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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1830 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 30/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Lo Iacono per la parte convenuta l'avv. Passarini anche in sostituzione CP_1
CP_ dell'avv. Guarino per la parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Lo Iacono precisa che l'istanza di rateazione risulta approvata all'inizio del 2014, nessuna rata è stata pagata e alcun'altra comunicazione da allora è intervenuta.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 16,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 30/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1830 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 06/11/2023
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO IACONO FILIPPO, elettivamente domiciliato in VICOLO ANTINI 43121 PARMA ITALIA presso il difensore avv. LO
IACONO FILIPPO
Contro
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. PASSARINI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA
ORLANDI, 1/A 37069 VILLAFRANCA DI VERONA presso il difensore avv.
PASSARINI PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_2 P.IVA_3
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
presso il difensore avv. GUARINO DANIELA Pt_1
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6/11/2023 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.122320239011360386/000, notificata il 24.10.2023 dall'
[...]
e riferita all'avviso di addebito n. Controparte_3
4222013003743566000, a sua volta asseritamente notificato il 5.02.2014.
Rilevava come l'avviso non fosse mai stato notificato alla parte opponente e come, in ogni caso, anche qualora fosse stato notificato nel 2014, in mancanza di atti interruttivi intercorrenti fra la notifica dell'avviso e quello dell'intimazione nel 2023, il termine prescrizionale previsto ex lege fosse ampiamente decorso, essendo trascorsi oltre 9 anni dall'eventuale ultima interruzione della prescrizione coincidente con la notifica dell'avviso e oltre
10 anni dagli anni 2011 e 2012, quali periodi di omessa contribuzione accertati e richiesti con l'avviso di addebito.
Chiedeva pertanto che venisse accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'intimazione di pagamento n.
122320239011360386/000 sull'avviso di pagamento n.
42220130003743566000.
CP_ Si costituiva l contestando quanto assunto da parte ricorrente e dando prova della notifica dell'avviso di addebito all'opponente in data
5.2.2014, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione. Chiedeva
pertanto il rigetto dell'opposizione e comunque di essere manlevato ed indenne da ogni pretesa per fatti e comportamenti ascrivibili ad
[...]
. Controparte_4
Si costituiva l contestando a sua volta Controparte_3
quanto dedotto dalla parte opponente e rilevando come essa fosse a conoscenza dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione impugnata,
2 vista l'istanza prodotta all'agente della riscossione per la rateizzazione dei crediti dello stesso portati, accolta in data 15.04.2014 come da doc. 5
prodotto. Rilevava come sempre in data 15.04.2014 l'avviso di addebito fosse stato oggetto di sospensione da parte dell' che aveva CP_2
proceduto alla revoca della sospensione solo in data 29.06.2023.
Revocato, pertanto, anche il piano di rateazione, l aveva proceduto CP_1
in data 08.09.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva quindi che venisse accertata e dichiarata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento
12220239011360386000 stante la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione.
La causa non necessitava di istruttoria e il giudice fissava l'udienza di discussione anche in merito all'efficacia interruttiva della prescrizione ricollegata alla istanza di rateazione prodotta dall' . CP_1
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Parte opponente ha opposto l'intimazione di pagamento n.122320239011360386/000, notificata il 24.10.2023 dall'
[...]
, riferita all'avviso di addebito n. Controparte_3
CP_ 4222013003743566000 notificato il 5.2.2014 dall' per l'omesso pagamento di contributi relativi al periodo 12/2011-08/2012 pari ad euro
CP_ 38419,65 (doc. 1 ), eccependo la prescrizione del credito vantato
CP_ dall' per essere decorso un termine ultra quinquennale fra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento impugnata.
In data 15.4.2014 parte opponente ha fatto istanza di rateazione dell'importo richiesto. L'istanza è stata accettata mediante il pagamento
3 rateale dell'importo e delle somme aggiuntive, suddiviso in 72 rate mensili, la prima con scadenza 25.5.2014 e l'ultima con scadenza 25.4.2020 (doc.
5 ). CP_1
Relativamente al dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione,
va osservato come il piano di ammortamento prevedesse, nel caso in esame, il pagamento di 72 rate mensili, l'ultima delle quali con scadenza il
25.4.2020. Risulta tuttavia contestualmente previsto, nell'ambito dello stesso provvedimento di accoglimento del 15.4.2014, che “…in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà
automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso, inoltre,
saremo costretti a procedere immediatamente alla riscossione, in un'unica soluzione, di tutte le somme da Lei dovute”. Pertanto, avuto riguardo ai termini indicati nel piano, occorre considerare che, decorsi otto mesi dall'ultimo pagamento, l'istante sarebbe in ogni caso decaduto dal beneficio della rateizzazione e l'ente avrebbe potuto valutare l'inottemperanza della parte e procedere a far valere il credito.
Parte ricorrente ha pacificamente omesso il pagamento delle rate sin dalla prima. Per tale motivo il termine quinquennale di prescrizione è maturato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento dell'ottava rata prevista dal piano il 25.12.2014, laddove la notifica dell'intimazione di pagamento è
avvenuta in data 8.9.2023, poco dopo la revoca della sospensione
CP_ dell'avviso di addebito da parte dell' .
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere con l'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione opposta a causa della estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ad essa sottesa.
4 CP_ In virtù del principio di soccombenza l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, come liquidate in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi tenendo conto del valore della domanda.
Le spese devono essere compensate fra l e le altre parti, attesa la CP_1
estraneità dell'agente della riscossione agli eventi medio tempore avvenuti fra il provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito disposto
CP_ dall' e la sua revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento n.
122320239011360386/000, dichiara che le parti opposte non hanno diritto di procedere con esecuzione forzata per intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
4222013003743566000;
CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in complessivi euro 4638,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% iva e cpa come per legge;
3) compensa le spese di lite fra l e Controparte_3
le altre parti in causa.
Verona, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
5
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1830 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 30/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Lo Iacono per la parte convenuta l'avv. Passarini anche in sostituzione CP_1
CP_ dell'avv. Guarino per la parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Lo Iacono precisa che l'istanza di rateazione risulta approvata all'inizio del 2014, nessuna rata è stata pagata e alcun'altra comunicazione da allora è intervenuta.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 16,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 30/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1830 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 06/11/2023
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO IACONO FILIPPO, elettivamente domiciliato in VICOLO ANTINI 43121 PARMA ITALIA presso il difensore avv. LO
IACONO FILIPPO
Contro
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. PASSARINI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA
ORLANDI, 1/A 37069 VILLAFRANCA DI VERONA presso il difensore avv.
PASSARINI PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_2 P.IVA_3
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
presso il difensore avv. GUARINO DANIELA Pt_1
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6/11/2023 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.122320239011360386/000, notificata il 24.10.2023 dall'
[...]
e riferita all'avviso di addebito n. Controparte_3
4222013003743566000, a sua volta asseritamente notificato il 5.02.2014.
Rilevava come l'avviso non fosse mai stato notificato alla parte opponente e come, in ogni caso, anche qualora fosse stato notificato nel 2014, in mancanza di atti interruttivi intercorrenti fra la notifica dell'avviso e quello dell'intimazione nel 2023, il termine prescrizionale previsto ex lege fosse ampiamente decorso, essendo trascorsi oltre 9 anni dall'eventuale ultima interruzione della prescrizione coincidente con la notifica dell'avviso e oltre
10 anni dagli anni 2011 e 2012, quali periodi di omessa contribuzione accertati e richiesti con l'avviso di addebito.
Chiedeva pertanto che venisse accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'intimazione di pagamento n.
122320239011360386/000 sull'avviso di pagamento n.
42220130003743566000.
