Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 57
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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    Infondatezza nel merito ed illegittimità delle presunzioni operate

    La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata, dichiarando l'estinzione del giudizio.

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    Violazione dell'onere della prova ed illegittimità delle presunzioni operate

    La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata, dichiarando l'estinzione del giudizio.

  • Altro
    Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni

    L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'emissione di un provvedimento di autotutela parziale, annullando la sanzione nei confronti di un contribuente deceduto, riconoscendo l'inapplicabilità delle sanzioni agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/97. Successivamente, la Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata, dichiarando l'estinzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 57
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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