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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15394 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DD BE nato a [...] il [...] NC HE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avv. GUERRIERO Claudia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avv. STARACE Guglielmo che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; l'avv. COPPI Franco Carlo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 11:10 l'udienza viene sospesa per cambio di collegio. Alle ore 12:10 l'udienza riprende Penale Sent. Sez. 1 Num. 15394 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 21 aprile 2020 in esito a rito abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Bari dichiarava MB DD e EL NC responsabili dei delitti di omicidio pluriaggravato in concorso, commesso in danno di ON IF (capo 1), detenzione e porto di armi aggravati in concorso (capo 2) e furto aggravato in concorso (anche con ME LI: capo 4); dichiarava EL NC responsabile (anche) del delitto di rapina aggravata in concorso (capo 3) e, per l'effetto, riconosciute al DD le attenuanti di cui all'art. 8 I. n. 203/91 e all'art. 625-bis cod. pen., unificati i reati dal vincolo della continuazione, previa riduzione per il rito, condannava il predetto imputato alla pena di sedici anni di reclusione e EL NC, previa riduzione per il rito, alla pena di trent'anni di reclusione. 2. La Corte di Assise di appello di Bari, con sentenza del 22 novembre 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena nei confronti di MB DD, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. equivalente alle aggravanti contestate sub capo 4), in quindici anni di reclusione;
confermava nel resto la decisione impugnata. 3. L'uccisione di IF, come ricostruita dalle conformi sentenze di merito, costituì il terminale di una premeditata e insistita attività delittuosa che gli appartenenti al clan mafioso barese SC - AF avevano deciso di porre in essere, al fine di riaffermare il prestigio criminale della consorteria, colpendo un componente di un clan avverso, obiettivo raggiunto dopo l'organizzazione e la predisposizione dei mezzi per l'agguato e la costante attività di appostamento del gruppo di fuoco che, conclusivamente, era sfociata nell'attentato mortale portato a termine con l'uso delle armi descritte nelle imputazioni. Risulta, in particolare, che EP SC, il quale, in un primo momento, non assecondò la volontà del suo affiliato AF di uccidere IF, cambiò idea solo dopo aver subito, da parte di costui, due aggressioni armate che apparivano, al pari di altri atteggiamenti di sfida e irriguardosi, come una vera e propria irrisione del suo potere e ruolo criminale all'interno del quartiere cittadino, San Paolo, che del gruppo era il territorio di riferimento. SC diede quindi l'ordine di uccidere IF, che non fu mai revocato e che, quindi, vincolò alla sua esecuzione gli affiliati. La serrata "caccia all'uomo", scatenata dal capo clan, trovò il suo epilogo poco prima delle ore 22 del 15 febbraio 2014, quando la vittima, mentre percorreva la via degli Abruzzi in Bari - San Paolo alla guida della propria autovettura Audi A6, fu ai:tinta da plurimi colpi di arma da fuoco, a seguito dei quali si verificò il decesso. 2 Sul luogo vennero rinvenuti e sequestrati 19 bossoli calibro 7,62 x 39 mm appartenenti a proiettili esplosi da un'arma automatica, verosimilmente un kalashnikov AK 47, che, in esito agli accertamenti svolti dalla Polizia scientifica, risultarono provenire da una sola arma. 4. La prova di responsabilità degli imputati è stata fondata, nei due gradi di merito, essenzialmente sulle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia ME IO e MB DD, oltre che sugli accertamenti tecnici di natura balistica e medico-legali. DD, che era il braccio destro di EP SC, ha ammesso di aver contribuito ad acquistare l'arma automatica utilizzata per l'omicidio, di aver rubato la Fiat Brava usata nell'occorso e, soprattutto, di aver fatto parte del gruppo di fuoco unitamente al coimputato NC, a ME LI e ad AN GR, giudicati, questi ultimi due, separatamente e condannati con sentenze irrevocabili. Secondo il narrato di DD, il commando, distribuito in due vetture, una Volkswagen "Polo", con a bordo, LI e NC, e una Fiat "Brava", con a bordo lui e il GR, bloccò la strada all'auto del IF: GR, senza neppure scendere dall'auto, gli sparò a raffica con il fucile automatico, mentre NC scese dalla "Polo" e tentò di sparare, ma l'arma si inceppò. DD ha descritto il contributo concorsuale di MINCUZZ]: anche con riguardo alla fase preparatoria dell'omicidio, consistito nell'aver procurato la BMW oggetto della rapina di cui al capo 3), utilizzata in uno degli agguati precedenti perpetrati in danno del IF, e la Fiat "Brava" usata nell'agguato fatale. Secondo i giudici di merito, la chiamata in correità di DD, oltre ad essere credibile e attendibile intrinsecamente, era riscontrata dalle dichiarazioni di IO, il quale, pur non avendo indicato il NC tra gli esecutori materiali dell'omicidio, lo aveva accusato di aver partecipato alla rapina della BMW e di aver contribuito alla raccolta del denaro per l'acquisto del kalashnikov usato per l'omicidio. 5. Ha proposto ricorso per cassazione EL NC, per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. Gugliemo STARACE, articolando i seguenti motivi. 5.1. Violazione degli artt. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020 e 18 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza del 21 aprile 2020, confermata in sede di appello, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di separazione formulata nell'interesse del ricorrente, osservando che gli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020, nel prevedere, nonostante lo stato di emergenza conseguente alla pandemia, la necessaria trattazione dei procedimenti per i quali fosse applicabile l'art. 304 cod. proc. pen. e fosse prossima, entro sei mesi, la scadenza dei termini custodiali, non avevano fatto distinzione tra le posizioni di imputati liberi e detenuti. Tale ordinanza, ad avviso della difesa del NC, doveva considerarsi illegittima, perché aveva interpretato le citate disposizioni in violazione degli artt. 3 e 32 Cost., non tutelando il diritto di uguaglianza tra imputati liberi da misura cautelare e imputati in analoga 3 posizione processuale individuale, ma soggetti alla disuguaglianza a causa della posizione detentiva dei coimputati. Detto provvedimento violava anche il diritto alla salute tutelato per tutti i liberi cittadini sottoposti a processo penale. La Corte di merito aveva ribadito le argomentazioni del primo giudice, sottolineando che l'assenza dell'imputato doveva interpretarsi come "autonoma e legittima scelta"; dimenticava, tuttavia, che si era, all'epoca, in piena vigenza del c.d. "lockdown", ossia del divieto legislativo di uscire dalle proprie abitazioni fatta eccezione delle ipotesi normativamente previste. Tutte le altre argomentazioni (presunta inscindibilità delle posizioni, stato del procedimento, ruolo di udienza, differimento della trattazione che avrebbe comportato "un aggravio...del diritto alla salute", esigenza di bilanciamento tra diritto alla salute e altri diritti fondamentali e impossibilità di assimilare la condizione di NC e LI a quella di altri coimputati nei cui confronti la legislazione aveva contemplato il differimento della trattazione) non potevano che soccombere rispetto alla situazione di una persona, peraltro residente in un Comune diverso da Bari, cui era normativamente impedito di lasciare la propria abitazione e che era cosciente di avere un diritto, sancito da una norma di pari grado, al differimento dell'udienza in quanto riguardante due imputati processati a piede libero. 5.2. Illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020 per violazione degli artt. 3 e 32 Cost. nella parte in cui non prevede un trattamento differenziato tra imputati processati singolarmente a piede liberó e imputati processati a piede libero unitamente ad imputati sottoposti a misura cautelare. L'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata davanti ai giudici di merito, era stata soltanto sfiorata dalla impugnata sentenza, che, a pag. 9, l'aveva liquidata implicitamente trattando la questione processuale di cui al primo motivo mediante un vago riferimento all'art. 32 Cost. (definito come diritto da "bilanciare" con "altri diritti fondamentali") e un apodittico riferimento all'art. 3 Cost., richiamato soltanto per definire impossibile "assimilare la condizione di NC e LI a quella di altri imputati liberi nei cui confronti la legislazione ha contemplato il differimento della trattazione, tenuto conto della presenza di coimputato detenuto con termini di custodia cautelare in scadenza". In realtà, tale interpretazione violava sia l'art. 3 Cost., in quanto rendeva diseguali posizioni personali assolutamente identiche (essere sottoposti a processo da persone libere), sia l'art. 32 Cost., in quanto non garantiva la tutela del diritto alla salute dell'imputato libero, costretto a recarsi al Palazzo di giustizia per partecipare alle udienze, e, conseguentemente, della salute pubblica. Insiste, quindi, il difensore nell'eccezione di incostituzionalità già proposta. 5.3. Mancanza assoluta della motivazione in relazione alle ragioni esposte nei motivi nuovi depositati, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in data 10 settembre 2021, 4 con i quali venivano segnalati punti decisivi in funzione della riforma della sentenza di primo grado. 5.4. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione dei riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni rese dal coimputato MB DD. Nell'affermare che DD e IO avevano avviato la loro collaborazione in momenti diversi, per valorizzare l'indipendenza del loro narrato, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che DD, proprio per aver iniziato la sua collaborazione due anni dopo le propalazioni rese da IO, conosceva perfe1:tamente le dichiarazioni dell'altro. La Corte pugliese era incorsa nell'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, dopo aver dato atto della divergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori sull'elemento individualizzante della partecipazione di NC all'esecuzione dell'omicidio del IF (elemento introdotto ex novo da FRADDOSì0), aveva valorizzato, in termini di riscontro, quelle rese da IO sul coinvolgimento del ricorrente nella fase preparatoria dell'omicidio, ben note all'altro collaborante che le aveva fatte proprie, trasferendo, così, in modo forzato, gli elementi di riscontro individualizzanti relativi alla fase preparatoria del delitto a quella esecutiva, della quale, tuttavia, aveva parlato esclusivamente DD. Ulteriore errore nell'applicazione della richiamata disposizione processuale era costituito dall'affermazione conclusiva della Corte di merito secondo la quale le sentenze depositate dal Procuratore generale nel giudizio di appello avrebbero confermato il materiale probatorio, affermazione che, però, trascurava di considerare che in tali pronunce si dava credito alle dichiarazioni dei due collaboratori in quanto riferibili alle posizioni di altri imputati, e, quindi, insuscettibili di essere apprezzate sul piano della individualizzazione del riscontro nei confronti di NC. Rileva, nel concludere sul punto, il difensore del ricorrente che mancava ogni riferimento in sentenza ad elementi comprovanti il coinvolgimento dell'imputato nell'attività di localizzazione della vittima descritta nel capo d'imputazione. 5.5. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alle plurime ragioni esposte nell'atto di appello (e nei motivi nuovi) sulla mancanza di riscontri individualizzanti a carico del ricorrente rispetto alle dichiarazioni rese da DD per tutti i capi d'imputazione. Dopo aver incorporato, da pag. 14 a pag. 27 del ricorso, l'atto di appello, il difensore del ricorrente stigmatizza, laddove esistenti, come manifestamente illogiche, le risposte fornite dalla Corte di secondo grado ai motivi di gravame. Rappresenta, come dato di partenza non valutato, che in altri due procedimenti già definiti sulla medesima vicenda delittuosa non era in alcun modo emerso il coinvolgimento di 5 7K6 NC, il cui nome era stato fatto, in seguito, dal solo collaboratore DD con riferimento alla esecuzione materiale dell'omicidio. Riprende, poi, e sviluppa gli argomenti enunciati nel motivo che precede, ribadendo le criticità già evidenziate sul tema della autonomia e indipendenza del contributo dei due propalanti e sull'assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di DD. Censura, tra l'altro, come manifestamente illogico il punto della motivazione in cui la Corte di Bari, nel dare atto dell'esistenza di contraddizioni tra i due narrati, le abbia definite non "clamorose ed evidenti" e abbia concluso osservando che "le dichiarazioni di DD MB relative alla fase esecutiva dell'omicidio non trovano riscontro nelle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia IO ME, ma non possono ritenersi neppure smentite da queste" (pag. 41). Rammenta, a titolo esemplificativo, un rilievo atto a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni di DD a proposito della posizione in cui si trovava l'autovettura con a bordo il commando rispetto a quella dell'autovettura del IF. Secondo DD, la loro auto arrivò in posizione frontale sbarrando la strada al IF e GR, senza scendere dall'auto, sparò la raffica di colpi con il kalashnikov;
pertanto, alla luce di tale ricostruzione, i proiettili sarebbero dovuti entrare prima dalla parte anteriore dell'auto della vittima ed eventualmente, in un secondo momento, dalla fiancata destra. Dalla ricostruzione del c.t. del P.M. prof. Alessandro DELL'ERBA era emersa una diversa dinamica, nel senso che l'esplosione dei colpi interessò, in rapida successione, prima la fiancata destra e successivamente la parte anteriore, potendosi, quindi, ipotizzare, in contrasto con la narrazione del collaborante, l'arrivo della vettura con a bordo il commando da dietro, con l'affiancamento della vettura della vittima e il successivo sorpasso oppure con l'esplosione dei colpi da parte di una persona a terra. La sentenza impugnata aveva illogicamente respinto il rilievo definendo apodittica la ricostruzione scientifica del consulente e ribaltando senza alcun supporto scientifico la dinamica della sparatoria. In conclusione, non poteva che considerarsi manifestamente illogica una sentenza che aveva ignorato il dato fondamentale della totale assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di DD sia in relazione alla partecipazione di NC alla esecuzione materiale dell'omicidio sia in relazione alle attività prodromiche al suddetto reato, ossia all'acquisto e al reperimento delle armi, nonché alla rapina e al furto delle autovetture di cui ai capi 3) e 4) dell'imputazione, senza contare che neppure nelle dichiarazioni di DD si faceva riferimento alla presunta attività di localizzazione della vittima addebitata all'imputato. 5.6. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello attinenti alla circostanza aggravante della premeditazione. 6 L'impugnata sentenza si limitava a ribadire le argomentazioni svolte dal primo giudice, non considerando, in particolare, che la condotta posta in essere per compiere il delitto fu caratterizzata da estemporaneità, in quanto favorita dal casuale rintraccio del IF ed organizzata con i soggetti presenti e disponibili in quel momento. 5.7. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello concernenti la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91 (oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.). La sentenza aveva omesso, quanto meno, di riscontrare un rilievo decisivo formulato nei motivi nuovi, ossia le dichiarazioni rese da TR LE, moglie della vittima, la quale aveva offerto numerosi elementi per poter comprendere il reale movente dell'omicidio. Ella aveva spiegato che c'erano questioni di carattere personale tra IF e AF riconducibili all'omicidio di TO ER e, soprattutto, che il IF non aveva mai avuto alcun tipo di discussione né con i AF né con altre persone del quartiere San Paolo. Tali elementi erano certamente idonei ad escludere il dubbio che l'omicidio potesse essere stato posto in essere a causa di eventuali attriti legati ad una logica di controllo del territorio e al rafforzamento dell'ipotetico prestigio criminale di una consorteria. 5.8. Mancanza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Era evidente, nella sentenza impugnata, la mancata considerazione dei rilievi formulati con i motivi di appello (trascritti in ricorso), ad esempio sulla reiterata negazione delle attenuanti generiche senza motivazione e con un generico e incomprensibile riferimento alla condotta processuale, caratterizzata dalla immediata espressione delle ragioni dell'imputato già in sede di interrogatorio di garanzia e dalla scelta del rito abbreviato. Anche sull'entità della pena, la sentenza si limitava a fare rinvio all'art. 133 cod. pen. sottolineando l'estrema gravità dei fatti e i precedenti a carico dell'imputato, omettendo di riscontrare i rilievi sollevati con l'atto di appello. 6. Ha proposto ricorso per cassazione MB DD, per il tramite del difensore di fiducia avv. M. Pia VIGILANTE, sviluppando i seguenti due motivi. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ala mancata applicazione nella massima ampiezza della circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.). La operata riduzione della pena nella misura di soli due anni, con riferimento all'attenuante in parola, doveva considerarsi assolutamente incompatibile, sul piano logico, con l'apprezzamento della preziosa collaborazione fornita dal DD, più volte riconosciuta dalla stessa Corte territoriale. Un intero capo della sentenza impugnata, infatti, era stato dedicato alla positiva valutazione della credibilità e attendibilità, nonché della indubbia rilevanza dell'apporto conoscitivo fornito dal collaboratore, di talché, immotivata e contraddittoria si appalesava la scelta del giudice di secondo grado di non riconoscere il beneficio della diminuente speciale nella massima ampiezza. 7 2. Carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non aveva riconosciuto le richieste attenuanti generiche senza una specifica motivazione sul punto, così confermando la decisione del primo giudice, che aveva negato indistintamente a tutti gli imputati le suddette attenuanti, sebbene ciascuno di essi avesse partecipato e contribuito in maniera diversa al giudizio. Nella specie, il ricorrente aveva offerto non solo un contributo notevole per la buona riuscita delle indagini, ma aveva assunto un comportamento fortemente collaborativo anche in sede dibattimentale e si era distaccato dal contesto criminale di provenienza. Tali elementi, tuttavia, non erano stati apprezzati nei due gradi di merito. 3. Con successiva memoria, l'avv. M. Pia VIGILANTE ha ribadito i motivi di ricorso già esposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di MB DD è fondato limitatamente al suo primo motivo, attinente alla misura della diminuzione di pena per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, oggi prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21. 1.1. Giova ricordare, in premessa, che la circostanza attenuante speciale per la dissociazione si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18875 del 30/4/2021, Auriemma, Rv. 281287). Il riconoscimento di tale attenuante comporta, come noto, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e, per le pene temporanee, la diminuzione da un terzo alla metà. Nel caso in esame, il primo giudice, in base alla riconosciuta attenuante, aveva sostituito la pena dell'ergastolo, prevista per l'omicidio aggravato di cui al capo 1), con quella di venti anni di reclusione (limite massimo della forbice edittale sopra indicata), mentre la Corte di Assise di appello ha ritenuto la pena di diciotto anni di reclusione "maggiormente adeguata alla spontaneità e all'importanza della collaborazione, pur tenendo conto dei citati elementi di segno contrario", costituiti dalla "estrema gravità dei fatti", dalla "efferatezza della condotta" e dei "significativi precedenti" (v. pag. 46 della sentenza impugnata, penultimo paragrafo). Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte di secondo grado è incorsa, da un lato, in un errore di diritto, poiché ha indebitamente apprezzato, nell'individuare l'entità della 8 riduzione della pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante in parola, elementi di valutazione (gravità dei fatti, efferatezza della condotta, precedenti) estranei all'unico da tenere in considerazione (utilità obiettiva della collaborazione); dall'altro, ha palesato una incongruenza logica nel suo ragionamento, in quanto, sebbene abbia formulato un positivo scrutinio sulla "importanza e spontaneità della collaborazione", ha, poi, operato (anche per effetto della indebita interferenza degli elementi di cui si è detto), rispetto al computo del primo giudice, una riduzione di soli due anni (da venti anni a diciotto), da reputarsi incoerente con quel positivo giudizio, poiché inferiore di soli due anni al limite edittale massimo previsto dall'416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e sensibilmente lontana da quello minimo, corrispondente alla riduzione della pena nella sua massima ampiezza (dodici anni). Ciò impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari, che terrà conto dei rilievi critici formulati. 1.2. Nel resto, il ricorso di DD va rigettato, in quanto infondato. Rammentato che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale "dissociazione attuosa" non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (tra molte, Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta ed altri, Rv. 271099), si ritiene non fondata la censura dedotta dal ricorrente nel secondo motivo, poiché, diversamente da quanto con essa asserito, la Corte di merito ha esternato le ragioni a supporto del proprio diniego, correttamente e logicamente individuandole nella gravità dei fatti, nelle precedenti condanne subite dall'imputato e nel ruolo di primo piano rivestito nell'associazione di appartenenza e nella partecipazione all'omicidio SI FANNO. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di EL NC va accolto nei limiti che verranno appresso specificati. 2.1. In via preliminare, va giudicato infondato il primo motivo di ricorso, di carattere processuale, con cui ci si duole della mancata separazione della posizione dell'imputato, richiesta dalla difesa a motivo dell'emergenza epidemiologica. È sufficiente, sul punto, fare richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale è inoppugnabile il provvedimento di riunione o di separazione dei procedimenti (Sez. 1, n. 42990 del 18/9/2008, Montalto e altri, Rv. 241822), stante il principio di tassatività delle impugnazioni (Sez. 2, n. 57761 del 31/10/2018, Gemma, Rv. 274722). Al riguardo, va ribadito che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione (o la separazione) dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 1, n. 27958 del 20/1/2014, 9 /4„ Zahid e altri, Rv. 262252) ovvero si tratti di un provvedimento abnorme (Sez. 5, n. 2641 del 31/5/1999, Mungari, Rv. 213655), ipotesi che, peraltro, non ricorrono nel caso di specie. L'infondatezza del motivo assume carattere assorbente, determinandone l'irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale sollevata. 2.2. È, viceversa, fondata la censura principale sulla quale è , costruita (nel quarto e quinto motivo) l'impugnazione di NC, con cui si critica l'iter motivazionale seguito dalla Corte di Assise di appello, in sintonia con i primi giudici, per affermare la sussistenza, nel caso in esame, di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di MB DD. Giova ricordare che, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse, oltre ad essere indipendenti (nel senso che la conoscenza del fatto da provare deve essere autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare), devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi "contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (fra molte, Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741; Sez. 2, n. 35923 dell'11/7/2019, P.G. in proc. Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 47108 dell'8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). 2.2.1. Ritiene il Collegio che degli enunciati principi la Corte territoriale non abbia fatto buon governo, per le seguenti considerazioni. Vanno, in primo luogo, sinteticamente, richiamate le dichiarazioni accusatorie rese da DD a carico di NC. 2.2.2. DD, come detto, ha confessato la sua partecipazione all'omicidio, accusando, quali soggetti coinvolti con lui nella fase esecutiva del delitto, EL NC, ME LI ed AN GR, vale a dire i componenti del commando che tesero l'agguato al IF poco prima delle ore 22 del 15 febbraio 2014. Il collaborante ha accusato NC anche del furto della Fiat "Brava" usata (unitamente ad una Volkswagen "Polo") dal commando, in cui anche esso dichiarante era coinvolto, e della rapina della BMW di cui al capo 3) della rubrica (finalizzata a commettere il precedente attentato al IF del 19 dicembre 2013), per come riferitogli dallo stesso NC. Nella fase esecutiva dell'omicidio, secondo il racconto di DD, mentre dall'interno di una delle due auto utilizzate GR sparò una sventagliata di colpi contro la vittima, il NC avrebbe usato una pistola con la quale, però, il DD non sa dire se il correo effettivamente sparò un colpo o se si inceppò l'arma, perché il rumore dello sparo sarebbe stato soverchiato da quello del fucile mitragliatore. 10 Infine, DD si è soffermato sull'acquisto del kalashnikov usato per l'omicidio, al quale egli aveva contribuito con la somma di 500,00 euro consegnata personalmente a AN CE, coinvolto nel medesimo omicidio e giudicato separatamente. 2.2.3. La Corte di Assise di appello ha utilizzato, quale elemento di riscontro individualizzante alla chiamata in correità di FRADD05.3I0, le dichiarazioni rese, due anni prima, dall'altro collaboratore di giustizia ME IO. La stessa Corte di merito ha riconosciuto che il racconto di IO non poteva riscontrare le accuse del propalante principale con riguardo alla fase esecutiva del delitto, in quanto il primo, detenuto al momento della consumazione dell'omicidio, aveva dichiarato di aver dedotto, in base all'iniziale mandato conferito da EP SC e a quanto riferitogli da AN CE, che del reato si fossero occupati CE stesse, LI, GR e AF, omettendo, quindi, alcun riferimento a EL MINCUZZ]. I giudici dell'appello hanno, tuttavia, ritenuto riscontrate dal narrato di IO le dichiarazioni accusatorie di DD con riferimento alla fase preparatoria dell'omicidio de quo. A tale riguardo, a pag. 42, vengono elencate, sotto le lettere da a) ad e), le "molteplici e convergenti conferme" dell'accusa di DD che sarebbero rinvenibili nel narrato di IO e, in particolare: a) l'appartenenza di NC al clan MilSCEO, "che dell'omicidio di IF aveva fatto una finalità fondamentale"; lo) "le frequentazioni con DD nel periodo in cui l'omicidio fu realizzato"; c) la stretta vicinanza del NC al DD nelle più elevate gerarchie del clan"; d) "la partecipazione diretta di NC, unitamente a CE AN e a LI ME, alla rapina dell'autovettura BMW con la consapevolezza che il citato mezzo sarebbe stato, poi, utilizzato nel tentato omicidio di IF ON del 19.12.2013"; e) "la partecipazione del NC all'acquisto del kalashnikov, sempre finalizzato all'uccisione di AN. 2.2.4. Rileva il Collegio che tale elenco, pressoché testualmente riprodotto per maggiore chiarezza, annovera elementi che non possono, se non nell'ultimo caso (sub e), essere considerati alla stregua di riscontri esterni inclividualizzanti rispetto al fatto di omicidio che ci occupa. Ed invero, i primi tre costituiscono elementi afferenti al contesto criminale in cui è pacificamente maturato il delitto e descrivono la posizione di rilievo nell'organigramma del sodalizio rivestita da NC, in stretto rapporto con DD, ma non lasciano emergere, ancora, specifici indicatori del contributo concorsuale fornito dall'imputato quel determinato giorno in relazione a quel determinato delitto, limitandosi ad accreditare, su un piano generale e generico, un'ipotesi di plausibilità del coinvolgimento del ricorrente in quella vicenda. Né può costituire riscontro individualizzante, per l'agguato letale del 15 febbraio 2014, la partecipazione di NC alla rapina dell'autovettura BMW utilizzata per il precedente 11 attentato del 19 dicembre 2013, non potendo instaurarsi, tra i due episodi, un nesso di derivazione necessaria, atteso che l'azione omicida del commando, come già detto, venne attuata a bordo di due vetture diverse dalla BMW. L'ultima circostanza, elencata sub e), è l'unica che rivestirebbe, in astratto, le caratteristiche tecniche del riscontro esterno individualizzante circa la partecipazione di NC alla fase preparatoria dell'omicidio, non essendovi dubbio che aver finanziato l'acquisto del fucile kalashnikov usato per il delitto esprimerebbe un concreto contributo causale, sul piano materiale, alla realizzazione dell'evento. Tuttavia, la Corte di Assise di appello erra nel considerare, sul punto, "convergenti" le dichiarazioni dei due propalanti, essendo la sua affermazione frutto di un parziale (ma decisivo) travisamento della prova dichiarativa. Infatti, mentre DD ha dichiarato di aver "personalmente" consegnato l'importo di 500,00 euro a CE, IO ha parlato di 600,00 euro, corrisposti, nella misura di metà (300) per uno, da DD e da NC. Qui non si tratta - per ripetere l'espressione usata dai giudici dell'appello - di una "lieve divergenza" sull'importo versato dai sodali, ma di una obiettiva (non lieve) divergenza sulla individuazione dell'identità dei versanti, non potendosi trascurare che il nome di NC lo ha fatto solo IO, mentre DD ha indicato se stesso come unico soggetto versante l'importo, senza fornire ulteriori precisazione sul contributo eventualmente fornito da altri sodali per arrivare a quella somma: pertanto, sul punto, è DD a non riscontrare IO su una circostanza decisiva per giustificare l'accusa di concorso in omicidio. D'altro canto, il coinvolgimento di NC nel furto della Fiat "Brava" - veicolo utilizzato per l'agguato mortale - risulta riferito dal solo DD, sul punto non riscontrato da IO (che non parla dell'episodio), né da altri elementi di prova. E allora, nel tirare le fila sul punto, tenuto conto che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, non può che concludersi nel senso che tali parametri, nel caso di specie e per quanto detto, non risultano essere stati adeguatamente rispettati. Da tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata non solo in relazione al delitto di omicidio di cui al capo 1), ma anche in relazione ai reati, accomunati dal medesimo sostrato probatorio, di cui ai capi 2) (detenzione e porto di armi automatiche usate per l'omicidio IF) e 4) (furto della Fiat "Brava" utilizzata per il suddetto omicidio), con assorbimento delle censure sulle aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa, contestate esclusivamente in riferimento al delitto più grave sub capo 1): il giudice del rinvio, da individuarsi in altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari, dovrà procedere alla 12 (11 627 Il Consigliere estensore rivalutazione integrale, sui capi annullati, del compendio probatorio acquisito nei confronti di NC, attenendosi ai rilievi critici formulati e ai principi richiamati. 3. Quanto al delitto di rapina sub capo 3), in assenza di motivi sulla responsabilità, deve ritenersi fondato l'ottavo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, in quanto non risultano dalla Corte barese presi in esame i motivi di gravame, incorporati nell'odierna impugnazione, con cui sono stati contestati il diniego delle attenuanti generiche, l'eccessività della pena e l'applicazione della misura di sicurezza. Anche su tali punti, in relazione al delitto sub capo 3), la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello, che dovrà colmare le lacune motivazionali rilevate. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata irrevocabile la sentenza nei confronti di EL NC quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 3).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DD MB limitatamente alla misura della diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 e nei confronti di NC EL quanto ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 4) ed al trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile la sentenza nei confronti di NC EL quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 3). Rigetta, nel resto, i ricorsi. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avv. GUERRIERO Claudia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avv. STARACE Guglielmo che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; l'avv. COPPI Franco Carlo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 11:10 l'udienza viene sospesa per cambio di collegio. Alle ore 12:10 l'udienza riprende Penale Sent. Sez. 1 Num. 15394 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 21 aprile 2020 in esito a rito abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Bari dichiarava MB DD e EL NC responsabili dei delitti di omicidio pluriaggravato in concorso, commesso in danno di ON IF (capo 1), detenzione e porto di armi aggravati in concorso (capo 2) e furto aggravato in concorso (anche con ME LI: capo 4); dichiarava EL NC responsabile (anche) del delitto di rapina aggravata in concorso (capo 3) e, per l'effetto, riconosciute al DD le attenuanti di cui all'art. 8 I. n. 203/91 e all'art. 625-bis cod. pen., unificati i reati dal vincolo della continuazione, previa riduzione per il rito, condannava il predetto imputato alla pena di sedici anni di reclusione e EL NC, previa riduzione per il rito, alla pena di trent'anni di reclusione. 2. La Corte di Assise di appello di Bari, con sentenza del 22 novembre 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena nei confronti di MB DD, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. equivalente alle aggravanti contestate sub capo 4), in quindici anni di reclusione;
confermava nel resto la decisione impugnata. 3. L'uccisione di IF, come ricostruita dalle conformi sentenze di merito, costituì il terminale di una premeditata e insistita attività delittuosa che gli appartenenti al clan mafioso barese SC - AF avevano deciso di porre in essere, al fine di riaffermare il prestigio criminale della consorteria, colpendo un componente di un clan avverso, obiettivo raggiunto dopo l'organizzazione e la predisposizione dei mezzi per l'agguato e la costante attività di appostamento del gruppo di fuoco che, conclusivamente, era sfociata nell'attentato mortale portato a termine con l'uso delle armi descritte nelle imputazioni. Risulta, in particolare, che EP SC, il quale, in un primo momento, non assecondò la volontà del suo affiliato AF di uccidere IF, cambiò idea solo dopo aver subito, da parte di costui, due aggressioni armate che apparivano, al pari di altri atteggiamenti di sfida e irriguardosi, come una vera e propria irrisione del suo potere e ruolo criminale all'interno del quartiere cittadino, San Paolo, che del gruppo era il territorio di riferimento. SC diede quindi l'ordine di uccidere IF, che non fu mai revocato e che, quindi, vincolò alla sua esecuzione gli affiliati. La serrata "caccia all'uomo", scatenata dal capo clan, trovò il suo epilogo poco prima delle ore 22 del 15 febbraio 2014, quando la vittima, mentre percorreva la via degli Abruzzi in Bari - San Paolo alla guida della propria autovettura Audi A6, fu ai:tinta da plurimi colpi di arma da fuoco, a seguito dei quali si verificò il decesso. 2 Sul luogo vennero rinvenuti e sequestrati 19 bossoli calibro 7,62 x 39 mm appartenenti a proiettili esplosi da un'arma automatica, verosimilmente un kalashnikov AK 47, che, in esito agli accertamenti svolti dalla Polizia scientifica, risultarono provenire da una sola arma. 4. La prova di responsabilità degli imputati è stata fondata, nei due gradi di merito, essenzialmente sulle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia ME IO e MB DD, oltre che sugli accertamenti tecnici di natura balistica e medico-legali. DD, che era il braccio destro di EP SC, ha ammesso di aver contribuito ad acquistare l'arma automatica utilizzata per l'omicidio, di aver rubato la Fiat Brava usata nell'occorso e, soprattutto, di aver fatto parte del gruppo di fuoco unitamente al coimputato NC, a ME LI e ad AN GR, giudicati, questi ultimi due, separatamente e condannati con sentenze irrevocabili. Secondo il narrato di DD, il commando, distribuito in due vetture, una Volkswagen "Polo", con a bordo, LI e NC, e una Fiat "Brava", con a bordo lui e il GR, bloccò la strada all'auto del IF: GR, senza neppure scendere dall'auto, gli sparò a raffica con il fucile automatico, mentre NC scese dalla "Polo" e tentò di sparare, ma l'arma si inceppò. DD ha descritto il contributo concorsuale di MINCUZZ]: anche con riguardo alla fase preparatoria dell'omicidio, consistito nell'aver procurato la BMW oggetto della rapina di cui al capo 3), utilizzata in uno degli agguati precedenti perpetrati in danno del IF, e la Fiat "Brava" usata nell'agguato fatale. Secondo i giudici di merito, la chiamata in correità di DD, oltre ad essere credibile e attendibile intrinsecamente, era riscontrata dalle dichiarazioni di IO, il quale, pur non avendo indicato il NC tra gli esecutori materiali dell'omicidio, lo aveva accusato di aver partecipato alla rapina della BMW e di aver contribuito alla raccolta del denaro per l'acquisto del kalashnikov usato per l'omicidio. 5. Ha proposto ricorso per cassazione EL NC, per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. Gugliemo STARACE, articolando i seguenti motivi. 5.1. Violazione degli artt. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020 e 18 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza del 21 aprile 2020, confermata in sede di appello, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di separazione formulata nell'interesse del ricorrente, osservando che gli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020, nel prevedere, nonostante lo stato di emergenza conseguente alla pandemia, la necessaria trattazione dei procedimenti per i quali fosse applicabile l'art. 304 cod. proc. pen. e fosse prossima, entro sei mesi, la scadenza dei termini custodiali, non avevano fatto distinzione tra le posizioni di imputati liberi e detenuti. Tale ordinanza, ad avviso della difesa del NC, doveva considerarsi illegittima, perché aveva interpretato le citate disposizioni in violazione degli artt. 3 e 32 Cost., non tutelando il diritto di uguaglianza tra imputati liberi da misura cautelare e imputati in analoga 3 posizione processuale individuale, ma soggetti alla disuguaglianza a causa della posizione detentiva dei coimputati. Detto provvedimento violava anche il diritto alla salute tutelato per tutti i liberi cittadini sottoposti a processo penale. La Corte di merito aveva ribadito le argomentazioni del primo giudice, sottolineando che l'assenza dell'imputato doveva interpretarsi come "autonoma e legittima scelta"; dimenticava, tuttavia, che si era, all'epoca, in piena vigenza del c.d. "lockdown", ossia del divieto legislativo di uscire dalle proprie abitazioni fatta eccezione delle ipotesi normativamente previste. Tutte le altre argomentazioni (presunta inscindibilità delle posizioni, stato del procedimento, ruolo di udienza, differimento della trattazione che avrebbe comportato "un aggravio...del diritto alla salute", esigenza di bilanciamento tra diritto alla salute e altri diritti fondamentali e impossibilità di assimilare la condizione di NC e LI a quella di altri coimputati nei cui confronti la legislazione aveva contemplato il differimento della trattazione) non potevano che soccombere rispetto alla situazione di una persona, peraltro residente in un Comune diverso da Bari, cui era normativamente impedito di lasciare la propria abitazione e che era cosciente di avere un diritto, sancito da una norma di pari grado, al differimento dell'udienza in quanto riguardante due imputati processati a piede libero. 