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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Palazzo Di Citta' 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150597828 IMU 2013
INGIUNZ.FISCALE n. 201903821025030000016474 IMU 2013-
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 8.01.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento con numeri finali 7828, notificata in data 6.11.2024.
Deduceva che tale intimazione di pagamento era relativa a Imu anno 2013, per la somma di € 4.148,00.
Eccepiva la omessa previa notifica dell'ingiunzione fiscale con numeri finali 6474, atto presupposto, e la decadenza.
Municipia spa ed il Comune di Catania non si costituivano in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 16.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Non è stata fornita la prova della notifica dell'ingiunzione fiscale con numeri finali 6474, menzionata nell'intimazione di pagamento impugnata, da considerarsi atto presupposto: conseguentemente l'intimazione di pagamento, unitamente alla ingiunzione fiscale devono ritenersi illegittime e devono essere annullate.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo gradi di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna Municipia s.p.a. e il Comune di Catania, in solido, alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 600,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore1. Così deciso in Catania lì 16 gennaio 2026 Il giudice relatore Pasquale Nigro II Presidente Liborio Fazzi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Palazzo Di Citta' 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150597828 IMU 2013
INGIUNZ.FISCALE n. 201903821025030000016474 IMU 2013-
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 8.01.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento con numeri finali 7828, notificata in data 6.11.2024.
Deduceva che tale intimazione di pagamento era relativa a Imu anno 2013, per la somma di € 4.148,00.
Eccepiva la omessa previa notifica dell'ingiunzione fiscale con numeri finali 6474, atto presupposto, e la decadenza.
Municipia spa ed il Comune di Catania non si costituivano in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 16.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Non è stata fornita la prova della notifica dell'ingiunzione fiscale con numeri finali 6474, menzionata nell'intimazione di pagamento impugnata, da considerarsi atto presupposto: conseguentemente l'intimazione di pagamento, unitamente alla ingiunzione fiscale devono ritenersi illegittime e devono essere annullate.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo gradi di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna Municipia s.p.a. e il Comune di Catania, in solido, alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 600,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore1. Così deciso in Catania lì 16 gennaio 2026 Il giudice relatore Pasquale Nigro II Presidente Liborio Fazzi