Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/12/2025, n. 21972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21972 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, non costituiti in giudizio;
ricorso per l’ottemperanza
della sentenza n. 12284/2024 del TAR del Lazio (R.G. 4411/2019), pubblicata in data 17.06.2024 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di adeguarsi al giudicato nonché di effettuare un’accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda di causa di servizio presentata in data 8.5.2017 da parte del ricorrente che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l’ottemperanza,
nonché qualora l’On.le Collegio adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l’ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario di cui all''art. 32 comma 2 periodo secondo c.p.a,
AVVERSO e per L’ANNULLAMENTO:
del Decreto n. -OMISSIS- del 5.12.2024 (Posizione n.-OMISSIS-), notificato in data 5.12.2024, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto che l’infermità “-OMISSIS-, -OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e negato altresì al ricorrente la concessione dell’equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso, del parere di riesame del Ministero dell''Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell''adunanza n. 4265 del 26.09.2024 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità che ha colpito il ricorrente come non dipendente da causa di servizio, nonché del parere di riesame del Ministero dell''Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-4 del 30.10.2024 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità che ha colpito il ricorrente come non dipendente da causa di servizio, del verbale -OMISSIS- in data 02.02.2017 nella parte in cui la CMO di Roma ha omesso di ascrivere a tabella e categoria la patologia sofferta dal ricorrente ritenendola “non stabilizzata”, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi
E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-, -OMISSIS-” che ha colpito il ricorrente, nonché l’accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo (Tabella A – 7^ Categoria), con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrisponderle il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EN De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con il ricorso in epigrafe il Graduato dell’Esercito -OMISSIS-, a suo tempo impiegato come operatore -OMISSIS-R (Nucleare, Batteriologico. Chimico, Radiologico) nell’Operazione “ISAF” in Afghanistan e, in prosieguo da tempo, ammalatosi di “-OMISSIS-, -OMISSIS-” contestava il Decreto n. -OMISSIS- del 5.12.2024 (Posizione n.-OMISSIS-) del Ministero della Difesa nella parte in cui aveva ritenuto la predetta infermità non dipendente da fatti di servizio e negato l’equo indennizzo, nonché i sottostanti conformi pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio resi nell'adunanza n. 4265 del 26.9.2024 e n. 4331 del 30.10.2024.
1.1 Lamentava il Graduato anzitutto la nullità di tali provvedimenti perché contrari alla sentenza n. 12284/2024 di questo TAR (passata in giudicato e di cui chiedeva l’ottemperanza) la quale aveva annullato il pregresso decreto nr. 58/N - 689547/A del 29.1.2019 del Ministero della Difesa ed i sottostanti conformi pareri del Comitato di Verifica, che avevano già respinto una prima volta la stessa domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del linfoma sofferto.
In subordine chiedeva, previo mutamento del rito, l’annullamento degli atti perché comunque illegittimi.
L’Amministrazione si costituiva con foglio dell’Avvocatura.
All’udienza camerale del 9.4.2025 la causa era assunta in decisione, previo avviso di possibili profili di inammissibilità della domanda di ottemperanza.
1.2 Con sentenza non definitiva n. 7420/2025 questo TAR respingeva la domanda di ottemperanza e di previa dichiarazione di nullità degli atti impugnati, disponendo il mutamento del rito per la trattazione della domanda di annullamento con rinvio della trattazione a successiva pubblica udienza.
Si evidenziava che l’Amministrazione nel ripronunciarsi, dopo la sentenza n. 12284/2024, con i gravati pareri del Comitato di Verifica n. 4265 del 26.9.2024 e n. 4331 del 30.10.2024 risultava “aver approfondito gli aspetti carenti del primo parere, evidenziati dalla pronuncia giudiziaria” escludendo la ricorrenza dei denunciati profili di elusività o contrarietà rispetto al giudicato.
1.3 All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 fissata per il prosieguo la causa, udite le parti, era assunta in decisione.
DIRITTO
2 La domanda di annullamento degli atti impugnati merita accoglimento.
2.1 Emerge in atti:
a-- che con la sentenza n. 12284/2024 questo TAR aveva rilevato come il parere del Comitato di Verifica, sulla cui base è stato emesso il primo decreto reiettivo all’epoca impugnato, risultasse lacunoso, non avendo tra l’altro adeguatamente considerato la specificità delle mansioni, sia in Italia che all’estero, svolte dal ricorrente Specializzato -OMISSIS-, che era stato anche chiamato ad eseguire specifici controlli con strumentazione “ANPDR-77” dell’automezzo “VACIS” in dotazione nonché verifiche sul materiale stoccato nei vari container dislocati nella base di Herat.
b-- che “Dallo stato di servizio del ricorrente risulta, infatti, che, per due distinti periodi (della durata di 6 mesi circa ciascuno) egli è stato impiegato in ambiente contaminato, di tal che, diversamente da quanto affermato in modo non circostanziato nel parere del Comitato, nel percorso professionale del ricorrente sono oggettivamente individuabili elementi che potrebbero aver dato luogo alla patologia poi riscontrata…Il parere in questione non menziona in alcun modo l’attività svolta dal ricorrente, omettendo di valutare se i servizi svolti in concreto dal militare ed i contesti specifici in cui egli ha operato possano avere avuto, o meno, una incidenza causale sull’insorgenza della denunciata patologia… Palese è risultata inoltre, nel parere e nel pedissequo decreto, la totale mancanza di considerazione circa fattori di rischio chimici e radioattivi: è allegato (e non contestato) infatti che, in particolare durante il periodo di missione in Afghanistan dall’aprile all’ottobre del 2011, il graduato ha svolto numerosi controlli di tipo chimico e radiologico nelle città di Shindad, Farah, Bala Murghab e Bawka ed in particolare presso la base di Herat dove ha svolto controlli radiologici nelle adiacenze di un container dove era stoccato materiale trattato con vernice al “Radio 226”; egli fa riferimento, altresì “ad un mezzo utilizzato per il controllo esplosivi ai mezzi in entrata alla base”…Risulta inoltre che egli è stato esposto alla sorgente radioattiva “CESIO 137” nell’effettuazione, nel 2016, dei controlli mediante i sistemi di verifica “IDENTIFINDER” quale appartenente all’Ufficio Tecnico del 7° Reggimento Difesa -OMISSIS-. Trattasi di attività che, con significativo livello di probabilità, possono avere potuto quantomeno concorrere nell’insorgenza della patologia tumorale riscontrata.”
c--che sempre la sentenza n. 12284/2024 censurava l’adozione di formule stereotipe da parte dell’Amministrazione e l’assenza nella motivazione di riferimenti alla concreta storia personale del Graduato ed alle mansioni in concreto da lui svolte nei teatri operativi (TO) di guerra ed alla loro potenziale incidenza nello sviluppo della malattia;
d-- che a seguito di detta sentenza l’Amministrazione si ripronunciava con i pareri del Comitato di Verifica –qui impugnati- resi nell'adunanza n. 4265 del 26.9.2024 e n. 4331 del 30.10.2024;
e--che nel parere 26.9.2024, tra l’altro, si legge: “che il militare, in servizio dal 2004 quale "Specializzato -OMISSIS-", ha svolto tale attività sul territorio nazionale e in TO: dal 22.2.2007 al 25.7.2007 in Afghanistan, svolgendo attività per conto del 7 Rgt -OMISSIS- "Cremona"; dal 6.4.2001 al 14.10 .201 1 in Afghanistan, quale specializzato -OMISSIS- nell'ambito operazione ISAF …Dai rapporti informativi inviati dall'amministrazione, con particolare riferimento alle missioni in T.O., si evince che non c'è stata esposizione ai fattori di rischio suddetti: dalla documentazione dosimetrica relativa ai due periodi di missione in T.O"si può ipotizzare che il personale del 7 Rgt RG T non ha assorbito dosi significative". Quale operatore -OMISSIS- addetto alla ricognizione chimico radiologica, provvedeva alla raccolta di campioni significativi, era addetto all'analisi dei campioni raccolti (in chiave chimica, non radiologica): tali analisi avveniva all'interno del laboratorio chimico campale con analisi e processazione dei campioni "sotto cappa di sicurezza e con materiale protettivo indossato". Dal R.I. risulta che la radioattività di fondo in T.O.afghano era ben al di sotto della media europea; esistevano condizioni ambientali ed operative rischiose (causa possibili attacchi terroristici) ma sempre sotto controllo e dal punto di vista del settore -OMISSIS- "mai sopra la norma". Tutte le attività del plotone -OMISSIS- sono state effettuate con materiali in dotazione e con tutte le misure dl sicurezza (applicazione procedure standard ed utilizzo pieno dei DPI in dotazione). Relativamente al periodo in T.O. afghano dal 6 aprile al 14 ottobre 2011, i controlli chimici e radiologici effettuati dal militare stesso e dal restante personale del plotone -OMISSIS- nel quale era inquadrato non hanno mai rilevato situazioni di pericolo o difformi dalla norma. Inoltre anche dalla relazione a firma del Col. -OMISSIS- dal Dipartimento Difesa -OMISSIS- "Cremona" "non emerge una esposizione a rischio chimico nè tossicologico da parte del Graduato… In relazione alle evidenze epidemiologiche, si deve segnalare che gli approfonditi studi compiuti hanno escluso significatività statistica per patologie neoplastiche per il personale in missione… Estremamente significative risultano le recentissime conclusioni dello studio Sorveglianza Epidemiologica della coorte LC (SEBAL-2): aggiornamento dello studio di mortalità ed effettuazione di uno studio sulle ospedalizzazioni per tumore in corso di pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare di Roma. L'ipotesi della sindrome dei LC, secondo cui i veterani potrebbero essere stati esposti ad un insieme di inquinanti ambientali promotori di processi cancerogeni ad ampio spettro, non trova riscontro nei risultati di questo studio osservazionale a lungo termine della mortalità e ospedalizzazione nei veterani.”
f-che nel parere integrativo del 30.10.2024 si legge poi “ .. con riferimento alla presunta esposizione a Radiazioni ionizzanti da presunta esposizione a sorgente radioattiva, costituita da CESIO 137 in occasione di controlli effettuati mediante la strumentazione IDENTIFINDER nell'Operazione ISAF in Afghanistan, presso la città di Kabul, dal 22.02.2007 a /25.07.2007 e presso la sede di Herat dal 06.04.2011 al 14.1 0.2011, quale Specializzato -OMISSIS-, ivi svolgendo specifici controlli dell'automezzo VACIS in dotazione con strumentazione ANPDR-77 e presenziando alle verifiche sul materiale stoccato nei vari container dislocati nella base di Herat, tali affermazioni non collimano con la realtà dei fatti. Infatti, con riferimento al Cesio 137, esso è presente come sorgente sigillata nei rilevatori identiFlNDER; quest’ultimo esso è un Personal Radiation Detector spettroscopico (SPRD) conforme allo standard ANSI N42.32. La nuova tecnologia SiPM FLIR in combinazione con ioduro di cesio (CSD fornisce l'identificazione ad alta fedeltà (risoluzione 7.5%) in modo da determinare rapidamente se una sorgente di radiazione è una vera minaccia oppure no. L'identiFINDER R200 è leggero e abbastanza robusto da essere Indossato su una cintura senza gravare l'utente. Ha una batteria ricaricabile interna di lunga durata con l'aggiunta di vano batteria esterna. Esegue la calibrazione automa. II set militare AN/PDR-77 è progettato per rilevare e misurare le radiazioni alfa, beta, gamma e le radiazioni a raggi x. Questa attrezzatura semplice da usare, robusta e leggera combina prestazioni e affidabilità ineguagliabili. La tecnologia CANBERRA Time-to-Count fornisce una linearità eccezionale su tutta la gamma dinamica dello strumento. Le caratteristiche sono preimpostabili e rendono questo strumento il numero uno per il soldato di fanteria. II set AN/PDR-77 è progettato anche per l'utilizzo nella sorveglianza ma può essere utilizzato anche per il monitoraggio di routine, per la salute e la sicurezza. II set AN/PDR-77 sostituisce AN/PDR-56 ed il modello AN/PDR-60. II set è alimentato da cinque batterie BA-3 090 (tre in Ratemeter, due in X-Ray Probe). La fonte di Cesio degli apparati su citati è pertanto una fonte sigillata dell'apparecchio portatile -OMISSIS- in dotazione ai militari che in nessun modo, tranne rottura dell'apparato e dispersione della fonte al Cesio con conseguente contaminazione radiologica e radiobiologica, può produrre esposizione a radiazioni ionizzanti. ln tale direzione depongono le risultanze negative delle schede dosimetriche /ndividuali e dal DOSP relative al militare in oggetto (rapporto informativo del Col -OMISSIS-, Comandante di Reggimento del 7 Reggimento -OMISSIS- Cremona.”;
2.2 Reputa il Collegio che i suddetti pareri pur colmando alcune carenze del decreto originario annullato da questo TAR non abbiano dato luogo ad una corretta riedizione del potere.
2.2.1 Va ricordato che il ricorrente fu impiegato nell’Operazione “ISAF” in Afghanistan, nelle città di Shindad, Farah, Bala Murghab e Bawka, come operatore -OMISSIS-R (Nucleare, Batteriologico. Chimico, Radiologico).
2.2.2 Il Militare fu quindi esposto ad una duplice fonte di rischio.
2.2.3 Quella, comune a tutti i commilitoni, legata all’impiego, senza adeguate protezioni, in località e siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito (anche con riguardo ad acqua e cibi utilizzati).
2.2.4 Quella, specifica delle sue funzioni -OMISSIS-R, legata all’utilizzo di apparecchiature contenenti elementi radioattivi e all’esposizione al “Cesio 137” avvenuta presso il laboratorio chimico del 7° Reggimento Difesa -OMISSIS- ove era stoccata una sorgente di tale materiale contenente utilizzata per calibrare altri strumenti.
2.3 Dalla lettura dei qui impugnati pareri VC (supra sub 2.1 e-f) risulta che il Ministero intimato, ha approfondito alcuni degli aspetti ritenuti carenti nella citata pronuncia di questo TAR, in particolare acquisendo ed integrando nelle sue valutazioni elementi attinenti le specifiche modalità di impiego del ricorrente. E tuttavia il diniego continua a risultare non adeguatamente motivato.
2.3.1 Il Ministero infatti ha dato una spiegazione non del tutto soddisfacente -in quanto fondata perlopiù sugli opuscoli informativi delle apparecchiature e non esaustiva sulla questione dei controlli radiologici svolti nelle adiacenze di un container dove era stoccato materiale trattato con vernice al “Radio 226”- quanto al profilo sub 2.2.4, mentre è rimasto omissivo sul profilo sub 2.2.3.
2.4 A riguardo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025 -affrontando la specifica questione delle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante servizio all'estero- ha avuto modo di riaffermare che, data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente al militare la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti, nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra.
Grava poi sull'Amministrazione dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia (es. fattori personali o ambientali non legati al servizio).
2.5 Nel caso di specie, allora, al fine di escludere il nesso presunto di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati (quale sicuramente era quello afghano) il Ministero avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.
2.6 Ciò non si rinviene nei provvedimenti impugnati.
3 Il ricorso va pertanto accolto con annullamento dei provvedimenti in epigrafe e rimessione della pratica all’Amministrazione perché si ripronunci sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio del ricorrente emendando le carenze sopra evidenziate sub 2.3 e segg.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
--lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente con dovere del Ministero della difesa di ripronunciarsi, previo nuovo parere del VC, sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio del ricorrente emendando le carenze citate in motivazione sopra sub 2.3 e segg. e quindi meglio specificando le misure di sicurezza che caratterizzarono l’impiego in Afghanistan del ricorrente come operatore -OMISSIS-R e poi, in particolare, evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi, specificamente riferibili al Militare, che avrebbero agito nel caso di specie eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’esposizione a fattori di rischio in territori caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito;
--condanna il Ministero della difesa e quello dell’economia e finanze in solido (con ripartizione paritaria dell’onere nei loro rapporti interni) al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli ammontari di contributo unificato pagato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
EN De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De NO | VA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.