5.2. Illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020 per violazione degli artt. 3 e 32 Cost. nella parte in cui non prevede un trattamento differenziato tra imputati processati singolarmente a piede liberó e imputati processati a piede libero unitamente ad imputati sottoposti a misura cautelare. L'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata davanti ai giudici di merito, era stata soltanto sfiorata dalla impugnata sentenza, che, a pag. 9, l'aveva liquidata implicitamente trattando la questione processuale di cui al primo motivo mediante un vago riferimento all'art. 32 Cost. (definito come diritto da "bilanciare" con "altri diritti fondamentali") e un apodittico riferimento all'art. 3 Cost., richiamato soltanto per definire impossibile "assimilare la condizione di NC e LI a quella di altri imputati liberi nei cui confronti la legislazione ha contemplato il differimento della trattazione, tenuto conto della presenza di coimputato detenuto con termini di custodia cautelare in scadenza". In realtà, tale interpretazione violava sia l'art. 3 Cost., in quanto rendeva diseguali posizioni personali assolutamente identiche (essere sottoposti a processo da persone libere), sia l'art. 32 Cost., in quanto non garantiva la tutela del diritto alla salute dell'imputato libero, costretto a recarsi al Palazzo di giustizia per partecipare alle udienze, e, conseguentemente, della salute pubblica. Insiste, quindi, il difensore nell'eccezione di incostituzionalità già proposta. 5.3. Mancanza assoluta della motivazione in relazione alle ragioni esposte nei motivi nuovi depositati, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in data 10 settembre 2021, 4 con i quali venivano segnalati punti decisivi in funzione della riforma della sentenza di primo grado. 5.4. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione dei riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni rese dal coimputato MB DD. Nell'affermare che DD e IO avevano avviato la loro collaborazione in momenti diversi, per valorizzare l'indipendenza del loro narrato, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che DD, proprio per aver iniziato la sua collaborazione due anni dopo le propalazioni rese da IO, conosceva perfe1:tamente le dichiarazioni dell'altro. La Corte pugliese era incorsa nell'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, dopo aver dato atto della divergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori sull'elemento individualizzante della partecipazione di NC all'esecuzione dell'omicidio del IF (elemento introdotto ex novo da FRADDOSì0), aveva valorizzato, in termini di riscontro, quelle rese da IO sul coinvolgimento del ricorrente nella fase preparatoria dell'omicidio, ben note all'altro collaborante che le aveva fatte proprie, trasferendo, così, in modo forzato, gli elementi di riscontro individualizzanti relativi alla fase preparatoria del delitto a quella esecutiva, della quale, tuttavia, aveva parlato esclusivamente DD. Ulteriore errore nell'applicazione della richiamata disposizione processuale era costituito dall'affermazione conclusiva della Corte di merito secondo la quale le sentenze depositate dal Procuratore generale nel giudizio di appello avrebbero confermato il materiale probatorio, affermazione che, però, trascurava di considerare che in tali pronunce si dava credito alle dichiarazioni dei due collaboratori in quanto riferibili alle posizioni di altri imputati, e, quindi, insuscettibili di essere apprezzate sul piano della individualizzazione del riscontro nei confronti di NC. Rileva, nel concludere sul punto, il difensore del ricorrente che mancava ogni riferimento in sentenza ad elementi comprovanti il coinvolgimento dell'imputato nell'attività di localizzazione della vittima descritta nel capo d'imputazione. 5.5. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alle plurime ragioni esposte nell'atto di appello (e nei motivi nuovi) sulla mancanza di riscontri individualizzanti a carico del ricorrente rispetto alle dichiarazioni rese da DD per tutti i capi d'imputazione. Dopo aver incorporato, da pag. 14 a pag. 27 del ricorso, l'atto di appello, il difensore del ricorrente stigmatizza, laddove esistenti, come manifestamente illogiche, le risposte fornite dalla Corte di secondo grado ai motivi di gravame. Rappresenta, come dato di partenza non valutato, che in altri due procedimenti già definiti sulla medesima vicenda delittuosa non era in alcun modo emerso il coinvolgimento di 5 7K6 NC, il cui nome era stato fatto, in seguito, dal solo collaboratore DD con riferimento alla esecuzione materiale dell'omicidio. Riprende, poi, e sviluppa gli argomenti enunciati nel motivo che precede, ribadendo le criticità già evidenziate sul tema della autonomia e indipendenza del contributo dei due propalanti e sull'assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di DD. Censura, tra l'altro, come manifestamente illogico il punto della motivazione in cui la Corte di Bari, nel dare atto dell'esistenza di contraddizioni tra i due narrati, le abbia definite non "clamorose ed evidenti" e abbia concluso osservando che "le dichiarazioni di DD MB relative alla fase esecutiva dell'omicidio non trovano riscontro nelle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia IO ME, ma non possono ritenersi neppure smentite da queste" (pag. 41). Rammenta, a titolo esemplificativo, un rilievo atto a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni di DD a proposito della posizione in cui si trovava l'autovettura con a bordo il commando rispetto a quella dell'autovettura del IF. Secondo DD, la loro auto arrivò in posizione frontale sbarrando la strada al IF e GR, senza scendere dall'auto, sparò la raffica di colpi con il kalashnikov;
pertanto, alla luce di tale ricostruzione, i proiettili sarebbero dovuti entrare prima dalla parte anteriore dell'auto della vittima ed eventualmente, in un secondo momento, dalla fiancata destra. Dalla ricostruzione del c.t. del P.M. prof. Alessandro DELL'ERBA era emersa una diversa dinamica, nel senso che l'esplosione dei colpi interessò, in rapida successione, prima la fiancata destra e successivamente la parte anteriore, potendosi, quindi, ipotizzare, in contrasto con la narrazione del collaborante, l'arrivo della vettura con a bordo il commando da dietro, con l'affiancamento della vettura della vittima e il successivo sorpasso oppure con l'esplosione dei colpi da parte di una persona a terra. La sentenza impugnata aveva illogicamente respinto il rilievo definendo apodittica la ricostruzione scientifica del consulente e ribaltando senza alcun supporto scientifico la dinamica della sparatoria. In conclusione, non poteva che considerarsi manifestamente illogica una sentenza che aveva ignorato il dato fondamentale della totale assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di DD sia in relazione alla partecipazione di NC alla esecuzione materiale dell'omicidio sia in relazione alle attività prodromiche al suddetto reato, ossia all'acquisto e al reperimento delle armi, nonché alla rapina e al furto delle autovetture di cui ai capi 3) e 4) dell'imputazione, senza contare che neppure nelle dichiarazioni di DD si faceva riferimento alla presunta attività di localizzazione della vittima addebitata all'imputato. 5.6. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello attinenti alla circostanza aggravante della premeditazione. 6 L'impugnata sentenza si limitava a ribadire le argomentazioni svolte dal primo giudice, non considerando, in particolare, che la condotta posta in essere per compiere il delitto fu caratterizzata da estemporaneità, in quanto favorita dal casuale rintraccio del IF ed organizzata con i soggetti presenti e disponibili in quel momento. 5.7. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello concernenti la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91 (oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.). La sentenza aveva omesso, quanto meno, di riscontrare un rilievo decisivo formulato nei motivi nuovi, ossia le dichiarazioni rese da TR LE, moglie della vittima, la quale aveva offerto numerosi elementi per poter comprendere il reale movente dell'omicidio. Ella aveva spiegato che c'erano questioni di carattere personale tra IF e AF riconducibili all'omicidio di TO ER e, soprattutto, che il IF non aveva mai avuto alcun tipo di discussione né con i AF né con altre persone del quartiere San Paolo. Tali elementi erano certamente idonei ad escludere il dubbio che l'omicidio potesse essere stato posto in essere a causa di eventuali attriti legati ad una logica di controllo del territorio e al rafforzamento dell'ipotetico prestigio criminale di una consorteria. 