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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
SI IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001930000 TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili n. 298.80.2025.0000193 (Fascicolo n. 2024/000037057) siccome asseritamente emessa e notificata in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti di seguito indicati:
1. cartella di pagamento n. 29820200011464428000 dell'importo complessivo di € 1.591,24 asseritamente notificata il 16/09/2022;
2. cartella di pagamento n. 29820210033631866000 dell'importo complessivo di € 1.552,36 asseritamente notificata il 16.09.2022;
3. cartella di pagamento n. 29820220009195800000 dell'importo complessivo di € 1.267,01 asseritamente notificata il 16.09.2022;
4. cartella di pagamento n. 29820220017264960000 dell'importo complessivo di € 481,84 asseritamente notificata il 15. 09.2022;
5. cartella di pagamento n. 29820220019551245000 dell'importo complessivo di € 156,51 asseritamente notificata il 25.1.2023;
6. cartella di pagamento n. 29820230016474544000 dell'importo complessivo di € 1.251,22 asseritamente notificata il 30.06.2023;
7. cartella di pagamento n. 29820230017368657000, dell'importo complessivo di € 341,34 asseritamente notificata il 14.07.2023;
8. cartella di pagamento n. 29820240001886766000, dell'importo complessivo di € 103,79 asseritamente notificata il 13.03.2024;
9. cartella di pagamento n. 29820240025635734000, dell'importo complessivo di € 1.228,37 asseritamente notificata il 29/04/2024;
10. cartella di pagamento n. 29820240032122884000 dell'importo complessivo di € 110,17 asseritamente notificata il 18.07.2024;
1.1.- Il ricorrente ha censurato l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e la decadenza dal potere accertativo e prescrizione degli interessi e sanzioni a causa della medesima circostanza di omessa notifica degli atti presupposti, concludendo per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del difensore.
2.- L'A.d.E. Siracusa si è costituita in giudizio il 30.05.2025, sostenendo che tutte le cartelle sarebbero state correttamente notificate e quindi eccependo la inammissibilità del ricorso siccome i vizi prospettati afferiscono unicamente agli atti presupposti.
2.1.- La Regione Siciliana si è costituita il 06.02.2026 sostenendo che l'art. 19 della legge regionale n.
24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n. 16/2015, secondo cui «… in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
2.2.- La Camera di Commercio non si è costituita in giudizio.
2.3.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Questa Corte di Giustizia in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.:
Cass. civ., SS.UU., n. 26242 e 26243 del 12.12.2014), ritiene di sollevare d'ufficio (art. 22, comma 2, d.lgs.
546/1992) la questione della omessa notifica del ricorso alla parte (A.d.E.R. Siracusa) che ha adottato l'atto.
3.1.- Il ricorso è inammissibile e come tale va dichiarato.
3.2.- La Corte accerta in punto di fatto che il ricorso non è stato notificato ad A.d.E.R. che è il soggetto che ha adottato l'atto impugnato.
E' utile ricordare che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la
Corte di Cassazione ha affermato il principio che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”. Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tuttavia, nei citati casi trattati dalla Corte di Cassazione si trattava sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo; pur tenendo conto che quello tributario è notoriamente un giudizio di impugnazione-merito, in cui il giudice è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa tributaria, non va in ogni caso dimenticato che quello tributario rimane strutturalmente un giudizio di natura “impugnatoria”, per cui non è giuridicamente ammissibile che a non essere stato intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (v. in termini CGT Associazione_1 , sez. 7: (1) 17.07.2025, n. 5142; (2) 01.07.2024, n. 5010; (3) CGT II Lazio, sez. 14, 03.10.2022, n. 4246). 3.3.- Diversamente opinando, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presterebbe a comportamenti di
“abuso del processo”, essendo essa l'unico soggetto che può ottemperare all'onere della prova relativo alla regolare notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) o interruttivi della prescrizione (che sono i vizi dedotti nel ricorso in esame).
È per questo che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo cui [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011
n. 24927 (che richiama Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], "nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
3.4.- In conclusione, il ricorso non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità per omessa notificazione del ricorso al soggetto giuridico (A.d.E.R. Siracusa) che ha adottato l'atto impugnato.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, tenuto conto della qualità e della complessità delle tesi sostenute dalle parti in causa, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.
