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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 862/2024
Udienza del 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 862/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: riliquidazione del trattamento pensionistico.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 862/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che in data 20/10/2022 presentava domanda di pensione di vecchiaia;
- che con lettera del 09/02/2023, l' comunicava l'accoglimento CP_1 della suddetta domanda di pensione di vecchiaia categoria VOCOM n.
36022220 con decorrenza dal 1° agosto 2019;
- che la suddetta pensione veniva liquidata in via provvisoria nell'attesa della sistemazione della posizione assicurativa;
- che, all'esito del riconoscimento definitivo, nel calcolo della contribuzione della pensione, l' non conteggiava per intero la CP_1 contribuzione degli anni 1981 e 1982 (essendo stati conteggiati solo 3 mesi dell'anno 1981 e 7 mesi dell'anno 1982);
- che per i suddetti anni non si era tenuto conto che il ricorrente aveva versato nell'anno 1989 i contributi fissi mancanti per questi anni, come imposto anche dall'atto d'ingiunzione n. 14525/2000 – 443/95 ICOM notificato il 06/10/1995;
- che, inoltre, l' non aveva tenuto conto neanche della CP_1 contribuzione integrativa effettuata dal ricorrente nel periodo dal 2002 al 2004 relativa agli anni 1983 e 1985; infatti, erano stati conteggiati, rispettivamente, 10 mesi e 9 mesi, come si evince dall'estratto conto previdenziale.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il riconoscimento della maggiore contribuzione del ricorrente per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1985 e, per l'effetto, ordinare all' la riliquidazione della pensione categoria CP_1
VOCOM n. 36022220, con decorrenza dal 1° agosto 2019;
- conseguentemente condannare l' alla riliquidazione della CP_1 pensione includendo l'intera contribuzione per le annualità 1981, 1982,
1983 e 1985 nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul
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diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo.
2. Si è costituito l' che ha concluso per CP_1
l'inammissibilità/improponibilità della domanda ovvero per il suo rigetto perché infondata in fatto ed in diritto o, comunque, non provata e prescritta e con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Con riferimento alla contribuzione relativa agli anni 1981 e 1982 non vi è prova che il ricorrente abbia effettivamente versato i contributi fissi mancanti per questi anni.
Invero, il documento n. 3 allegato al ricorso (visibile anche con collegamento ipertestuale), ovvero la cartella n. 56 (data consegna ruoli
08/08/1989), che attesterebbe la prova del pagamento, non appare riferibile agli anni contributivi in questione, poiché da essa, seppur non integralmente visibile, si evince che si riferisce agli anni 1986 e 1987 (si veda anche il documento integrale prodotto dall' : doc. n. 5 allegato CP_1 alla memoria difensiva) e, in particolare, sembrerebbe riferirsi al 4° e 6° bimestre di tali anni.
Per quanto concerne la cartella n. 102 (presente nello stesso doc. n.
3) essa non risulta visibile integralmente, essendo stata riprodotta solo parzialmente all'atto della scansione, sicché non è possibile apprezzarne il suo contenuto integrale ed il suo valore probatorio.
In complesso, tutto il doc. n. 3 allegato al ricorso (che riproduce “a pezzi” le citate cartelle di pagamento) è comunque del tutto incomprensibile.
5. Anche la documentazione relativa ai contributi per gli anni 1983 e
1985 (ovvero i bollettini di versamento postale – doc. n. 5 allegato al ricorso, anch'essi difficilmente intellegibili in quanto talune ricevute sono scansionate solo parzialmente) non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo versamento dei contributi dovuti per gli anni 1983 e 1985.
Nella causale delle ricevute di versamento (ovvero i bollettini postali) si fa infatti riferimento ad “acconto atti precetto n. 014125/00 – 1296 e
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013746/00 311-95”.
Ora, mentre il primo numero (014125/00) figura effettivamente nel ricorso per ingiunzione di pagamento prodotto dal ricorrente (relativo al periodo dal 1983 al 1985), il secondo numero, pure indicato nella causale (013746/00 311-95), si riferisce ad un diverso decreto ingiuntivo (n. 1121/95) prodotto dall' (doc. n. 10 allegato alla CP_1 memoria difensiva) relativo al periodo contributivo dal 01/01/1986 al
31/12/1987.
A fronte di tale duplice causale (che richiama due “atti” di precetto, al plurale) sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente ricostruire specificamente nel ricorso gli importi dovuti in base a ciascun atto di precetto indicato nella causale e dimostrare che le somme versate sono esattamente corrispondenti a quelle richieste con l'atto di precetto riferito al decreto ingiuntivo prodotto (per gli anni 1983 e 1985).
Considerata la estrema genericità delle deduzioni contenute nel ricorso (in cui si assume semplicemente di aver versato i contributi), la domanda non può essere accolta anche con riferimento alle annualità in esame.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell , che si liquidano nella somma di CP_1
€ 1.000,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 862/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: riliquidazione del trattamento pensionistico.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 862/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che in data 20/10/2022 presentava domanda di pensione di vecchiaia;
- che con lettera del 09/02/2023, l' comunicava l'accoglimento CP_1 della suddetta domanda di pensione di vecchiaia categoria VOCOM n.
36022220 con decorrenza dal 1° agosto 2019;
- che la suddetta pensione veniva liquidata in via provvisoria nell'attesa della sistemazione della posizione assicurativa;
- che, all'esito del riconoscimento definitivo, nel calcolo della contribuzione della pensione, l' non conteggiava per intero la CP_1 contribuzione degli anni 1981 e 1982 (essendo stati conteggiati solo 3 mesi dell'anno 1981 e 7 mesi dell'anno 1982);
- che per i suddetti anni non si era tenuto conto che il ricorrente aveva versato nell'anno 1989 i contributi fissi mancanti per questi anni, come imposto anche dall'atto d'ingiunzione n. 14525/2000 – 443/95 ICOM notificato il 06/10/1995;
- che, inoltre, l' non aveva tenuto conto neanche della CP_1 contribuzione integrativa effettuata dal ricorrente nel periodo dal 2002 al 2004 relativa agli anni 1983 e 1985; infatti, erano stati conteggiati, rispettivamente, 10 mesi e 9 mesi, come si evince dall'estratto conto previdenziale.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il riconoscimento della maggiore contribuzione del ricorrente per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1985 e, per l'effetto, ordinare all' la riliquidazione della pensione categoria CP_1
VOCOM n. 36022220, con decorrenza dal 1° agosto 2019;
- conseguentemente condannare l' alla riliquidazione della CP_1 pensione includendo l'intera contribuzione per le annualità 1981, 1982,
1983 e 1985 nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 862/2024
diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo.
2. Si è costituito l' che ha concluso per CP_1
l'inammissibilità/improponibilità della domanda ovvero per il suo rigetto perché infondata in fatto ed in diritto o, comunque, non provata e prescritta e con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Con riferimento alla contribuzione relativa agli anni 1981 e 1982 non vi è prova che il ricorrente abbia effettivamente versato i contributi fissi mancanti per questi anni.
Invero, il documento n. 3 allegato al ricorso (visibile anche con collegamento ipertestuale), ovvero la cartella n. 56 (data consegna ruoli
08/08/1989), che attesterebbe la prova del pagamento, non appare riferibile agli anni contributivi in questione, poiché da essa, seppur non integralmente visibile, si evince che si riferisce agli anni 1986 e 1987 (si veda anche il documento integrale prodotto dall' : doc. n. 5 allegato CP_1 alla memoria difensiva) e, in particolare, sembrerebbe riferirsi al 4° e 6° bimestre di tali anni.
Per quanto concerne la cartella n. 102 (presente nello stesso doc. n.
3) essa non risulta visibile integralmente, essendo stata riprodotta solo parzialmente all'atto della scansione, sicché non è possibile apprezzarne il suo contenuto integrale ed il suo valore probatorio.
In complesso, tutto il doc. n. 3 allegato al ricorso (che riproduce “a pezzi” le citate cartelle di pagamento) è comunque del tutto incomprensibile.
5. Anche la documentazione relativa ai contributi per gli anni 1983 e
1985 (ovvero i bollettini di versamento postale – doc. n. 5 allegato al ricorso, anch'essi difficilmente intellegibili in quanto talune ricevute sono scansionate solo parzialmente) non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo versamento dei contributi dovuti per gli anni 1983 e 1985.
Nella causale delle ricevute di versamento (ovvero i bollettini postali) si fa infatti riferimento ad “acconto atti precetto n. 014125/00 – 1296 e
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 862/2024
013746/00 311-95”.
Ora, mentre il primo numero (014125/00) figura effettivamente nel ricorso per ingiunzione di pagamento prodotto dal ricorrente (relativo al periodo dal 1983 al 1985), il secondo numero, pure indicato nella causale (013746/00 311-95), si riferisce ad un diverso decreto ingiuntivo (n. 1121/95) prodotto dall' (doc. n. 10 allegato alla CP_1 memoria difensiva) relativo al periodo contributivo dal 01/01/1986 al
31/12/1987.
A fronte di tale duplice causale (che richiama due “atti” di precetto, al plurale) sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente ricostruire specificamente nel ricorso gli importi dovuti in base a ciascun atto di precetto indicato nella causale e dimostrare che le somme versate sono esattamente corrispondenti a quelle richieste con l'atto di precetto riferito al decreto ingiuntivo prodotto (per gli anni 1983 e 1985).
Considerata la estrema genericità delle deduzioni contenute nel ricorso (in cui si assume semplicemente di aver versato i contributi), la domanda non può essere accolta anche con riferimento alle annualità in esame.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell , che si liquidano nella somma di CP_1
€ 1.000,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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