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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 602/2023 r.g.a. vertente
FRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, titolare dell'omonima ditta corrente in Caronia, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino;
Appellante
E
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni;
Appellato
E
, c.f. e p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina;
Appellata
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Appellato contumace
E
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_4
Appellato contumace
E
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore;
Appellato contumace oggetto: appello avverso la sentenza n. 72/2023 del Tribunale di Patti, pubblicata in data 26.1.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1 , c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 gennaio 2017 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Patti l' Controparte_1
la e i
[...] Controparte_5 Controparte_6
al fine di sentire dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per i quali era stata fatta la comunicazione preventiva di ipoteca erano stati ex lege discaricati o, in subordine, che i crediti portati dai predetti ruoli si erano estinti per prescrizione. In subordine, chiedeva che fosse accertato che gli enti convenuti erano decaduti dalla facoltà di iscrivere a ruolo i crediti di cui era stato intimato il pagamento.
Nella costituzione dell' e della , chiamata in CP_1 Controparte_7
causa a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, il Tribunale adito dichiarava “il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti iscritti
a titolo di tasse, imposte, tributi e contributi di iscrizione alla Camera di
Commercio, rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario”. Dichiarava, inoltre, l'inesistenza del diritto ad agire esecutivamente rispetto ai crediti vantati dall' e dalla CP_1 CP_5
di cui ai ruoli “n. 29520110002196424 - euro 1.969,97 - n.
[...] CP_1
29520110005499237 - euro 1.201,03 - n. 29520130024685911 - euro CP_1
2 6.890,18 – ; n. 29520130027462866 - euro 30,14 - ; n. CP_5 CP_5
29520150004999082 - euro 34,29 - ; n. 59520120004256445 - CP_5
euro 11,62 - n. 59520120004256445 - euro 2.374,09 - n. CP_1 CP_1
59520130001113230 - euro 7,93 - n. 59520130001113230 – euro CP_1
1.218,93 - n. 59520130002471333 - euro 11,59 - n. CP_1 CP_1
59520130002471333 - euro 2.414,27 - n. 59520140000905676 - euro CP_1
11,79 - n. 59520140000905676 - euro 2.487,44 - n. CP_1 CP_1
59520140002784276 - euro 11,60 - n. 59520140002784276 - euro CP_1
2.433,38 – . CP_1
Il Tribunale, infine, dichiarava cessata la materia del contendere “per gli altri crediti di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario”, rigettava la domanda di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. proposta dall'attore e compensava le spese processuali.
Per la riforma della sentenza in punto di compensazione delle spese ha proposto appello il . Pt_1
Si sono costituiti l' e l' , chiedendo CP_1 Controparte_2
entrambi il rigetto del gravame.
Con ordinanza in data 6.11.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il denuncia la violazione Pt_1
dell'art. 92 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente proceduto alla compensazione delle spese sulla base della mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali. L'appellante sostiene che il Tribunale richiamandosi a pacifica giurisprudenza e alle norme che disciplinato la prescrizione di contributi e sanzioni non avrebbe potuto affermare la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali per giustificare la compensazione delle spese, compensazione che postula un repentino ed imprevedibile mutamento di giurisprudenza.
3 3. Con il secondo motivo il evidenzia di non aver chiesto Pt_1
l'annullamento di tributi, ma solo l'annullamento delle cartelle relative a contributi e sanzioni ed all'uopo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Di conseguenza il primo giudice ha errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti iscritti a titolo di tasse, imposte, tributi e contributi di iscrizione alla Camera di Commercio, rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario e, segnatamente, della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, e conseguentemente ha errato nel disporre la compensazione delle spese sul presupposto di una soccombenza dell'attore.
4. Con il terzo motivo deduce che una reciproca soccombenza giammai avrebbe potuto configurarsi nei confronti dell' della CP_1 CP_5
e del reciproca soccombenza che, al più,
[...] CP_3 CP_5
avrebbe dovuto essere limitata all'ufficio di Riscossione e al CP_3
(nell'ipotesi di una intimazione di pagamento per tributi dovuti al
[...]
da ultimo citato). CP_3
5. Va esaminato, nell'ordine logico delle questioni proposte, il secondo motivo di gravame.
Con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio il Pt_1
esponeva di avere ricevuto dalla l'intimazione di Controparte_7
pagamento per la somma di € 161.997,10, somma riferita, fra l'altro, al mancato pagamento di contributi e a contravvenzioni al codice della CP_1
strada, invocando a) l'automatico discarico dei ruoli per mancato riscontro fornito dalla ad un'istanza d'annullamento inoltrata da Controparte_7
esso attore ai sensi della l. 228/2012; b) la prescrizione del diritto di procedere alla riscossione delle somme richieste a titolo di sanzioni amministrative (art. 28 l. 689/1981) per violazione del codice della strada e a titolo di contributi;
c) la nullità delle cartelle relative alle violazioni del codice della strada per violazione degli artt. 201 e c.d.s e 28 l. 689/1981; d)
4 la nullità delle cartelle relative al mancato pagamento dei crediti previdenziali per la decadenza di cui all'art. 25 de l c.lvo n. 46/1999 e per assenza di firma sia delle cartelle che dei ruoli.
Il citava pertanto l' la , il Pt_1 CP_1 Controparte_5 CP_3
e il contro cui proponeva le seguenti domande:
[...] Controparte_4
“ritenere e dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per i quali è fatta l'intimazione qui allegata con il n° 1 sono ex lege discaricati;
In subordine, 2. ritenere e dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per cui è fatta quell'intimazione sono prescritti;
3. o, comunque, ritenere e dichiarare che i gli enti erano decaduti dalla facoltà di iscrivere a ruolo i crediti di cui è intimato il pagamento;
4. e, quindi, annullare le cartelle richiamate nell'intimazione qui allegata con il n° 1 ed ordinare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo a vantaggio degli enti qui convenuti. E dunque,
5. ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa, attesa l'inesistenza del relativo diritto in favore di Controparte_7
e degli Enti asseritamente creditori, per le causali di cui in narrativa;
[...]
6. conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Messina ed al
Dirigente del P.R.A. di disporre la cancellazione o la riduzione della predetta iscrizione, con spese a carico di ”. Controparte_7
A ben vedere la domanda giudiziale era volta alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e all'annullamento delle cartelle richiamate nell'intimazione della che riguardavano gli enti Controparte_7
convenuti. In tal senso depone la formulazione della domanda di cui al punto
2. (“ritenere e dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per cui è fatta quell'intimazione sono prescritti”) e 4. (“annullare le cartelle richiamate nell'intimazione qui allegata con il n° 1 ed ordinare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo a vantaggio degli enti qui convenuti”). Da ciò discende che la declaratoria del difetto di giurisdizione “con riferimento ai crediti iscritti a titolo di tasse, imposte, tributi e contributi di iscrizione alla
5 Camera di Commercio” è disallineata rispetto alla formulazione della domanda giudiziale. La deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c. è, quindi, fondata, fatta eccezione per i crediti per “tasse”, vantati dal Comune di Caronia.
6. Il primo motivo d'appello, che risente dell'accoglimento parziale del secondo motivo, è fondato parzialmente.
L'art. 92 c.p.c. al comma 2 prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese è stata estesa ai casi in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La motivazione adottata dal primo giudice per giustificare la compensazione delle spese, ovvero la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali e la declaratoria del difetto di giurisdizione, non è del tutto persuasiva.
