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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1892/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230157351078501 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (C.F. C.F_Ricorrente_1), nato a [...] il Data_1, residente ad Luogo_2 in Indirizzo_1, ai fini del presente giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo_2, giusta procura in calce in atti, Email_1) ha impugnato la cartella esattoriale N. 09720230157351078501 (ruolo n. 2023/005112), importo Euro 270,53, emessa da
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE–AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI
ROMA, notificata al ricorrente, a mezzo di ritiro presso la “Casa Comunale”, in data 04.11.2024, nonché per l'annullamento della Tassa Automobilistica anno 2021, ad essa riferita.
Ha eccepito la nullità della cartella esattoriale opposta, per sussistenza in capo alla de cuius, intestataria dell'autoveicolo a cui l'omesso pagamento del bollo si riferisce, di grave deficit deambulatorio e di invalidità certificata ex L. 104, con conseguente esenzione del pagamento della tassa automobilistica ex
L. n. 388 del 2000 art. 30, comma 7; per vizio di notifica dell'atto presupposto, omessa allegazione dell'avviso bonario;
vizio di sottoscrizione e carenza di motivazione della cartella rispetto agli interessi di mora ed alle pretese e sanzioni accessorie al tributo.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione e la Regione
Lazio contestando in fatto ed in dirito l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
La cartella di pagamento impugnata, trae origine dallacartella di pagamento, notificata al ricorrente nella qualità di erede della Signora Nominativo_1 , (CF: CF_1) deceduta in data Data_2, come risulta dalla visura Puntofisco allegata. La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, n. 09720230157351078501 risulta ritualmente notificata, come da documentazione depositata e l'atto è stato debitamente ritirato ed impugnato.
La censura avversaria riferita alla carenza di firma dell'atto opposto è destituita da ogni fondamento, considerata l'inesistenza, nel panorama normativo, di disposizione alcuna, che prescriva l'adempimento in parola a pena di invalidità dell'atto, essendo stato, per converso e in via generale, ritenuto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza ( cfr ordinanza Corte Cost. 117/2000).
E' pacifico in giurisprudenza che, anche per tale tipologia di atti, la sottoscrizione costituisca un elemento essenziale nel solo caso in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui lo stesso proviene.
La Corte di Cassazione ha reiteratamente sancito che: “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n. 4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013; v. infra Cass. Civ., sentenza n. 577 del 12 gennaio 2017).
Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs 472/97: “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, tanto che la cartella è stata notificata al coobbligato senza il computo delle sanzioni, che risultano discaricate come si evince dalla documentazione in allegato.
La Regione ha allegato che in Archivio Tributario ACI, per il Veicolo Targato Targa_1, non risulta alcun pagamento del tributo per l'annualità oggetto di contestazione, come si evince dalla documentazione in allegato.
Non risulta altresì nessuna richiesta di esenzione del tributo per disabilità, che preme sottolineare non è automatica, ma necessita di apposita istanza. Dalle verifiche di competenza effettuate, in Archivio Tributario
ACI non risulta alcuna richiesta di esenzione per disabilità né per il Veicolo Targato Targa_1, né tantomeno per il CF. CF_1, come si evince dalla documentazione in allegato. Si rappresenta altresì che l'odierno ricorrente ha presentato in data 05/10/2024 istanza ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012, trasmessa alla Regione Lazio dal Concessionario della riscossione in data
09/10/2024 alla quale è stato fornito riscontro in data 07/11/2024, prot. 1370518, come si evince dalla documentazione in allegato.
In ogni caso ai sensi della L. R. n. 12/2011 art.1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. A ciò si aggiunga che tale impostazione è stata ritenuta legittima dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n. 152/2018 con la quale ha ribadito in tema di tassa automobilistica che … “Diviene ... superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (v. Corte di Cassazione civile, sentenza n. 9672 del 2018).
Nel caso in esame il ruolo n. Ruolo_1, riferito al Veicolo Targato Targa_1, anno Anno_1, è stato reso esecutivo in data 16/05/2023, entro i termini di legge.
La prescrizione non è decorsa.
