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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1569/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO NZ, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8696/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1816/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n.100 2021 0005 1042
66 000 notificata il 25/01/2023, con cui l'agente della riscossione chiedeva il pagamento di complessivi euro 21.199,20 per IMU anni 2014/2015/2016 e diritto camerale anno 2017. La contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per un solo motivo: la cartella de qua, unitamente ad altre, era già stata oggetto di istanza di rateizzo presentata nel 2021, accolta dall'AdER come da piano redatto per iscritto ed allegato al ricorso. Le rate venivano regolarmente pagate. Di conseguenza la notifica della cartella era illegittima.
La CTP di Salerno, con sentenza n. 1816/2024 , rigettava il ricorso . Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo gli stessi motivi del primo grado .
L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in riferimento a quanto eccepito dalle parti, osserva che, conformemente a quanto argomentato dalla ricorrente e dagli atti dalla stessa prodotti, risulta che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato alla
Ricorrente_1 la cartella impugnata benchè la stessa fosse stata oggetto, unitamente ad altre numerose cartelle di pagamento, di precedente provvedimento del'ADER stessa che accoglieva un'istanza di rateizzazione, con provvedimento n. 248671 del 29-11-2021. Risulta evidente che a seguito della nuova notifica alla ricorrente della stessa cartella di pagamento oggetto del provvedimento di rateizzazione, l'eventuale mancata impugnazione della predetta cartella avrebbe dato la possibilità all'ADER di procedere all'emissione di successivi altri atti, quali l'intimazione di pagamento, finalizzati all'esecuzione forzata. Alla luce della sua potenzialità a produrre - almeno astrattamente - un evento dannoso ed ingiusto per il contribuente, l'attività di notifica da parte dell'AdER non può che considerarsi illegittima . Ciò anche alla luce del fatto che l'avvenuta conoscenza della cartella dovevasi ritenere presunta atteso l'inserimento nella predetta istanza di rateizzazione accolta dall'ADER stessa con provvedimento emesso il
02-12-2021 .
Ininfluente, ai fini della decisione, è l'affermazione fatta dall'ADER nelle controdeduzioni riguardo al fatto che i pagamenti delle rate risultano regolari fino al 11-08-2023 e che alla data della sua costituzione in giudizio non risultavano versate le due successive rate, in quanto dagli atti prodotti non risulta che alla ricorrente fu data la prescritta comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 36 bis
DPR n. 600/73 avente ad oggetto la decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato versamento delle due predette rate . Naturalmente resta invariata , da parte dell'AdER, la potestà di reiterare la pretesa tributaria oggetto della cartella impugnata, ove il contribuente non rispetti gli oneri economici rivenienti dal piano di rateizzazione .
L'appello andrà quindi accolto e le spese del primo e secondo grado di giudizio , liquidate rispettivamente in euro 300 e euro 400 oltre accessori, poste a carico di parte resistente .
PQM
La Corte accoglie l'appello e pone le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio , liquidate rispettivamente in euro 300 e euro 400 oltre accessori, a carico di parte resistente Salerno 13/2/2026
Il Relatore dott. Vincenzo Di Florio Luca
Il Presidente
dott.Mauro De
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO NZ, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8696/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1816/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210005104266000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n.100 2021 0005 1042
66 000 notificata il 25/01/2023, con cui l'agente della riscossione chiedeva il pagamento di complessivi euro 21.199,20 per IMU anni 2014/2015/2016 e diritto camerale anno 2017. La contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per un solo motivo: la cartella de qua, unitamente ad altre, era già stata oggetto di istanza di rateizzo presentata nel 2021, accolta dall'AdER come da piano redatto per iscritto ed allegato al ricorso. Le rate venivano regolarmente pagate. Di conseguenza la notifica della cartella era illegittima.
La CTP di Salerno, con sentenza n. 1816/2024 , rigettava il ricorso . Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo gli stessi motivi del primo grado .
L'AdE si costituiva con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in riferimento a quanto eccepito dalle parti, osserva che, conformemente a quanto argomentato dalla ricorrente e dagli atti dalla stessa prodotti, risulta che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato alla
Ricorrente_1 la cartella impugnata benchè la stessa fosse stata oggetto, unitamente ad altre numerose cartelle di pagamento, di precedente provvedimento del'ADER stessa che accoglieva un'istanza di rateizzazione, con provvedimento n. 248671 del 29-11-2021. Risulta evidente che a seguito della nuova notifica alla ricorrente della stessa cartella di pagamento oggetto del provvedimento di rateizzazione, l'eventuale mancata impugnazione della predetta cartella avrebbe dato la possibilità all'ADER di procedere all'emissione di successivi altri atti, quali l'intimazione di pagamento, finalizzati all'esecuzione forzata. Alla luce della sua potenzialità a produrre - almeno astrattamente - un evento dannoso ed ingiusto per il contribuente, l'attività di notifica da parte dell'AdER non può che considerarsi illegittima . Ciò anche alla luce del fatto che l'avvenuta conoscenza della cartella dovevasi ritenere presunta atteso l'inserimento nella predetta istanza di rateizzazione accolta dall'ADER stessa con provvedimento emesso il
02-12-2021 .
Ininfluente, ai fini della decisione, è l'affermazione fatta dall'ADER nelle controdeduzioni riguardo al fatto che i pagamenti delle rate risultano regolari fino al 11-08-2023 e che alla data della sua costituzione in giudizio non risultavano versate le due successive rate, in quanto dagli atti prodotti non risulta che alla ricorrente fu data la prescritta comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 36 bis
DPR n. 600/73 avente ad oggetto la decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato versamento delle due predette rate . Naturalmente resta invariata , da parte dell'AdER, la potestà di reiterare la pretesa tributaria oggetto della cartella impugnata, ove il contribuente non rispetti gli oneri economici rivenienti dal piano di rateizzazione .
L'appello andrà quindi accolto e le spese del primo e secondo grado di giudizio , liquidate rispettivamente in euro 300 e euro 400 oltre accessori, poste a carico di parte resistente .
PQM
La Corte accoglie l'appello e pone le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio , liquidate rispettivamente in euro 300 e euro 400 oltre accessori, a carico di parte resistente Salerno 13/2/2026
Il Relatore dott. Vincenzo Di Florio Luca
Il Presidente
dott.Mauro De