Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/04/2025 al n. 1684/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. IEMMI Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IEMMI
FEDERICA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. IEMMI CP_1 C.F._2
FEDERICA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IEMMI
FEDERICA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) I figli maggiorenni Parte_1 CP_1
continuano ad abitare con il padre a Palidano di Gonzaga (MN), Via Don Alvise
Buttarelli civico 11;
2) La casa familiare di comproprietà dei coniugi sita a Palidano di Gonzaga
(MN), Via Don Alvise Buttarelli civico 11 rimane assegnata al sig. Parte_1
che continuerà ad abitarla con i figli;
3) La sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la somma di € 150,00 (€ 75,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata al sig. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova – salvo che i figli siano entrambi economicamente autosufficienti o comunque percepiscano uno stipendio adeguato e non percepisca adeguata indennità di disoccupazione - e,
segnatamente secondo il seguente schema:
Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per pagina 2 di 5 esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione ad università pubblica (qualora i/
il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC, postatile, tablet,
stampante) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche o connessi al programma di studi nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento euro)
corredo scolastico di inizio anno;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico.
c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). Si precisa che la sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per le spese relative alla manutenzione dell'autovettura utilizzata dalla figlia la somma mensile di € 20,00 (venti euro). Per_1
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra esposte, ma solamente se previamente concordate tra i genitori tutte le altre spese di natura straordinaria (eccezion fatta per la manutenzione dell'autovettura utilizzata da di cui sopra) a Per_1
titolo meramente esemplificativo: acquisto - escluso bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto della figlia;
per cure anche dentistiche, ortodontiche Per_1
e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer, stampante, tablet, PC o telefono cellulare o altri strumenti informatici
(fuori dalle ipotesi di cui alla lettera b); per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive,
pagina 3 di 5 ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità
sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) Le detrazioni fiscali per i figli sono al 50% di ciascun genitore.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando ad ogni forma di reciproco mantenimento e di avere già regolato a parte ogni altra questione economica. Le parti dichiarano espressamente di esonerarsi reciprocamente dal deposito della copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni e della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in MOTTEGGIANA in data 27/03/1999
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1
parte II, serie A, anno 1999) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non pagina 4 di 5 economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOTTEGGIANA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 1, parte
II, serie A, anno 1999);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 08/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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