Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto dal dott. Andrea Illy, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni de Vergottini e Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Paola Nodari, Sara De Biaggi e Alda de Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, in persona del Ministro pro tempore , Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Valentina Cocuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(i) della nota prot. n. 10/2024-23/1-12/P.G.2025, comunicata a mezzo pec in data 24 marzo 2025, con la quale il Comune di Trieste ha rigettato l'istanza di nuova concessione per usi demaniali diversi presentata il 16 gennaio 2025, (ii) dei pareri negativi emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche) prot. n. 8150 del 6 marzo 2025 e n. 29319 dell'8 agosto 2024, (iii) del parere negativo prot. n. 213096 emesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia (Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio) in data 17 marzo 2025, (iv) del parere negativo emesso dall'Agenzia del Demanio in data 18 marzo 2025 nonché, per quanto occorrer possa, (v) di ogni altro atto applicativo e/o provvedimento, anche successivo, comunque denominato, nonché atto presupposto - anche non cognito al ricorrente - ad essi annessi, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il ricorrente impugna il provvedimento dd 24.3.2025 con il quale il Comune di Trieste ha rigettato l’istanza di nuova concessione demaniale per usi diversi presentata il 16.1.2025 PG 10498/2025 ( progetto rivisitato ), in quanto “ Alcuni degli enti competenti ad esprimere i pareri, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e delle Disposizioni generali del PUD approvato con DPReg n. 320/2007 interpellati con nota di data 17.1.2025 PG 2025/11981, hanno espresso pareri negativi: il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche in data 6.3.2025, il Servizio Pianificazione Paesaggistica, territoriale e Strategica in data 17.3.2025 e l’Agenzia del Demanio in data 18.3.2025”, con invito “qualora di interesse, a presentare un nuovo progetto in linea con le prescrizioni indicate dagli Enti stessi”.
Impugna altresì i pareri negativi emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OOPP dd 6.3.2025 e 8.8.2024, dalla Regione Friuli Venezia Giulia dd 17.3.2025, dall’Agenzia del Demanio dd 18.3.2025.
1.1 Formula inoltre “ istanza istruttoria e di verificazione avente ad oggetto la verifica tecnica circa la tipologia di intervento funzionale a mettere in sicurezza il tratto di costa interessato nonché il relativo muro di sostegno, garantendo all’un tempo adeguata protezione agli astanti, a coloro che abitano negli edifici prospicienti l’area, ai medesimi edifici, ovviando dunque alla progressiva attività di erosione della costa e dei muri di sostegno”.
2. Rappresenta, in punto di fatto:
- di essere proprietario del compendio immobiliare e delle relative aree di pertinenza sito in Trieste, Strada Costiera 18, località Grignano, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Trieste al foglio 7 , particelle 276/2 (subalterno 1), 280 (subalterno 1), 287, 291/2 (subalterni 1 e 2) e al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 7, particelle 279/3, 286/2, 289, 293/4, 295/5, 296, 297/2, 300/2, 304/2 (l’Immobile), oltre che concessionario dell’area identificata al Foglio 7, mappale 2133, C.C. Prosecco in forza di concessione di cui al disciplinare rep. N. 8453 dd 26.11.2004;
- che l’Immobile è prospiciente alla fascia costiera e in prossimità dell’area demaniale;
- che con comunicazione dd 9.8.2023 il Comune di Trieste lo invitava ad eseguire interventi di manutenzione sull’area demaniale e in specie di messa in sicurezza del molo;
- che il 4.10.2023 presentava un’istanza al predetto Comune ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la navigazione marittima e del paragrafo 4 parte seconda del PUD ai fine di eseguire urgenti lavori di manutenzione e riqualificazione dell’area demaniale, consistenti in particolare nella realizzazione di uno scivolo natanti e installazione di parapetto a protezione del molo;
- che la Regione ed il Comune di Trieste rilasciavano, per gli aspetti di competenza, i provvedimenti di autorizzazione paesaggistica;
- che il 21.5.2024 presentava al Comune un’istanza di concessione demaniale marittima per usi diversi ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice della Navigazione e artt. 5, 6, 11 e 18 Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, al fine di realizzare, a propria cura e spese, la messa in sicurezza del muro di contenimento e della banchina mediante opere di difesa costiera con presupposta concessione dello specchio acqueo fronte pcn 293/4 e particella 2133, foglio 7 CC di Prosecco, consistenti nella specie nella realizzazione di una scogliera radente;
- che la Regione FVG con parere dd 22.7.2024 avrebbe affermato di “ non avere nulla da eccepire ”;
- che il 15.1.2025 su richiesta degli enti competenti veniva trasmessa una revisione del progetto;
- che il Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale OOPP, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia del Demanio esprimevano parere negativo, a cui faceva seguito il provvedimento comunale di rigetto in questa sede gravato.
