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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14055 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 53219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 53219/2023 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. PANEPINTO SIMONE
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. PANEPINTO SIMONE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.25, depositate in data 29.09.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
b) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) I figli minori e sono affidati in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, e vivranno, unitamente alla madre , presso la casa Parte_3 coniugale sita in 00122 Roma Via Capo Palinuro, 2 d) Il IG. a titolo di concorso Parte_2 nel mantenimento dei figli minori e verserà alla IG.ra entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_3 mese la somma di Euro 400,00, somma che verrà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
e) La casa coniugale, sita in 00122 Roma Via Capo Palinuro 2, di cui i ricorrenti sono comproprietari al 50%, resterà in uso alla IG.ra , e presso di essa risiederanno anche i figli minori Parte_3
e ; f) Entrambi i coniugi concorreranno in misura del 50% ciascuno alla copertura Per_1 Per_2 dei ratei mensili del mutuo acceso sulla casa coniugale sita in Via Capo Palinuro 2, di cui sono comproprietari, previo distinti versamenti su apposito conto corrente;
g) L'assegno unico ed universale per i figli a carico, verrà riscosso al 100% dalla IG.ra , previa rinuncia da Parte_3 parte del IG. ad inoltrare la domanda di riconoscimento del 50% dell'assegno Parte_2 unico ed universale quale esercente la potestà genitoriale;
h) Entrambi i coniugi chiedono infine emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e/o necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
i) Si dichiara ai fini del contributo unificato per le spese di giustizia che la presente causa verte in materia di diritto di famiglia, soggiacendo pertanto alla relativa fascia contributiva”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 21.08.2009 in
Messina, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina, atto n. 470, parte 2, serie A, anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Roma il 1/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 53219/2023 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. PANEPINTO SIMONE
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. PANEPINTO SIMONE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.25, depositate in data 29.09.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
b) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) I figli minori e sono affidati in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, e vivranno, unitamente alla madre , presso la casa Parte_3 coniugale sita in 00122 Roma Via Capo Palinuro, 2 d) Il IG. a titolo di concorso Parte_2 nel mantenimento dei figli minori e verserà alla IG.ra entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_3 mese la somma di Euro 400,00, somma che verrà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
e) La casa coniugale, sita in 00122 Roma Via Capo Palinuro 2, di cui i ricorrenti sono comproprietari al 50%, resterà in uso alla IG.ra , e presso di essa risiederanno anche i figli minori Parte_3
e ; f) Entrambi i coniugi concorreranno in misura del 50% ciascuno alla copertura Per_1 Per_2 dei ratei mensili del mutuo acceso sulla casa coniugale sita in Via Capo Palinuro 2, di cui sono comproprietari, previo distinti versamenti su apposito conto corrente;
g) L'assegno unico ed universale per i figli a carico, verrà riscosso al 100% dalla IG.ra , previa rinuncia da Parte_3 parte del IG. ad inoltrare la domanda di riconoscimento del 50% dell'assegno Parte_2 unico ed universale quale esercente la potestà genitoriale;
h) Entrambi i coniugi chiedono infine emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e/o necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
i) Si dichiara ai fini del contributo unificato per le spese di giustizia che la presente causa verte in materia di diritto di famiglia, soggiacendo pertanto alla relativa fascia contributiva”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 21.08.2009 in
Messina, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina, atto n. 470, parte 2, serie A, anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Roma il 1/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi