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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 4 Novembre 2025, sono comparsi, alle ore 10:28, l'Avv. G. Glicerio, in sostituzione dell'Avv. A. Giarratana, per il signor AZ HI e l'Avv. L. Alletto per l , che precisano le conclusioni Controparte_1
e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. riportandosi ai propri scritti difensivi e alle note scritte depositate agli atti di causa.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:16, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:34, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA AR
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:34 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 4 Novembre 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2147 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa
DA
il signor AZ HI, nato ad [...] il [...] e residente a [...], C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Canicattì, nella via A. De Gasperi n. 123, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Giarratana, che lo rappresenta e difende per procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
1) l in persona del procuratore speciale e Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in via Giuseppe Grezar n. 14,
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nella via Vittorio Veneto n.
5, presso lo studio dell'Avv. Liliana Alletto, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/07/2025,
- resistente/opposta -
2) la , Controparte_3
- resistente/opposta/contumace -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni per il signor AZ HI:
2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno alle note depositate il 24
Ottobre 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l' : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 15
Settembre 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato l'11 Ottobre 2024, notificato a mezzo pec inviata il 4
Novembre 2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il signor AZ HI proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29120249009729864000, notificatagli il 12 Settembre 2024, limitatamente a una delle quattro cartelle di pagamento ivi richiamate. Nello specifico, quella n. 29120210014941060001, asseritamente notificata il 24 Gennaio 2023. Esponendo che, con tale atto la Controparte_3
, previa iscrizione a ruolo del relativo credito, gli
[...] Controparte_3 aveva intimato la corresponsione della somma di € 10.591,68 a titolo di recupero crediti ex D.
Lgs. n. 209/2005 fondo garanzia per sinistro concernenti l'anno 2007. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità della citata cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n.
602/1973, a seguito della mancata, e/o irregolare sua notificazione. Obiettando, poi,
l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il suddetto importo. Pertanto, con il ricorso in limine indicato domandava al Tribunale di Agrigento, in via preliminare, di sospendere l'efficacia della intimazione di pagamento impugnata. Nel merito, di dichiararla nulla, inefficace, illegittima, revocandola e annullandola.
Con ordinanza emessa l'11 Marzo 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite onerava il ricorrente a integrare il contraddittorio nei confronti della CP_4 [...]
. Questi vi provvedeva notificandole apposito atto Controparte_3 entro il termine perentorio assegnatogli dall'adita autorità giudiziaria.
L' , in persona del procuratore speciale e suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 31 Luglio 2025 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dall'opponente per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, la
3 rispettiva mancanza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. In secondo luogo, la legittimità della procedura di riscossione che aveva posto in essere, rigettando l'opposizione in esame poiché infondata in fatto e in diritto.
Indi, all'udienza odierna del 4 Novembre 2025, dopo che i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere. Invero, sulla scorta di quanto emerge sia dalla lettura delle note scritte depositate dal signor AZ HI il 15 Settembre 2025; sia dall'esame della nota Protocollo Uscita 0107899/25 del 14 Maggio 2025, inviata dalla Controparte_5
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Recuperi, allegata a queste ultime, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza.
Segnatamente che, per la cartella di pagamento n. 29120210014941060001, limitatamente alla quale il ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento n. 29120249009729864000 notificatagli il 12 Settembre 2024, è stato emesso dalla menzionata CONSAP provvedimento di discarico sulla piattaforma dell' . A seguito del verificarsi Controparte_1 dell'evento testé descritto è ovvio che, viene meno lo scopo cui è stata finalizzata la proposizione a opera dell'opponente del procedimento de quo, nonché il suo interesse a proseguirlo. Tant'è vero che, con le note scritte depositate il 15 Settembre 2025 i difensori delle parti costituite hanno concordemente chiesto all'adita autorità giudiziaria che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone sia che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; sia che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). A ben guardare, nel caso di specie si è verificato un evento che ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius. Integrato, appunto, dall'emissione a opera della CP_3 del provvedimento di discarico della enunciata cartella di pagamento, presupposta dall'atto opposto dall'istante incoando la vertenza processuale che ci occupa, che ha comportato il venir
4 meno delle pretese fatte valere in seno all'enunciato ricorso. Sicché, a fronte sia di tale incontrovertibile situazione;
sia della concorde volontà manifestata dal signor AZ
HI e dall' , va in questa sede dichiarata cessata la Controparte_1 materia oggetto di contesa.
3.- Infine, in considerazione della richiesta all'uopo formulata con le note scritte depositate il 15 Settembre 2025, devono compensarsi interamente e integralmente fra le nominate parti le spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 4 Novembre 2025.
Il Giudice
BA AR
5
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 4 Novembre 2025, sono comparsi, alle ore 10:28, l'Avv. G. Glicerio, in sostituzione dell'Avv. A. Giarratana, per il signor AZ HI e l'Avv. L. Alletto per l , che precisano le conclusioni Controparte_1
e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. riportandosi ai propri scritti difensivi e alle note scritte depositate agli atti di causa.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:16, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:34, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
BA AR
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:34 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 4 Novembre 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2147 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa
DA
il signor AZ HI, nato ad [...] il [...] e residente a [...], C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Canicattì, nella via A. De Gasperi n. 123, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Giarratana, che lo rappresenta e difende per procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
1) l in persona del procuratore speciale e Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in via Giuseppe Grezar n. 14,
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nella via Vittorio Veneto n.
5, presso lo studio dell'Avv. Liliana Alletto, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/07/2025,
- resistente/opposta -
2) la , Controparte_3
- resistente/opposta/contumace -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni per il signor AZ HI:
2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno alle note depositate il 24
Ottobre 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l' : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 15
Settembre 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato l'11 Ottobre 2024, notificato a mezzo pec inviata il 4
Novembre 2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il signor AZ HI proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29120249009729864000, notificatagli il 12 Settembre 2024, limitatamente a una delle quattro cartelle di pagamento ivi richiamate. Nello specifico, quella n. 29120210014941060001, asseritamente notificata il 24 Gennaio 2023. Esponendo che, con tale atto la Controparte_3
, previa iscrizione a ruolo del relativo credito, gli
[...] Controparte_3 aveva intimato la corresponsione della somma di € 10.591,68 a titolo di recupero crediti ex D.
Lgs. n. 209/2005 fondo garanzia per sinistro concernenti l'anno 2007. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità della citata cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n.
602/1973, a seguito della mancata, e/o irregolare sua notificazione. Obiettando, poi,
l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il suddetto importo. Pertanto, con il ricorso in limine indicato domandava al Tribunale di Agrigento, in via preliminare, di sospendere l'efficacia della intimazione di pagamento impugnata. Nel merito, di dichiararla nulla, inefficace, illegittima, revocandola e annullandola.
Con ordinanza emessa l'11 Marzo 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite onerava il ricorrente a integrare il contraddittorio nei confronti della CP_4 [...]
. Questi vi provvedeva notificandole apposito atto Controparte_3 entro il termine perentorio assegnatogli dall'adita autorità giudiziaria.
L' , in persona del procuratore speciale e suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 31 Luglio 2025 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dall'opponente per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, la
3 rispettiva mancanza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. In secondo luogo, la legittimità della procedura di riscossione che aveva posto in essere, rigettando l'opposizione in esame poiché infondata in fatto e in diritto.
Indi, all'udienza odierna del 4 Novembre 2025, dopo che i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere. Invero, sulla scorta di quanto emerge sia dalla lettura delle note scritte depositate dal signor AZ HI il 15 Settembre 2025; sia dall'esame della nota Protocollo Uscita 0107899/25 del 14 Maggio 2025, inviata dalla Controparte_5
Amministrazione, Finanza e Controllo - Servizio Amministrazione Gestioni Separate - Settore
Recuperi, allegata a queste ultime, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza.
Segnatamente che, per la cartella di pagamento n. 29120210014941060001, limitatamente alla quale il ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento n. 29120249009729864000 notificatagli il 12 Settembre 2024, è stato emesso dalla menzionata CONSAP provvedimento di discarico sulla piattaforma dell' . A seguito del verificarsi Controparte_1 dell'evento testé descritto è ovvio che, viene meno lo scopo cui è stata finalizzata la proposizione a opera dell'opponente del procedimento de quo, nonché il suo interesse a proseguirlo. Tant'è vero che, con le note scritte depositate il 15 Settembre 2025 i difensori delle parti costituite hanno concordemente chiesto all'adita autorità giudiziaria che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone sia che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; sia che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). A ben guardare, nel caso di specie si è verificato un evento che ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius. Integrato, appunto, dall'emissione a opera della CP_3 del provvedimento di discarico della enunciata cartella di pagamento, presupposta dall'atto opposto dall'istante incoando la vertenza processuale che ci occupa, che ha comportato il venir
4 meno delle pretese fatte valere in seno all'enunciato ricorso. Sicché, a fronte sia di tale incontrovertibile situazione;
sia della concorde volontà manifestata dal signor AZ
HI e dall' , va in questa sede dichiarata cessata la Controparte_1 materia oggetto di contesa.
3.- Infine, in considerazione della richiesta all'uopo formulata con le note scritte depositate il 15 Settembre 2025, devono compensarsi interamente e integralmente fra le nominate parti le spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 4 Novembre 2025.
Il Giudice
BA AR
5