M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio (A.d.E. Siracusa e Regione Siciliana) nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
SI IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001930000 TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili n. 298.80.2025.0000193 (Fascicolo n. 2024/000037057) siccome asseritamente emessa e notificata in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti di seguito indicati:
1. cartella di pagamento n. 29820200011464428000 dell'importo complessivo di € 1.591,24 asseritamente notificata il 16/09/2022;
2. cartella di pagamento n. 29820210033631866000 dell'importo complessivo di € 1.552,36 asseritamente notificata il 16.09.2022;
3. cartella di pagamento n. 29820220009195800000 dell'importo complessivo di € 1.267,01 asseritamente notificata il 16.09.2022;
4. cartella di pagamento n. 29820220017264960000 dell'importo complessivo di € 481,84 asseritamente notificata il 15. 09.2022;
5. cartella di pagamento n. 29820220019551245000 dell'importo complessivo di € 156,51 asseritamente notificata il 25.1.2023;
6. cartella di pagamento n. 29820230016474544000 dell'importo complessivo di € 1.251,22 asseritamente notificata il 30.06.2023;
7. cartella di pagamento n. 29820230017368657000, dell'importo complessivo di € 341,34 asseritamente notificata il 14.07.2023;
8. cartella di pagamento n. 29820240001886766000, dell'importo complessivo di € 103,79 asseritamente notificata il 13.03.2024;
9. cartella di pagamento n. 29820240025635734000, dell'importo complessivo di € 1.228,37 asseritamente notificata il 29/04/2024;
10. cartella di pagamento n. 29820240032122884000 dell'importo complessivo di € 110,17 asseritamente notificata il 18.07.2024;
1.1.- Il ricorrente ha censurato l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e la decadenza dal potere accertativo e prescrizione degli interessi e sanzioni a causa della medesima circostanza di omessa notifica degli atti presupposti, concludendo per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del difensore.
2.- L'A.d.E. Siracusa si è costituita in giudizio il 30.05.2025, sostenendo che tutte le cartelle sarebbero state correttamente notificate e quindi eccependo la inammissibilità del ricorso siccome i vizi prospettati afferiscono unicamente agli atti presupposti.
2.1.- La Regione Siciliana si è costituita il 06.02.2026 sostenendo che l'art. 19 della legge regionale n.
24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n. 16/2015, secondo cui «… in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
2.2.- La Camera di Commercio non si è costituita in giudizio.
2.3.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Questa Corte di Giustizia in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.:
Cass. civ., SS.UU., n. 26242 e 26243 del 12.12.2014), ritiene di sollevare d'ufficio (art. 22, comma 2, d.lgs.
546/1992) la questione della omessa notifica del ricorso alla parte (A.d.E.R. Siracusa) che ha adottato l'atto.
3.1.- Il ricorso è inammissibile e come tale va dichiarato.
3.2.- La Corte accerta in punto di fatto che il ricorso non è stato notificato ad A.d.E.R. che è il soggetto che ha adottato l'atto impugnato.
E' utile ricordare che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la
Corte di Cassazione ha affermato il principio che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”. Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tuttavia, nei citati casi trattati dalla Corte di Cassazione si trattava sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo; pur tenendo conto che quello tributario è notoriamente un giudizio di impugnazione-merito, in cui il giudice è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa tributaria, non va in ogni caso dimenticato che quello tributario rimane strutturalmente un giudizio di natura “impugnatoria”, per cui non è giuridicamente ammissibile che a non essere stato intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (v. in termini CGT Associazione_1 , sez. 7: (1) 17.07.2025, n. 5142; (2) 01.07.2024, n. 5010; (3) CGT II Lazio, sez. 14, 03.10.2022, n. 4246). 3.3.- Diversamente opinando, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presterebbe a comportamenti di
“abuso del processo”, essendo essa l'unico soggetto che può ottemperare all'onere della prova relativo alla regolare notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) o interruttivi della prescrizione (che sono i vizi dedotti nel ricorso in esame).
È per questo che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo cui [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011
n. 24927 (che richiama Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], "nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
3.4.- In conclusione, il ricorso non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità per omessa notificazione del ricorso al soggetto giuridico (A.d.E.R. Siracusa) che ha adottato l'atto impugnato.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, tenuto conto della qualità e della complessità delle tesi sostenute dalle parti in causa, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.
M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio (A.d.E. Siracusa e Regione Siciliana) nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì