Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Decreto presidenziale 8 gennaio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITIANA
IN NOME DEL POPOLO ITIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale ER il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA S.r.l., in ERsona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B11113FF50, rappresentato e difeso dall’avvocato AN Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TR ER L’LI S.p.A., in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Gentile, Giovanna Fersurella, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Gentile in Roma, via Sebino n. 29;
nei confronti
TA SE s.r.l., Consorzio Stabile GE s.c. a r.l., in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Costanzo, AN Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UB S.p.A., in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A. del decreto privo di data e numero di protocollo, trasmesso tramite Portale HWTP solo in data 10.3.2025, con il quale è stata aggiudicato ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 36/2023 l’accordo quadro TENDER 70364 – Lotto 5 – Direzione 6° Tronco Cassino – CIG: B11113FF50 all’ATI ITSE;
B. della nota di trasmissione trasmessa a mezzo PEC tramite portale HWTP ricevuta il 20.2.2025;
C. dei verbali di gara dell’11.12.2024 e del 16.12.2024; nonché dei verbali in seduta riservata n. 1 dell’8.8.2024; n. 2 del 16,18, 23, 25 e 27 settembre (in parte qua) e del 7,15,16,21,23,25 e 28 ottobre 2024 (in parte qua); n. 3 del 4.11.2024 in parte qua contenente proposta di aggiudicazione provvisoria.
D. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
nonché ER l’accertamento
- del diritto dell’impresa TRAFFITEK s.r.l. ad aver aggiudicato l’appalto in oggetto;
- della dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’ATI IT-SE nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 C.P.A.
nonché ER la condanna
- della società TR ER l’LI alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a carico della stazione appaltante della sottoscrizione del contratto in favore dell’impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa TRAFFITEK s.r.l. a subentrare nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio sia stato stipulato il contratto in favore dell’ATI IT SE;
- nell’ipotesi in cui non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’ATI IT SE, al risarcimento ER equivalente ai sensi dell’art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all’utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IT SE S.R.L. il 7\4\2025 :
ER l’annullamento
- in via condizionata e subordinata rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale, degli atti e dei provvedimenti di ammissione del concorrente RA al lotto 5, nonché di valutazione della relativa offerta, ivi inclusi tutti i verbali di gara, gli atti e le valutazioni istruttorie ed ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
- in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, del provvedimento di aggiudicazione assunto da AS in data 22.03.2025, comunicato in data 24.03.2025 con il quale è stato aggiudicato il Lotto n. 2 - Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo le tratte della DT3 Bologna – CIG: B11113CCD7 dell’Accordo quadro TENDER 70364 ER l’affidamento di lavori manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l’intera rete autostradale di TR ER l’LI s.p.a. alla UB S.p.A.;
- della nota di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione caricata a portale e trasmessa in data 24.03.2025;
- ove occorra, dei verbali di gara dell’11.12.2024 e del 16.12.2024; nonché dei verbali in seduta riservata n. 1 dell’8.8.2024; n. 2 del 16,18, 23, 25 e 27 settembre (in parte qua) e del 7,15,16,21,23,25 e 28 ottobre 2024 (in parte qua); n. 3 del 4.11.2024 in parte qua contenente proposta di aggiudicazione provvisoria;
- ove occorra, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi dell’esponente.
con richiesta in via condizionata e subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale:
- di subentro dell’esponente nel contratto stipulato con l’aggiudicatario del Lotto n. 2 ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;
- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile ER fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento ER equivalente del pregiudizio patito, con riserva di richiedere in separato giudizio, il ristoro dei danni ER equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRAFFITEK S.R.L. il 2\5\2025 :
ER l’annullamento
A. del decreto privo di data e numero di protocollo, trasmesso tramite Portale HWTP solo in data 10.3.2025, con il quale è stata aggiudicato ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 36/2023 l’accordo quadro TENDER 70364 – Lotto 5 – Direzione 6° Tronco Cassino – CIG: B11113FF50 all’ATI ITSE;
B. della nota di trasmissione trasmessa a mezzo PEC tramite portale HWTP ricevuta il 20.2.2025;
C. dei verbali di gara dell’11.12.2024 e del 16.12.2024; nonché dei verbali in seduta riservata n. 1 dell’8.8.2024; n. 2 del 16,18, 23, 25 e 27 settembre (in parte qua) e del 7,15,16,21,23,25 e 28 ottobre 2024 (in parte qua); n. 3 del 4.11.2024 in parte qua contenente proposta di aggiudicazione provvisoria.
D. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché ER l’accertamento
- del diritto dell’impresa TRAFFITEK s.r.l. ad aver aggiudicato l’appalto in oggetto;
- della dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’ATI IT-SE nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 C.P.A.
nonché ER la condanna
- della società TR ER l’LI alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a carico della stazione appaltante della sottoscrizione del contratto in favore dell’impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa TRAFFITEK s.r.l. a subentrare nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio sia stato stipulato il contratto in favore dell’ATI IT SE;
- nell’ipotesi in cui non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’ATI IT SE, al risarcimento ER equivalente ai sensi dell’art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all’utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TR ER L’LI s.p.a., di TA SE s.r.l., di Consorzio Stabile GE s.c. a r.l. e di UB s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale TA SE s.r.l. e Consorzio Stabile GE s.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IU IA e uditi ER le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La parte ricorrente ha partecipato, ER il lotto 5, alla gara ER l’affidamento dei “ lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l’intera rete autostradale di competenza delle direzioni di Tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e IX ”, bandita da TR ER l’LI (di seguito anche solo ASPI) in data 13 maggio 2024.
All’esito delle attività di valutazione, ASPI ha disposto l’aggiudicazione del lotto in questione all’ATI composta dall’impresa TA SE s.r.l. (in qualità di mandataria) e dal Consorzio Stabile GE S.c. a r.l. (di seguito, TA SE).
2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla procedura di gara, nonché la declaratoria di inefficacia dell’eventuale accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi, ove stipulati, e la condanna di ASPI a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dell’appalto e, in subordine, al risarcimento dei danni.
A fondamento del gravame ha articolato nove motivi di ricorso come di seguito rubricati:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 68, CO.11 E DELL’ART. 100 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 30, CO.2, DELL’ALLEGATO II.12 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PUNTO 7.2. DEL DISCIPLINARE. CA RENTE ISTRUTTORIA.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 23 DEL DISCIPLINARE E DELL’ART. 110 DEL D.LGS. 36/2023. OMESSA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 19.1. DEL DISCIPLINARE E DELL’ALLEGATO 008 RELATIVO AI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OEPV. OMESSA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 19.1. DEL DISCIPLINARE E DELL’ALLEGATO 008 RELATIVO AI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OEPV. OMESSA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 19.1. DEL DISCIPLINARE E DELL’ALLEGATO 008 RELATIVO AI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OEPV. OMESSA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 19.1. DEL DISCIPLINARE E DELL’ALLEGATO 008 RELATIVO AI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OEPV. OMESSA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 19.1. DEL DISCIPLINARE E DELL’ALLEGATO 008 RELATIVO AI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OEPV. OMESSA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 98, CO.3 DEL D.LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 e 104, CO.6 DEL D.LGS. 36/2023, NONCHE’ DEL PUNTO 8 DEL DISCIPLINARE .
3. Si sono costituiti in giudizio ER resistere al ricorso ASPI e la parte controinteressata, il TI composto da TA SE s.r.l.e Consorzio Stabile GE S.c. a r.l..
Quest’ultima parte ha, inoltre, proposto ricorso incidentale con il quale ha impugnato “ gli atti e i provvedimenti di ammissione del concorrente RA al lotto 5 ”, nonché “ in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, [il] provvedimento di aggiudicazione assunto da AS in data 22.03.2025, con il quale è stato aggiudicato il Lotto n. 2 … alla UB S.p.A. … con richiesta … di subentro dell’esponente nel contratto stipulato con l’aggiudicatario del Lotto n. 2 ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a. ”; in subordine, la parte ha agito ER il risarcimento dei danni.
A fondamento del ricorso incidentale ha articolato sette motivi di ricorso come di seguito rubricati:
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 104 comma 12 del d.lgs. 36/2023 e del paragrafo 8 del disciplinare. Violazione dell’art. 95 comma 1 lett. d) del d.lgs. 36/2023. Esclusione del concorrente e dell’ausiliaria ER utilizzo del medesimo requisito “premiale” in favore di altro concorrente aggiudicatario del Lotto n. 2 e ER partecipazione alla stessa gara da parte dell’ausiliaria in avvalimento premiale. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Inaffidabilità, invalidità, difetto di serietà ed aleatorietà dell’offerta. Violazione della par condicio competitorum. Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta.
Violazione e falsa applicazione del par. 23 del disciplinare e dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 31 c. 2 allegato I.7 del d.lgs. 36/2023. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum. Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta. Inammissibilità del ricorso principale e della censura n. 2 del ricorso principale ER abuso del processo.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 104 del d.lgs. 36/2023. Violazione del par. 19.1 del disciplinare e dell’Allegato 008 relativo ai criteri di attribuzione dei punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione del par. 8 del disciplinare. Nullità e/o invalidità del contratto di avvalimento ER mancata indicazione delle risorse messe a disposizione e ER utilizzo del medesimo requisito “premiale” in favore di altro concorrente aggiudicatario del Lotto n. 2. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum. Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta.
Violazione del par. 19.1 del disciplinare e dell’Allegato 008 relativo ai criteri di attribuzione dei punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al criterio A.1. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum. Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta. Inammissibilità del ricorso principale e della censura n. 3 del ricorso principale ER abuso del processo.
Violazione del par. 19.1 del disciplinare e dell’Allegato 008 relativo ai criteri di attribuzione dei punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al sub-criterio A.1. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum. Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta. Inammissibilità della doglianza n. 4 ER abuso del processo.
In subordine. Violazione e/o falsa applicazione del principio del risultato (art. 2 d.lgs. 36/2023) nonché degli artt. 3, 4 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 67 del d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di par condicio competitorum e della concorrenza. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato 008 contenente i “Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. Illegittimità e nullità dell’Allegato 008 limitatamente alla parte in cui ER l’assegnazione dei punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione A.7.a, A.7.b, A.7.c dispone indistintamente (alle pagg. 14, 15, 16) che “Laddove nell’ambito del TI partecipino uno o più Consorzi, ai sensi dell’art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) e/o lettera f) del Codice (sia in qualità di mandataria sia in qualità di mandante/i), ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo le casistiche di cui sopra, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate designate ER l’esecuzione e/o sia dalla capofila sia da tutte le consorziate.
Violazione e falsa applicazione del paragrafo 5 del disciplinare che impone un vincolo di aggiudicazione alla migliore offerta su più lotti di almeno due lotti. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum. Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta.
4. Si è altresì costituita in giudizio UB s.p.a. deducendo l’infondatezza tanto del ricorso incidentale proposto da TA SE, quanto del ricorso principale proposto da RA e chiedendo il rigetto di entrambi gravami.
5. A seguito del deposito in giudizio dei documenti di gara da parte di ASPI, la parte ricorrente ha presentato un ricorso ER motivi aggiunti, tramite il quale ha formulato quattro censure rubricate come segue:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PUNTI 1 E 14 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO 008. OMESSA ISTRUTTORIA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 14 DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO 008. OMESSA ISTRUTTORIA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 008. OMESSA ISTRUTTORIA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 23 DEL DISCIPLINARE E DELL’ART. 110 DEL D.LGS. 36/2023. OMESSA ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI .
6. Con ordinanza istruttoria n. 20027 del 11 novembre 2025 il Collegio, “ rilevato che con il primo motivo aggiunto e con il quarto motivo di ricorso incidentale la ricorrente principale e la ricorrente incidentale assumono, in relazione al criterio A.1 - ‘Curriculum lavori analoghi in presenza di traffico’, che la rispettiva controparte avrebbe omesso in sede di gara di allegare la documentazione comprovante i lavori dichiarati ”, ha ordinato ad TR ER l’LI s.p.a. di depositare in giudizio la “ prova dell’effettiva produzione in sede di gara (mediante caricamento sulla piattaforma telematica) della documentazione comprovante i lavori dichiarati rispettivamente dall’aggiudicatario e dalla parte ricorrente ”.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Nell’esame delle impugnative proposte, il Collegio ritiene, ER ragioni di opportunità, di esaminare prioritariamente il ricorso principale.
9. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, dopo aver premesso che “ l’importo di lavori che IT SE ha dichiarato di voler eseguire è pari ad € 6.198.010 ”, si duole del fatto che l’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto “ IT SE è in possesso della categoria OS 10 con classifica V che consente lavori fino all’importo di € 5.165,000 (cfr. SOA; doc.11). Anche applicando a tale importo l’incremento premiante del 20%, previsto dall’art. 2, co.2, dell’Allegato II.12 del Codice, l’importo dei lavori che IT SE è abilitata secondo le disposizioni di legge ad eseguire è ERò di € 6.198.000; importo quest’ultimo inferiore a quello indicato dalla stessa IT SE con riferimento alla specifica quota di lavori di sua competenza ”.
La censura è infondata essendosi in presenza di uno scostamento di entità irrisoria sia in termini ERcentuali (0,00001% ), sia in termini assoluti (€ 10,00), imputabile all’arrotondamento nella conversione della ERcentuale di partecipazione di TA SE s.r.l. (da 44,589% a 44,59%) oERato automaticamente dal foglio di calcolo Excel utilizzato ER la redazione della domanda, che, come tale, non poteva giustificare (diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente) l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario, anche considerando che l’errore in questione, essendo facilmente riconoscibile e suscettibile di correzione senza alterare il contenuto dell’offerta e senza attingere a fonti esterne alla documentazione presentata, avrebbe potuto essere corretto in sede di soccorso istruttorio.
10. Con il secondo motivo di ricorso, come integrato dal quarto motivo aggiunto, la parte deduce che “ l’offerta economica dell’aggiudicatario TA SE non è sostenibile ” ove si considerino i costi degli otto contratti di avvalimento stipulati dall’aggiudicataria, i quali prevedono un corrispettivo a favore delle imprese ausiliarie pari all’1% dell’importo contrattuale, come si evincerebbe dal seguente calcolo: “ L’importo dei lavori, depurato del ribasso, è pari ad € 7.571.520,00, di cui € 6.663.660,00 ER i costi della manodoERa non soggetti a ribasso, secondo la quantificazione oERata da TR ER l’LI. L’importo dei soli lavori (esclusa la manodoERa) ammonta quindi € 907.860,00. Da tale importo vanno ERò detratti i corrispettivi degli 8 contratti di avvalimento pari ad € 872.921,60, sicché la differenza è di appena € 34.938,40. A tale ultimo importo vanno ulteriormente detratti i costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavori quantificati dall’ATI in € 132.635,04. L’importo derivante da tale sottrazione comporta che l’offerta presentata dall’ATI è in ERdita di ben € 97.696,64 ”.
La stazione appaltante si è difesa, sul punto, sostenendo che “ il corrispettivo di avvalimento pattuito dalle Parti andrà a compensare il costo delle attrezzature e del ERsonale che l’impresa ausiliaria metterà a concreta disposizione dell’impresa ausiliata … E’, dunque, evidente che non si tratta di ulteriori costi rispetto a quelli che andranno sostenuti dall’ATI ER l’esecuzione dell’appalto, bensì di costi già compresi in questi ultimi ”.
In termini analoghi si è difesa la parte controinteressata: “ i costi derivanti dai contratti di avvalimento, in realtà, compensano all’evidenza gli importi che l’appaltatore dovrebbe sostenere ER l’acquisto o la disponibilità dei materiali, dei mezzi e del ERsonale previsto nel contratto di avvalimento medesimo, risultando da ascrivere semmai a voci quali noli e/o costi ER i mezzi/attrezzature e/o costo della manodoERa ed altri oneri vari. Di guisa che, è lo stesso costo delle lavorazioni da eseguire (nelle sue diverse voci) a remunerare l’avvalimento, derivando da quest’ultimo la disponibilità dei mezzi e delle risorse da impiegare in fase di esecuzione ”.
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
L’assunto argomentativo professato dalla parte resistente e dalla controinteressata non è condivisibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto da queste ultime, i costi derivanti dal contratto di avvalimento devono essere necessariamente considerati nella verifica dell’anomalia dell’offerta, con la conseguenza che la loro omessa considerazione può rendere l’offerta economicamente insostenibile, se erode l’utile dichiarato (cft. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 19/01/2026, n. 89; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 01/07/2022, n. 607, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 23/05/2023, n. 5100; Tar Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. I, 06/ 11/ 2019, n. 1911; T.A.R. Napoli Campania, Sez. IV, 17/12/2020, n. 6211).
Orbene, nel caso si specie, l’omessa considerazione di tali costi (che ammontano complessivamente a € 872.921,60) appare idoneo a compromettere la sostenibilità e l’attendibilità dell’offerta, poiché suscettibile di azzerare l’utile previsto dall’aggiudicataria, generando una ERdita di (almeno) euro € 97.696,64 (secondo il calcolo effettuato dalla ricorrente, che non è stato specificamente smentito dalle controparti).
Ne discende che la scelta di AS di non attivare la verifica di anomalia si è fondata su una premessa manifestamente illogica, quella secondo cui il costo dell’avvalimento non andrebbe considerato nella verifica della sostenibilità dell’offerta ERché già incluso (e remunerato) nei costi da sostenere ER l’esecuzione dell’appalto.
Viceversa, la stazione appaltante avrebbe dovuto esaminare l’impatto del costo dell’avvalimento sull’utile della commessa, verificando che, pur a fronte della sua conseguente riduzione, vi fossero sufficienti margini ER ritenere sostenibile l’offerta.
In definitiva le allegazioni della ricorrente fanno emergere l’inattendibilità della valutazione della stazione appaltante, che ha ritenuto non necessaria l’attivazione della verifica di congruità.
La parte resistente dovrà, in conseguenza dell’accoglimento della censura in esame, disporre una puntuale verifica della congruità e sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, adottando, all’esito, i provvedimenti consequenziali, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale esclusione dell’offerta qualora giudicata incongrua.
11. Con il terzo motivo di ricorso, come integrato dal primo motivo aggiunto, la parte denuncia la violazione del punto 19.1. del disciplinare di gara (“ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ”) e dell’Allegato 008 al suddetto disciplinare (recante i “ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ”) ER avere la Commissione attribuito il punteggio massimo all’ATI aggiudicataria ER il criterio relativo al “ curriculum lavori analoghi in presenza di traffico ” malgrado la mancanza sulla piattaforma telematica di negoziazione della documentazione richiesta dalla lex specialis ER comprovare l’esERienza pregressa maturata dal concorrente in lavori analoghi (“ la corposa documentazione versata in atti non risulta a tutt’oggi presente nella Piattaforma telematica di negoziazione ”).
Il motivo risulta privo di fondamento in quanto, all’esito dell’espletata istruttoria, è emerso che la documentazione depositata in giudizio dall’aggiudicataria e dalla stazione appaltante corrisponde a quella effettivamente prodotta in sede di gara dall’ATI TA SE.
12. Con il terzo motivo aggiunto la parte lamenta che “ anche a voler ammettere che la documentazione relativa al criterio A.1. fosse stata regolarmente presentata attraverso la Piattaforma, comunque, essa non è idonea a provare l’effettiva esecuzione di lavori analoghi in presenza di traffico ” in quanto “ l’ATI IT SE ha presentato delle semplici fatture ” laddove l’Allegato 008 al disciplinare prevedeva che “ la Commissione attribuirà il punteggio relativo al presente criterio di valutazione sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e comprovato con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo) dai quali si possa desumere quanto richiesto nel criterio ”.
La censura risulta genericamente formulata: ER un verso, la parte non ha individuato le specifiche esERienze pregresse rispetto alle quali mancherebbe la documentazione a comprova; ER l’altro, ha omesso di oERare qualsivoglia specifico riferimento alla copiosa documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, al contenuto dell’allegato n. 19 prodotto da TA SE.
Dunque il motivo non può essere accolto in quanto non è stato allegato neppure un principio di prova in ordine al fatto che i documenti presentati dall’aggiudicataria e versati in atti non sarebbero idonei a comprovare, nei termini richiesti dalla lex specialis , l’effettiva esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto della procedura de quo .
13. Con il quarto motivo la parte denuncia la presenza di ulteriori “ errori compiuti dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio relativo al criterio “curriculum lavori analoghi in presenza di traffico” … La somma dichiarata nel curriculum … ricomprende una serie di importi che non potevano essere conteggiati”. In particolare “dalla somma di € 29.119.045,43 vanno detratti:
A) tutti gli importi relativi ad appalti di servizi (e quindi non di lavori) ER un totale di € 13.285.681,99;
B) tutti gli importi di lavori eseguiti su strade comunali (quindi non rientranti nelle categorie A), B) e C) ER un totale di € 4.757.170,41;
C) tutti i lavori indicati da una non meglio precisato impresa Segnal System, indicata nel solo curriculum come ausiliaria del Consorzio VIAGEST, senza che siano stati depositati nell’offerta tecnica le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti e soprattutto il contratto di avvalimento ”.
La doglianza è fondata nei termini di seguito precisati.
13.1. Ai fini dell’esame della censura va premesso che l’Allegato 008 al disciplinare, contenente i “ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ”, prevedeva che il concorrente, ER ottenere l’assegnazione del punteggio in questione, avrebbe dovuto “ indicare l’importo complessivo dei lavori eseguiti … di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie in soggezione di traffico su strade cat. A e/o B e/o C (art. 2 Codice della strada) negli ultimi 4 (quattro) anni ”.
13.2. Ciò posto, l’ATI aggiudicataria, quanto alla contestazione sub A), si è difesa rilevando che “ i lavori pregressi dichiarati dall’odierno esponente … lungi dal rappresentare servizi tout court, sono all’evidenza qualificabili quali lavori … a mero titolo d’esempio, basti citare i primi due lavori pregressi, inseriti nella dichiarazione della mandante GE ” in relazione ai quali “ emerge che ER l’esecuzione delle sottostanti prestazioni è stata richiesto dalla legge di gara ai concorrenti il possesso di qualificazione SOA nelle Categoria OG3 e OS12 – A (i.e. attinenti ai lavori di manutenzione e/o installazione di barriere autostradali) ”.
L’aggiudicatario ha dunque limitato le proprie argomentazioni difensive unicamente a “ i primi due lavori pregressi, inseriti nella dichiarazione della mandante GE ” (ER l’importo di € 1.638.100,85).
Non si è, invece, soffermato (né lo ha fatto la stazione appaltante) sulla qualificabilità in termini di “ lavori ” di tutte le altre esERienze pregresse indicate nel proprio curriculum che figurano avere ad oggetto “ servizi ”, i quali complessivamente ammontano, secondo il calcolo della parte ricorrente, a € 13.285.681,99.
Ne deriva che non può ritenersi dimostrato che le suddette esERienze pregresse rientrino nella tipologia contrattuale richiesta dalla disciplina di gara, con conseguente fondatezza, in parte qua , della censura in esame.
13.3. Anche il profilo di doglianza sub B) risulta fondato.
La lex specialis di gara richiedeva, ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione, la pregressa esecuzione di lavori “ di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie in soggezione di traffico ” su autostrade (categoria A), su strade extraurbane principali (categoria B) e su strade extraurbane secondarie (categoria C).
Pertanto, i lavori eseguiti su strade non rientranti nelle categorie A, B o C di cui all’art. 2 Codice della strada - e, in specie, lavori eseguiti su strade comunali - non avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio da assegnare in relazione al criterio in parola.
Ebbene ASPI nelle proprie difese ha affermato di aver decurtato, dall’importo utile ai fini dell’attribuzione all’aggiudicataria del punteggio ER il criterio de quo , solo una parte dei lavori eseguiti su strade comunali dichiarati dall’aggiudicataria.
Nel dettaglio, la parte resistente si è limitata a non considerare esclusivamente gli interventi che figurano ai nn. 22, 222 e 223 dell’elenco di cui al documento n. 22 depositato da RA (“ il Consorzio GE ha eseguito lavori ER complessivi € 12.245.346,61. Da tale importo è stata detratta la somma di € 191.393,68, relativa a lavori eseguiti su strade comunali (intervento n. 22) … TA SE ha eseguito lavori ER complessivi € 3.929.143,53. Da tale importo sono state detratte le seguenti somme: € 264.614,70, riferito all’intervento n. 215, € 244.200,00, riferito all’intervento n. 222 e € 73.130,97, riferito all’intervento 223, in quanto afferenti a lavori su strade comunali ”).
ASPI ha, invece, erroneamente tenuto conto della pletora degli ulteriori interventi che, nel suddetto elenco, risultano commissionati da amministrazioni comunali (cft. nn. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ecc..).
Ne deriva la fondatezza del profilo di doglianza fatto valere dalla ricorrente.
13.4. Il profilo di doglianza sub C) risulta, invece, privo di fondamento dal momento che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nel ricorso ER motivi aggiunti, “ il 7 aprile controparte ha depositato in giudizio il contratto di avvalimento tra il Consorzio VIAGEST e l’impresa Segnal System s.r.l. (doc.32) la cui mancanza era stata denunciata con l’atto introduttivo del giudizio ”.
13.5. In conclusione, la censura deve essere accolta nei limiti sopra esposti, nella misura in cui i rilievi della ricorrente hanno evidenziato, sotto diversi profili, il difetto di istruttoria posto in essere dalla stazione appaltante in ordine all’attribuzione all’aggiudicataria dei punteggi relativamente al criterio di valutazione afferente il “ curriculum lavori analoghi in presenza di traffico ”.
14. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente contesta l’attribuzione all’aggiudicataria del massimo punteggio ER il criterio di valutazione relativo alla “ qualità offerta in termini di retroriflettenza (RL) ”.
Secondo la ricorrente, “ i materiali indicati [dall’aggiudicataria] non riescono a garantire il livello della retroriflettenza ER i 4 anni di durata dell’Accordo Quadro, secondo il coefficiente dichiarato dall’ATI ”, come risulterebbe dimostrato dalla relazione tecnica depositata in giudizio dalla stessa ricorrente in data 7 aprile 2025.
La censura non si presta a favorevole considerazione.
In disparte il fatto che la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente si basa su proiezioni teoriche, calcoli ipotetici e valutazioni predittive che non forniscono la prova concreta della erroneità del punteggio assegnato dalla stazione appaltante, risulta dirimente, al fine di escludere che le allegazioni della ricorrente facciano emergere, con la dovuta evidenza, alcuna palese inattendibilità del giudizio tecnico compiuto da ASPI, osservare che (come rilevato da UB s.p.a. nella propria memoria difensiva, senza ERaltro essere smentita dalla ricorrente), quanto al principale materiale preso in considerazione - “ pittura spartitraffico acrilica ” -, il consulente della ricorrente fa riferimento a un prodotto diverso da quello offerto dall’aggiudicataria.
In particolare, confrontando l’allegato 1 alla suddetta relazione tecnica con l’elenco dei materiali offerti dall’aggiudicataria (rispettivamente allegati 31 e 24 al fascicolo di parte ricorrente) ci si avvede che il consulente di parte ricorrente ha sviluppato la propria “ analisi delle schede tecniche ” con riferimento a un prodotto (pittura spartitraffico acrilica a solvente codice 32371408AZ2 della FIV Fontana Industrie Vernici) diverso da quello indicato dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica (pittura spartitraffico acrilica a solvente codice 32377009AIMA della FIV Fontana Industrie Vernici).
Ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso in esame.
15. Con il sesto motivo la ricorrente contesta l’attribuzione all’aggiudicataria del massimo punteggio in relazione ai criteri di valutazione relativi al “ possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2015 ”, al “ possesso della certificazione OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018 ” ed al “ possesso della certificazione della parità di genere ex art. 46 bis d.lgs. 198/2006 ”.
In particolare, contesta che “ mancano nella documentazione presentata in sede di gara i certificati della consorziata esecutrice CO.PAN s.r.l. ed al suo posto sono stati depositati i certificati dell’impresa CPC s.r.l. ”, con la conseguenza che la Commissione di gara avrebbe dovuto attribuire “ un punteggio dimezzato, ossia 1,5 punti anziché 3 punti ”.
La doglianza si rivela infondata in quanto la terza consorziata esecutrice CO.PAN s.r.l. è ricorsa all’avvalimento premiale ai fini della produzione in sede di gara delle citate certificazioni di qualità e ciò rende ragione del motivo ER cui sono stati prodotti i certificati dell’impresa ausiliaria CPC s.r.l., con la quale la prima ha sottoscritto un contratto di avvalimento (allegato n. 24 al fascicolo dell’aggiudicataria).
Il punteggio ottenuto dall’aggiudicataria risulta dunque correttamente assegnato in quanto tutte le consorziate indicate come esecutrici erano in possesso, anche tramite ricorso all’istituto dell’avvalimento, delle richieste certificazioni.
16. Con il settimo motivo la ricorrente contesta l’attribuzione all’aggiudicataria del punteggio ER il criterio di valutazione relativo alle “ proposte migliorative ER i materiali ” sul rilievo che “ l’ATI IT SE non ha allegato alla relazione alcuna documentazione a supporto di quanto dichiarato nella relazione ”.
La doglianza, che non mette in discussione nel merito il contenuto della relazione prodotta dall’aggiudicataria, è priva di pregio in quanto il già citato Allegato 008 recante i criteri OEPV, specificava espressamente che l’allegazione di ulteriore documentazione rispetto alla relazione illustrativa delle proposte migliorative era meramente facoltativa: “ Il Concorrente, in sede di offerta, dovrà produrre una relazione … ed eventuali allegati … La Commissione attribuirà il punteggio relativo al presente criterio esclusivamente sulla base degli elementi indicati nelle facciate e negli eventuali allegati … ”.
Ne deriva che la mancata presentazione, da parte del concorrente, di documentazione ulteriore rispetto alla suddetta relazione non costituiva – diversamente da quanto sembra sostenere la ricorrente – un fattore dirimente ai fini dell’attribuzione del punteggio in relazione al criterio in discussione.
17. Con l’ottavo motivo di ricorso la parte deduce che “ nel compilare il DGUE l’impresa IT SE … ha … dichiarato “NO” con riferimento alle fattispecie dei “gravi illeciti professionali”. Diversamente da quanto dichiarato, ERò, la IT SE è stata oggetto di un provvedimento di revoca di una precedente aggiudicazione ER grave inadempimento (con contestuale incameramento della polizza e segnalazione all’ANAC) adottato proprio dalla società TR ER l’LI con nota del 10.3.2022 … Si configura quindi l’ipotesi di illecito professionale previsto dall’art. 98, co.3, lett. c) ER aver la IT SE tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ”.
La censura è priva di fondamento.
Deve, infatti, escludersi la riconducibilità della suddetta vicenda a un’ipotesi di illecito professionale ove si consideri che l’ANAC, all’esito del procedimento ex art. 213, comma 10, del d.vo n. 50/2016, ha adottato in data 9 novembre 2022 - dunque prima che fosse bandita la gara de quo - un provvedimento di archiviazione del procedimento di segnalazione della suddetta revoca ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico, sul presupposto che la vicenda fosse stata determinata da un evento straordinario quale la pandemia di COVID-19 e, dunque, da una causa di forza maggiore.
18. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che “ le 7 imprese ausiliarie hanno omesso del tutto di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale … in mancanza del requisito prestato dalle imprese ausiliarie, l’importo complessivo dei lavori risulta essere inferiore a 4 milioni, con attribuzione di un punteggio pari a 0 ” relativamente al criterio di valutazione concernente il “ curriculum lavori analoghi in presenza di traffico ”.
La doglianza non coglie nel segno tenuto conto che - non essendo contestata nel merito la sussistenza di tali requisiti - la criticità rilevata dalla ricorrente risultava sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio, come previsto dal disciplinare di gara (paragrafo 8: “ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario ”) e come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza (cft., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 20/08/2025, n. 7090, secondo cui mediante il soccorso istruttorio “ si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’oERatore economico in quanto tale) ”).
19. Il ricorso principale deve quindi essere accolto nei limiti sopra esposti, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
20. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo l’aggiudicataria lamenta che “ l’ausiliaria utilizzata in avvalimento premiale, SEA – Segnaletica Stradale S.p.A., non solo ha preso parte alla gara controversa come concorrente (nei lotti 1, 3, 6), ma ha altresì prestato lo stesso requisito premiale fornito a RA (i.e. lavori analoghi - criterio A.1) anche all’aggiudicataria del lotto n. 2 (UB SpA) ”, in violazione dell’art. 104, comma 12, del codice dei contratti pubblici (secondo cui “ Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione ”) e del paragrafo 8 del disciplinare di gara (secondo cui “ Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’oERatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti ”).
La censura è priva di pregio.
Come già osservato dalla Sezione (sentenza n. 13986 del 15 luglio 2025) “ non può essere condiviso l’assunto, da cui implicitamente muove tale argomento, dell’unitarietà della procedura di evidenza pubblica indetta da TR ER l’LI, da cui discenderebbe l’incompatibilità tra l’impresa ausiliaria e quella ausiliata nella medesima gara.
È opportuno, infatti, ricordare che la gara suddivisa in più lotti, secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; id., sez. III, 18 maggio 2020, n. 3135) - non configura una procedura unitaria, bensì tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti. Laddove, quindi, la procedura abbia ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno dei quali assume veste autonoma sia ER il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze ER effetto delle vicende che attengono agli altri lotti. Pur essendo, quindi, la procedura disciplinata dalla medesima lex specialis, a ciascun lotto corrisponde una distinta gara, potendo i concorrenti partecipare a tutti, o a uno solo, o ad alcuni dei lotti, con conseguente distinta aggiudicabilità degli stessi previa autonoma procedura valutativa delle offerte presentate ER ciascuno di essi.
La riprova che, nella vicenda in esame, si trattava di otto gare diverse, ciascuna riferita al singolo lotto, è confermata dai seguenti indici rivelatori, quali: i) l’attribuzione di un distinto Cig ER ogni lotto (cfr. paragrafo 3 del disciplinare di gara); ii) la nomina di un diverso rup ER ciascun lotto di gara (cfr. Premesse del disciplinare di gara); iii) i prezzi a base d’asta distinti (cfr. paragrafo 3 del disciplinare); iv) la necessaria presentazione di domande di partecipazione separate ER ogni singolo lotto; v) la stipula di tanti accordi quadro quanti sono i lotti; vi) la separata valutazione delle offerte ERvenute ER ogni lotto di gara.
Pertanto, considerata la natura plurima e autonoma delle procedure di gara ER ciascun lotto, non trova applicazione la regola dettata dall’art. 104, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, che vieta all’impresa ausiliaria di partecipare alla medesima gara in qualità di concorrente, singola o associata ”.
21. Con un secondo motivo, la ricorrente incidentale contesta che “ l’offerta della RA va esclusa anche in quanto è insostenibile, irrealizzabile e, in ogni caso, anomala … quanto meno [era] necessaria attivazione della verifica di congruità ”.
La censura non si presta a favorevole considerazione in quanto muove dall’erronea premessa secondo cui il fatto che “ l’applicazione delle spese generali sui prezzi d’appalto avrà un’incidenza del 7,66% su ciascun prezzo offerto ” sarebbe “ di ER sé chiaramente indice di grave inattendibilità, inaffidabilità, insostenibilità e anomalia dell’offerta, laddove (così come nella previgente formulazione dell’art. 32 c. 2 del DPR 207/2010) l’articolo 31 comma 2 dell’allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 quantifica l’importo delle spese generali in una ERcentuale variabile tra il 13% e il 17%, a seconda della importanza, della natura, della durata e delle particolari esigenze dei singoli lavori ”.
L’assunto è infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta in una gara d’appalto le ERcentuali ER spese generali non sono incomprimibili, con la conseguenza che anche aliquote inferiori a quelle indicate dall’art. 32, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 207/2010 (oggi articolo 31 comma 2 dell’allegato I.7 del d.lgs. 36/2023), ben possono essere ammesse, dal momento che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa a impresa (cfr., ex multis , T.A.R. Campania Napoli , sez. I , 29/05/2020, n. 2074; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 1620/2022; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 03/06/2025, n. 1019).
Ne discende che una ERcentuale di incidenza delle spese generali pari al 7% non può considerarsi, ex se , un indice significativo della insostenibilità dell’offerta presentata da RA.
Non è dunque ravvisabile una reale anomalia in parte qua dell’offerta dell’odierna ricorrente.
22. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la controinteressata lamenta che “ RA è priva del requisito “premiale” dei pregressi lavori analoghi di importo pari ad euro 15.000.000,00 previsto dal criterio di valutazione dell’offerta sub A.1 dell’Allegato 008 al disciplinare, dal momento che RA non può beneficiare dei lavori analoghi dell’ausiliaria SEA e, come tale, avrebbe meritato un punteggio pari a 4 punti in luogo degli 8 conseguiti … dal momento che ha prodotto un contratto di avvalimento premiale con l’ausiliaria SEA – Segnaletica Stradale S.p.A. (che le ha fornito lavori analoghi ER un importo pari ad euro 20.302.844,44), palesemente nullo, illegittimo ed invalido ERché … non indica le risorse umane, strumentali ed il know how sottesi al requisito premiale prestato e messo a disposizione del concorrente ”.
In particolare la parte denuncia “ l’impossibilità di trasferire e mettere a disposizione dell’ausiliata il know how ammesso a punteggio, posto che l’assenza di alcun riferimento al “ERsonale” tecnico e qualificato (i.e. risorse “umane”) - ossia dei “portatori” del know how qualificante l’offerta, necessariamente da trasferire all’ausiliato - rende l’avvalimento de quo meramente cartolare. Nel caso di specie, manca ogni riferimento alle figure professionali che l’ausiliaria avrebbe dovuto mettere a disposizione dell’ausiliata … l’assoluta mancanza di indicazioni e di impegni circa le risorse messe a disposizione in termini di “ERsonale” non consente neanche di comprendere come l’ausiliaria SEA potrebbe materialmente trasmettere all’ausiliata il requisito esERienziale ammesso a punteggio ”.
Ai fini dello scrutinio della censura va premesso che il contratto di avvalimento tra RA e l’ausiliaria SEA s.p.a. stabilisce quanto segue:
“ L’impresa ausiliaria si obbliga a fornire all’Impresa ausiliata i seguenti requisiti tecnici (requisiti finalizzati a migliorare l’offerta del concorrente):
- curriculum dei lavori analoghi in presenza di traffico, di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie in soggezione di traffico su strade cat. A, B e C negli ultimi 4 anni - allegato n. 1;
- mezzi e attrezzature – allegato n. 2 ”.
Nell’allegato n. 2 (recante la dichiarazione delle risorse messe a disposizione) si legge quanto segue:
“ l’impresa SEA in qualità di impresa ausiliaria dell’impresa TRAFFITEK S.r.l. (ausiliata), ai fini del contratto di avvalimento mette a disposizione i seguenti mezzi ed attrezzature:
- N. 1 Autocarro modello IVECO 100 – targato FM 486 WY;
- N. 2 macchinette traccialinee modello LT90IE TP ”.
Ciò premesso, la doglianza è fondata.
Come affermato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in tutte le ipotesi in cui viene prestato un requisito di esERienza risulta indispensabile, affinché il prestito del requisito non si risolva in una mera oERazione cartolare, che ad esso corrisponda la messa a disposizione delle risorse e dei mezzi oERativi necessari a consentire il trasferimento all’avvalente dell’esERienza maturata (cft. Cons. Stato, Sez. V, 04/11/2024, n. 8711: “ in tema di "fatturato specifico pregresso ER rapporti analoghi … il "prestito" del requisito in esame ha un significato solo se il relativo contratto prevede i modi - che possono essere diversi, a seconda delle circostanze, dall’affitto d’azienda alla messa a disposizione della dirigenza tecnica, ovvero alla predisposizione di un programma di formazione del ERsonale o altro elemento comunque valutabile dalla stazione appaltante - ERché l’esERienza dell’impresa ausiliaria si possa considerare effettivamente trasferita all’impresa ausiliata … i suddetti contratti difettano anche del carattere della effettività del trasferimento di requisiti di esERienza (know how o segmenti organizzativi) atteso che non si fa riferimento a possibili affitti di rami di azienda, messa a disposizione della dirigenza tecnica o di eventuali programmi di formazione del ERsonale dell’ausiliata ”).
In altri termini, laddove il requisito oggetto di avvalimento consista nella pregressa esERienza dell’avvalsa nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, il trasferimento di requisiti (esERienza pregressa) e di risorse (umane, tecniche e materiali) deve essere specifico ed effettivo, tale da far ritenere che know how ed esERienza pregressa siano concretamente trasferiti (cft. TAR Campania Napoli, sez. II, 26/07/2024, n. 4437; Cons. St., sez. V, 16/05/2025, n. 4198; TAR Puglia Lecce sez. III, 07/12/2023, n. 1363; TAR Piemonte Torino, sez. I, 27/02/2022, n. 154).
Orbene nel caso di specie il contenuto dell’impegno contenuto nel contratto di avvalimento di cui si discute non soddisfa i prescritti requisiti di effettività, posto che esso nulla dice in ordine alle risorse umane (ERsonale tecnico e qualificato) messe a disposizione, né contiene altri elementi idonei a denotare un effettivo trasferimento del know how e dell’esERienza maturati dall’impresa ausiliaria all’impresa ausiliata.
La genericità del contratto di avvalimento si risolve, ERtanto, in una nullità del contratto da cui consegue che la ricorrente non avrebbe potuto beneficiare del punteggio aggiuntivo correlato all’esERienza maturata dall’ausiliaria SEA s.p.a..
La censura deve, quindi, essere accolta nella misura in cui è emersa una non corretta attribuzione alla ricorrente del punteggio relativamente al criterio di valutazione afferente il “ curriculum lavori analoghi in presenza di traffico ”.
23. Con un quarto motivo di ricorso la parte lamenta che “ sempre in relazione al requisito “premiale” dei pregressi lavori analoghi RA avrebbe meritato in realtà un punteggio pari a 0 (zero), non avendo esibito alcun documento a “comprova” dei pregressi lavori analoghi asseritamente eseguiti in proprio, laddove il bando stabiliva di comprovare i lavori analoghi dichiarati con CEL, SAL, certificati di pagamento, certificati di collaudo ”.
La censura non coglie nel segno.
La parte ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione presentata in corso di gara a riprova dei lavori pregressi ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione.
Senonché la ricorrente incidentale non ha formulato censure specifiche volte a contestare l’idoneità della suddetta documentazione e, in particolare, non ha indicato in relazione a quali specifiche commesse pregresse mancherebbe la documentazione a comprova: l’assenza di qualsiasi riferimento concreto alla documentazione prodotta in giudizio, non consentendo di verificare che il vizio denunciato effettivamente sussista, evidenzia l’infondatezza della censura che merita, dunque, di essere respinta.
24. Con un quinto motivo di ricorso la parte si duole dell’erronea attribuzione del punteggio relativo al medesimo criterio “ curriculum lavori analoghi in presenza di traffico ” sul rilievo secondo cui “ scorrendo l’elenco dei lavori analoghi indicati da RA ai fini del criterio A.1 si ha evidenza del fatto che anche quest’ultima ha dichiarato e ritenuto analoghe alcune prestazioni rese ER il Comune di Torino” laddove, ai sensi della lex specilis, non avrebbero potuto essere considerati, ai fini dell’assegnazione del punteggio in questione, i lavori eseguiti su strade comunali ”.
Il motivo è destituito di fondamento ove si consideri che il committente delle commesse in questione non è il Comune di Torino bensì la Città Metropolitana di Torino e che vengono conseguentemente in questione non “ lavori eseguiti su strade comunali ” bensì lavori eseguiti su strade extra-urbane, i quali, ben potevano essere valorizzati ai fini dell’ottenimento del punteggio in parola.
25. Con il sesto motivo di ricorso la parte - al fine di ottenere “ la conservazione del punteggio conseguito dal TI TA SE (pari a 3 punti) ER i tre sub-criteri e il conseguente difetto di interesse all’accoglimento della censura n. 6 del ricorso principale di RA ” - contesta, in via subordinata, la clausola dell’Allegato 008 al disciplinare di gara relativa all’attribuzione del punteggio ER il criterio di valutazione riferito al “ possesso di certificazioni ”.
L’esame della censura risulta assorbito dall’infondatezza del sesto motivo del ricorso principale (punto 15 della presente pronuncia).
26. Con il settimo motivo la ricorrente incidentale impugna l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di UB s.p.a. chiedendo, nell’ipotesi in cui sia disposta l’aggiudicazione in favore di RA del lotto 5, di disporne l’annullamento e la conseguente aggiudicazione del medesimo in proprio favore.
La doglianza - proposta ER “ l’ipotesi in cui la RA, ER effetto dell’accoglimento del proprio ricorso principale, dovesse risultare aggiudicataria del Lotto n. 5 … laddove non risultasse più ERseguibile ER l’odierno esponente l’interesse al mantenimento dell’aggiudicazione del lotto qui controverso (il numero 5) ” - non può trovare accoglimento in quanto la condizione cui la parte ha subordinato l’esame della censura non si è verificata.
Invero, l’accoglimento del ricorso proposto da RA, nei termini prima detti, facendo salve le ulteriori determinazioni della stazione appaltante, non comporta automaticamente l’aggiudicazione a favore di quest’ultimo oERatore e, dunque, non preclude alla ricorrente incidentale di mantenere l’aggiudicazione del lotto 5.
27. In definitiva anche il ricorso incidentale merita, nei limiti anzidetti, di essere accolto.
28. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ER il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi, annullando ER l’effetto gli atti impugnati nei sensi specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
NA Scali, Primo Referendario
IU IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IA | AN LE |
IL SEGRETARIO