TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 3255
TAR
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 8 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Esclusione dell'ATI controinteressata per insufficiente qualificazione

    La censura è infondata in quanto lo scostamento è di entità irrisoria e imputabile ad arrotondamento automatico, potendo essere sanato tramite soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Offerta economica non sostenibile dell'aggiudicatario

    L'omessa considerazione dei costi di avvalimento nella verifica di anomalia ha reso l'offerta inattendibile. La stazione appaltante dovrà disporre una puntuale verifica della congruità e sostenibilità economica dell'offerta.

  • Rigettato
    Mancanza di documentazione comprovante lavori analoghi

    La censura è infondata in quanto la documentazione depositata in giudizio dall'aggiudicataria corrisponde a quella prodotta in gara.

  • Rigettato
    Documentazione insufficiente a provare lavori analoghi

    La censura è genericamente formulata e non indica specifici riferimenti alla documentazione prodotta, né un principio di prova della sua inidoneità.

  • Accolto
    Errori nell'attribuzione del punteggio per lavori analoghi (tipologia e classificazione strade)

    La censura è fondata in quanto non è stato dimostrato che tutte le esperienze pregresse rientrino nella tipologia contrattuale richiesta e la stazione appaltante ha erroneamente considerato lavori su strade comunali.

  • Rigettato
    Mancanza contratto di avvalimento per lavori indicati da impresa ausiliaria

    La censura è infondata in quanto il contratto di avvalimento con l'impresa Segnal System è stato depositato in giudizio.

  • Rigettato
    Attribuzione massimo punteggio per retroriflettenza

    La censura è infondata in quanto la relazione tecnica della ricorrente si basa su proiezioni teoriche e fa riferimento a un prodotto diverso da quello offerto dall'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio per certificazioni (ISO 14001, OHSAS 18001, parità di genere)

    La doglianza è infondata in quanto la consorziata ha utilizzato l'avvalimento premiale, giustificando la produzione dei certificati dell'impresa ausiliaria CPC s.r.l.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio per proposte migliorative materiali

    La doglianza è priva di pregio in quanto l'allegazione di ulteriore documentazione rispetto alla relazione era facoltativa secondo il disciplinare.

  • Rigettato
    Dichiarazione mendace dell'aggiudicatario riguardo gravi illeciti professionali

    La censura è infondata in quanto l'ANAC ha archiviato il procedimento relativo alla revoca, attribuendola a causa di forza maggiore (pandemia COVID-19).

  • Rigettato
    Mancata dichiarazione requisiti generali dalle imprese ausiliarie

    La doglianza non coglie nel segno in quanto la carenza era sanabile mediante soccorso istruttorio, come previsto dal disciplinare.

  • Rigettato
    Partecipazione dell'ausiliaria SEA alla stessa gara come concorrente e fornitore di requisito premiale ad altro aggiudicatario

    La censura è priva di pregio poiché la gara suddivisa in lotti non costituisce una procedura unitaria, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, escludendo l'applicazione del divieto di cui all'art. 104, comma 12.

  • Rigettato
    Offerta di RA insostenibile e anomala

    La censura non è fondata in quanto le percentuali per le spese generali non sono incomprimibili e aliquote inferiori possono essere ammesse.

  • Accolto
    RA priva del requisito premiale lavori analoghi per avvalimento nullo

    La doglianza è fondata. Il contratto di avvalimento non soddisfa i requisiti di effettività e specificità, non indicando le risorse umane e altri elementi idonei a denotare un effettivo trasferimento del know-how.

  • Rigettato
    RA non ha esibito documenti a prova dei lavori analoghi eseguiti in proprio

    La censura non coglie nel segno in quanto la ricorrente incidentale non ha formulato censure specifiche sulla documentazione prodotta da RA, né indicato in relazione a quali commesse mancherebbe la prova.

  • Rigettato
    RA ha dichiarato lavori analoghi eseguiti per il Comune di Torino

    Il motivo è destituito di fondamento in quanto i committenti erano la Città Metropolitana di Torino, non il Comune, e i lavori riguardavano strade extra-urbane ammissibili.

  • Rigettato
    Contestazione clausola sull'attribuzione punteggio per certificazioni

    L'esame della censura è assorbito dall'infondatezza del sesto motivo del ricorso principale.

  • Rigettato
    Impugnazione aggiudicazione lotto n. 2 a UB s.p.a.

    La doglianza non può trovare accoglimento in quanto la condizione cui è subordinata (accoglimento del ricorso principale di RA con conseguente aggiudicazione a suo favore) non si è verificata.

  • Accolto
    Violazione punti 1 e 14 del disciplinare e Allegato 008

    Motivo non esplicitato nel dettaglio, ma implicitamente accolto nei limiti in cui il ricorso principale è stato accolto.

  • Accolto
    Violazione punto 14 del disciplinare e Allegato 008

    Motivo non esplicitato nel dettaglio, ma implicitamente accolto nei limiti in cui il ricorso principale è stato accolto.

  • Accolto
    Violazione Allegato 008

    Motivo non esplicitato nel dettaglio, ma implicitamente accolto nei limiti in cui il ricorso principale è stato accolto.

  • Accolto
    Violazione punto 23 del disciplinare e art. 110 d.lgs. 36/2023

    Motivo non esplicitato nel dettaglio, ma implicitamente accolto nei limiti in cui il ricorso principale è stato accolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 3255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3255
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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