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_4, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
MA LO BB
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230157351078501 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (C.F. C.F_Ricorrente_1), nato a [...] il Data_1, residente ad Luogo_2 in Indirizzo_1, ai fini del presente giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo_2, giusta procura in calce in atti, Email_1) ha impugnato la cartella esattoriale N. 09720230157351078501 (ruolo n. 2023/005112), importo Euro 270,53, emessa da
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE–AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI
ROMA, notificata al ricorrente, a mezzo di ritiro presso la “Casa Comunale”, in data 04.11.2024, nonché per l'annullamento della Tassa Automobilistica anno 2021, ad essa riferita.
Ha eccepito la nullità della cartella esattoriale opposta, per sussistenza in capo alla de cuius, intestataria dell'autoveicolo a cui l'omesso pagamento del bollo si riferisce, di grave deficit deambulatorio e di invalidità certificata ex L. 104, con conseguente esenzione del pagamento della tassa automobilistica ex
L. n. 388 del 2000 art. 30, comma 7; per vizio di notifica dell'atto presupposto, omessa allegazione dell'avviso bonario;
vizio di sottoscrizione e carenza di motivazione della cartella rispetto agli interessi di mora ed alle pretese e sanzioni accessorie al tributo.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione e la Regione
Lazio contestando in fatto ed in dirito l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
La cartella di pagamento impugnata, trae origine dallacartella di pagamento, notificata al ricorrente nella qualità di erede della Signora Nominativo_1 , (CF: CF_1) deceduta in data Data_2, come risulta dalla visura Puntofisco allegata. La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, n. 09720230157351078501 risulta ritualmente notificata, come da documentazione depositata e l'atto è stato debitamente ritirato ed impugnato.
La censura avversaria riferita alla carenza di firma dell'atto opposto è destituita da ogni fondamento, considerata l'inesistenza, nel panorama normativo, di disposizione alcuna, che prescriva l'adempimento in parola a pena di invalidità dell'atto, essendo stato, per converso e in via generale, ritenuto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza ( cfr ordinanza Corte Cost. 117/2000).
E' pacifico in giurisprudenza che, anche per tale tipologia di atti, la sottoscrizione costituisca un elemento essenziale nel solo caso in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nell'atto sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui lo stesso proviene.
La Corte di Cassazione ha reiteratamente sancito che: “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n. 4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013; v. infra Cass. Civ., sentenza n. 577 del 12 gennaio 2017).
Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs 472/97: “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, tanto che la cartella è stata notificata al coobbligato senza il computo delle sanzioni, che risultano discaricate come si evince dalla documentazione in allegato.
La Regione ha allegato che in Archivio Tributario ACI, per il Veicolo Targato Targa_1, non risulta alcun pagamento del tributo per l'annualità oggetto di contestazione, come si evince dalla documentazione in allegato.
Non risulta altresì nessuna richiesta di esenzione del tributo per disabilità, che preme sottolineare non è automatica, ma necessita di apposita istanza. Dalle verifiche di competenza effettuate, in Archivio Tributario
ACI non risulta alcuna richiesta di esenzione per disabilità né per il Veicolo Targato Targa_1, né tantomeno per il CF. CF_1, come si evince dalla documentazione in allegato. Si rappresenta altresì che l'odierno ricorrente ha presentato in data 05/10/2024 istanza ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012, trasmessa alla Regione Lazio dal Concessionario della riscossione in data
09/10/2024 alla quale è stato fornito riscontro in data 07/11/2024, prot. 1370518, come si evince dalla documentazione in allegato.
In ogni caso ai sensi della L. R. n. 12/2011 art.1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. A ciò si aggiunga che tale impostazione è stata ritenuta legittima dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n. 152/2018 con la quale ha ribadito in tema di tassa automobilistica che … “Diviene ... superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (v. Corte di Cassazione civile, sentenza n. 9672 del 2018).
Nel caso in esame il ruolo n. Ruolo_1, riferito al Veicolo Targato Targa_1, anno Anno_1, è stato reso esecutivo in data 16/05/2023, entro i termini di legge.
La prescrizione non è decorsa.
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_4, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
MA LO BB