CP_ Si costituiva l contestando quanto assunto da parte ricorrente e dando prova della notifica dell'avviso di addebito all'opponente in data
5.2.2014, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione. Chiedeva
pertanto il rigetto dell'opposizione e comunque di essere manlevato ed indenne da ogni pretesa per fatti e comportamenti ascrivibili ad
[...]
. Controparte_4
Si costituiva l contestando a sua volta Controparte_3
quanto dedotto dalla parte opponente e rilevando come essa fosse a conoscenza dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione impugnata,
2 vista l'istanza prodotta all'agente della riscossione per la rateizzazione dei crediti dello stesso portati, accolta in data 15.04.2014 come da doc. 5
prodotto. Rilevava come sempre in data 15.04.2014 l'avviso di addebito fosse stato oggetto di sospensione da parte dell' che aveva CP_2
proceduto alla revoca della sospensione solo in data 29.06.2023.
Revocato, pertanto, anche il piano di rateazione, l aveva proceduto CP_1
in data 08.09.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva quindi che venisse accertata e dichiarata la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento
12220239011360386000 stante la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione.
La causa non necessitava di istruttoria e il giudice fissava l'udienza di discussione anche in merito all'efficacia interruttiva della prescrizione ricollegata alla istanza di rateazione prodotta dall' . CP_1
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Parte opponente ha opposto l'intimazione di pagamento n.122320239011360386/000, notificata il 24.10.2023 dall'
[...]
, riferita all'avviso di addebito n. Controparte_3
CP_ 4222013003743566000 notificato il 5.2.2014 dall' per l'omesso pagamento di contributi relativi al periodo 12/2011-08/2012 pari ad euro
CP_ 38419,65 (doc. 1 ), eccependo la prescrizione del credito vantato
CP_ dall' per essere decorso un termine ultra quinquennale fra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento impugnata.
In data 15.4.2014 parte opponente ha fatto istanza di rateazione dell'importo richiesto. L'istanza è stata accettata mediante il pagamento
3 rateale dell'importo e delle somme aggiuntive, suddiviso in 72 rate mensili, la prima con scadenza 25.5.2014 e l'ultima con scadenza 25.4.2020 (doc.
5 ). CP_1
Relativamente al dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione,
va osservato come il piano di ammortamento prevedesse, nel caso in esame, il pagamento di 72 rate mensili, l'ultima delle quali con scadenza il
25.4.2020. Risulta tuttavia contestualmente previsto, nell'ambito dello stesso provvedimento di accoglimento del 15.4.2014, che “…in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà
automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso, inoltre,
saremo costretti a procedere immediatamente alla riscossione, in un'unica soluzione, di tutte le somme da Lei dovute”. Pertanto, avuto riguardo ai termini indicati nel piano, occorre considerare che, decorsi otto mesi dall'ultimo pagamento, l'istante sarebbe in ogni caso decaduto dal beneficio della rateizzazione e l'ente avrebbe potuto valutare l'inottemperanza della parte e procedere a far valere il credito.
Parte ricorrente ha pacificamente omesso il pagamento delle rate sin dalla prima. Per tale motivo il termine quinquennale di prescrizione è maturato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento dell'ottava rata prevista dal piano il 25.12.2014, laddove la notifica dell'intimazione di pagamento è
avvenuta in data 8.9.2023, poco dopo la revoca della sospensione
CP_ dell'avviso di addebito da parte dell' .
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere con l'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione opposta a causa della estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ad essa sottesa.
4 CP_ In virtù del principio di soccombenza l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, come liquidate in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi tenendo conto del valore della domanda.
Le spese devono essere compensate fra l e le altre parti, attesa la CP_1
estraneità dell'agente della riscossione agli eventi medio tempore avvenuti fra il provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito disposto
CP_ dall' e la sua revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento n.
122320239011360386/000, dichiara che le parti opposte non hanno diritto di procedere con esecuzione forzata per intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
4222013003743566000;
CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in complessivi euro 4638,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% iva e cpa come per legge;
3) compensa le spese di lite fra l e Controparte_3
le altre parti in causa.
Verona, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
5