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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/09/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 474/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 474/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Beniamino Calienno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vasto (CH) alla Via Antonio Bosco n. 8;
- ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.04.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Bertoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Rampa Occidentale n. 12;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, notificato il successivo 23.6.2023 unitamente al decreto di fissazione udienza, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...] in Marocco in data 30.10.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Regno del Marocco - Tribunale di prima istanza di con il n. 539, foglio n. 417, CP_2 registro n. 81, in data 2.11.2006), adottando il regime di separazione dei beni, e che dal matrimonio nascevano due figlie ( , in data 12.11.2012, ed , in data Persona_1 Persona_2
7.4.2015), adiva l'intestato Tribunale, chiedendo: “In via preliminare: - emettere i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: a) allontanamento della casa coniugale del Sig.
[...]
CP_1
b) assegno provvisorio per il mantenimento figli per € 500 mensili, oltre ad € 200,00 per la ricorrente;
Nel merito: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con trascrizione nel registro dello stato civile del comune di Montaquila (Is); 2) disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre alla quale si chiede venga assegnata la casa coniugale sita in Montaquila
(Is) alla via Starze 21; 3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni del Lunedì e del Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ed a settimane alterne nel giorno della domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 3) Assegnare la casa coniugale sita in Montaquila (Is) alla ricorrente, nella quale rimarrà a vivere unitamente ai figli minori;
4) Porre a carico del Sig.
[...] un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento di ciascun figlio, CP_1 con rivalutazione annuale del 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il 50 % delle spese straordinarie da individuarsi e rimborsarsi in conformità delle Linee Guida sul contributo al mantenimento dei figli di cui al protocollo del Tribunale di Isernia ed in mancanza di quello di
Milano, oltre un contributo per il mantenimento della ricorrente nella misura mensile di euro 200,00, con rivalutazione annuale al 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo;
5) disporre che i figli minori trascorreranno il periodo natalizio i minori resteranno ad anni alterni con il padre il 24 e 25 dicembre, l'anno successivo sarà con il padre il 31 dicembre e 1° gennaio, sempre nel rispetto dei turni lavorativi;
tutti i periodi e gli orari potranno essere cambiati dai genitori di comune accordo e nel rispetto dei desiderata dei minori;
6) disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori ad anni alterni il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'angelo; 7) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane non consecutive ed i giorni dovranno essere comunicati alla madre entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente rappresentava che la vita coniugale, sorta sotto i migliori auspici, con il trascorrere del tempo era divenuta intollerabile a causa delle asserite patologie del sig. quali la ludopatia e l'utilizzo assiduo di sostanze alcoliche;
CP_1 la stessa deduceva, altresì, di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa, dedicandosi esclusivamente alla cura delle proprie figlie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, impugnando le avverse richieste, Controparte_1 contestava la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente.
In particolare, l'odierno resistente riferiva di svolgere l'attività di operaio e di provvedere al mantenimento dell'intera famiglia, sostenendo da solo le spese relative alla locazione della casa familiare, alle utenze e ai vari bisogni delle bambine. Il sig. inoltre, non condividendo le abitudini giornaliere della coniuge, lamentava il CP_1 rifiuto della stessa di cercare un'occupazione lavorativa;
concludeva, dunque, chiedendo al
Tribunale adito di: “a) tenere in considerazione le norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme – o i principi – di diritto internazionale privato che valgono nell'ordinamento del Marocco, in quanto entrambi i coniugi sono cittadini marocchini;
b) decidere sulla separazione dei coniugi CP_1
– rispettando la legge marocchina, quindi il diritto internazionale privato, con la dovuta Pt_1 annotazione nel competente registro di matrimonio, avendo in considerazione che la separazione non
è prevista dalla il diritto di famiglia marocchino;
c) disporre l'affidamento condiviso CP_3 delle minori con collocamento prevalente presso il padre già titolare della casa locata;
d) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé le minori nei giorni del lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle
[... 18.00 ed a settimane alterne dal sabato alle 15.00 alla domenica alle 22.00; e) disporre che il sig. CP manterrà entrambe le bambine, poiché collocate con lui, mentre saranno a carico della sig.ra il 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo del Tribunale di Isernia;
f) Pt_1 disporre che la sig.ra restituisca la somma di 1.500 consegnatole al momento del Pt_1 CP_4 matrimonio a titolo di dote, a tal proposito si cita “ogni dote concessa dal marito alla moglie diventa di sua proprietà personale e, quindi, non può essere rivendicata dal marito e restituita dalla moglie
(ad eccezione del caso in cui la moglie chieda il divorzio senza giustificato motivo, al divorzio su iniziativa della moglie consegue la restituzione di una parte della dote o la corresponsione al marito di ogni altro mezzo atto a fornirgli un indennizzo o compensazione)”; g) disporre che le figlie trascorrano i periodi di festività italiane e mussulmane in maniera alternata tra i coniugi, lo stesso dicasi per le altre ricorrenze della loro religione”, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 25.10.2023, sentite le parti, venivano disposti i provvedimenti provvisori ed urgenti;
in particolare: l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo, posto a carico di quest'ultimo, di versamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari a complessivi € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 100,00.
