Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Delfino, Francescantonio Scopelliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
provvedimento del divieto di detenzione di armi, a seguito dell’istanza di riesame, provvedimento fasc n 10215/I^ bis, prot n 0115773, notificato il 10.10.2022, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. FA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato il diniego opposto il 10 ottobre 2022 dalla Prefettura di Reggio Calabria all’istanza di revoca (presentata il 14 febbraio 2022) del divieto di detenere armi e munizioni in precedenza emesso a suo carico (il 27 marzo 2014).
All’esito del riesame la Prefettura ha negato la revoca del divieto, richiamando quanto evidenziato nel preavviso di rigetto inviato ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, ossia il parere negativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria del 2 aprile 2022, basato sul pregresso deferimento all’autorità giudiziaria ordinaria per i reati di minaccia in corso e rissa. Da tale deferimento scaturiva un procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 14 dicembre 2021 che ha stabilito il non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
Contro l’atto di diniego di revoca del divieto di detenzione armi, in epigrafe meglio descritto, sono mosse censure compendiate nei motivi di diritto, come di seguito rubricati.
Primo motivo. Illegittimità del provvedimento fasc n 10215/I^ bis – prot n 0115773 - Eccesso di potere- Travisamento dei fatti - -Difetto di istruttoria - Assenza dei presupposti -difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del TULPS e L. n 152 del 1975 .
Si dice che dall’esame delle carte processuali e dalla modifica dei capi di imputazione formulata nel processo penale dal P.M. in udienza, si evince l’estraneità ai fatti del ricorrente, il quale pur essendo presente sul luogo, in cui si presume siano stati commessi i reati, non ha avuto alcun ruolo nella vicenda, così come riferito testualmente dalla stessa persona offesa nell’atto di querela.
Secondo motivo. Illegittimità del divieto – Decorrenza termine ragionevole - Necessaria attualità degli elementi da cui desumere la non affidabilità – Irragionevolezza, illogicità arbitrarietà del provvedimento – Incoerenza e incongruità del provvedimento – Carenza di motivazione. Eccesso di potere.
Si evidenzia che i fatti a base del divieto sono assai risalenti nel tempo e che, nel corso degli anni successivi, dal 2013 al 2021, non v’è stato nessun altro evento suscettibile di essere valutato negativamente, sia sotto il profilo penale che di condotta morale e civile. La collocazione temporale dei fatti e il successivo contegno dell’interessato, si dice, depongono per la carenza di “attualità e concretezza” del giudizio prognostico di inaffidabilità su cui si fonda l’impugnato provvedimento.
Si deduce che il provvedimento inibitorio adottato non può avere efficacia sine die , non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia decorso un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro prognostico.
Si sostiene un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, sicché, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento di divieto, come contrappeso, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione.
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno difendendosi con documenti e memoria.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto, per le seguenti ragioni.
È pacifico che per i succitati fatti di minaccia in concorso, aggravata dall’uso delle armi, è scaturito un procedimento penale a carico del ricorrente, poi definito con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
Occorre tenere conto che tale sentenza non ha negato gli accadimenti fattuali, liberamente valutabili con ampia discrezionalità dall’Autorità di sicurezza.
In tesi di parte ricorrente tali fatti non potrebbero fondare il giudizio prognostico di non abuso delle armi, perché non era il ricorrente ad imbracciare il fucile usato per minacciare e perché egli era solo presente nel luogo di commissione del contestato reato.
Tale tesi non può essere condivisa, poiché è noto che il concorso di persone nel reato può essere di natura morale, di talché, pur non integrando integralmente la condotta tipica, può risultare causalmente rilevante e idoneo a favorire la realizzazione dell'illecito.
Secondo parte ricorrente, inoltre, i fatti sarebbero risalenti e non potrebbe configurarsi una sanzione a tempo indeterminato a carico del ricorrente, consistente nel divieto di detenzione armi.
Anche tale tesi non può essere condivisa. Quello che rileva in questa sede, ossia nel riscontro di legittimità dell’azione amministrativa in materia di provvedimenti cautelari in tema di armi, non è tanto se i reati si siano estinti per prescrizione o per uno dei molteplici istituti processualpenalistici che incidono sulla sanzione penale o sulla menzione nelle certificazioni giudiziarie, quanto piuttosto l’acclaramento di fatti storici discrezionalmente valutabili, ai fini del giudizio di affidabilità nell’uso delle armi, da parte dell’Amministrazione preposta.
Va ribadito che in materia di armi “ I relativi provvedimenti di segno negativo possono, quindi, essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa comunque desumere la non completa affidabilità circa l'uso delle stesse. Conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr., ex multis, Cons. Stato., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4914) ", (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 19 giugno 2025, n. 271).
Parimenti va riaffermato che “ Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018) ”, (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30/9/2024, n.1378), (T.A.R. Marche, sez. I, 2 novembre 2024, n. 840).
Occorre, inoltre, ribadire che la detenzione di armi non rappresenta un diritto assoluto, bensì un'eccezione al normale divieto. Eccezione che deve basarsi su una perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, al di là di ogni ragionevole dubbio, trovando tale diritto limite nel presidio di beni giuridici superiori quali l'ordine pubblico e la tranquilla convivenza civile. In tali casi il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 3 marzo 2025, n. 145). Situazioni che nel caso di specie non sono ravvisabili.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo del giudizio va respinto.
Spese secondo soccombenza, con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CR, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
FA IO, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| FA IO | TE CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.