5.8. Mancanza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Era evidente, nella sentenza impugnata, la mancata considerazione dei rilievi formulati con i motivi di appello (trascritti in ricorso), ad esempio sulla reiterata negazione delle attenuanti generiche senza motivazione e con un generico e incomprensibile riferimento alla condotta processuale, caratterizzata dalla immediata espressione delle ragioni dell'imputato già in sede di interrogatorio di garanzia e dalla scelta del rito abbreviato. Anche sull'entità della pena, la sentenza si limitava a fare rinvio all'art. 133 cod. pen. sottolineando l'estrema gravità dei fatti e i precedenti a carico dell'imputato, omettendo di riscontrare i rilievi sollevati con l'atto di appello. 6. Ha proposto ricorso per cassazione MB DD, per il tramite del difensore di fiducia avv. M. Pia VIGILANTE, sviluppando i seguenti due motivi. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ala mancata applicazione nella massima ampiezza della circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203/91 (oggi art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.). La operata riduzione della pena nella misura di soli due anni, con riferimento all'attenuante in parola, doveva considerarsi assolutamente incompatibile, sul piano logico, con l'apprezzamento della preziosa collaborazione fornita dal DD, più volte riconosciuta dalla stessa Corte territoriale. Un intero capo della sentenza impugnata, infatti, era stato dedicato alla positiva valutazione della credibilità e attendibilità, nonché della indubbia rilevanza dell'apporto conoscitivo fornito dal collaboratore, di talché, immotivata e contraddittoria si appalesava la scelta del giudice di secondo grado di non riconoscere il beneficio della diminuente speciale nella massima ampiezza. 7 2. Carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non aveva riconosciuto le richieste attenuanti generiche senza una specifica motivazione sul punto, così confermando la decisione del primo giudice, che aveva negato indistintamente a tutti gli imputati le suddette attenuanti, sebbene ciascuno di essi avesse partecipato e contribuito in maniera diversa al giudizio. Nella specie, il ricorrente aveva offerto non solo un contributo notevole per la buona riuscita delle indagini, ma aveva assunto un comportamento fortemente collaborativo anche in sede dibattimentale e si era distaccato dal contesto criminale di provenienza. Tali elementi, tuttavia, non erano stati apprezzati nei due gradi di merito. 3. Con successiva memoria, l'avv. M. Pia VIGILANTE ha ribadito i motivi di ricorso già esposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di MB DD è fondato limitatamente al suo primo motivo, attinente alla misura della diminuzione di pena per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, oggi prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21. 1.1. Giova ricordare, in premessa, che la circostanza attenuante speciale per la dissociazione si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18875 del 30/4/2021, Auriemma, Rv. 281287). Il riconoscimento di tale attenuante comporta, come noto, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e, per le pene temporanee, la diminuzione da un terzo alla metà. Nel caso in esame, il primo giudice, in base alla riconosciuta attenuante, aveva sostituito la pena dell'ergastolo, prevista per l'omicidio aggravato di cui al capo 1), con quella di venti anni di reclusione (limite massimo della forbice edittale sopra indicata), mentre la Corte di Assise di appello ha ritenuto la pena di diciotto anni di reclusione "maggiormente adeguata alla spontaneità e all'importanza della collaborazione, pur tenendo conto dei citati elementi di segno contrario", costituiti dalla "estrema gravità dei fatti", dalla "efferatezza della condotta" e dei "significativi precedenti" (v. pag. 46 della sentenza impugnata, penultimo paragrafo). Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte di secondo grado è incorsa, da un lato, in un errore di diritto, poiché ha indebitamente apprezzato, nell'individuare l'entità della 8 riduzione della pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante in parola, elementi di valutazione (gravità dei fatti, efferatezza della condotta, precedenti) estranei all'unico da tenere in considerazione (utilità obiettiva della collaborazione); dall'altro, ha palesato una incongruenza logica nel suo ragionamento, in quanto, sebbene abbia formulato un positivo scrutinio sulla "importanza e spontaneità della collaborazione", ha, poi, operato (anche per effetto della indebita interferenza degli elementi di cui si è detto), rispetto al computo del primo giudice, una riduzione di soli due anni (da venti anni a diciotto), da reputarsi incoerente con quel positivo giudizio, poiché inferiore di soli due anni al limite edittale massimo previsto dall'416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e sensibilmente lontana da quello minimo, corrispondente alla riduzione della pena nella sua massima ampiezza (dodici anni). Ciò impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari, che terrà conto dei rilievi critici formulati. 1.2. Nel resto, il ricorso di DD va rigettato, in quanto infondato. Rammentato che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale "dissociazione attuosa" non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (tra molte, Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta ed altri, Rv. 271099), si ritiene non fondata la censura dedotta dal ricorrente nel secondo motivo, poiché, diversamente da quanto con essa asserito, la Corte di merito ha esternato le ragioni a supporto del proprio diniego, correttamente e logicamente individuandole nella gravità dei fatti, nelle precedenti condanne subite dall'imputato e nel ruolo di primo piano rivestito nell'associazione di appartenenza e nella partecipazione all'omicidio SI FANNO. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di EL NC va accolto nei limiti che verranno appresso specificati. 2.1. In via preliminare, va giudicato infondato il primo motivo di ricorso, di carattere processuale, con cui ci si duole della mancata separazione della posizione dell'imputato, richiesta dalla difesa a motivo dell'emergenza epidemiologica. È sufficiente, sul punto, fare richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale è inoppugnabile il provvedimento di riunione o di separazione dei procedimenti (Sez. 1, n. 42990 del 18/9/2008, Montalto e altri, Rv. 241822), stante il principio di tassatività delle impugnazioni (Sez. 2, n. 57761 del 31/10/2018, Gemma, Rv. 274722). Al riguardo, va ribadito che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione (o la separazione) dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 1, n. 27958 del 20/1/2014, 9 /4„ Zahid e altri, Rv. 262252) ovvero si tratti di un provvedimento abnorme (Sez. 5, n. 2641 del 31/5/1999, Mungari, Rv. 213655), ipotesi che, peraltro, non ricorrono nel caso di specie. L'infondatezza del motivo assume carattere assorbente, determinandone l'irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale sollevata. 2.2. È, viceversa, fondata la censura principale sulla quale è , costruita (nel quarto e quinto motivo) l'impugnazione di NC, con cui si critica l'iter motivazionale seguito dalla Corte di Assise di appello, in sintonia con i primi giudici, per affermare la sussistenza, nel caso in esame, di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di MB DD. Giova ricordare che, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse, oltre ad essere indipendenti (nel senso che la conoscenza del fatto da provare deve essere autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare), devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi "contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (fra molte, Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741; Sez. 2, n. 35923 dell'11/7/2019, P.G. in proc. Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 47108 dell'8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). 