Se è vero che astrattamente la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali può rientrare nella previsione dell'art. 92 c.p.c., quanto meno sotto il profilo della sussistenza delle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, non si riesce a comprendere quali possano essere tali orientamenti mutevoli di giurisprudenza quanto alla posizione degli enti convenuti ( CP_1
e e alle ragioni che Controparte_3 CP_5 Controparte_4
hanno condotto all'accertata insussistenza del diritto ad agire esecutivamente rispetto ai crediti indicati in dispositivo. Si rammenta che il primo giudice ha dichiarato l'inesistenza del diritto ad agire in sede esecutiva con riferimento a crediti relativi a violazioni del codice della strada per l'omessa notifica dei verbali presupposti e, con riferimento ai crediti per contributi previdenziali, per omessa notifica degli atti presupposti.
6 Rispetto a tale motivazione non si comprende quali possano essere stati i mutevoli orientamenti giurisprudenziali.
A questo punto, nella rinnovata valutazione che deve operarsi in ordine al regime delle spese in conseguenza dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, occorre distinguere le posizioni degli enti convenuti nel primo grado di giudizio.
Quanto al per la declaratoria di difetto di giurisdizione Controparte_3
per i crediti relativi a tasse iscritti a ruolo ed oggetto di intimazione, si apprezza la situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Quanto alla posizione della , si osserva che la Controparte_7
costituzione in giudizio di detto ente è avvenuta a seguito della chiamata in causa ordinata dal giudice ex art. 107 c.p.c.. Sul punto il ha chiesto Pt_1
nel primo grado l'estromissione dal giudizio della (vedi Controparte_7
note del 5.11.2020, del 19.11.2020, 11.6.2021).
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha dato atto del difetto di legittimazione passiva della sebbene con riferimento ai Controparte_7
crediti per omissione contributiva. Tale rilievo del difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione configura una soccombenza quanto meno reciproca (posto che comunque dal dispositivo della sentenza non si evince alcuna statuizione esplicita emessa nei confronti della ) Controparte_7
che giustifica la compensazione delle spese.
L'appello nei confronti dell'agente di riscossione è, quindi, infondato.
Quanto al si osserva che l'unico credito di tale ente per Controparte_4
il quale era stato intimato il pagamento dall'agente di riscossione ammontava ad € 107,60. In relazione all'intimazione di detto credito il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio. Ora l'assoluta esiguità del credito e le ragioni della decisione
7 costituiscono ad avviso della Corte gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
La sentenza è errata laddove sono state compensate le spese fra il , Pt_1
da una parte, e l' e la dall'altra. Con riferimento a CP_1 Controparte_5
tali enti non si ravvisa alcuna ragione di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, avuto riguardo all'entità del credito fatto valere attraverso l'intimazione di pagamento dell'agente di riscossione e del fatto che la cessata materia del contendere ha riguardo solo una parte di detti crediti.
Considerato che i crediti in questione indicati nell'intimazione di pagamento ammontano a circa € 70.000,00 per l' e a circa € 20.000,00 per la CP_1
, va pronunciata condanna alle spese del primo grado di giudizio CP_5
in favore del e a carico dell' e della , sulla base dello Pt_1 CP_1 CP_5
scaglione compreso fra € 52.000,01 e € 250.000,00, con applicazione dell'art. 97 c.p.c..
Tali spese vanno liquidate in € 759,00 per spese e € 7.052,00 per compensi professionali, di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
In applicazione dell'art. 97 c.p.c. tali spese vanno ripartite in ragione del diverso interesse nella causa, sicchè l' sarà tenuta al pagamento di 4/5 CP_1
delle spese e dei compensi come sopra liquidati e la al pagamento CP_5
del restante 1/5 (tenuto conto del valore della domanda nei confronti della
). CP_5
Nel presente grado il è soccombente nei confronti della Pt_1 CP_7
e, pertanto, va condannato al rimborso delle spese che si
[...]
liquidano, tenendo conto dell'oggetto del contendere limitato alle spese processuali, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, di cui €
900,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per
8 la fase istruttoria ed € 1.250,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge.
Quanto alle spese del presente grado nel rapporto dell'appellante con l' CP_1
e la , per il principio di soccombenza, gli enti vanno condannati al CP_5
pagamento della somma di € 355,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi professionali, di cui € 900,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.250,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge.
