Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 351
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha sollevato d'ufficio la questione della omessa notifica del ricorso all'Agente della Riscossione, che ha adottato l'atto impugnato. Si afferma che il ricorso è inammissibile perché non notificato al soggetto che ha adottato l'atto impugnato (Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa). Si richiama la giurisprudenza della Cassazione che, sebbene ammetta l'azione contro il concessionario, sottolinea l'onere di chiamare in causa l'ente impositore in casi non esclusivamente attinenti alla regolarità degli atti esecutivi. In questo caso specifico, la mancata intimazione dell'Agente della Riscossione, autore dei provvedimenti impugnati, rende il giudizio inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 351
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 351
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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