Ordinanza collegiale 10 maggio 2019
Ordinanza cautelare 11 luglio 2019
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2023
N. 01843/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2019, proposto da-OMISSIS- -OMISSIS-Società Cooperativa società cooperativa consortile in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pignatone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento emanato da AGEA, avente ad oggetto “accertamento definitivo di indebita percezione di contributi comunitari Settore Trasformazione Agrumi”, notificato all’odierno ricorrente in data 31 gennaio 2019;
- di ogni altro atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il-OMISSIS- ricorrente – nella qualità di rappresentante di produttori di agrumi siciliani nei rapporti con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – ha premesso:
- di svolgere la funzione di istruire e presentare, per conto degli associati, le domande di accesso al sistema di aiuti comunitari, verificando la documentazione e trasmettendola all’Agea.
- di essere stata destinataria del provvedimento Agea di sospensione dei procedimenti di erogazione fino alla concorrenza della somma di euro 634.184,14 (prot. n. 2005.4583 del 6 dicembre 2005) adottato sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza n.-OMISSIS- del 10 novembre 2005 “ con la quale è stata comunicata l’esistenza del procedimento penale n. -OMISSIS-, c/o la Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti del-OMISSIS- in indirizzo (rectius: ASIAB) per truffa aggravata a carico della UE e di questa Agenzia ”;
- di avere impugnato tale provvedimento dinnanzi a questo T.A.R. che – con sentenza n. -OMISSIS-del 2 agosto 2012, confermata in appello (sentenza C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-) – respingeva il ricorso;
- che il C.G.A.R.S., pur rigettando l’appello, nel prendere atto della conclusione del procedimento penale con una sentenza di prescrizione, prospettava la necessità che in sede di adozione degli atti definitivi, l’amministrazione rivalutasse autonomamente le circostanze ostative all’erogazione del contributo.
Tanto premesso, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in oggetto lamentando:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 – violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa – carenza di potere, in quanto il provvedimento impugnato (espressione del potere di autotutela) non è stato adottato nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241/1990,
2) violazione del giudicato, sentenza C.G.A.R.S. n. -OMISSIS- – difetto di istruttoria – violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa – violazione delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo – eccesso di potere, in quanto l’Agea, nell’adottare il provvedimento impugnato, non avrebbe rinnovato l’istruttoria così come indicato nella sentenza del C.G.A.R.S.;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 – errore sui presupposti – violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa – difetto di istruttoria – violazione delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo – travisamento dei fatti – eccesso di potere, stante il generico richiamo del provvedimento impugnato alla citata segnalazione della Guardia di Finanza prot. n.-OMISSIS- del 10 novembre 2005.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, ha depositato documentazione.
Con ordinanza n.-OMISSIS-dell’11 luglio 2019, di cui non consta appello, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare condannando il ricorrente al pagamento delle spese di fase.
In data 14 febbraio 2023, l’amministrazione resistente ha depositato una memoria, cui ha replicato la parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2023, presente il difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché – anche ove si volesse qualificare il provvedimento impugnato come espressivo di un potere di autotutela della P.A.– l’esistenza di false rappresentazioni e di altre condotte di falso contestate, implicando la doverosità del provvedimento impugnato (ex art. 2 e 3 della l. n. 898/1986), escludono l’applicazione del termine perentorio di esercizio di tale potere previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 2019, n. 892)
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati poiché l’amministrazione resistente ha puntualmente indicato le condotte illecite consistite in una pluralità di falsi materiali e ideologici (false attestazioni, falsi contratti di conduzione di fondi rustici, false dichiarazioni, falsi timbri) non contestati, neppure genericamente, da parte ricorrente che si è limitata a richiamare la sentenza del Tribunale di Palermo di non luogo a procedere per intervenute prescrizione dei reati.
Il richiamo alla nota della Guardia di Finanza prot. n.-OMISSIS- del 10 novembre 2005 (prodotta in atti dall’amministrazione resistente) costituisce adeguata motivazione per relationem del provvedimento impugnato giacché in tale atto si descrivano compiutamente le condotte illecite fondanti la determinazione della P.A. e costituenti – a prescindere dall’esito del giudizio penale – completa ed esaustiva attività istruttoria, le cui risultanze – occorre ribadire – non sono state confutate dalla parte ricorrente, né successivamente alla notifica del provvedimento di sospensione, né in sede giurisdizionale.
Non sussiste, infatti, né la lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale, giacché, nell’ottica sostanziale che caratterizza il sistema delle garanzie ex l. n. 241/1990, il provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione – rappresentando tutte le ragioni ostative al soddisfacimento della pretesa – ha consentito alla parte ricorrente di esporre i fatti e le ragioni giuridiche in grado di confutare l’assunto della P.A.
Deve, inoltre, evidenziarsi come il provvedimento impugnato non possa ritenersi in contrasto con la sentenza del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS- non solo perché, in quanto portante la conferma del rigetto ricorso, la suddetta sentenza non può assumere alcuna valenza conformativa (T.a.r. per la Sicilia, Sez. III, 27 giugno 2019, n. 1724), ma anche in ragione dell’assenza di aliquid novi in grado di smentire la ricostruzione compiutamente ed esaustivamente effettuata dalla G.d.F.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Confermata la statuizione sulle spese assunta nella fase cautelare dall’ordinanza n.-OMISSIS-dell’11 luglio 2019, le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Conferma la statuizione sulle spese della fase cautelare di cui all’ordinanza n.-OMISSIS-dell’11 luglio 2019 e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.