Anche in tal caso, in applicazione dell'art. 97 c.p.c. tali spese vanno ripartite in ragione del diverso interesse nella causa, sicchè l' sarà tenuta al CP_1
pagamento di 4/5 delle spese e dei compensi come sopra liquidati e la al pagamento del restante 1/5. CP_5
Va puntualizzato che nel presente grado di giudizio, avente ad oggetto il regime delle spese del primo grado, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va individuato in base al criterio del decisum, che nella specie è quello che concerne l'importo delle spese riconosciute per il primo grado medesimo.
Nulla sulle spese nei rapporti fra il , da una parte, e il Pt_1 CP_3
e il dall'altra oneri, in quanto non costituiti.
[...] Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da , titolare Parte_1
della omonima ditta corrente in Caronia, avverso la sentenza del Tribunale di Patti 72/2023, così decide:
- Rigetta l'appello proposto dal nei confronti dell' Pt_1 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- Accoglie l'appello proposto dal contro l' e la Pt_1 CP_1 CP_5
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna
[...]
9 l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5
tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore del , che liquida nel totale in € 759,00 per Pt_1
spese e € 7.052,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, disponendo che la condanna venga intesa in ragione di 4/5 a carico dell' e in ragione di 1/5 a carico della CP_1
; CP_5
- Condanna al rimborso delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio, in favore dell' Controparte_2
che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali,
[...]
oltre oneri accessori di legge.
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_1
la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5
tempore, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore del , che liquida nel totale in € 355,00 per Pt_1
spese ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendo che la condanna venga intesa in ragione di 4/5 a carico dell' e in ragione di 1/5 a CP_1
carico della;
CP_5
- nulla sulle spese nei rapporti fra il , da un lato, e il Pt_1 CP_4
e il dall'altro.
[...] Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa G. Randazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 602/2023 r.g.a. vertente
FRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, titolare dell'omonima ditta corrente in Caronia, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino;
Appellante
E
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni;
Appellato
E
, c.f. e p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina;
Appellata
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Appellato contumace
E
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_4
Appellato contumace
E
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore;
Appellato contumace oggetto: appello avverso la sentenza n. 72/2023 del Tribunale di Patti, pubblicata in data 26.1.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1 , c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 gennaio 2017 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Patti l' Controparte_1
la e i
[...] Controparte_5 Controparte_6
al fine di sentire dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per i quali era stata fatta la comunicazione preventiva di ipoteca erano stati ex lege discaricati o, in subordine, che i crediti portati dai predetti ruoli si erano estinti per prescrizione. In subordine, chiedeva che fosse accertato che gli enti convenuti erano decaduti dalla facoltà di iscrivere a ruolo i crediti di cui era stato intimato il pagamento.
Nella costituzione dell' e della , chiamata in CP_1 Controparte_7
causa a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, il Tribunale adito dichiarava “il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti iscritti
a titolo di tasse, imposte, tributi e contributi di iscrizione alla Camera di
Commercio, rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario”. Dichiarava, inoltre, l'inesistenza del diritto ad agire esecutivamente rispetto ai crediti vantati dall' e dalla CP_1 CP_5
di cui ai ruoli “n. 29520110002196424 - euro 1.969,97 - n.
[...] CP_1
29520110005499237 - euro 1.201,03 - n. 29520130024685911 - euro CP_1
2 6.890,18 – ; n. 29520130027462866 - euro 30,14 - ; n. CP_5 CP_5
29520150004999082 - euro 34,29 - ; n. 59520120004256445 - CP_5
euro 11,62 - n. 59520120004256445 - euro 2.374,09 - n. CP_1 CP_1
59520130001113230 - euro 7,93 - n. 59520130001113230 – euro CP_1
1.218,93 - n. 59520130002471333 - euro 11,59 - n. CP_1 CP_1
59520130002471333 - euro 2.414,27 - n. 59520140000905676 - euro CP_1
11,79 - n. 59520140000905676 - euro 2.487,44 - n. CP_1 CP_1
59520140002784276 - euro 11,60 - n. 59520140002784276 - euro CP_1
2.433,38 – . CP_1
Il Tribunale, infine, dichiarava cessata la materia del contendere “per gli altri crediti di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario”, rigettava la domanda di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. proposta dall'attore e compensava le spese processuali.
Per la riforma della sentenza in punto di compensazione delle spese ha proposto appello il . Pt_1
Si sono costituiti l' e l' , chiedendo CP_1 Controparte_2
entrambi il rigetto del gravame.
Con ordinanza in data 6.11.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il denuncia la violazione Pt_1
dell'art. 92 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente proceduto alla compensazione delle spese sulla base della mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali. L'appellante sostiene che il Tribunale richiamandosi a pacifica giurisprudenza e alle norme che disciplinato la prescrizione di contributi e sanzioni non avrebbe potuto affermare la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali per giustificare la compensazione delle spese, compensazione che postula un repentino ed imprevedibile mutamento di giurisprudenza.
3 3. Con il secondo motivo il evidenzia di non aver chiesto Pt_1
l'annullamento di tributi, ma solo l'annullamento delle cartelle relative a contributi e sanzioni ed all'uopo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Di conseguenza il primo giudice ha errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti iscritti a titolo di tasse, imposte, tributi e contributi di iscrizione alla Camera di Commercio, rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario e, segnatamente, della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, e conseguentemente ha errato nel disporre la compensazione delle spese sul presupposto di una soccombenza dell'attore.
4. Con il terzo motivo deduce che una reciproca soccombenza giammai avrebbe potuto configurarsi nei confronti dell' della CP_1 CP_5
e del reciproca soccombenza che, al più,
[...] CP_3 CP_5
avrebbe dovuto essere limitata all'ufficio di Riscossione e al CP_3
(nell'ipotesi di una intimazione di pagamento per tributi dovuti al
[...]
da ultimo citato). CP_3
5. Va esaminato, nell'ordine logico delle questioni proposte, il secondo motivo di gravame.
Con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio il Pt_1
esponeva di avere ricevuto dalla l'intimazione di Controparte_7
pagamento per la somma di € 161.997,10, somma riferita, fra l'altro, al mancato pagamento di contributi e a contravvenzioni al codice della CP_1
strada, invocando a) l'automatico discarico dei ruoli per mancato riscontro fornito dalla ad un'istanza d'annullamento inoltrata da Controparte_7
esso attore ai sensi della l. 228/2012; b) la prescrizione del diritto di procedere alla riscossione delle somme richieste a titolo di sanzioni amministrative (art. 28 l. 689/1981) per violazione del codice della strada e a titolo di contributi;
c) la nullità delle cartelle relative alle violazioni del codice della strada per violazione degli artt. 201 e c.d.s e 28 l. 689/1981; d)
4 la nullità delle cartelle relative al mancato pagamento dei crediti previdenziali per la decadenza di cui all'art. 25 de l c.lvo n. 46/1999 e per assenza di firma sia delle cartelle che dei ruoli.
Il citava pertanto l' la , il Pt_1 CP_1 Controparte_5 CP_3
e il contro cui proponeva le seguenti domande:
[...] Controparte_4
“ritenere e dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per i quali è fatta l'intimazione qui allegata con il n° 1 sono ex lege discaricati;
In subordine, 2. ritenere e dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per cui è fatta quell'intimazione sono prescritti;
3. o, comunque, ritenere e dichiarare che i gli enti erano decaduti dalla facoltà di iscrivere a ruolo i crediti di cui è intimato il pagamento;
4. e, quindi, annullare le cartelle richiamate nell'intimazione qui allegata con il n° 1 ed ordinare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo a vantaggio degli enti qui convenuti. E dunque,
5. ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa, attesa l'inesistenza del relativo diritto in favore di Controparte_7
e degli Enti asseritamente creditori, per le causali di cui in narrativa;
[...]
6. conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Messina ed al
Dirigente del P.R.A. di disporre la cancellazione o la riduzione della predetta iscrizione, con spese a carico di ”. Controparte_7
A ben vedere la domanda giudiziale era volta alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e all'annullamento delle cartelle richiamate nell'intimazione della che riguardavano gli enti Controparte_7
convenuti. In tal senso depone la formulazione della domanda di cui al punto
2. (“ritenere e dichiarare che i ruoli emessi dagli enti convenuti e per cui è fatta quell'intimazione sono prescritti”) e 4. (“annullare le cartelle richiamate nell'intimazione qui allegata con il n° 1 ed ordinare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo a vantaggio degli enti qui convenuti”). Da ciò discende che la declaratoria del difetto di giurisdizione “con riferimento ai crediti iscritti a titolo di tasse, imposte, tributi e contributi di iscrizione alla
5 Camera di Commercio” è disallineata rispetto alla formulazione della domanda giudiziale. La deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c. è, quindi, fondata, fatta eccezione per i crediti per “tasse”, vantati dal Comune di Caronia.
6. Il primo motivo d'appello, che risente dell'accoglimento parziale del secondo motivo, è fondato parzialmente.
L'art. 92 c.p.c. al comma 2 prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese è stata estesa ai casi in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La motivazione adottata dal primo giudice per giustificare la compensazione delle spese, ovvero la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali e la declaratoria del difetto di giurisdizione, non è del tutto persuasiva.
Se è vero che astrattamente la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali può rientrare nella previsione dell'art. 92 c.p.c., quanto meno sotto il profilo della sussistenza delle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, non si riesce a comprendere quali possano essere tali orientamenti mutevoli di giurisprudenza quanto alla posizione degli enti convenuti ( CP_1
e e alle ragioni che Controparte_3 CP_5 Controparte_4
hanno condotto all'accertata insussistenza del diritto ad agire esecutivamente rispetto ai crediti indicati in dispositivo. Si rammenta che il primo giudice ha dichiarato l'inesistenza del diritto ad agire in sede esecutiva con riferimento a crediti relativi a violazioni del codice della strada per l'omessa notifica dei verbali presupposti e, con riferimento ai crediti per contributi previdenziali, per omessa notifica degli atti presupposti.
6 Rispetto a tale motivazione non si comprende quali possano essere stati i mutevoli orientamenti giurisprudenziali.
A questo punto, nella rinnovata valutazione che deve operarsi in ordine al regime delle spese in conseguenza dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, occorre distinguere le posizioni degli enti convenuti nel primo grado di giudizio.
Quanto al per la declaratoria di difetto di giurisdizione Controparte_3
per i crediti relativi a tasse iscritti a ruolo ed oggetto di intimazione, si apprezza la situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Quanto alla posizione della , si osserva che la Controparte_7
costituzione in giudizio di detto ente è avvenuta a seguito della chiamata in causa ordinata dal giudice ex art. 107 c.p.c.. Sul punto il ha chiesto Pt_1
nel primo grado l'estromissione dal giudizio della (vedi Controparte_7
note del 5.11.2020, del 19.11.2020, 11.6.2021).
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha dato atto del difetto di legittimazione passiva della sebbene con riferimento ai Controparte_7
crediti per omissione contributiva. Tale rilievo del difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione configura una soccombenza quanto meno reciproca (posto che comunque dal dispositivo della sentenza non si evince alcuna statuizione esplicita emessa nei confronti della ) Controparte_7
che giustifica la compensazione delle spese.
L'appello nei confronti dell'agente di riscossione è, quindi, infondato.
Quanto al si osserva che l'unico credito di tale ente per Controparte_4
il quale era stato intimato il pagamento dall'agente di riscossione ammontava ad € 107,60. In relazione all'intimazione di detto credito il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio. Ora l'assoluta esiguità del credito e le ragioni della decisione
7 costituiscono ad avviso della Corte gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
La sentenza è errata laddove sono state compensate le spese fra il , Pt_1
da una parte, e l' e la dall'altra. Con riferimento a CP_1 Controparte_5
tali enti non si ravvisa alcuna ragione di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, avuto riguardo all'entità del credito fatto valere attraverso l'intimazione di pagamento dell'agente di riscossione e del fatto che la cessata materia del contendere ha riguardo solo una parte di detti crediti.
Considerato che i crediti in questione indicati nell'intimazione di pagamento ammontano a circa € 70.000,00 per l' e a circa € 20.000,00 per la CP_1
, va pronunciata condanna alle spese del primo grado di giudizio CP_5
in favore del e a carico dell' e della , sulla base dello Pt_1 CP_1 CP_5
scaglione compreso fra € 52.000,01 e € 250.000,00, con applicazione dell'art. 97 c.p.c..
Tali spese vanno liquidate in € 759,00 per spese e € 7.052,00 per compensi professionali, di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
In applicazione dell'art. 97 c.p.c. tali spese vanno ripartite in ragione del diverso interesse nella causa, sicchè l' sarà tenuta al pagamento di 4/5 CP_1
delle spese e dei compensi come sopra liquidati e la al pagamento CP_5
del restante 1/5 (tenuto conto del valore della domanda nei confronti della
). CP_5
Nel presente grado il è soccombente nei confronti della Pt_1 CP_7
e, pertanto, va condannato al rimborso delle spese che si
[...]
liquidano, tenendo conto dell'oggetto del contendere limitato alle spese processuali, in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, di cui €
900,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per
8 la fase istruttoria ed € 1.250,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge.
Quanto alle spese del presente grado nel rapporto dell'appellante con l' CP_1
e la , per il principio di soccombenza, gli enti vanno condannati al CP_5
pagamento della somma di € 355,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi professionali, di cui € 900,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.250,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge.
Anche in tal caso, in applicazione dell'art. 97 c.p.c. tali spese vanno ripartite in ragione del diverso interesse nella causa, sicchè l' sarà tenuta al CP_1
pagamento di 4/5 delle spese e dei compensi come sopra liquidati e la al pagamento del restante 1/5. CP_5
Va puntualizzato che nel presente grado di giudizio, avente ad oggetto il regime delle spese del primo grado, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va individuato in base al criterio del decisum, che nella specie è quello che concerne l'importo delle spese riconosciute per il primo grado medesimo.
Nulla sulle spese nei rapporti fra il , da una parte, e il Pt_1 CP_3
e il dall'altra oneri, in quanto non costituiti.
[...] Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da , titolare Parte_1
della omonima ditta corrente in Caronia, avverso la sentenza del Tribunale di Patti 72/2023, così decide:
- Rigetta l'appello proposto dal nei confronti dell' Pt_1 [...]
, del e del Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- Accoglie l'appello proposto dal contro l' e la Pt_1 CP_1 CP_5
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna
[...]
9 l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5
tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore del , che liquida nel totale in € 759,00 per Pt_1
spese e € 7.052,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, disponendo che la condanna venga intesa in ragione di 4/5 a carico dell' e in ragione di 1/5 a carico della CP_1
; CP_5
- Condanna al rimborso delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio, in favore dell' Controparte_2
che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali,
[...]
oltre oneri accessori di legge.
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_1
la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5
tempore, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore del , che liquida nel totale in € 355,00 per Pt_1
spese ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendo che la condanna venga intesa in ragione di 4/5 a carico dell' e in ragione di 1/5 a CP_1
carico della;
CP_5
- nulla sulle spese nei rapporti fra il , da un lato, e il Pt_1 CP_4
e il dall'altro.
[...] Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa G. Randazzo
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