2.2.1. Ritiene il Collegio che degli enunciati principi la Corte territoriale non abbia fatto buon governo, per le seguenti considerazioni. Vanno, in primo luogo, sinteticamente, richiamate le dichiarazioni accusatorie rese da DD a carico di NC. 2.2.2. DD, come detto, ha confessato la sua partecipazione all'omicidio, accusando, quali soggetti coinvolti con lui nella fase esecutiva del delitto, EL NC, ME LI ed AN GR, vale a dire i componenti del commando che tesero l'agguato al IF poco prima delle ore 22 del 15 febbraio 2014. Il collaborante ha accusato NC anche del furto della Fiat "Brava" usata (unitamente ad una Volkswagen "Polo") dal commando, in cui anche esso dichiarante era coinvolto, e della rapina della BMW di cui al capo 3) della rubrica (finalizzata a commettere il precedente attentato al IF del 19 dicembre 2013), per come riferitogli dallo stesso NC. Nella fase esecutiva dell'omicidio, secondo il racconto di DD, mentre dall'interno di una delle due auto utilizzate GR sparò una sventagliata di colpi contro la vittima, il NC avrebbe usato una pistola con la quale, però, il DD non sa dire se il correo effettivamente sparò un colpo o se si inceppò l'arma, perché il rumore dello sparo sarebbe stato soverchiato da quello del fucile mitragliatore. 10 Infine, DD si è soffermato sull'acquisto del kalashnikov usato per l'omicidio, al quale egli aveva contribuito con la somma di 500,00 euro consegnata personalmente a AN CE, coinvolto nel medesimo omicidio e giudicato separatamente. 2.2.3. La Corte di Assise di appello ha utilizzato, quale elemento di riscontro individualizzante alla chiamata in correità di FRADD05.3I0, le dichiarazioni rese, due anni prima, dall'altro collaboratore di giustizia ME IO. La stessa Corte di merito ha riconosciuto che il racconto di IO non poteva riscontrare le accuse del propalante principale con riguardo alla fase esecutiva del delitto, in quanto il primo, detenuto al momento della consumazione dell'omicidio, aveva dichiarato di aver dedotto, in base all'iniziale mandato conferito da EP SC e a quanto riferitogli da AN CE, che del reato si fossero occupati CE stesse, LI, GR e AF, omettendo, quindi, alcun riferimento a EL MINCUZZ]. I giudici dell'appello hanno, tuttavia, ritenuto riscontrate dal narrato di IO le dichiarazioni accusatorie di DD con riferimento alla fase preparatoria dell'omicidio de quo. A tale riguardo, a pag. 42, vengono elencate, sotto le lettere da a) ad e), le "molteplici e convergenti conferme" dell'accusa di DD che sarebbero rinvenibili nel narrato di IO e, in particolare: a) l'appartenenza di NC al clan MilSCEO, "che dell'omicidio di IF aveva fatto una finalità fondamentale"; lo) "le frequentazioni con DD nel periodo in cui l'omicidio fu realizzato"; c) la stretta vicinanza del NC al DD nelle più elevate gerarchie del clan"; d) "la partecipazione diretta di NC, unitamente a CE AN e a LI ME, alla rapina dell'autovettura BMW con la consapevolezza che il citato mezzo sarebbe stato, poi, utilizzato nel tentato omicidio di IF ON del 19.12.2013"; e) "la partecipazione del NC all'acquisto del kalashnikov, sempre finalizzato all'uccisione di AN. 2.2.4. Rileva il Collegio che tale elenco, pressoché testualmente riprodotto per maggiore chiarezza, annovera elementi che non possono, se non nell'ultimo caso (sub e), essere considerati alla stregua di riscontri esterni inclividualizzanti rispetto al fatto di omicidio che ci occupa. Ed invero, i primi tre costituiscono elementi afferenti al contesto criminale in cui è pacificamente maturato il delitto e descrivono la posizione di rilievo nell'organigramma del sodalizio rivestita da NC, in stretto rapporto con DD, ma non lasciano emergere, ancora, specifici indicatori del contributo concorsuale fornito dall'imputato quel determinato giorno in relazione a quel determinato delitto, limitandosi ad accreditare, su un piano generale e generico, un'ipotesi di plausibilità del coinvolgimento del ricorrente in quella vicenda. Né può costituire riscontro individualizzante, per l'agguato letale del 15 febbraio 2014, la partecipazione di NC alla rapina dell'autovettura BMW utilizzata per il precedente 11 attentato del 19 dicembre 2013, non potendo instaurarsi, tra i due episodi, un nesso di derivazione necessaria, atteso che l'azione omicida del commando, come già detto, venne attuata a bordo di due vetture diverse dalla BMW. L'ultima circostanza, elencata sub e), è l'unica che rivestirebbe, in astratto, le caratteristiche tecniche del riscontro esterno individualizzante circa la partecipazione di NC alla fase preparatoria dell'omicidio, non essendovi dubbio che aver finanziato l'acquisto del fucile kalashnikov usato per il delitto esprimerebbe un concreto contributo causale, sul piano materiale, alla realizzazione dell'evento. Tuttavia, la Corte di Assise di appello erra nel considerare, sul punto, "convergenti" le dichiarazioni dei due propalanti, essendo la sua affermazione frutto di un parziale (ma decisivo) travisamento della prova dichiarativa. Infatti, mentre DD ha dichiarato di aver "personalmente" consegnato l'importo di 500,00 euro a CE, IO ha parlato di 600,00 euro, corrisposti, nella misura di metà (300) per uno, da DD e da NC. Qui non si tratta - per ripetere l'espressione usata dai giudici dell'appello - di una "lieve divergenza" sull'importo versato dai sodali, ma di una obiettiva (non lieve) divergenza sulla individuazione dell'identità dei versanti, non potendosi trascurare che il nome di NC lo ha fatto solo IO, mentre DD ha indicato se stesso come unico soggetto versante l'importo, senza fornire ulteriori precisazione sul contributo eventualmente fornito da altri sodali per arrivare a quella somma: pertanto, sul punto, è DD a non riscontrare IO su una circostanza decisiva per giustificare l'accusa di concorso in omicidio. D'altro canto, il coinvolgimento di NC nel furto della Fiat "Brava" - veicolo utilizzato per l'agguato mortale - risulta riferito dal solo DD, sul punto non riscontrato da IO (che non parla dell'episodio), né da altri elementi di prova. E allora, nel tirare le fila sul punto, tenuto conto che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, non può che concludersi nel senso che tali parametri, nel caso di specie e per quanto detto, non risultano essere stati adeguatamente rispettati. Da tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata non solo in relazione al delitto di omicidio di cui al capo 1), ma anche in relazione ai reati, accomunati dal medesimo sostrato probatorio, di cui ai capi 2) (detenzione e porto di armi automatiche usate per l'omicidio IF) e 4) (furto della Fiat "Brava" utilizzata per il suddetto omicidio), con assorbimento delle censure sulle aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa, contestate esclusivamente in riferimento al delitto più grave sub capo 1): il giudice del rinvio, da individuarsi in altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari, dovrà procedere alla 12 (11 627 Il Consigliere estensore rivalutazione integrale, sui capi annullati, del compendio probatorio acquisito nei confronti di NC, attenendosi ai rilievi critici formulati e ai principi richiamati. 3. Quanto al delitto di rapina sub capo 3), in assenza di motivi sulla responsabilità, deve ritenersi fondato l'ottavo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, in quanto non risultano dalla Corte barese presi in esame i motivi di gravame, incorporati nell'odierna impugnazione, con cui sono stati contestati il diniego delle attenuanti generiche, l'eccessività della pena e l'applicazione della misura di sicurezza. Anche su tali punti, in relazione al delitto sub capo 3), la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello, che dovrà colmare le lacune motivazionali rilevate. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata irrevocabile la sentenza nei confronti di EL NC quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 3).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DD MB limitatamente alla misura della diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 e nei confronti di NC EL quanto ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 4) ed al trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Bari. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile la sentenza nei confronti di NC EL quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 3). Rigetta, nel resto, i ricorsi. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2022