TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 178
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norme sul procedimento amministrativo (artt. 3, 14, 14-quater L. 241/1990)

    Il Collegio ha ritenuto che il diniego fosse un atto dovuto in considerazione dei pareri negativi degli enti competenti. Ha inoltre affermato che, anche se fosse stata indetta una conferenza di servizi, l'esito non sarebbe stato diverso data la sussistenza di atti di dissenso.

  • Rigettato
    Violazione di norme sulla competenza (art. 36 Codice Navigazione, art. 12 Reg. Esec. Codice Navigazione, PUD, L.R. 22/2006)

    Il Collegio ha ritenuto che il Comune fosse competente in base all'art. 13 bis comma 2 quater della LR 22/2006, come modificata dalla LR 10/2017, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative sul demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative o diportistiche, anche se il PUD, approvato precedentemente, non contemplava tale competenza.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione dei pareri negativi

    Il Collegio ha ritenuto che i pareri negativi fossero espressione di ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in casi di manifesta abnormità, incoerenza o illogicità, non riscontrate nel caso di specie. La motivazione per relationem del provvedimento comunale è stata ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione del preavviso di rigetto

    Il Collegio ha ritenuto che tale comunicazione fosse stata effettuata tramite PEC inviata al tecnico incaricato dal ricorrente, allegando il parere negativo del Provveditorato OOPP e comunicando i motivi ostativi.

  • Rigettato
    Comparazione con progetto CO.RE.

    Il Collegio ha ritenuto che i progetti non fossero sovrapponibili, distinguendo l'attività urbanistica di iniziativa pubblica per la protezione della costa e la valorizzazione di spazi pubblici dal progetto del ricorrente relativo alla realizzazione di una scogliera radente.

  • Rigettato
    Vizi dei pareri negativi

    Il Collegio ha ritenuto che i pareri negativi fossero espressione di ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in casi di manifesta abnormità, incoerenza o illogicità, non riscontrate nel caso di specie.

  • Rigettato
    Necessità di verificazione tecnica

    L'istanza è stata respinta in quanto la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita dalla documentazione agli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 178
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 178
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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