CASS
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 14/06/2024, n. 23788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23788 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IU IN nato il [...] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23788 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/05/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 15 luglio 2021 con cui AL IU Mihai era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 comma 1 n.2 e 7 cod.pen. per avere tentato di impossessarsi di attrezzi di lavoro custoditi all'interno di autoveicolo parcheggiato sulla pubblica via. 2. Il ricorrente con un primo motivo rileva che il giudice distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi immediatamente sulla causa di esclusione della punibilità per difetto di querela a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Cartabia alla disciplina sulla procedibilità dell'azione penale in ipotesi di furto aggravato;
con una seconda articolazione lamenta difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è fondato e risulta di carattere assorbente. Invero, alla luce dell'intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'art.624 2 625 n.2 e 7 cod.pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 art.2 comma 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativa, né essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice di appello, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., avrebbe dovuto accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell'autore del fatto. Nella specie, la procedibilità è stata riconosciuta in forza di querela presentata da persona che si è dichiarata essere il fratello dell'intestatario del veicolo (ES Fabio) il quale peraltro nessun diritto possedeva sul mezzo di trasporto o sui beni in esso contenuti né risultava legittimato a rappresentare la persona offesa sulla base del conferimento di una procura speciale. Deve sul punto rilevarsi come la persona offesa dal reato,titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen.,debba essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (sez.2, n.55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv.274255; S.U. n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio). 4 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il consigliere estensore il Pr sid nte'
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23788 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/05/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 15 luglio 2021 con cui AL IU Mihai era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 comma 1 n.2 e 7 cod.pen. per avere tentato di impossessarsi di attrezzi di lavoro custoditi all'interno di autoveicolo parcheggiato sulla pubblica via. 2. Il ricorrente con un primo motivo rileva che il giudice distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi immediatamente sulla causa di esclusione della punibilità per difetto di querela a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Cartabia alla disciplina sulla procedibilità dell'azione penale in ipotesi di furto aggravato;
con una seconda articolazione lamenta difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è fondato e risulta di carattere assorbente. Invero, alla luce dell'intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'art.624 2 625 n.2 e 7 cod.pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 art.2 comma 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativa, né essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice di appello, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., avrebbe dovuto accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell'autore del fatto. Nella specie, la procedibilità è stata riconosciuta in forza di querela presentata da persona che si è dichiarata essere il fratello dell'intestatario del veicolo (ES Fabio) il quale peraltro nessun diritto possedeva sul mezzo di trasporto o sui beni in esso contenuti né risultava legittimato a rappresentare la persona offesa sulla base del conferimento di una procura speciale. Deve sul punto rilevarsi come la persona offesa dal reato,titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen.,debba essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (sez.2, n.55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv.274255; S.U. n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio). 4 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il consigliere estensore il Pr sid nte'