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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2763/2019 depositato il 03/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.n.c. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 06/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003840/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003840/2017 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02100003841/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02100003841/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02100003841/2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003842/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003842/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003842/2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03/10/2019 la società “Ricorrente_4 snc” e i soci Ricorrente_3 e le figlie Ricorrente_2 e Ricorrente_1, queste ultime subentrate al padre deceduto, presentavano appello avverso la sentenza n. 230/7/2019 della CTP di Bari – Sez. 7 – con la quale veniva rigettato il ricorso presentato dai coniugi Soggetto_1 e Ricorrente_3, all'epoca del ricorso introduttivo titolari ognuno del 50% del capitale sociale, avverso gli avvisi di accertamento nn. TVF021003840/2017, n.
TVF02100003841/2017 e n. TVF021003842/2017, con il quale l'Ufficio provvedeva ad accertare un maggior reddito in capo alla società ed ai singoli soci. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado eccependo:
· L'infondatezza nel merito ed illegittimità delle presunzioni operate – violazione dell'art. 116 c.p.c. – nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione – violazione degli artt. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/00;
· La violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ed illegittimità delle presunzioni operate – marginalità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e i paradigmi applicabili in base allo studio di settore;
· L'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni relative all'avviso di accertamento n.
TVF02100003841/2017.
In data 25/10/2019 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali, in accoglimento del terzo motivo di appello comunicava di aver emesso un provvedimento di autotutela parziale, con cui annullava la sanzione di € 14.352,30 relativamente ai tributi
IRPEF e addizionali regionali e comunali accertati con l'avviso di accertamento TVF011003841/2017, emesso nei confronti di Soggetto_1 in quanto, essendo deceduto, le sanzioni non potevano essere trasmesse agli eredi, così come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 472/97. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
In data 27/09/2023 la parte appellante depositava memorie illustrative con le quali comunicava di aver presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Alla pubblica udienza del 28/09/2025, la Corte, sentiti i rappresentati delle parti, sentito il relatore e visti gli atti, sospendeva il procedimento rinviava a nuovo ruolo.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellante ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi
186 e ss., L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio compensando le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bari, 22.12.2025
Il Presidente/Relatore
(DR. Annamaria Epicoco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2763/2019 depositato il 03/10/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.n.c. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 06/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003840/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003840/2017 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02100003841/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02100003841/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02100003841/2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003842/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003842/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF021003842/2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03/10/2019 la società “Ricorrente_4 snc” e i soci Ricorrente_3 e le figlie Ricorrente_2 e Ricorrente_1, queste ultime subentrate al padre deceduto, presentavano appello avverso la sentenza n. 230/7/2019 della CTP di Bari – Sez. 7 – con la quale veniva rigettato il ricorso presentato dai coniugi Soggetto_1 e Ricorrente_3, all'epoca del ricorso introduttivo titolari ognuno del 50% del capitale sociale, avverso gli avvisi di accertamento nn. TVF021003840/2017, n.
TVF02100003841/2017 e n. TVF021003842/2017, con il quale l'Ufficio provvedeva ad accertare un maggior reddito in capo alla società ed ai singoli soci. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado eccependo:
· L'infondatezza nel merito ed illegittimità delle presunzioni operate – violazione dell'art. 116 c.p.c. – nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione – violazione degli artt. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/00;
· La violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ed illegittimità delle presunzioni operate – marginalità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e i paradigmi applicabili in base allo studio di settore;
· L'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni relative all'avviso di accertamento n.
TVF02100003841/2017.
In data 25/10/2019 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali, in accoglimento del terzo motivo di appello comunicava di aver emesso un provvedimento di autotutela parziale, con cui annullava la sanzione di € 14.352,30 relativamente ai tributi
IRPEF e addizionali regionali e comunali accertati con l'avviso di accertamento TVF011003841/2017, emesso nei confronti di Soggetto_1 in quanto, essendo deceduto, le sanzioni non potevano essere trasmesse agli eredi, così come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 472/97. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
In data 27/09/2023 la parte appellante depositava memorie illustrative con le quali comunicava di aver presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Alla pubblica udienza del 28/09/2025, la Corte, sentiti i rappresentati delle parti, sentito il relatore e visti gli atti, sospendeva il procedimento rinviava a nuovo ruolo.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellante ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi
186 e ss., L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio compensando le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bari, 22.12.2025
Il Presidente/Relatore
(DR. Annamaria Epicoco)