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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11355 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/03/2025 e vertente
TRA
) , nato a ROMA (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
16/05/1982 rappresentata e difesa dall'Avv. GERVASI NICOLETTA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ZANOTTA ESTER e presso il Controparte_2 cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
28/4/2025 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per le parti: come da accordo all'udienza del 29 settembre
2029
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/03/2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario a Roma in data 9/5/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Roma - A. 2009 -N 194- P II – S A) con
[...] dalla cui unione sono nati in data 2/7/2019 e in data CP_1 Per_1 Per_2
16/10/2015, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 28/4/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 29/9/2025, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. All'esito dell'audizione, le parti raggiungevano un accordo complessivo. Dato atto di ciò e vista la non necessità di provvedimenti urgenti o istruttori, il
Giudice delegato rimetteva al collegio la decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 8/10/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nell'atto introduttivo, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno condiviso un accordo che prevedere un regime genitoriale assolutamente ordinario e che definisce in modo adeguato ai minori e proporzionato rispetto alla possibilità delle parti gli aspetti economici. Detto accordo può essere recepito dal collegio.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
E che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario a Roma in data 9/5/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Roma - A. 2009 -N 194- P II – S A)
2) AFFIDA i figli minori a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento presso il padre;
3) DISPONE che la madre stia con i figli a week end alternati da venerdì a lunedì, tutti i mercoledì da uscita di scuola fino al giorno successivo. In estate i minori staranno per tre settimane con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. A
Natale i minori staranno, in modo alternato, con ciascun genitore, dal 22 dicembre al
30 dicembre e dal 30 dicembre al ritorno a scuola. A Pasqua i minori staranno per l'intero periodo con ciascun genitore, in modo alternato.
4) DÀ ATTO che la madre si impegna a mantenere attiva la copertura assicurativa sanitaria per i minori
5) DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre.
6) PONE a carico della madre un assegno di euro 450,00 per il mantenimento indiretto della prole, da versare entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025;
7) PONE a carico della madre il 50% delle spese extra come vigenti linee guida del tribunale di Milano, ad esclusione delle spese sanitarie coperte da assicurazione;
8) DICHIARA compensate le spese di lite; 9) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8/10/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/03/2025 e vertente
TRA
) , nato a ROMA (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
16/05/1982 rappresentata e difesa dall'Avv. GERVASI NICOLETTA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ZANOTTA ESTER e presso il Controparte_2 cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
28/4/2025 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per le parti: come da accordo all'udienza del 29 settembre
2029
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/03/2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario a Roma in data 9/5/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Roma - A. 2009 -N 194- P II – S A) con
[...] dalla cui unione sono nati in data 2/7/2019 e in data CP_1 Per_1 Per_2
16/10/2015, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 28/4/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 29/9/2025, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. All'esito dell'audizione, le parti raggiungevano un accordo complessivo. Dato atto di ciò e vista la non necessità di provvedimenti urgenti o istruttori, il
Giudice delegato rimetteva al collegio la decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 8/10/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nell'atto introduttivo, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno condiviso un accordo che prevedere un regime genitoriale assolutamente ordinario e che definisce in modo adeguato ai minori e proporzionato rispetto alla possibilità delle parti gli aspetti economici. Detto accordo può essere recepito dal collegio.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
E che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario a Roma in data 9/5/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Roma - A. 2009 -N 194- P II – S A)
2) AFFIDA i figli minori a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento presso il padre;
3) DISPONE che la madre stia con i figli a week end alternati da venerdì a lunedì, tutti i mercoledì da uscita di scuola fino al giorno successivo. In estate i minori staranno per tre settimane con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. A
Natale i minori staranno, in modo alternato, con ciascun genitore, dal 22 dicembre al
30 dicembre e dal 30 dicembre al ritorno a scuola. A Pasqua i minori staranno per l'intero periodo con ciascun genitore, in modo alternato.
4) DÀ ATTO che la madre si impegna a mantenere attiva la copertura assicurativa sanitaria per i minori
5) DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre.
6) PONE a carico della madre un assegno di euro 450,00 per il mantenimento indiretto della prole, da versare entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025;
7) PONE a carico della madre il 50% delle spese extra come vigenti linee guida del tribunale di Milano, ad esclusione delle spese sanitarie coperte da assicurazione;
8) DICHIARA compensate le spese di lite; 9) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8/10/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato