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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/11/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
SU Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 481/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_1 C.F._1
Oristano, Via Su Componidori n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Defilippi del Foro di
Milano e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gianna Sammicheli del Foro di Milano, in forza di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_1 P.IVA_1
IU RE, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzio Pecci, in forza di procura speciale in atti,
- resistente –
e contro
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 22.03.2024,
Rep. N. 37875/7313 a rogito del Dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Oristano, nella Via Dorando Petri, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_2
- resistente -
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
All'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza,
1 deduzione ed eccezione: Nel merito e in via principale:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi di cui in premessa;
con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme riguardanti la determinazione delle sanzioni e/o degli oneri di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati a tale titolo ed a titolo di maggiorazione non indicata. Si chiede infine rimettersi alla Corte di Giustizia la seguente questione: << se sia conforme agli articoli 16, 49, 50 e 52, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, una normativa che applichi sanzioni, non motivate, pari ad un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. >>
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
Nell'interesse di : “Voglia il Tribunale, Controparte_4
rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale e di merito: accertare e dichiarare legittimo, per i motivi esposti in narrativa, ogni atto posto in essere dalla convenuta
nell'espletamento della propria funzione di riscossione dei tributi e, Controparte_1
per questo, respingere l'opposizione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Nell'interesse dell' “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed CP_2
eccezione: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE accertare e dichiarare:
- l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva - il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alle contestazioni afferenti l'attività del CP_2
Concessionario;
- la tardività del giudizio ex artt. 24 D. lgs. n. 46/99 art. 617 c.p.c e 29 D. lgs. n. 46/99 per le ragioni esposte.
NEL MERITO, in via di mero subordine, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed agli avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese;
- nella denegata ipotesi di ritenuta maturazione della prescrizione, salvo gravame, compensare integralmente le spese nei confronti dell' atteso che la prescrizione sarebbe maturata CP_2
successivamente alla consegna del ruolo al concessionario ed alla notificazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 1° luglio 2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07520249000773533000, per un importo complessivo pari a €
204.970,53 e relativa, per quanto di competenza del Giudice del lavoro, ad avvisi di addebito per
Contributi I.V.S. anno 2015-2017-2018-2019-2016, per complessivi € 16.050,80.
Il ricorso si basa sui seguenti motivi:
a) inesistenza/nullità dell'intimazione per mancanza della sottoscrizione originale del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, di alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, e per assenza di alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa e di alcuna dichiarazione di conformità all'originale, oltre che per mancata indicazione della autorità giurisdizionale presso cui ricorrere e termini e modalità dell'impugnativa;
b) carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata;
c) invalidità della notifica dell'atto di intimazione e di ogni atto presupposto, rilevando che la richiesta di rateizzazione o di qualunque altro beneficio non era sufficiente a provare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali alle quali si riferivano i pagamenti e che, nel caso di specie, era invalida la notifica via Pec proveniente dall'indirizzo t, non risultante dai Pubblici Registri;
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d) violazione di legge e del principio di buona fede e correttezza e del divieto di ne bis in idem, in quanto i tributi contenuti nell'intimazione risultavano o avrebbero potuto risultare già oggetto di contestazione dinanzi alle autorità tributarie competenti, per cui era illegittimo il comportamento dell' che, nelle more del giudizio e dell'accertamento della debenza, aveva Controparte_5
proceduto a notificare ulteriore intimazione di pagamento opposta;
e) illegittimità della pretesa per eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio-oneri-compenso di riscossione.
Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. Si è costituita l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_4
Ha sostenuto la piena legittimità e regolarità degli atti di riscossione, recanti tutte le indicazioni previste dalla legge e formati sulla base delle indicazioni e importi forniti dall'Ente Impositore, che erano stati notificati al contribuente opponente, come risultante dagli estratti di ruolo e che, non essendo mai stati contestati od opposti, erano divenuti definitivi e come tali incontestabili in questa sede.
Quanto a eventuali contestazioni relative agli atti presupposti della riscossione, l' resistente CP_1
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere titolare del credito.
3 Ad ogni modo, tutti gli avvisi di addebito erano stati fatti oggetto di istanza di dichiarazione di adesione effettuata dal ricorrente il 15 aprile 2023 alla quale l' aveva comunicato Controparte_1
l'accettazione in data 28 luglio 2023 con indicazione degli importi da versare e prima ancora, nel 2019, anche l'avviso di addebito n. 37520160000857677000 era stato oggetto di dichiarazione di adesione presentata dal contribuente (quest'ultimo avviso di addebito era già stato oggetto di una precedente rateazione accolta dall' con comunicazione del 17 ottobre 2019), sicché tali Controparte_6 comportamenti acquiescenti verso la pretesa creditoria dell' e dell' Controparte_1 CP_2
risultavano in contrasto con le attuali doglianze esposte nel ricorso, da ritenersi tardive e formulate al solo scopo di ritardare il pagamento, con ulteriore aggravamento della posizione debitoria.
3. Anche l' ha resistito in giudizio, eccependo in via preliminare la inammissibilità/nullità CP_2
del ricorso giudiziario perché totalmente generico e fondato unicamente su contestazioni di fatto e di diritto del tutto avulse dal caso concreto, nonché l'inammissibilità dell'impugnativa dell'intimazione di pagamento e del ruolo esattoriale ex lege 215/21 di conversione del d.l. 146/21, non essendo stato notificato al ricorrente alcun atto dell'esecuzione, oltre che per carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rispetto all'estratto di ruolo che non costituiva di per sé titolo esecutivo.
Quanto all'eccepita omessa notificazione degli atti prodromici, la censura era innanzitutto tardiva ove diretta a sollevare censure di carattere formale, come quella afferente all'omessa/irregolare notifica dei titoli esecutivi sottesi all'atto impugnato, essendo stato proposto ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c..
Ad ogni modo, in via di mero subordine, l'Istituto ha allegato la rituale notifica degli avvisi di addebito, come risultava dalla documentazione prodotta, essendo stati notificati, nelle date indicate nel ricorso, presso l'indirizzo di Oristano, via Su Componidori n. 17, di residenza del ricorrente e pure indicato nel frontespizio del ricorso giudiziario, ovvero all'indirizzo PEC
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4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
5. Il ricorso non può essere accolto.
5.1. Sui vizi formali e di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Sono innanzitutto inammissibili, perché tardivamente proposte, le censure sollevate dal ricorrente in ordine all'asserito difetto di sottoscrizione, al vizio di motivazione e alla nullità della notifica
4 dell'intimazione di pagamento opposta n. 07520249000773533000.
Come già rilevato in altri analoghi precedenti di questo Tribunale, tali censure, difatti, riguardano non il merito della pretesa azionata, bensì vizi di un atto di esecuzione esattoriale, sicché l'azione proposta dal ricorrente è riconducibile nell'alveo delle opposizioni agli atti esecutivi, che debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato il 1° luglio 2024, ben oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica, avvenuta il 21 maggio 2024, dell'intimazione di pagamento opposta.
Ad ogni modo, tali censure, anche ove fossero state – per ipotesi – ammissibili, non avrebbero potuto essere accolte.
Quanto all'asserita carenza di motivazione, l'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così recita: “
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”.
Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Conseguentemente, si è affermato che tale atto non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 - octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché, “una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31 gennaio 2013 e Cass. n. 9778 del 18 aprile 2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione”, essendo sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum (in tal senso Cass. civ., ord. 4 luglio 2022, n. 21065).
Nel caso in esame, l'atto di intimazione ad adempiere, redatto in conformità al modello ministeriale, è dotato di tutti i requisiti richiesti dalla legge al fine di rendere edotto il destinatario sia della provenienza dello stesso, sia dell'an e del quantum degli importi richiesti, atteso che in esso sono riportati gli estremi delle cartelle e degli avvisi di addebito su cui si fonda la riscossione, con il
5 dettaglio dei singoli enti impositori, delle causali e del residuo importo dei crediti, con specificazione di quanto richiesto per interessi di mora e oneri di riscossione, oltre che del soggetto che ha emesso e sottoscritto l'atto, con espressa dicitura del nome, cognome e ruolo del funzionario (nel caso di specie, il responsabile del procedimento dell' , Agente Controparte_7 Controparte_8
della riscossione per la Provincia di Oristano).
Quanto alla notifica dell'intimazione, deve escludersi che anche l'indirizzo PEC del mittente dovesse risultare dal registro INI-PEC, atteso che tale requisito è previsto a garanzia del destinatario, unicamente con riferimento all'indirizzo di quest'ultimo.
In questo senso, in tema di notificazione a mezzo PEC, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, atteso che, fra l'altro, “una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979).
Per quanto riguarda l'indirizzo del destinatario, all'udienza del 19 febbraio 2025 il ricorrente ha negato che sia a lui riconducibile l'indirizzo . Email_3
Sennonché, tale indirizzo è quello indicato nelle comunicazioni di accettazione delle istanze di definizione agevolata presentate dallo stesso (docc. 05 e 06 fasc. e, soprattutto, non è Pt_1 CP_9 dato comprendere come l'odierno ricorrente abbia potuto conoscere e produrre in giudizio l'intimazione n. 07520249000773533000 inviatagli via Pec proprio all'indirizzo
, se tale indirizzo non fosse a lui riconducibile. Ma soprattutto, che la notifica Email_3
sia andata a buon fine è confermato dal fatto che lo stesso ricorrente, nel censurare la correttezza dell'indirizzo da cui l ha inviato l'intimazione, ha ammesso Controparte_1 testualmente che “Nel caso di specie la notifica risulta pervenire dall'indirizzo pec
t, che non risulta da Pubblici Registri”; il che Email_1
presuppone, evidentemente, che il messaggio inviato via Pec sia stato effettivamente consegnato all'indirizzo del destinatario, che ne ha avuto così conoscenza.
La contestazione sollevata dal ricorrente sul punto appare dunque generica e pretestuosa, non confortata da alcuna documentazione, ma anzi smentita dalle risultanze istruttorie e dalle allegazioni contenute nello stesso ricorso.
Oltretutto, l'asserita - e non provata - nullità della notifica sarebbe stata sanata per raggiungimento
6 dello scopo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 156 e 160 c.p.c., applicabili anche all'intimazione di pagamento atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito.
5.2. Sulla omessa notifica dei titoli (avvisi di addebito) posti alla base della riscossione.
Il ricorrente ha eccepito anche la mancata notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento opposta, emessi per il mancato versamento di contributi previdenziali alle scadenze.
Tuttavia, anche tale motivo di opposizione è infondato, in quanto l' ha depositato CP_2
documentazione comprovante la rituale notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento, e precisamente:
l'avviso di addebito n. 37520160000857677000 è stato notificato tramite raccomandata n.
65037704340-7 ricevuta in data 21/11/2016, presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, in
Oristano, via Su Componidori n. 17;
l'avviso di addebito n. 37520180000463710000 è stato notificato tramite raccomandata n.
64980742675-4 ricevuta in data 18/07/2018, presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, in
Oristano, via Su Componidori n. 17;
l'avviso di addebito 37520180001120770000 è stato notificato in data 16/01/2019 tramite consegna all'indirizzo “BLUESTEPSTUDIO@PEC.IT”;
l'avviso di addebito 37520190000444782000 è stato notificato in data 23/07/2019 tramite consegna all'indirizzo “BLUESTEPSTUDIO@PEC.IT”;
l'avviso di addebito 37520190000886132000 è stato notificato in data 21/12/2019 tramite consegna all'indirizzo “BLUESTEPSTUDIO@PEC.IT”;
l'avviso di addebito 37520200000034252000 è stato notificato in data 27/02/2020 tramite consegna all'indirizzo “BLUESTEPSTUDIO@PEC.IT”;
l'avviso di addebito 37520220000094967000 è stato notificato in data 15/05/2022 tramite consegna all'indirizzo “BLUESTEPSTUDIO@PEC.IT”.
Inoltre, gli importi oggetto degli avvisi di addebito n. 37520160000857677000, n.
37520190000444782000, n. 37520190000886132000 e n. 37520200000034252000 sono stati oggetto di richiesta di pagamento con l'intimazione n. 07520229000622747 0000 notificata in data 8 giugno
2022 tramite consegna all'indirizzo “BLUESTEPSTUDIO@PEC.IT” (doc. 04 fasc. e gli CP_9
importi oggetto degli avvisi di addebito n. 3752018000046371000, n. 37520180001120770000 e n.
37520190000444782000 sono stati oggetto di richiesta di pagamento con l'intimazione di pagamento n. 07220209000523822000 notificata in data 8 febbraio 2020 (doc. 03 fasc. e, prima ancora, CP_9 con l'intimazione n. 07520189000651026000 notificata il 15 giugno 2018 tramite raccomandata
7 ricevuta personalmente dal destinatario presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, in Oristano, via
Su Componidori n. 17 (doc. 07 fasc. . CP_9
Che il ricorrente abbia ricevuto gli avvisi di addebito per cui è causa, inoltre, è pienamente comprovato sulla base della dichiarazione di definizione agevolata che il ha presentato Pt_1 all' , che si riferisce a tutti gli avvisi di addebito de quibus (v. doc. Controparte_4
05 fasc. . CP_9
Ne deriva che le pretese oggetto dei suddetti avvisi di addebito sono oramai incontestabili, non essendo stata proposta alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5 del
D. Lgs. n. 46/1999, applicabile anche agli avvisi di addebito in forza del rinvio contenuto nell'art. 30, comma 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
5.3. Sulla asserita violazione di legge, del principio di buona fede e correttezza e del divieto di ne bis in idem.
Trattasi di censura non conferente nel caso di specie, in quanto non si tratta di pretese di natura tributaria, né tantomeno risulta che vi siano altri procedimenti pendenti aventi ad oggetto le pretese creditorie oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. CP_2
5.4. Oneri di riscossione.
Infine, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 17 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dalla legge 30 dicembre 2021,
n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ha previsto che l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato.
Occorre in proposito rilevare, innanzitutto, che la Consulta non ha dichiarato incostituzionale l'aggio di riscossione, avendo invece dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009, che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio, essendosi evidenziato che “le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore" (Corte Cost., 10 giugno 2021, n. 120).
A mente del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 della Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha trovato estrinsecazione nella modifica del d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17, ad opera della legge n. 234 del 2021, che ha tendenzialmente fiscalizzato gli "oneri di funzionamento
8 del servizio nazionale della riscossione", ma ciò a partire dal 1° gennaio 2022 (v. art. 1, comma 15 della medesima legge di bilancio), pure rientrando, in assenza di vincoli discendenti da Corte Cost. n.
120 del 2021 in punto di diritto intertemporale, nella discrezionalità legislativa e conseguentemente inserendosi nella "fisiologia delle modifiche normative" (in questo senso v. Cass. civ., Sez. V, 13 febbraio 2024, n. 3960, con richiami ai precedenti in materia della stessa S.C.).
Pertanto, si deve ritenere che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente con riguardo alla norma che ha fatto decorrere la revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione dal 1° gennaio 2022, rientrando tale scelta di carattere temporale nella discrezionalità del legislatore, anche per evidenti ragioni di necessità di salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.
Né appare conferente il richiamo, peraltro contenuto solo nelle conclusioni e non nel corpo del ricorso, ai principi di cui all'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che si applica a tutte le sanzioni aventi “intrinseca” natura penale, mentre nel caso di specie si tratta, come si è visto, di un costo previsto dalla normativa tributaria con funzione di remunerazione del servizio di riscossione.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente le domande spiegate in giudizio da Parte_1
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida nell'importo di euro 2.697,00, interamente a titolo di compensi professionali,
[...]
oltre spese generali nella misura del 15% e CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore Avv. Marzio Pecci dichiaratosi antistatario;
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che liquida CP_2 nell'importo di euro 2.697,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Oristano, il 05/11/2025
La Giudice
dott.ssa SU Mighela
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