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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1824/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 31081/2021 - R.G. n. 84497/2019 - pubblicata in data
29/10/2021 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pagnozzi (C.F.: ), in virtù di procura in atti C.F._2
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale PA P.IVA_1
rapp.te p.t dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Alfredo Martucci Schisa (C.F. , in virtù di procura in atti C.F._4
appellato
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Prefetto p.t Controparte_3 P.IVA_2
appellata contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, con Parte_1
atto di citazione, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120190033451384000, ruolo n.
0002426/2019, notificata in data 5.07.2019, avente ad oggetto infrazioni al Codice della Strada. In particolare, eccepiva l'omessa notifica del sotteso verbale di accertamento della presunta infrazione
1 commessa, nonché la prescrizione del credito azionato, l'illegittima applicazione di maggiorazioni e la mancanza di motivazione della cartella.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 84497/2019, si costituiva in giudizio l' PA
, chiedendo di accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle
[...] domande formulate dall'attore per carenza di interesse ad agire, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento impugnata. Deduceva l'infondatezza della eccezione di prescrizione, nonché la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative all'attività svolta dall'ente impositore. Non si costituiva la . Controparte_3
Con sentenza n. 31081/2021 - R.G. n. 84497/2019 - depositata in data 29/10/2021, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire e compensava le spese di lite. , nell'appellare la predetta sentenza, deduceva che erroneamente il Parte_1
Giudice di prime cure aveva ritenuto impugnato un estratto di ruolo anziché la cartella di pagamento asseritamente notificata;
eccepiva ancora una volta l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito nonché la mancata rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella.
Si costituiva l' , la quale chiedeva il rigetto dell'appello poiché PA
infondato ed eccepiva nuovamente la sua carenza di legittimazione passiva in relazione a vizi attinenti alla condotta dell'ente impositore.
Non si costituiva la che, sebbene ritualmente citata nel presente giudizio di Controparte_3
appello, rimaneva contumace.
Con ordinanza del 26/02/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In comparsa conclusionale l' eccepiva l'inappellabilità della sentenza ex art. 339 c.p.c. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente occorre osservare che l' ha eccepito la sua PA carenza di legittimazione passiva. L'eccezione è infondata.
Secondo il più recente orientamento, a cui lo scrivente Giudicante ritiene di aderire, il debitore, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo vizi degli atti posti in essere dall'ente impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del
28/04/2017).
2 La Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 22080/17 depositata 22.09.17), in riferimento ad una vicenda identica a quella in esame, ha affermato: “va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento
(ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d. lgv n. 150 del
2011. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007 n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3101)”.
Alla luce di quanto sopra deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva anche dell'agente della riscossione.
3. Ciò detto va evidenziato che vi è un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale, in caso di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, sono ammissibili tre forme di opposizione:
l'opposizione nelle forme previste dall'art. 7 dlgs 150/2011 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell' art. 615 c.p.c. in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, nonché all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale"
La Corte di Cassazione (S.U. 22080/17) ha statuito che “l' opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011 (…) entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Inoltre la Corte di Cassazione (Cass ord 11789/19) ha chiarito che “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del
3 verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza del positivo esperimento di querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di contravvenzione al codice della strada, aveva ciononostante rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento, per non avere il ricorrente articolato difese di merito rispetto alla contestata infrazione)”.
Alla luce di tale orientamento giurispridenziale, la domanda de qua va riqualificata come opposizione ad esecuzione nella parte in cui l'appellante ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito e quale opposizione recuperatoria nella parte in cui ha lamentato la mancata notificazione del verbale di accertamento degli illeciti amministrativi.
Non può ritenersi, invece, in presenza di un'azione di accertamento negativo del credito, atteso che non è stato impugnato l'estratto di ruolo, come erroneamente argomentato dal Giudice di prime cure, ma la cartella di pagamento in seguito alla notifica della stessa al nel luglio 2019. Pt_1
Non si può dunque ravvisare la carenza di interesse ad agire erroneamente affermata dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata.
Vanno, dunque, esaminati i motivi di opposizione già articolati in primo grado e riproposti con il presente appello.
4. L'appello è ammissibile.
E' infondata l'eccezione sull'inammissibilità dell'appello, formulata dall' solo in comparsa CP_4 conclusionale, in quanto non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 339 co.3 c.p.c., non potendo ritenersi la sentenza appellata decisa secondo equità.
La Corte di Cassazione, come si legge nella ordinanza n. 17212/2017 del 12 luglio, ha statuito che è
"del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell' opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico" (cfr anche Cass 14304/22).
L'appello è anche fondato laddove l'appellante eccepisce la prescrizione del credito.
4 Va evidenziato che le parti appellate non hanno provveduto a dar prova della data di notificazione del verbale di contestazione della violazione del Codice della strada. In ogni caso, anche se si vuole far decorrere il dies a quo della prescrizione del credito iscritto a ruolo dall'1.01.2014 (data di elevazione del verbale) o dal 28.03.2014 (data della presunta notificazione del verbale sotteso), secondo quanto emerge dalla depositata cartella, è evidente che il credito è prescritto. In assenza di atti interruttivi deve ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la cartella di pagamento risulta notificata in data 5.07.2019. Ne discende la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione.
5. Va, invece, verificata la tempestività della domanda con chiara funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art.7 del Dlvo 150/2011, ratione temporis applicabile, nella parte in cui il Pt_1 ha dedotto l'omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici alla cartella di pagamento.
Sul punto rileva che la cartella di pagamento è stata notificata in data 5.07.2019 (come, invero, documentato dalla stessa odierna appellante, sin dal primo grado) mentre l'opposizione in primo grado è stata notificata in data 15.11.2019. La domanda è, dunque, inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di legge di 30 gg dalla dedotta conoscenza.
6. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parti appellate, secondo il principio della soccombenza. I compensi di lite del primo grado di giudizio vanno liquidati in favore di parte appellante in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore sino ad euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto della semplicità e del numero delle questioni trattate.
I compensi del secondo grado di giudizio in favore di parte appellante vanno liquidati in complessivi euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, sempre prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore sino ad euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata e ordina la cancellazione del relativo ruolo esattoriale;
b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 43,00 per esborsi, euro 139,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di , con attribuzione al procuratore Parte_1
antistatario.
c) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 64,50 per esborsi, in euro 232,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di , con attribuzione al procuratore Parte_1
antistatario.
Così deciso in Napoli il 2.06.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
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