3. Il ricorrente formula il seguente motivo di diritto:
“ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14, 14-quater della L. n. 241/1990, dell’art. 36 del Codice della Navigazione e dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo nonché della L.R. n. 22/2006. Violazione delle norme sul procedimento amministrativo. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Illogicità. Contraddittorietà ”, deducendo in sintesi che:
- il Comune, ricevuta l’istanza del ricorrente, avrebbe dovuto convocare una conferenza di servizi, nell’ambito della quale acquisire i pareri degli enti competenti in relazione all’intervento proposto, tra cui la Soprintendenza che non sarebbe stata coinvolta nell’istruttoria comunale;
- il Comune in base alla disciplina di cui agli artt. 4 comma 1 e 13 comma 2-quater e comma 7-bis LR 22/2006 risulterebbe competente per le concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa, mentre relativamente alle concessioni per usi diversi, la competenza parrebbe limitata al “ mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all’erogazione di pubblici servizi”, non contemplando un’espressa competenza per il progetto del ricorrente, concernente la protezione della costa, né tale competenza relativa alle concessioni ad usi diversi sarebbe prevista nel PUD;
- il Comune si sarebbe limitato a recepire acriticamente i predetti pareri, ponendoli a base del rigetto, senza trasmettere la comunicazione ex art 10 bis legge 241/1990, con una non corretta istruttoria e con un difetto di motivazione, non avendo il Comune verificato se i dinieghi contenuti nei pareri fossero fondati e sufficientemente motivati;
- tutti i pareri risulterebbero a loro volta viziati per difetto di istruttoria e di motivazione, in particolare il parere reso dall’Agenzia del Demanio (motivato sulla base della circostanza della “ mancata acquisizione dei pareri favorevoli di tutte le altre amministrazioni”), quello della Regione (Direzione Centrale Infrastrutture e territorio) dd 17.3.2025 e del Provveditorato OOPP dd 6.3.2025 richiamando il precedente dd 8.8.2024 (secondo cui l’intervento non sarebbe coerente dal punto di vista paesaggistico, dovendo ritenersi invece compatibile un intervento di ‘ cuci e scuci ’);
- l’intervento di realizzazione della scogliera radente risulterebbe coerente con analogo intervento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd 24.3.2025 da parte del Comune nell’ambito del progetto CO.RE. (Comune-Regione), che prevederebbe il contrasto ai fenomeni meteomarini e alle mareggiate con installazione di nuove scogliere in massi lungo il litorale urbano;
- il parere del Provveditorato regionale OOPP si concentrerebbe su aspetti di inquadramento paesaggistico, mentre la competenza in tale ambito spetterebbe ex lege alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio del FVG ex art 146 d.lgs 42/2004, inoltre non terrebbe in considerazione il fatto che l’intervento non è da intendersi come opera di difesa costiera con finalità generali ma di un intervento limitato ad un segmento di 70 metri, localizzato, “ per salvaguardare il patrimonio esistente, in linea con i principi di sicurezza e tutela dei beni privati”;
- il parere del Provveditorato non fornirebbe inoltre controdeduzioni rispetto ai contenuti dello Studio di fattibilità allegato al progetto, né sull’allegato R.02 “Studio sul moto ondoso su modello numerico”, né sull’all. R.03 “Scelta progettuale e le relative verifiche”, ed il progetto sarebbe coerente con le finalità previste agli artt. 10 e 21 del PPR.
4. Il Comune di Trieste si è costituito in giudizio, depositando ampia memoria con cui ha puntualmente controdedotto alle censure avversarie, con il supporto della documentazione dimessa agli atti, instando per il rigetto del ricorso.
5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OOPP si è costituito in giudizio, argomentando diffusamente in merito alla piena legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.
6. L’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Dogane si sono costituite con atto formale.
7. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio in resistenza, concludendo con atto dd 21.10.2025 per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Il 5.2.2026 ha prodotto memoria con cui ha evidenziato che il parere dd 17.3.2025 è stato annullato in autotutela ed ha chiesto che venga dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei suoi confronti, con compensazione delle spese di lite.
8. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ed il Comune di Trieste hanno prodotto memorie e repliche.
9. All’udienza pubblica del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente va respinta l’istanza di verificazione, in quanto la causa risulta sufficientemente istruita poiché la produzione documentale agli atti risulta idonea a fornire elementi sufficienti per pervenire alla decisione.
11. Giova una sintetica ricostruzione dell’iter procedimentale che ha condotto all’adozione del diniego gravato.
11.1 A seguito della presentazione da parte del ricorrente in data 24.5.2024 dell’istanza ai sensi degli artt. 36 del codice della navigazione e 5, 6, 11 e 18 del Regolamento di esecuzione del predetto codice, il Comune di Trieste avviava il procedimento il 3.7.2024 con invio di richiesta di parere agli Enti in proposito competenti ex lege, in considerazione della particolarità dell’opera:
- il 5.7.2024 perveniva il parere ex art. 14 del predetto Regolamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in termini favorevoli con la specificazione che “ il concessionario dovrà formulare istanza allo scrivente ufficio per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dei manufatti descritti, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 374 dd 08.11.1990”;
- il 9.7.2024 ed il 16.7.2024 pervenivano le note della Regione- Servizio Risorse Idriche e Servizi Difesa del Suolo, che asserivano la mancanza di competenza;
- il 22.7.2024 perveniva il parere della Regione – Servizio Pianificazione paesaggistica territoriale e strategica, con cui, ricordato che il ricorrente risultava già titolare di una concessione demaniale marittima con oggetto un pontile e piattaforma con impianti di difficile rimozione, evidenziava che la richiesta in esame riguarda la concessione demaniale per usi diversi dello specchio acqueo posto a margine del pontile e che la tipologia concessoria concerne un’area di sedime di mq 355 per impianti di difficile rimozione, consistenti nella posa di barriere radenti per la messa in sicurezza del muro di contenimento in arenaria della linea di costa artificiale, intervento che avrebbe richiesto l’autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale. Concludendo, incomprensibilmente, nel senso che “ Per quanto riguarda il rilascio della concessione demaniale turistico-ricreativa/diporto nautico dello specchio acque si ritiene di non avere nulla da eccepire”;
- l’8.8.2024 perveniva il parere negativo del Provveditorato Interregionale OOPP, reso ex art. 12 del predetto Regolamento di esecuzione, ove veniva evidenziato che “ appare atipico l’angolo di scarpa scelto in progetto (1/1). Come riportato nello studio meteomarino allegato, gli angoli di scarpa correlati ai valori del coefficiente di stabilità di cui alla tabella delle ‘Istruzioni tecniche per la progettazione delle dighe marittime’, sono inferiori e a pendenze minori si correlano ovviamente maggiori larghezze della base dell’opera. Stante il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’opera, si rappresenta che appare più adeguata la messa in sicurezza del muro a gravità esistente mediante un intervento di cuci e scuci, riempimento a tergo e rifacimento del cordolo sommitale e di fondazione e/o, se ritenuto necessario dal progettista, realizzare a tergo del parametro murario esistente un sistema di sostegno al quale ancorare anche il parametro recuperato”;
- il 14.8.2024 perveniva il parere favorevole con prescrizioni della Capitaneria di Porto;
- nella medesima data il Comune di Trieste trasmetteva via pec al tecnico incaricato dal ricorrente il predetto parere negativo del Provveditorato Interregionale OOPP, invitando l’interessato a presentare un nuovo progetto coerente con le prescrizioni ivi contenute;
- il 16.1.2025 il professionista in parola comunicava l’intervenuta sostituzione dei documenti ed elaborati dovuta alla revisione del progetto, per cui il 17.1.2025 il Comune di Trieste inviava una nuova richiesta di parere agli Enti competenti;
- il 28.1.2025 perveniva il parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane;
- il 5.2.2025 perveniva il parere favorevole della Capitaneria di Porto;
- il 12.2.2025 la Regione – Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, evidenziava in merito alla nuova documentazione presentata dal ricorrente che “ la proposta progettuale non ha tenuto conto della salvaguardia dell’integrità dei caratteri naturalistici distintivi riconosciuti dalla disciplina d’uso del PPR per il Paesaggio interessato, riproponendo la soluzione di copertura con la scogliera degli affioramenti del substrato roccioso di tipo flyschioidi marmoso – arenacei che costituiscono valori naturalistici di pregio paesaggistico che costituiscono elemento di rarità nell’ambito della costa della baia di Grignano” e richiedeva al Comune di Trieste di convocare una conferenza di servizi preliminare in modalità sincrona al fine di pervenire ad una soluzione condivisa;
- il 7.3.2025 perveniva la nota del Provveditorato Interregionale OOPP di conferma del parere negativo dd 8.8.2024;
- con nota dd 10.3.2025 l’Agenzia del Demanio comunicava che il parere in precedenza dalla medesima espresso era da ritenersi valido solo previa acquisizione dei pareri favorevoli di tutti gli altri enti competenti in merito all’oggetto;
- il 18.3.2025 perveniva il parere negativo della Regione -Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica ove si affermava che “ Per quanto di competenza paesaggistica, richiamando il parere già espresso dalla scrivente prot. 119101 dd 11/2/2024, si rappresenta quanto segue: L’area è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.LGS 42/2004 – art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.M. 20/04/1964, Avviso G.M.A. n. 22 del 26/03/1953 D.M. 17/12/1971; D.LGS 42/2004 – Art. 142 – Aree tutelate per legge comma 1 lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Si applica la normativa d’uso delle NTA del PPR – FVG – elaborato Dee, art. 10 (Paesaggio della fascia costiera triestina), art. 21 “territori costieri”. I valori del contesto interessato riconosciuti dal PPR ricadente nell’ambito paesaggistico n. 11 – Carso e Costiera orientale sono: la presenza di valori antropici storico-culturali determinata dagli stabilimenti storici di Grignano “Sirena” e “Grignano” tra i quali è situata l’area in oggetto contrapposta ad una criticità antropica determinata dal numero eccessivo di pontili privati sull’area demaniale marittima; la presenza di valori panoramici e percettivi costituiti da un contesto di grande valore panoramico caratterizzato da forte intervisibilità e con particolare valore estetico percettivo, cui va riconosciuto valore scenico; valori naturalistici determinati dalla presenza di affioramenti del substrato roccioso di tipo flyshoidi marmoso-arenacei. La normativa d’uso del PPR (art. 10 elaborato Dee art. 21) prescrive di garantire la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero e il miglioramento dell’assetto naturale dei luoghi; sono ammessi interventi di manutenzione e miglioramento degli approdi esistenti esclusivamente ai fini di consentire l’ormeggio temporaneo di piccole imbarcazioni; sono ammessi interventi riconducibili a manutenzione ordinaria e d’adeguamento dei frangiflutti a protezione delle strutture d’approdo. Il progetto di difesa costiera, oggetto della presente richiesta di concessione demaniale, per quanto attiene la realizzazione di una scogliera radente in area demaniale, non risulta compatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento, in quanto altera la linea di costa, i valori presenti con incremento dell’artificializzazione e introduzione di ulteriori opere non riconducibili alla manutenzione con conseguente alterazione dell’assetto percettivo. Richiamando quanto espresso dal Provveditorato OOPP con nota prot. 8150 dd 06/03/2025 (…) si ritiene soluzione più adeguata anche sotto il profilo paesaggistico la messa in sicurezza del tratto costiero interessato attraverso il consolidamento e manutenzione del muro a gravità esistente mediante interventi di cuci e scuci in quanto compatibile con i beni paesaggistici interessati perché non compromette i caratteri connotativi del contesto fin qui descritti. Nella predisposizione di un nuovo progetto, modificato alla luce dei pareri espressi, si auspica la necessità di convocare una conferenza dei servizi istruttoria con eventuale coinvolgimento del proponente, con la possibilità di prosecuzione dei lavori con una conferenza decisoria in modalità sincrona ex art. 14 ter della L. 241/90 smi per il rilascio della concessione demaniale dell’art. 36 del codice della Navigazione che potrebbe ricomprendere anche altri atti di assenso tra cui l’autorizzazione paesaggistica art. 146 del Dlgs 42/2004 con il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia”;
- il 19.3.2025 perveniva il parere negativo dell’Agenzia del Demanio, alla luce dei pareri negativi del Provveditorato Interregionale OOPP e della Regione;
- il 24.3.2025 il Comune di Trieste trasmetteva al ricorrente il provvedimento di diniego;
- il 23.7.2025 la Regione trasmetteva al Comune l’atto di annullamento in autotutela del proprio precedente parere negativo dd 17.3.2025, emettendo parere favorevole e riservandosi nel contempo di convocare una conferenza di servizi;
- il 30.7.2025 il Comune richiedeva alla Regione di specificare se la citata conferenza di servizi sarebbe stata decisoria o preliminare e se la Regione intendesse convocarla come “Amministrazione procedente”, ricevendo il 26.8.2025 la nota di indizione per la data dell’8.9.2025 di una conferenza di servizi decisoria per la valutazione della documentazione su cui gli enti competenti si erano già espressi e rispetto alla quale era già stato formulato il diniego;
- l’1.9.2025 perveniva la nota del Provveditorato Interregionale OOPP, che comunicava di essersi “ già espresso in merito alla documentazione progettuale trasmessa dal Comune di Trieste (…)”;
- l’8.9.2025 si teneva la prima seduta, in cui la Regione derubricava verbalmente la conferenza di servizi da decisoria ad istruttoria;
- l’Agenzia del Demanio con nota dd 9.9.2025 esprimeva nuovamente un parere negativo, “ ai fini di tutela degli aspetti demaniali e dominicali dei beni pubblici dello Stato”;
- come rappresentato dal Comune, la conferenza di servizi non sarebbe proseguita e pertanto non risulterebbe adottata alcuna determinazione di conclusione.
12. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte.
13. Prendendo le mosse dalla censura volta ad evidenziare il difetto di competenza del Comune, ritiene il Collegio di prescindere dal rilievo di inammissibilità per difetto di interesse (in quanto dal suo eventuale accoglimento non conseguirebbe l’ottenimento del bene della vita ambito, venendo in rilievo poteri non ancora esercitati da parte dell’autorità competente, su cui il giudice non potrebbe pronunciarsi, dovendosi limitare a rilevare il vizio), formulato dall’Amministrazione locale intimata, in quanto detta censura è infondata.
Va premesso che il ricorrente si è limitato ad accennare, peraltro in forma dubitativa, ad un asserito vizio di incompetenza, senza sviluppare la censura ed in particolare omettendo di indicare quale a suo dire sarebbe l’Amministrazione titolare della competenza a decidere sull’istanza di concessione, che dal medesimo è stata peraltro presentata proprio al Comune di Trieste.
Rileva il Collegio che la competenza del Comune trova fondamento nell’art. 13 bis comma 2 quater della LR 22/2006, come modificata dalla LR 10/2017, secondo cui “ Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall’1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 (…)”, laddove il comma 1 riguarda le “ concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa” ed il comma 2 le “concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico”.
Come evidenziato dal Comune, il PUD non contempla tale competenza dell’Amministrazione locale, in quanto approvato nel 2007, pertanto antecedentemente alla modifica introdotta nella LR 22/2006 dalla citata legge n. 10/2017.
14. La censura relativa ad un asserito difetto di istruttoria è infondata.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, dalla documentazione agli atti risulta che il provvedimento di rigetto dell’istanza è stato il frutto di un complesso iter procedimentale, come sopra sinteticamente ripercorso, nell’ambito del quale sono stati acquisiti i pareri di tutte le Amministrazioni il cui contributo è previsto ex lege.
15. La decisione in parola risulta motivata per relationem sulla base dei pareri negativi degli enti competenti, che sono stati messi a disposizione del ricorrente mediante allegazione.
Detta tipologia di motivazione è pienamente conforme al dettato normativo “ alla stregua di consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2020, n. 817 secondo cui: “… si ritiene che, come correttamente precisato dal T.a.r., siffatta tipologia di motivazione è legittima; ed invero, qualora la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti, risulta possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 settembre 2019, n. 6145). In particolare l’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sancisce la legittimità del richiamo ad altro provvedimento a fini motivazionali, purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all’interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 agosto 2019, n. 5672, e Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2019, n. 1544) . …”) (Cons St sez. II, 14.3.2025 n. 2129).
I pareri sulla cui base poggia il diniego sono espressione di ampia discrezionalità tecnica che, come tale, in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, non può essere oggetto di sindacato da parte del GA se non in caso di manifesta abnormità, incoerenza o illogicità, non rinvenibili nel caso di specie.
16. La censura relativa ad una omessa comunicazione del preavviso di rigetto non è meritevole di positivo apprezzamento, in quanto il Comune ha inviato il 14.8.2024 apposita pec (doc. 11) al tecnico incaricato dal ricorrente e per conoscenza agli enti competenti, allegando il parere negativo dd 8.8.2024 del Provveditorato OOPP, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
17. In merito alla censura volta ad evidenziare l’omessa convocazione della conferenza di servizi, va premesso che detta conferenza costituisce un modulo procedimentale e organizzatorio per la gestione delle procedure complesse, che non altera le regole che presiedono alla competenza amministrativa.
La deduzione del ricorrente secondo cui l’asserita incompetenza del Comune (a cui peraltro come detto, ha presentato la propria istanza) a pronunciarsi in merito al rilascio di una concessione ad usi diversi avrebbe dovuto comportare l’indizione di una conferenza di servizi per superare tale vizio, risulta pertanto non condivisibile.
Come correttamente evidenziato dal Comune, trattasi di censura di carattere procedimentale, per cui trova applicazione l’art 21 octies della legge 241/1990 in quanto, in considerazione dei pareri negativi emessi dagli enti competenti ad esprimersi alla luce della peculiarità dell’intervento, ancorchè frutto di una insindacabile discrezionalità tecnica, il diniego del Comune costituiva indubitabilmente un atto dovuto.
L’Amministrazione locale ha idoneamente comprovato che, anche laddove fosse stata indetta conferenza decisoria, l’esito non avrebbe potuto essere diverso, in considerazione dei predetti pareri negativi, che configurano atti di dissenso e in proposito l’art. 14 bis legge 241/90 dispone che quando l’amministrazione procedente ha acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, è tenuta ad adottare la determinazione di conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto di rigetto.
18. In merito alla pretesa del ricorrente a che l’Amministrazione comunale annulli in autotutela il proprio provvedimento di diniego, dovendosi valorizzare l’avvenuto ritiro in autotutela da parte della Regione del parere sfavorevole del 17.3.2025 con successiva adozione di un parere favorevole, si deve evidenziare che la legittimità del provvedimento gravato deve essere valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, per cui (ferma restando comunque la sussistenza degli altri pareri negativi) non assume rilevanza a detti fini il parere regionale positivo dd 23.7.2025 in quanto successivo.
18.1 Sul punto il Collegio deve altresì rilevare che detto parere favorevole appare inconciliabile proprio con le tutele previste dal Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia, All. Dee art. 10 lett. c), g) ed h) (correttamente richiamato dal primo parere reso in termini sfavorevoli dalla Regione il 17.3.2025 ed inspiegabilmente negletto nel nuovo parere) per quegli affioramenti del flysch (spettacolari ed unici in tutta la costiera triestina e ben evidenziati in particolare dalle foto n. 6 e 7 contenute nella relazione tecnica), che il ricorrente intenderebbe invece tombare con la progettata scogliera radente, per una lunghezza di 70 metri, con larghezza orizzontale di 5,30 metri.
Un tanto, pur in presenza di evidenti alternative non impattanti e altrettanto idonee a proteggere la proprietà privata, come quelle suggerite dal Provveditorato Interregionale OOPP e ampiamente condivise in prima battuta dalla Regione.
19. Circa la doglianza volta ad evidenziare che il progetto presentato dal ricorrente risulterebbe analogo all’intervento approvato dal Comune di Trieste con deliberazione giuntale n. 117/2025 nell’ambito del c.d. progetto CO.RE., “ che prevederebbe l’installazione di nuove scogliere in massi lungo il litorale urbano”, come condivisibilmente rilevato dall’Amministrazione locale trattasi di progetti in alcun modo sovrapponibili.
Viene in rilievo un’attività urbanistica di elaborazione di una variante di livello regionale e di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che mira all’obiettivo della protezione della costa, strumentale alla valorizzazione di spazi pubblici, con “ realizzazione di baie protette per la balneazione, che offrono sicurezza senza compromettere il ricambio di acqua, alternate a tratti di costa di più aperti”, intervento ben diverso dalla realizzazione della scogliera radente di cui al progetto del ricorrente.
20. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ed a favore del Comune di Trieste e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e liquidate come in dispositivo.
Le spese vanno invece compensate nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, in adesione alla richiesta formulata nella memoria difensiva dell’Ente, nonché nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia del Demanio, in quanto le medesime si sono costituite in giudizio solo con atto formale senza svolgere attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Comune di Trieste e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida nell’importo complessivo di € 6.000,00 (€ 3.000,00 a favore di ciascuna parte) oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia del Demanio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AR CA de AC di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IA CE, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA CE | AR CA de AC di Grisi' |
IL SEGRETARIO