In sede di precisazione delle conclusioni, pur riportandosi entrambe le parti alle conclusioni originariamente rassegnate, parte resistente chiedeva, altresì, la suddivisione dell'importo dell'Assegno Unico al 50% tra il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.7.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, con provvedimento del 5.8.2025, riservava la causa in decisione.
* * * * *
a) Sulla domanda di separazione. Premesso il richiamo al provvedimento del 12.11.2023 in ordine all'applicabilità dell'art. 31 co.2 l. 218/1995 (secondo cui “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”), a mente dell'art. 151 c.c. occorre esaminare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale - avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto - alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, si evince chiaramente dall'esposizione dei fatti fornita dalle parti che il rapporto di coniugio de quo ha subito negli anni un oggettivo deterioramento con conseguente progressivo scemare dell'affectio reciproca, tanto che allo stato attuale risulta impossibile qualsiasi ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo proprio della convivenza coniugale.
Il clima di tensione e di intolleranza, determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, testimonia il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
b) Sull'affidamento e il collocamento delle figlie minori e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affido condiviso è - in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c. - inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore
(cfr. Trib. Salerno, sez. I, 18 aprile 2017 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, Ordinanza n.
12474 dell'8 maggio 2024, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”.).
Nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è preposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita delle minori.
In ogni caso, il principio della bigenitorialità deve essere bilanciato anche con il bisogno primario di ogni minore di avere una dimora stabile e non subire eccessivi turbamenti derivanti da continui spostamenti, garantendo, per tale delicato momento della crescita, la presenza ponderante della madre.
Il Collegio, pertanto, sposando il criterio della c.d. “maternal preference”, ritiene di condividere l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione laddove precisa che “non sussistono ragioni per derogare al criterio di scelta ordinariamente seguito, che vedeva i bambini in età scolare collocati in via prevalente con la madre, anche quando, come nella specie, il padre avesse dimostrato eccellenti capacità genitoriali” (cfr. Cass. Sent. 14 settembre 2016, n. 18087). Per_ Dunque, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, le minori, ed , Per_1 vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale, anche in considerazione del maggior tempo a disposizione, si è da sempre dedicata in via esclusiva alla cura e alla crescita delle bambine.
Ciò posto, stante l'esigenza di garantire al genitore non collocatario un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali, il Collegio, salvi diversi accordi tra le parti, ritiene che non sussistano ragioni per modificare le modalità del diritto di visita del padre già stabilite in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti che, per comodità e chiarezza espositiva, qui si riportano:
“..il genitore non convivente potrà […] vedere e tenere con sé le figlie:
- tre giorni alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso
l'abitazione della madre (salve le settimane in cui il sig. svolge il turno di lavoro dalle CP_1
14.00 alle 22.00, nel quale caso il sig. potrà tenere con sè le figlie dall'uscita da CP_1 scuola fino all'inizio dell'orario lavorativo);
- a settimane alterne, anche dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica
(allorquando il sig. riaccompagnerà le minori presso la madre) con pernottamento CP_1 presso il padre;
- durante il periodo di Natale e fine anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di
Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
- le festività islamiche, se non coincidenti con altre festività, saranno trascorse con la madre
o con il padre, secondo il principio dell'alternanza (una festività con la madre, una con il padre etc.);
- durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno;
dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura”.
c) Sull'assegnazione della casa coniugale.
Giova precisare che “l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello
Bologna sez. I, 30/10/2024).
Pertanto, atteso che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'esigenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, va confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa de qua - sita in Montaquila (IS) - in quanto genitore collocatario in via prevalente delle minori. d) Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie e della coniuge.
Quanto ai profili economici, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento delle figlie, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze delle minori, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Sul punto, di recente, si è così pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità: “il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I,
29/08/2024, n. 23323).
Ebbene, il Collegio evidenzia che nel corso del giudizio è emerso che: a) la ricorrente, nonostante un breve periodo (2-3 mesi nel 2023) in cui ha lavorato presso un ristorante di
Vasto, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa e, all'attualità, risulta disoccupata (cfr. certificato reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, prodotto da parte ricorrente); b) il resistente, invece, è operaio di II livello presso l'azienda “Adler Evo Srl” di PO (cfr. busta paga prodotte dal resistente).
Orbene, posto il collocamento prevalente delle minori con la madre – in virtù del quale, tra l'altro, si riconosce alla ricorrente la corresponsione dell'Assegno Unico nella misura pari al
100% dell'importo – e le diverse esigenze connesse alla fascia di età delle figlie, si pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno per il CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie pari a complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlia), oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
In merito, invece, alla richiesta della ricorrente atta ad ottenere il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il tenore di vita, concetto non più utilizzabile per determinare l'assegno di divorzio, resta, invece, il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia addebitabile la crisi familiare;
pertanto, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza va valutato quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertate le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n. 25055).
Dunque, per quantificare l'assegno di mantenimento bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, deve procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ebbene, considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, dedotto, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, oltre che dalle risultanze testimoniali, da cui è emerso che il sig. lavora da anni come operaio presso la “Adler CP_1
Evo Srl”, così garantendo il sostentamento economico dell'intera famiglia e, nello specifico, provvedendo, con il suo unico stipendio, al pagamento del canone di locazione della casa familiare, alla spesa, alle utenze e ai vari bisogni delle figlie, e verificato, altresì, che i mezzi economici a disposizione della ricorrente non le consentirebbero di conservare lo stesso tenore di vita, occorre inevitabilmente procedersi alla comparazione delle posizioni economiche dei coniugi.
Pertanto, posto - si ribadisce - che l'inadeguatezza dei mezzi di un coniuge non rileva in senso assoluto, ma in raffronto alla posizione dell'altro, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, considerato lo stato di disoccupazione della ricorrente e valutata la documentazione attestante le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, è palese la disparità economica sussistente tra le stesse.
Orbene, posto che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione, per le ragioni sopraesposte si riconosce alla ricorrente, un assegno di mantenimento di € Parte_1
100,00 mensili a carico dell'odierno resistente.
e) Ulteriori questioni.
In merito alla richiesta del resistente di restituzione da parte della ricorrente della somma di
1.500 Dirhams, da esso offerta in dote alla all'atto del matrimonio, si rappresenta Pt_1 quanto segue.
Il diritto di famiglia marocchino prevede l'istituto della cd. “mahr” (dote); si tratta di una sorta di donativo nuziale - somma di denaro o beni - che il marito versa alla donna al momento del matrimonio (pena la nullità dello stesso), diventando di proprietà esclusiva della moglie e che, quindi, non può essere rivendicato dal marito e restituito dalla moglie, ad eccezione del caso in cui la moglie chieda il divorzio senza giustificato motivo.
Orbene, senza entrare nel merito della questione, posto che le parti (entrambe di cittadinanza marocchina) hanno contratto matrimonio nel Regno del Marocco, per poi trasferirsi successivamente in Italia, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della legge 218/1995, che a sua volta richiama l'art. 29, i rapporti patrimoniali tra i coniugi “devono essere regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.
Pertanto, considerato che nel caso di specie la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente nella provincia di Isernia, i rapporti patrimoniali tra i coniugi devono essere disciplinati dalla legge italiana, alla quale, tuttavia, è estraneo l'istituto della “mahr”.
Ne consegue, dunque, che, non potendo trovare riconoscimento una pretesa economica fondata su un istituto non contemplato dal diritto italiano, la domanda de qua, anche tralasciando questioni in merito alla corresponsione della somma stessa, deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, si ritiene assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, si ritiene che debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
• dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
• dispone l'affidamento condiviso delle minori ed , con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare, sita in Montaquila (IS), di cui si conferma l'assegnazione alla ricorrente;
• dispone che la regolamentazione del diritto di visita/frequentazione delle minori con il padre avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
• pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento di entrambe le figlie (€
150,00 ciascuna), oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
• dispone che l'Assegno Unico per le figlie venga percepito dalla ricorrente nella misura del
100%;
• dispone che versi in favore di un assegno mensile di € Controparte_1 Parte_1
100,00 a titolo di mantenimento;
• rigetta ogni ulteriore domanda;
• dichiara compensate le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montaquila (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 474/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Beniamino Calienno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vasto (CH) alla Via Antonio Bosco n. 8;
- ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.04.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Bertoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Rampa Occidentale n. 12;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, notificato il successivo 23.6.2023 unitamente al decreto di fissazione udienza, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...] in Marocco in data 30.10.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del Regno del Marocco - Tribunale di prima istanza di con il n. 539, foglio n. 417, CP_2 registro n. 81, in data 2.11.2006), adottando il regime di separazione dei beni, e che dal matrimonio nascevano due figlie ( , in data 12.11.2012, ed , in data Persona_1 Persona_2
7.4.2015), adiva l'intestato Tribunale, chiedendo: “In via preliminare: - emettere i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: a) allontanamento della casa coniugale del Sig.
[...]
CP_1
b) assegno provvisorio per il mantenimento figli per € 500 mensili, oltre ad € 200,00 per la ricorrente;
Nel merito: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con trascrizione nel registro dello stato civile del comune di Montaquila (Is); 2) disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre alla quale si chiede venga assegnata la casa coniugale sita in Montaquila
(Is) alla via Starze 21; 3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni del Lunedì e del Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ed a settimane alterne nel giorno della domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 3) Assegnare la casa coniugale sita in Montaquila (Is) alla ricorrente, nella quale rimarrà a vivere unitamente ai figli minori;
4) Porre a carico del Sig.
[...] un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento di ciascun figlio, CP_1 con rivalutazione annuale del 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il 50 % delle spese straordinarie da individuarsi e rimborsarsi in conformità delle Linee Guida sul contributo al mantenimento dei figli di cui al protocollo del Tribunale di Isernia ed in mancanza di quello di
Milano, oltre un contributo per il mantenimento della ricorrente nella misura mensile di euro 200,00, con rivalutazione annuale al 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo;
5) disporre che i figli minori trascorreranno il periodo natalizio i minori resteranno ad anni alterni con il padre il 24 e 25 dicembre, l'anno successivo sarà con il padre il 31 dicembre e 1° gennaio, sempre nel rispetto dei turni lavorativi;
tutti i periodi e gli orari potranno essere cambiati dai genitori di comune accordo e nel rispetto dei desiderata dei minori;
6) disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori ad anni alterni il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'angelo; 7) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane non consecutive ed i giorni dovranno essere comunicati alla madre entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente rappresentava che la vita coniugale, sorta sotto i migliori auspici, con il trascorrere del tempo era divenuta intollerabile a causa delle asserite patologie del sig. quali la ludopatia e l'utilizzo assiduo di sostanze alcoliche;
CP_1 la stessa deduceva, altresì, di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa, dedicandosi esclusivamente alla cura delle proprie figlie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, impugnando le avverse richieste, Controparte_1 contestava la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente.
In particolare, l'odierno resistente riferiva di svolgere l'attività di operaio e di provvedere al mantenimento dell'intera famiglia, sostenendo da solo le spese relative alla locazione della casa familiare, alle utenze e ai vari bisogni delle bambine. Il sig. inoltre, non condividendo le abitudini giornaliere della coniuge, lamentava il CP_1 rifiuto della stessa di cercare un'occupazione lavorativa;
concludeva, dunque, chiedendo al
Tribunale adito di: “a) tenere in considerazione le norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme – o i principi – di diritto internazionale privato che valgono nell'ordinamento del Marocco, in quanto entrambi i coniugi sono cittadini marocchini;
b) decidere sulla separazione dei coniugi CP_1
– rispettando la legge marocchina, quindi il diritto internazionale privato, con la dovuta Pt_1 annotazione nel competente registro di matrimonio, avendo in considerazione che la separazione non
è prevista dalla il diritto di famiglia marocchino;
c) disporre l'affidamento condiviso CP_3 delle minori con collocamento prevalente presso il padre già titolare della casa locata;
d) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé le minori nei giorni del lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle
[... 18.00 ed a settimane alterne dal sabato alle 15.00 alla domenica alle 22.00; e) disporre che il sig. CP manterrà entrambe le bambine, poiché collocate con lui, mentre saranno a carico della sig.ra il 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo del Tribunale di Isernia;
f) Pt_1 disporre che la sig.ra restituisca la somma di 1.500 consegnatole al momento del Pt_1 CP_4 matrimonio a titolo di dote, a tal proposito si cita “ogni dote concessa dal marito alla moglie diventa di sua proprietà personale e, quindi, non può essere rivendicata dal marito e restituita dalla moglie
(ad eccezione del caso in cui la moglie chieda il divorzio senza giustificato motivo, al divorzio su iniziativa della moglie consegue la restituzione di una parte della dote o la corresponsione al marito di ogni altro mezzo atto a fornirgli un indennizzo o compensazione)”; g) disporre che le figlie trascorrano i periodi di festività italiane e mussulmane in maniera alternata tra i coniugi, lo stesso dicasi per le altre ricorrenze della loro religione”, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 25.10.2023, sentite le parti, venivano disposti i provvedimenti provvisori ed urgenti;
in particolare: l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo, posto a carico di quest'ultimo, di versamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari a complessivi € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 100,00.
In sede di precisazione delle conclusioni, pur riportandosi entrambe le parti alle conclusioni originariamente rassegnate, parte resistente chiedeva, altresì, la suddivisione dell'importo dell'Assegno Unico al 50% tra il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.7.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, con provvedimento del 5.8.2025, riservava la causa in decisione.
* * * * *
a) Sulla domanda di separazione. Premesso il richiamo al provvedimento del 12.11.2023 in ordine all'applicabilità dell'art. 31 co.2 l. 218/1995 (secondo cui “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”), a mente dell'art. 151 c.c. occorre esaminare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale - avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto - alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, si evince chiaramente dall'esposizione dei fatti fornita dalle parti che il rapporto di coniugio de quo ha subito negli anni un oggettivo deterioramento con conseguente progressivo scemare dell'affectio reciproca, tanto che allo stato attuale risulta impossibile qualsiasi ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo proprio della convivenza coniugale.
Il clima di tensione e di intolleranza, determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, testimonia il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
b) Sull'affidamento e il collocamento delle figlie minori e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affido condiviso è - in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c. - inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore
(cfr. Trib. Salerno, sez. I, 18 aprile 2017 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, Ordinanza n.
12474 dell'8 maggio 2024, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”.).
Nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è preposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita delle minori.
In ogni caso, il principio della bigenitorialità deve essere bilanciato anche con il bisogno primario di ogni minore di avere una dimora stabile e non subire eccessivi turbamenti derivanti da continui spostamenti, garantendo, per tale delicato momento della crescita, la presenza ponderante della madre.
Il Collegio, pertanto, sposando il criterio della c.d. “maternal preference”, ritiene di condividere l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione laddove precisa che “non sussistono ragioni per derogare al criterio di scelta ordinariamente seguito, che vedeva i bambini in età scolare collocati in via prevalente con la madre, anche quando, come nella specie, il padre avesse dimostrato eccellenti capacità genitoriali” (cfr. Cass. Sent. 14 settembre 2016, n. 18087). Per_ Dunque, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, le minori, ed , Per_1 vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale, anche in considerazione del maggior tempo a disposizione, si è da sempre dedicata in via esclusiva alla cura e alla crescita delle bambine.
Ciò posto, stante l'esigenza di garantire al genitore non collocatario un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali, il Collegio, salvi diversi accordi tra le parti, ritiene che non sussistano ragioni per modificare le modalità del diritto di visita del padre già stabilite in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti che, per comodità e chiarezza espositiva, qui si riportano:
“..il genitore non convivente potrà […] vedere e tenere con sé le figlie:
- tre giorni alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso
l'abitazione della madre (salve le settimane in cui il sig. svolge il turno di lavoro dalle CP_1
14.00 alle 22.00, nel quale caso il sig. potrà tenere con sè le figlie dall'uscita da CP_1 scuola fino all'inizio dell'orario lavorativo);
- a settimane alterne, anche dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica
(allorquando il sig. riaccompagnerà le minori presso la madre) con pernottamento CP_1 presso il padre;
- durante il periodo di Natale e fine anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di
Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
- le festività islamiche, se non coincidenti con altre festività, saranno trascorse con la madre
o con il padre, secondo il principio dell'alternanza (una festività con la madre, una con il padre etc.);
- durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno;
dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura”.
c) Sull'assegnazione della casa coniugale.
Giova precisare che “l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello
Bologna sez. I, 30/10/2024).
Pertanto, atteso che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'esigenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, va confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa de qua - sita in Montaquila (IS) - in quanto genitore collocatario in via prevalente delle minori. d) Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie e della coniuge.
Quanto ai profili economici, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento delle figlie, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze delle minori, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Sul punto, di recente, si è così pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità: “il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I,
29/08/2024, n. 23323).
Ebbene, il Collegio evidenzia che nel corso del giudizio è emerso che: a) la ricorrente, nonostante un breve periodo (2-3 mesi nel 2023) in cui ha lavorato presso un ristorante di
Vasto, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa e, all'attualità, risulta disoccupata (cfr. certificato reddituale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, prodotto da parte ricorrente); b) il resistente, invece, è operaio di II livello presso l'azienda “Adler Evo Srl” di PO (cfr. busta paga prodotte dal resistente).
Orbene, posto il collocamento prevalente delle minori con la madre – in virtù del quale, tra l'altro, si riconosce alla ricorrente la corresponsione dell'Assegno Unico nella misura pari al
100% dell'importo – e le diverse esigenze connesse alla fascia di età delle figlie, si pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno per il CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie pari a complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlia), oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
In merito, invece, alla richiesta della ricorrente atta ad ottenere il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il tenore di vita, concetto non più utilizzabile per determinare l'assegno di divorzio, resta, invece, il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia addebitabile la crisi familiare;
pertanto, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza va valutato quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertate le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n. 25055).
Dunque, per quantificare l'assegno di mantenimento bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, deve procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ebbene, considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, dedotto, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, oltre che dalle risultanze testimoniali, da cui è emerso che il sig. lavora da anni come operaio presso la “Adler CP_1
Evo Srl”, così garantendo il sostentamento economico dell'intera famiglia e, nello specifico, provvedendo, con il suo unico stipendio, al pagamento del canone di locazione della casa familiare, alla spesa, alle utenze e ai vari bisogni delle figlie, e verificato, altresì, che i mezzi economici a disposizione della ricorrente non le consentirebbero di conservare lo stesso tenore di vita, occorre inevitabilmente procedersi alla comparazione delle posizioni economiche dei coniugi.
Pertanto, posto - si ribadisce - che l'inadeguatezza dei mezzi di un coniuge non rileva in senso assoluto, ma in raffronto alla posizione dell'altro, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, considerato lo stato di disoccupazione della ricorrente e valutata la documentazione attestante le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, è palese la disparità economica sussistente tra le stesse.
Orbene, posto che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione, per le ragioni sopraesposte si riconosce alla ricorrente, un assegno di mantenimento di € Parte_1
100,00 mensili a carico dell'odierno resistente.
e) Ulteriori questioni.
In merito alla richiesta del resistente di restituzione da parte della ricorrente della somma di
1.500 Dirhams, da esso offerta in dote alla all'atto del matrimonio, si rappresenta Pt_1 quanto segue.
Il diritto di famiglia marocchino prevede l'istituto della cd. “mahr” (dote); si tratta di una sorta di donativo nuziale - somma di denaro o beni - che il marito versa alla donna al momento del matrimonio (pena la nullità dello stesso), diventando di proprietà esclusiva della moglie e che, quindi, non può essere rivendicato dal marito e restituito dalla moglie, ad eccezione del caso in cui la moglie chieda il divorzio senza giustificato motivo.
Orbene, senza entrare nel merito della questione, posto che le parti (entrambe di cittadinanza marocchina) hanno contratto matrimonio nel Regno del Marocco, per poi trasferirsi successivamente in Italia, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 30 della legge 218/1995, che a sua volta richiama l'art. 29, i rapporti patrimoniali tra i coniugi “devono essere regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.
Pertanto, considerato che nel caso di specie la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente nella provincia di Isernia, i rapporti patrimoniali tra i coniugi devono essere disciplinati dalla legge italiana, alla quale, tuttavia, è estraneo l'istituto della “mahr”.
Ne consegue, dunque, che, non potendo trovare riconoscimento una pretesa economica fondata su un istituto non contemplato dal diritto italiano, la domanda de qua, anche tralasciando questioni in merito alla corresponsione della somma stessa, deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, si ritiene assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, si ritiene che debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
• dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
• dispone l'affidamento condiviso delle minori ed , con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare, sita in Montaquila (IS), di cui si conferma l'assegnazione alla ricorrente;
• dispone che la regolamentazione del diritto di visita/frequentazione delle minori con il padre avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
• pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento di entrambe le figlie (€
150,00 ciascuna), oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
• dispone che l'Assegno Unico per le figlie venga percepito dalla ricorrente nella misura del
100%;
• dispone che versi in favore di un assegno mensile di € Controparte_1 Parte_1
100,00 a titolo di mantenimento;
• rigetta ogni ulteriore domanda;
• dichiara compensate le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montaquila (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari