TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 67/2025 introdotta con ricorso depositato in data 27.01.2025 da
C.F.: ) nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] e (C.F.: Controparte_1
) nato il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
delle Betulle n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Roberto del Foro di
Ascoli Piceno
Avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.01.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- i signori e si sono conosciuti nell'anno 2004; Parte_1 Controparte_1
- gli stessi hanno convissuto more uxorio dal 2004 al 2008 e la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata da anni;
- dalla loro unione è nato il [...] ad [...];
- il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori all'atto della nascita;
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole in ordine alla erogazione di una somma a titolo di contributo al mantenimento stesso;
- le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati dall'art. 473 bis 51 c.p.c.;
- la sig. dichiara di svolgere la professione di operaia e che il suo reddito Parte_1
netto negli ultimi tre anni è stato pari a € 22.533,00 nell'anno 2022; € 23.806,00 nell'anno 2023; € 25.340,00 nell'anno 2024;
- il sig. dichiara di svolgere la professione di operaio e che il suo Controparte_1
reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a € 15.757,00 nell'anno 2022; €
16.009,00 nell'anno 2023; € 15.275,00 nell'anno 2024; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolare il mantenimento di figli naturali e legittimi alle seguenti
CONDIZIONI
1) maggiorenne non economicamente autosufficiente, rimarrà presso Persona_1
l'abitazione della madre;
2) La Sig. fisserà la propria residenza anagrafica e quella del figlio presso Parte_1
l'abitazione sita a via Pergolesi n. 2, Ascoli Piceno;
3) Il Sig. ha già trasferito la propria residenza a via delle Betulle n. 7, Ascoli CP_1
Piceno;
4) Il padre si impegnerà a corrispondere mensilmente alla madre a titolo di mantenimento del figlio, ancora non autosufficiente, la somma di € 150,00 entro e non oltre giorni 10 (dieci) di ogni mese e tale somma sarà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
5) Il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50% previo preavviso di almeno 24
(ventiquattro) ore ed esibizione di una regolare fattura. Comunque, per la loro individuazione e per le modalità di rimborso, i coniugi si riportano al Protocollo
d'intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno in data 04.09.2019, da considerarsi qui integralmente trascritto;
6) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
7) Delle detrazioni fiscali beneficeranno entrambi i genitori in parti uguali tra loro compatibilmente con le normative vigenti anche per l'erogazione dell'assegno unico in favore del genitore beneficiario;
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché del proprio figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa l'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 07.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 67/2025 introdotta con ricorso depositato in data 27.01.2025 da
C.F.: ) nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] e (C.F.: Controparte_1
) nato il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
delle Betulle n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Roberto del Foro di
Ascoli Piceno
Avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.01.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- i signori e si sono conosciuti nell'anno 2004; Parte_1 Controparte_1
- gli stessi hanno convissuto more uxorio dal 2004 al 2008 e la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata da anni;
- dalla loro unione è nato il [...] ad [...];
- il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori all'atto della nascita;
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole in ordine alla erogazione di una somma a titolo di contributo al mantenimento stesso;
- le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati dall'art. 473 bis 51 c.p.c.;
- la sig. dichiara di svolgere la professione di operaia e che il suo reddito Parte_1
netto negli ultimi tre anni è stato pari a € 22.533,00 nell'anno 2022; € 23.806,00 nell'anno 2023; € 25.340,00 nell'anno 2024;
- il sig. dichiara di svolgere la professione di operaio e che il suo Controparte_1
reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a € 15.757,00 nell'anno 2022; €
16.009,00 nell'anno 2023; € 15.275,00 nell'anno 2024; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolare il mantenimento di figli naturali e legittimi alle seguenti
CONDIZIONI
1) maggiorenne non economicamente autosufficiente, rimarrà presso Persona_1
l'abitazione della madre;
2) La Sig. fisserà la propria residenza anagrafica e quella del figlio presso Parte_1
l'abitazione sita a via Pergolesi n. 2, Ascoli Piceno;
3) Il Sig. ha già trasferito la propria residenza a via delle Betulle n. 7, Ascoli CP_1
Piceno;
4) Il padre si impegnerà a corrispondere mensilmente alla madre a titolo di mantenimento del figlio, ancora non autosufficiente, la somma di € 150,00 entro e non oltre giorni 10 (dieci) di ogni mese e tale somma sarà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
5) Il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50% previo preavviso di almeno 24
(ventiquattro) ore ed esibizione di una regolare fattura. Comunque, per la loro individuazione e per le modalità di rimborso, i coniugi si riportano al Protocollo
d'intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno in data 04.09.2019, da considerarsi qui integralmente trascritto;
6) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
7) Delle detrazioni fiscali beneficeranno entrambi i genitori in parti uguali tra loro compatibilmente con le normative vigenti anche per l'erogazione dell'assegno unico in favore del genitore beneficiario;
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché del proprio figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa l'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 07.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi