronti della Pt_1 [...]
e per nei Controparte_1 CP_2
limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2054 co.
II c.c. dichiara la responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro del 6.7.2017, tra l'attore e il conducente proprietario convenuto ( ) così condannando in solido la compagnia CP_2
assicuratrice ex art. 144 D.lgs. codice assicurazioni private e
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 21.360,42 CP_2
all'attualità oltre interessi compensativi come in parte motiva;
CONDANNA i convenuti soccombenti, in solido, al pagamento delle SPESE di lite, liquidate nella complessiva somma pari a €
2.540,00 (costituente la somma delle voci: euro 460,00 per fase studio;
euro 389,00 per fase introduttiva;
euro 840,00 per fase istruttoria e euro 851,00 per fase decisoria) oltre rimborso generale al
15%, IVA, CPA come per legge ed oltre euro 769,00 per spese vive forfetariamente determinate (di cui euro 759,00 a titolo di C.U.).
SPESE di CT a carico dei soccombenti in solido (tenute, comunque, al pagamento in misura per ciascuna pari al 50% dato il tenore del decreto del
7.12.2025).
L'Aquila 8.12.2025
La Giudice applicata pag. 19/20 Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 20/20
SEZIONE UNICA
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, richiamati: l'art. 3 D.L. 117/2025 recante applicazione straordinaria a distanza;
la delibera del CSM del
1.10.2025 recante assegnazione, alla scrivente, delle funzioni relative all'applicazione a distanza presso il Tribunale di L'Aquila; il decreto presidenziale di assegnazione del 10.10.2025; viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Andrea Malatesta per parte attrice e dall'Avv. Avv.
SE CI per parte convenuta - visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 78/2021 R.G. avente per oggetto: risarcimento danni sinistro stradale- scontro tra scooter e autovettura
VERTENTE TRA
(CF: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Mirko Terzini e dall'Avv. Andrea Malatesta, giusta procura in atti.
ATTORE contro
Controparte_1
, P.I. (c.f. ) in persona del Legale Rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1
e (C.F. ) elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv.
SE CI, giusta procura in atti.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
ha chiesto l'accertamento Parte_1
dell'esclusiva responsabilità di – proprietario e CP_2
conducente del veicolo Volkswagen Golf targa CH599GK - in ordine alla causazione del sinistro occorsogli in data 6.7.2016 alla guida del proprio scooter Malaguti targa DW73943 e la conseguente condanna – in solido tra proprietario del veicolo e compagnia assicuratrice ai Controparte_3
sensi dell'art. 144 D. Lgs. n. 209/2005 - al risarcimento danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di €.
145.892,26, o nella diversa somma di giustizia, “oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo”.
pag. 2/20 Ha chiesto, in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della concorsualità, previa la determinazione della misura del concorso (anche ex art. 2054 c.c.) il risarcimento dei danni proporzionalmente ridotti oltre interessi dall'evento all'effettivo soddisfo.
Tra le ragioni a sostegno della domanda, in particolare, l'attore ha descritto la dinamica del sinistro – occorsogli nella percorrenza della SS 17 (in prossimità della rotonda per p.zza
D'Armi) nell'Aquila (AQ) – come imputabile “a causa dell'improvvido cambio della corsia di marcia della
Volkswagen Golf” - sub specie di invasione della medesima area di pertinenza del proprio veicolo, nell'imminenza di un punto d'incrocio, e senza presegnalare il compimento della manovra - per effetto del quale lo scooter condotto entrava in collisione con la vettura – che intersecava la sua traiettoria - così provocando la di lui caduta.
Ha lamentato, al riguardo, la violazione della regola di condotta posta dall'art. 154 D. Lgs. n. 285/1992 – che pone a carico dei conducenti intenzionati a cambiare direzione o corsia l'obbligo di assicurarsi di poter completare la manovra, tenendo conto delle circostanze di traffico ed ambientali, in modo da non costituire pericolo od intralcio agli altri utenti della strada, segnalando in anticipo la loro intenzione attraverso gli appositi pag. 3/20 indicatori luminosi, vietando, in ogni caso, la manovra in prossimità od in corrispondenza delle intersezioni – stante la invasione della corsia di sinistra, già occupata e impegnata, così determinando “turbativa nella circolazione, non prevedibile con
l'uso dell'ordinaria diligenza” senza possibilità di rimedio attraverso manovre emergenziali.
Con riferimento all'ulteriore segmento della dinamica del sinistro, ha lamentato l'evento lesivo, prospettato come conseguenza del sinistro stradale, sub specie di “lussazione tibioastralgica associata a frattura trimalleolare caviglia dx”, diagnosticata al pronto Soccorso dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, con sottoposizione ad intervento di osteo sintesi e riduzione della discontinuità ossea con placca e viti, dimissioni il 16.7.2016 con diagnosi di “frattura scomposta trimalleolare con lesione osteocondrale del domo astralgico caviglia destra”) persistenza della sintomatologia algica e disfunzionale nell'articolazione, ulteriori terapie riabilitative.
Si sono costituiti in resistenza dei convenuti -
[...]
Controparte_1
(assicuratore del veicolo addotto come investitore responsabile dell'occorso) e (conducente proprietario CP_2
del veicolo assicurato) – contestando la ricostruzione della dinamica operata dall'attore ed invocandone la di lui pag. 4/20 responsabilità esclusiva stante anche la dichiarazione da questi resa sull'uso del cellulare (“lo stesso attore dopo il sinistro dichiarava di essersi distratto perché stava parlando al cellulare”) nonché considerato che ai sensi dell'art. 141 codice della strada, in caso di tamponamento, spetta al tamponante dimostrare che l'urto si è verificato per cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Contestando, altresì, il quantum debeatur richiesto, i convenuti – rappresentando l'integrale risarcimento, conseguito da dalla propria Compagnia Helvetia CP_2
il 23.08.2016 – i convenuti hanno concluso per la esclusiva responsabilità dell'attore.
Concessi i termini per l'appendice di trattazione scritta, la causa
è stata istruita a mezzo prove orali e CT medico legale.
Sulle conclusioni cristallizzate nelle note d'udienza la causa viene decisa – precisata, in intestazione, l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 117/2025 in tema di applicazione straordinaria a distanza – ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
La pretesa azionata si inquadra nel solco dell'art. 144 D.lgs.
7.9.2005 n. 209.
Nell'ottica della maggior tutela del danneggiato, la norma attribuisce a quest'ultimo azione diretta – in caso di sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali pag. 5/20 vi è obbligo di assicurazione - nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
La condanna al risarcimento del danno, infatti, è richiesta nei confronti (anche) del responsabile civile (i.e. l'assicuratore
) e, in Controparte_1
conformità con il comma III dell'art. 144 D.lgs. 209/2005, è convenuto il proprietario (anche conducente) del veicolo che si assume responsabile del sinistro ). CP_2
Tanto chiarito ai fini della verifica della integrità del contraddittorio, a fronte della tesi attorea – di attribuzione della esclusiva responsabilità dell'accaduto, ai sensi delle disposizioni normative specifiche (artt. 154 e 140 D. Lgs. 209-2005) e del generale “principio della massima prudenza”, alla condotta negligente di “poiché il cambio della corsia di CP_2
marcia è avvenuto in prossimità di una rotatoria e, prima di accingersi al compimento della manovra in questione, ha omesso di verificare se terzi sopraggiungessero posteriormente in modo da completarla in assoluta sicurezza e senza arrecare pregiudizio ad alcuno” (cfr. pag. 2 citazione) – secondo la ricostruzione della dinamica opposta dalla difesa dei convenuti “ , alla guida CP_2
della propria Golf, procedeva regolarmente lungo Via della Croce
Rossa in L'Aquila con direzione di marcia centro e giunto in
pag. 6/20 prossimità della rotatoria ivi esistente si vedeva costretto a frenare per concedere la precedenza ad un altro veicolo che già circolava nella suddetta rotatoria. Nel frangente veniva attinto da dietro dal motociclo Malaguti condotto dal Sig. , a partire Parte_1
dalla parte posteriore sinistra della propria Golf e lungo tutta la fincata sinistra della stessa” (cfr. pag. 2 comparsa di risposta).
Oppone, quindi, la difesa dei convenuti che l'urto del ciclomotore dell'attore ha trovato origine nella sua stessa condotta di guida, giacché “il danno al posteriore della Golf è stato causato dall'urto diretto del ciclomotore, che ha proseguito la sua corsa lungo tutta la fiancata della Golf, altrimenti se fosse stato causato dal cambiamento di corsia della Golf, il ciclomotore sarebbe stato sbalzato sulla sinistra e non avrebbe potuto urtare la fiancata sinistra della Golf” (cfr. terza memoria istruttoria parte convenuta).
Nella specie, alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito, non sono emersi dati sufficienti per predicare l'esclusiva responsabilità del proprietario e conducente della vettura
Volkswagen Golf;
né, a monte, è risultata configurabile una ipotesi di tamponamento, tale da superare la presunzione di pari responsabilità per il subentro della presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante spettando al tamponante fornire la prova liberatoria (cfr. Cass.
pag. 7/20 Civ., 3398/2023).
Militano, al riguardo, verso la superiore conclusione valutativa, le circostanze – valutabili sinergicamente – relative: a) alla carenza, in atti, di un rapporto redatto dalle autorità, le quali, ove intervenute sui luoghi in termini coevi all'occorso, avrebbero potuto raccogliere dichiarazioni utili (anche in vista della valutazione dei testimoni in corso di giudizio) e financo predisporre un rilievo ricostruttivo della possibile dinamica sulla base dei punti d'urto accertati visivamente e nella immediatezza del fatto, della eventuale presenza di tracce sul manto stradale e delle relative condizioni della viabilità (inclusa la segnaletica) così fornendo un valido supporto indiziario (per la provenienza degli accertamenti da soggetti certamente privi di interesse); b) alla inutilizzabilità, ex art. 246 c.p.c., delle dichiarazioni rese dalla teste
(la figlia ) escussa nell'interesse dell'attore, in quanto Testimone_1
ha dichiarato la propria qualità di terza trasportata a bordo del ciclomotore condotto dal padre e, in ogni caso, anche a voler considerare l'assenza di danni riportati - eccepita dalla difesa attorea in risposta e per superare la tempestiva deduzione, in udienza, della incapacità a testimoniare (cfr. Note per la trattazione scritta dell'udienza del 7.2.2024 a firma Avv. Mirko Terzini) – alla non piena attendibilità della deposizione stante la discrepanza con la versione dell'accaduto – evidenziata pure dalla difesa pag. 8/20 attorea (cfr. note conclusive autorizzate del 4.11.2025 a firma avv.
A. Malatesta) – riscontrabile col raffronto con il narrato del teste
, non superabile nemmeno alla luce della Testimone_2
deposizione del teste in quanto generica, priva di Testimone_3
riferimenti più specifici (cfr. verbale udienza del 22.1.2024, testi e;
c) alla assenza di Tes_3 Testimone_1 Testimone_2
elementi utili ricavabili dalla documentazione fotografica prodotta in allegato alle memorie istruttorie di parte attrice (dalla quale, al più, si evince la sola rappresentazione del motociclo a terra e di astanti attorno al conducente a terra).
Sicché, ribadito che la distonia del narrato del teste di parte convenuta, il fratello è elemento che non Testimone_2
consente – nemmeno, appunto, postulando la astratta capacità a testimoniare di , per la carenza di danni biologici Testimone_1
riportati, dedotta dalla difesa dell'attore stesso – di apprezzare la deposizione al fine di individuare la responsabilità esclusiva dell'attore venendo, quindi, in rilievo un sinistro scontro tra veicoli
– avendo, lo stesso attore, descritto la dinamica del sinistro in termini di urto cagionato dalla manovra repentina della vettura di proprietà del convenuto (“si portava improvvisamente nella corsia di sinistra già occupata dal motociclo in tal guisa CP_4
provocando una turbativa nella circolazione, non prevedibile con
l'uso dell'ordinaria diligenza, alla quale l'istante non poteva porre
pag. 9/20 rimedio attraverso manovre emergenziali”) – e, altresì, tenuto conto della irrilevanza della perizia di parte a firma del perito assicurativo della compagnia – giacché documento a formazione unilaterale contenente, peraltro, una ricognizione delle voci di danno del veicolo assicurato più che altro finalizzata all'indennizzo dello stesso (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuti) - trova applicazione la regola sussidiaria di cui all'art. 2054 co. II
c.c.
La sua applicazione, del resto, non è incompatibile con la proposizione di azione diretta ex art. 144 codice assicurazioni private.
Quest'ultima, infatti, non muta la natura del rapporto sottostante, costituente illecito occasionato dalla circolazione dei veicoli, da cui origina la fonte legale della obbligazione di pagamento dell'assicuratore della r.c. auto (cfr. art. 144 codice ass.ni private).
Inoltre, è lo stesso attore a fare riferimento – invocandolo in via subordinata - al regime della pari concorsualità (cfr. punto n. 6 conclusioni atto di citazione e prima memoria ex art. 183, VI co.,
c.p.c.).
In difetto di prova anche in ordine al singolo contributo concorsuale nella sua concreta entità opera, in definitiva, la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
pag. 10/20 Passando all'accertamento del secondo frammento del nesso di causalità – ovvero di quello che, accertata la dinamica in termini di scontro tra veicoli in occasione di circolazione stradale, soggetto al regime della presunzione di cui all'art. 2054 co. II c.c., deve avvincere le lesioni/pregiudizi risarcibili ex art. 1223 c.c. in rapporto all'evento sinistroso del 6.7.2016 - dalla relazione di CT si ricava conferma dell'esistenza del nesso di causalità secondo i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso causale tra l'evento e i pregiudizi alla integrità psico fisica sub specie di
“frattura scomposta trimalleolare con lussazione, lesione legamentosa e lesione osteocondrale del domo astragalico caviglia destra trattate con: osteosintesi con placca e 6 viti del malleolo peroneale, riduzione e sintesi della frattura del malleolo mediale con 2 viti e successiva artrolisi artroscopica con tenolisi
e tenoplastica del legamento tibiale posteriore”(cfr. pag. 24 relazione di CT a firma Dr.ssa ). Persona_1
Va premessa, al riguardo, l'attendibilità dei risultati delle indagini demandate alla consulente dell'ufficio, stante la esaustività, assenza di vizi di logicità e coerenza sostanziale – dati valutativi predicabili in quanto la consulenza è basata sullo studio della documentazione medico clinica di provenienza delle strutture che hanno preso in carico il danneggiato, prevalentemente dal P.O. "S.
Salvatore - L'Aquila", tra cui anche i referti degli esami diagnostici pag. 11/20 (esemplificando: RX AVAMPIEDE DX RX COLLO PIEDE DX
RX PIEDE DX TC COLLO PIEDE DX senza MDC;
RX COLLO
PIEDE DX) o, ancora, certificati relativi ai successivi controlli ortopedici eseguiti sempre in regime di SSN (servizio sanitario nazionale) e certificati ortopedici villa Stuart, ove è stato eseguito secondo intervento, nonché l'assenza di osservazioni provenienti dalle parti nei termini - (cfr. pagg.
4-18 e pag. 26 relazione di CT
a firma dott.ssa ). Persona_1
Dalle conclusioni rassegnate dalla consulente, dunque, emerge l'accertamento di: i) una invalidità temporanea derivata dal sinistro in oggetto indicata: in giorni venti (20) di invalidità temporanea assoluta (ITT); in giorni (45) quarantacinque (inabilità temporanea parziale) ITP al 75%; in giorni (45) quarantacinque
ITP al 50%; in giorni sessanta (60) ITP al 25%; ii) postumi permanenti identificabili in: “Esiti cicatriziali chirurgici aderenti ai piani sottostanti, diastasati ed infossati nella parte prossimale, limitazione delle escursioni articolari della tibio-peroneo astragalica e della sottoastragalica con riduzione di 1/2 dei movimenti di flessione dorsale e importante limitazione della flessione plantare del piede destro concessa solo nei gradi estremi.
Importante limitazione della inversione ed eversione in esito a lesione distrattiva capsulo-legamantosa. Deficit deambulatorio” complessivamente valutabili nella misura del 14% (quattordici pag. 12/20 per cento) di danno biologico permanente (cfr. pagg. 24-25 relazione di CT a firma Dr.ssa ). Persona_1
L'attendibilità delle conclusioni riposa, altresì, sul rilievo inerente alla specificazione dei criteri di valutazione, ovvero “in applicazione delle tabelle maggiormente in uso per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile: “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico.” SIMLA Ed Giuffré 2016”( cfr. pag. 25 relazione di
CT a firma).
Trattandosi di liquidazione del danno biologico nella misura superiore al 9% - c.d. lesione macro-permanente – si osserva il regime di cui al codice delle ass.ni.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 codice delle assicurazioni private, è previsto un criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale basato su sistema tabellare, al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
Tale criterio – applicabile anche alle liquidazioni relative a controversie, come quella in trattazione, il cui illecito sia anteriore alla entrata in vigore del decreto che prevede il sistema della tabella unica nazionale, trovando, quindi, applicazione ai giudizi pag. 13/20 pendenti, con il solo limite nel giudicato interno sul quantum, in quanto «la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno» (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n.31868) -
a norma dell'art. 138 cod. ass.ni è plasmato, a sua volta, sulle seguenti direttrici: i) concerne menomazioni all'integrità psico- fisica comprese tra dieci e cento punti;
ii) il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità è comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;
iii) le tabelle uniche nazionali sono redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ovvero, in particolare, secondo i seguenti principi e criteri: a) agli effetti delle tabelle, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici pag. 14/20 si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità; c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
A ciò si aggiunge la positivizzazione del principio di onnicomprensività del risarcimento – riflesso del divieto di indebita locupletazione – per cui l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche (includendo, quindi, il danno morale).
pag. 15/20 Sicché, considerata la anteriorità della data (5.3.2025) di entrata in vigore della tabella unica per le lesioni macro permanenti, in relazione alla attualità e posteriorità della data della liquidazione
(coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza) in applicazione del sistema tabellare – nel tentativo di perseguire la equità e uniformità di trattamento risarcitorio superando, pur nell'ottica di non compiuto assestamento a livello di giurisprudenza di merito, eventuali carenze di omogeneità nel modo di procedere a liquidazione - considerata l'età del danneggiato (51 anni) al tempo dell'incidente, nonché la natura onnicomprensiva della liquidazione basata sul punto (anche rispetto al danno morale, conteggiato già nel danno non patrimoniale – esclusa l'ulteriore personalizzazione - con applicazione della percentuale minima, stante la mancanza di più specifiche deduzioni relative ai pregiudizi non rifondibili già con il ristoro del danno biologico: cfr. pag. 3 prima memori istruttoria) conteggiate le spese mediche – nei limiti in cui la CT che ha esaminato la copiosa documentazione in atti le ha valutate congrue
(9.274,65 euro) escludendo, condivisibilmente, quelle enumerate dal n. 1) al n. 5) a pag. 25 della relazione – dalla tabella unica fuoriesce una parametrazione del danno non patrimoniale complessivo in misura pari – alla attualità – ad € 42.720,84.
Tuttavia, in applicazione della concorsualità, il risarcimento va pag. 16/20 proporzionalmente ridotto e, quindi, riconosciuto all'attore danneggiato il diritto alla liquidazione in misura – sempre alla attualità – pari a € 21.360,42.
Trattandosi di credito di valore, su queste somme devono essere accordati gli interessi compensativi, diretti a remunerare la mancata disponibilità del denaro dalla data della sentenza
(liquidazione) alla data del pagamento effettivo.
In particolare, in linea con l'orientamento espresso da Cass. Sez.
Un.17/2/95 n°1712, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.
Per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare la rivalutazione e gli interessi secondo quanto, da ultimo, statuito,
l'importo riconosciuto (pari a € 21.360,42) deve essere devalutato alla data del sinistro (6.7.2016).
Legittimato passivo alla obbligazione derivante dalla condanna al risarcimento del danno – sebbene l'attore abbia promosso azione diretta ex art. 144 D.lgs. 209-2005– opera in solido anche nei riguardi del proprietario del veicolo assicurato, pur trattandosi di responsabilità solidale atipica – frutto di una scelta legislativa pag. 17/20 nell'ottica del favor per il danneggiato - tra il responsabile di un sinistro stradale ed il suo assicuratore della r.c.a. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10/11/2009, n. 23735).
L'accoglimento della domanda – pure formulata in via gradata dall'attore e, da ultimo, pure in adesione ai risultati della CT (cfr. punto n. 5) conclusioni rassegnate nelle note conclusive autorizzate del 4.11.2025) – in misura sensibilmente ridotta rispetto al quantum preteso comporta la parametrazione al decisum nella ripartizione delle spese legali da porre a carico dei soccombenti e di CT – attestando, la presente sentenza,
l'esecuzione dell'incarico professionale da parte della consulente officiata – procedendosi, comunque, alla luce dei parametri fissati dal DM 147/2022 (valori minimi, scaglione fino ad € 26.000,00) e con liquidazione della voce “istruttoria/trattazione stante il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e lo svolgimento di difese nel corso dell'escussione testimoniale (eccezione di cui all'art. 246 c.p.c.,
contro
-difesa su d essa).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 78/2021 R.G., così provvede:
DICHIARA fondata la domanda proposta da Parte_1
pag. 18/20 nei confronti della Pt_1 [...]
e per nei Controparte_1 CP_2
limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2054 co.
II c.c. dichiara la responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro del 6.7.2017, tra l'attore e il conducente proprietario convenuto ( ) così condannando in solido la compagnia CP_2
assicuratrice ex art. 144 D.lgs. codice assicurazioni private e
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 21.360,42 CP_2
all'attualità oltre interessi compensativi come in parte motiva;
CONDANNA i convenuti soccombenti, in solido, al pagamento delle SPESE di lite, liquidate nella complessiva somma pari a €
2.540,00 (costituente la somma delle voci: euro 460,00 per fase studio;
euro 389,00 per fase introduttiva;
euro 840,00 per fase istruttoria e euro 851,00 per fase decisoria) oltre rimborso generale al
15%, IVA, CPA come per legge ed oltre euro 769,00 per spese vive forfetariamente determinate (di cui euro 759,00 a titolo di C.U.).
SPESE di CT a carico dei soccombenti in solido (tenute, comunque, al pagamento in misura per ciascuna pari al 50% dato il tenore del decreto del
7.12.2025).
L'Aquila 8.12.2025
La Giudice applicata pag. 19/20 Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 20/20