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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
IO MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv. VECLI PENELOPE e PORCARI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA CHIAVARI 5/E 43125 PARMA;
OPPONENTE contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. SCARICA MARIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
STRADA MAZZINI 6 43121 PARMA;
OPPOSTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, accertata (o comunque verificata la già accertata) portata del credito di nei confronti della sig.ra meglio precisato in narrativa e qui opposto in Pt_1 CP_1 compensazione rispetto alle domande azionate dalla lavoratrice, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 335/2024 emesso dal Tribunale di Parma
Sez. Lavoro in data 10 dicembre 2024.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge».
Per la parte opposta:
«Voglia il Signor Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis e premessa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge,
IN VIA PRELIMINARE, concedere ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 335/2014, ovvero, in via subordinata, l'esecuzione provvisoria parziale del suddetto decreto limitatamente alle somme non contestate pari ad Euro 15.853,78.
NEL MERITO, rigettare perché nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondata, non provata o come meglio ogni domanda proposta dall'opponente nei confronti della sig.ra confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 335/2024 del 10.12.2024 Controparte_1 reso nella causa n. 1205/2024 R.G. dal G.L. del Tribunale di Parma dott. Matteo IO
MO, nei confronti di Parte_1
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2024 del Tribunale di Parma, con il quale le
Pag. 2 di 6 era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 28.662,63 oltre Controparte_1 accessori e spese a titolo di retribuzioni non pagate e di competenze di fine rapporto.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 22.4.2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 19.571,98 ed è stata ammessa CTU contabile per determinare l'esatto ammontare delle spettanze dell'opposta.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. Parte opponente non ha contestato di essere debitrice nei confronti dell'opposta di retribuzioni non corrisposte e di TFR, ma ha sostenuto che le spettanze fossero state erroneamente quantificate nel ricorso monitorio.
7. Ai fini di determinare l'esatta misura del credito dell'opposta, è stata ammessa
CTU contabile, che ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Sulla base delle considerazioni illustrate, nei punti precedenti, in relazione alle ipotesi formulate dall'Ill.mo G.I. nel quesito proposto, il sottoscritto CTU, effettuati tutti i conteggi richiesti è pervenuto alle conclusioni qui di seguito riproposte:
1. Nella prima ipotesi di calcolo, dove NON VIENE RICONOSCIUTO alla lavoratrice il diritto all'indennità di preavviso, si verifica un credito in favore di Controparte_1 cosi composto:
• Euro 3.195,15 netti, a titolo di buste paga non corrisposte e welfare aziendale;
• euro 27.985,42 lordi, a titolo di TFR e tredicesima mensilità.
2. Nella seconda ipotesi di calcolo, dove VIENE RICONOSCIUTO alla lavoratrice il diritto all'indennità di preavviso, si verifica un credito in favore di Controparte_1 cosi composto:
Pag. 3 di 6 • euro 3.195,15 netti, a titolo di buste paga non corrisposte e welfare aziendale;
• euro 30.362,74 lordi, a titolo di TFR e tredicesima mensilità».
8. Deve innanzitutto rilevarsi che la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, non accolta nella fase monitoria, è stata espressamente riservata da parte opposta a un futuro giudizio, tanto nella comparsa di costituzione che nelle note conclusive.
9. In sede di udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente ha invero chiesto che venisse liquidata anche tale indennità: si tratta tuttavia di richiesta inammissibile in quanto tardiva, essendo l'oggetto del giudizio stato delimitato, per espressa volontà della stessa parte opposta, alle spettanze diverse dall'indennità sostitutiva del preavviso.
10. Deve quindi prendersi in considerazione il primo conteggio elaborato dal CTU.
11. Si precisa poi che l'importo indicato nelle conclusioni come dovuto a titolo di retribuzioni nette (€ 2.995,15) appare frutto di un refuso, dato che nella sezione dedicata della consulenza le differenze ancora spettanti erano state quantificate in
€ 2.103,00.
12. Fatta salva tale correzione materiale, si ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, in ragione dell'esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia adottata, dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici e dell'espressa condivisione dei conteggi manifestata dalle parti nelle rispettive note conclusive.
13. Il credito di nei confronti di deve pertanto essere quantificato in € CP_1
30.288,42.
14. La parte opponente ha poi sollevato eccezione di compensazione del proprio controcredito nei confronti dell'opposta per le spese legali liquidate in favore della società dalla sentenza 110/2023 del Tribunale di Parma (doc. 8 opponente)
e dalla sentenza 498/2024 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 9 opponente), pari rispettivamente a € 4.425,20 e a € 4.186,00.
Pag. 4 di 6 15. Si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili, avendo le parti dato atto che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna è passata in giudicato (cfr. verbale di udienza del 25.5.2023).
16. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non può ravvisarsi nel caso di specie un caso di compensazione c.d. atecnica, ma di compensazione tecnica: il credito dell'opposta e il controcredito dell'opponente, infatti, non derivano entrambi dallo stesso rapporto giuridico (il rapporto di lavoro intercorso tra le parti), dato che il credito per il pagamento delle spese legali è di formazione interamente giudiziale, traendo origine dalla vicenda processuale e non dal rapporto di lavoro.
17. Conseguentemente, trova applicazione al caso di specie il divieto di compensazione del credito impignorabile previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c.; in particolare, per quanto qui interessa, l'art. 545 co. 3 c.p.c. prevede che le somme dovute «a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di impiego, comprese quelle dovute a causa del licenziamento» sono pignorabili solo nella misura di un quinto.
18. Conseguentemente, il controcredito può essere opposto solo fino a concorrenza della quinta parte del credito della lavoratrice così come accertato in questa sede,
e così per € 6.057,68.
19. Deve quindi disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Pt_
al pagamento in favore di di € 24.230,74, fermo restando il diritto CP_1 dell'opponente a esigere il pagamento delle residue spese legali in altra sede.
20. In considerazione dell'avvenuto accertamento della debenza della gran parte del credito azionato in via monitoria, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna della società al pagamento delle restanti spese di lite sostenute dalla lavoratrice in ragione della prevalente soccombenza.
21. La relativa liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra €
Pag. 5 di 6 26.001,00 ed € 52.000,00; si precisa che sono liquidate (sempre nella misura del
75%) anche le spese della fase monitoria, avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito che la revoca del decreto ingiuntivo non costituisce motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo della lite (Cass. 9 agosto
2022, n. 24482).
22. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico solidale delle parti, in ragione del parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
24.230,74 per le causali di cui in parte motiva;
3. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.027,50 per la fase monitoria e in € 3.750,00 per la fase di opposizione, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in
€ 259,00 per esborsi;
4. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 13/11/2025
Il giudice
Matteo IO MO
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
IO MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv. VECLI PENELOPE e PORCARI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA CHIAVARI 5/E 43125 PARMA;
OPPONENTE contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. SCARICA MARIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
STRADA MAZZINI 6 43121 PARMA;
OPPOSTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, accertata (o comunque verificata la già accertata) portata del credito di nei confronti della sig.ra meglio precisato in narrativa e qui opposto in Pt_1 CP_1 compensazione rispetto alle domande azionate dalla lavoratrice, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 335/2024 emesso dal Tribunale di Parma
Sez. Lavoro in data 10 dicembre 2024.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge».
Per la parte opposta:
«Voglia il Signor Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis e premessa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge,
IN VIA PRELIMINARE, concedere ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 335/2014, ovvero, in via subordinata, l'esecuzione provvisoria parziale del suddetto decreto limitatamente alle somme non contestate pari ad Euro 15.853,78.
NEL MERITO, rigettare perché nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondata, non provata o come meglio ogni domanda proposta dall'opponente nei confronti della sig.ra confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 335/2024 del 10.12.2024 Controparte_1 reso nella causa n. 1205/2024 R.G. dal G.L. del Tribunale di Parma dott. Matteo IO
MO, nei confronti di Parte_1
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2024 del Tribunale di Parma, con il quale le
Pag. 2 di 6 era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 28.662,63 oltre Controparte_1 accessori e spese a titolo di retribuzioni non pagate e di competenze di fine rapporto.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 22.4.2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 19.571,98 ed è stata ammessa CTU contabile per determinare l'esatto ammontare delle spettanze dell'opposta.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. Parte opponente non ha contestato di essere debitrice nei confronti dell'opposta di retribuzioni non corrisposte e di TFR, ma ha sostenuto che le spettanze fossero state erroneamente quantificate nel ricorso monitorio.
7. Ai fini di determinare l'esatta misura del credito dell'opposta, è stata ammessa
CTU contabile, che ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Sulla base delle considerazioni illustrate, nei punti precedenti, in relazione alle ipotesi formulate dall'Ill.mo G.I. nel quesito proposto, il sottoscritto CTU, effettuati tutti i conteggi richiesti è pervenuto alle conclusioni qui di seguito riproposte:
1. Nella prima ipotesi di calcolo, dove NON VIENE RICONOSCIUTO alla lavoratrice il diritto all'indennità di preavviso, si verifica un credito in favore di Controparte_1 cosi composto:
• Euro 3.195,15 netti, a titolo di buste paga non corrisposte e welfare aziendale;
• euro 27.985,42 lordi, a titolo di TFR e tredicesima mensilità.
2. Nella seconda ipotesi di calcolo, dove VIENE RICONOSCIUTO alla lavoratrice il diritto all'indennità di preavviso, si verifica un credito in favore di Controparte_1 cosi composto:
Pag. 3 di 6 • euro 3.195,15 netti, a titolo di buste paga non corrisposte e welfare aziendale;
• euro 30.362,74 lordi, a titolo di TFR e tredicesima mensilità».
8. Deve innanzitutto rilevarsi che la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, non accolta nella fase monitoria, è stata espressamente riservata da parte opposta a un futuro giudizio, tanto nella comparsa di costituzione che nelle note conclusive.
9. In sede di udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente ha invero chiesto che venisse liquidata anche tale indennità: si tratta tuttavia di richiesta inammissibile in quanto tardiva, essendo l'oggetto del giudizio stato delimitato, per espressa volontà della stessa parte opposta, alle spettanze diverse dall'indennità sostitutiva del preavviso.
10. Deve quindi prendersi in considerazione il primo conteggio elaborato dal CTU.
11. Si precisa poi che l'importo indicato nelle conclusioni come dovuto a titolo di retribuzioni nette (€ 2.995,15) appare frutto di un refuso, dato che nella sezione dedicata della consulenza le differenze ancora spettanti erano state quantificate in
€ 2.103,00.
12. Fatta salva tale correzione materiale, si ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, in ragione dell'esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia adottata, dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici e dell'espressa condivisione dei conteggi manifestata dalle parti nelle rispettive note conclusive.
13. Il credito di nei confronti di deve pertanto essere quantificato in € CP_1
30.288,42.
14. La parte opponente ha poi sollevato eccezione di compensazione del proprio controcredito nei confronti dell'opposta per le spese legali liquidate in favore della società dalla sentenza 110/2023 del Tribunale di Parma (doc. 8 opponente)
e dalla sentenza 498/2024 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 9 opponente), pari rispettivamente a € 4.425,20 e a € 4.186,00.
Pag. 4 di 6 15. Si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili, avendo le parti dato atto che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna è passata in giudicato (cfr. verbale di udienza del 25.5.2023).
16. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non può ravvisarsi nel caso di specie un caso di compensazione c.d. atecnica, ma di compensazione tecnica: il credito dell'opposta e il controcredito dell'opponente, infatti, non derivano entrambi dallo stesso rapporto giuridico (il rapporto di lavoro intercorso tra le parti), dato che il credito per il pagamento delle spese legali è di formazione interamente giudiziale, traendo origine dalla vicenda processuale e non dal rapporto di lavoro.
17. Conseguentemente, trova applicazione al caso di specie il divieto di compensazione del credito impignorabile previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c.; in particolare, per quanto qui interessa, l'art. 545 co. 3 c.p.c. prevede che le somme dovute «a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di impiego, comprese quelle dovute a causa del licenziamento» sono pignorabili solo nella misura di un quinto.
18. Conseguentemente, il controcredito può essere opposto solo fino a concorrenza della quinta parte del credito della lavoratrice così come accertato in questa sede,
e così per € 6.057,68.
19. Deve quindi disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Pt_
al pagamento in favore di di € 24.230,74, fermo restando il diritto CP_1 dell'opponente a esigere il pagamento delle residue spese legali in altra sede.
20. In considerazione dell'avvenuto accertamento della debenza della gran parte del credito azionato in via monitoria, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna della società al pagamento delle restanti spese di lite sostenute dalla lavoratrice in ragione della prevalente soccombenza.
21. La relativa liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra €
Pag. 5 di 6 26.001,00 ed € 52.000,00; si precisa che sono liquidate (sempre nella misura del
75%) anche le spese della fase monitoria, avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito che la revoca del decreto ingiuntivo non costituisce motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo della lite (Cass. 9 agosto
2022, n. 24482).
22. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico solidale delle parti, in ragione del parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
24.230,74 per le causali di cui in parte motiva;
3. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.027,50 per la fase monitoria e in € 3.750,00 per la fase di opposizione, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in
€ 259,00 per esborsi;
4. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 13/11/2025
Il giudice
Matteo IO MO
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