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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12159 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32743/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32743/2017 promossa da:
(C.F. ) in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Mazzucchiello
[...]
ATTORE
Contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e difesa congiuntamente e CP_2 disgiuntamente dall'avv. Antonio di Rienzo w RI Accardo
CONVENUTO
e quali eredi legittimi della de Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 rapp.ti e difesi, dall'Avv. Mario Mazzucchiello
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.9.2025 e memorie conclusionali e di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Persona_1 Parte_1 giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 1 di 18 patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta.
In particolare, l'attrice premetteva che:
- in data 23.10.2012 si recava presso l'unità di Senologia dell'Ospedale “Villa Betania” di Napoli affetta da un nodulo al livello del quadrante superiore esterno della mammella destra ove frettolosamente e senza ulteriori accertamenti veniva sottoposta ad invasivo trattamento di “ampia biopsia escissionale chirurgica” in assenza di consenso;
- in data 26.10.2012 seguirono dimissioni senza alcuna prescrizione farmacologica con conseguente manifestazione di sintomi quali infezione locale con rialzi di febbre e fuoriuscita di pus dalla ferita;
- successivamente i sanitari si limitarono ad effettuare delle medicazioni con lo svuotamento del materiale suppurativo senza procedere ad opportuni esami e prescrivendo cura antibiotica solo in due visite (5.11.2012 e 17.1.2013);
- la paziente a causa dell'inadeguatezza della prestazione medica veniva costretta ad un secondo ricovero presso la medesima clinica ed a un ulteriore intervento chirurgico di ampia escissione in sede della lesione;
- durante il trattamento non vennero prelevati campioni per esami colturali, finalizzati all'identificazione dei germi patogeni e dunque, nel corso dell'intera degenza, i sanitari, pur rilevando la persistenza di iperpiressia e secrezione dalla ferita chirurgica, solo il 14.2.2013, effettuarono un esame colturale, prelevando il materiale di secrezione dalla ferita chirurgica;
- in data 16.2.2013, senza attendere il risultato dell'antibiogramma la paziente veniva dimessa con prescrizione di UG (amoxicillina + acido clavulanico), già assunto in precedenza con scarsi benefici;
- la cronicizzazione del processo settico (mastite acuta ascessuale) costrinse la paziente ad ulteriori cure sempre presso “Villa Betania”;
- durante tale degenza, le veniva reiterata ancora l'associazione antibiotica con Glazidim, IN e drenata una raccolta saccata purulenta dalla mammella, ma ancora una volta, non le veniva effettuato alcun esame colturale, quindi, i sanitari, dinanzi ad un conclamato stato settico con febbre infettiva e brividi scuotenti ed all'inefficacia delle cure erogate, trasferivano la paziente presso l'AORN “Dei Colli” (Ospedale Cotugno) di Napoli;
- ivi ricoverata, gli esami batteriologici confermavano un gravissimo stato epidemico con l'isolamento di molteplici patogeni e nonostante le massicce terapie farmacologiche, la paziente, in data 21.3.2013, subiva l'ulteriore incisione dell'ascesso mammario;
pagina 2 di 18 - in data 29.3.2013, per cercare di arginare il gravissimo processo infettivo che comprometteva addirittura la sopravvivenza della malcapitata, la paziente veniva sottoposta una mastectomia sottocutanea del seno destro;
- successivamente seguirono molti altri ricoveri presso l' di Firenze, ove la CP_5 Per_1 veniva sottoposta ad ulteriori interventi di curetage e drenaggio chirurgico delle innumerevoli ferite;
- dopo ulteriori accertamenti di controllo eseguiti presso l' , in data 29.1.2015, Controparte_6
l'istante, lamentando turgore e dolenzia al seno sinistro, veniva ricoverava presso l'AOU della
Seconda Università degli Studi di Napoli ove la paziente fu sottoposta ad ulteriori esami;
- in data 2.2.2015, la paziente subiva l'incisione dell'ascesso della mammella sinistra con prelievo di materiale purulento destinato all'esame batteriologico dal quale emergeva un contagio da
RO Koseri;
- affidatasi alle cure dei sanitari dell'AOU della S.U.N., la malcapitata, a seguito dell'ascesso mammario a sinistra, subiva in data 24.2.2015 una prima asportazione parziale della mammella sinistra e poi, la definitiva mastectomia in data 17.6.2015;
- la paziente soffriva enormemente per la grave mutilazione e le vistose cicatrici chirurgiche bilaterali residuatele, non emendabili con un intervento di protesizzazione;
- a seguito della vicenda de qua, subiva un inevitabile cambiamento in peius della sua esistenza, riportando una grave sindrome depressiva di origine post-traumatica, legata alla difficoltà a riconoscere la propria femminilità, sia nel rapporto con sé stessa, che con gli altri, ed in modo particolare, con il compagno, dovendo ricorrere altresì alle cure specialistiche e farmacologiche
(Xanax e Seroxat e Songar) del dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Napoli 1 Centro, Distretto
n. 26.
Tanto premesso, l'attore chiedeva di dichiarare la responsabilità la Controparte_1 nella produzione e causazione dei danni tutti derivati all'istante e per l'effetto,
[...] condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante e da
Il tutto con vittoria di spese e onorari. Parte_1
In data 10.4.2018 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale chiedeva in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/ o l'improcedibilità del presente
[...] giudizio. Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed in subordine, ridurre a quanto di ragione la pretesa economica di parte istante, secondo quanto eventualmente emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie alla conclusione del giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e onorari.
In data 20.1.2025 decedeva e per l'effetto nella successiva data del 20.1.2025 Persona_1 intervenivano e quali eredi legittimi Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 pagina 3 di 18 della de cuius, i quali chiedevano accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta in p. del Presidente p.t., e, per l'effetto, condannarla al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subìti dalla compianta sia patrimoniali (perdita del Persona_1 reddito figurativo da casalinga, spese mediche sostenute, etc.), che non patrimoniali (invalidità temporanea, danno biologico permanente, oltre all'incidenza dello stesso sui riflessi di carattere esistenziale, danno alla salute, relazionale, morale, alla capacità lavorativa generica, alla vita familiare, danno per la perdita di chances terapeutiche e di completa guarigione, etc.), e trasmessi iure successionis agli eredi legittimi,
[...]
e nonché al risarcimento di tutti i danni Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 patiti da danneggiato in via diretta e di riflesso, sia patrimoniali (spese di viaggio Parte_1 sostenute per recarsi presso il nosocomio toscano), che non patrimoniali (esistenziali, relazionali, morali, etc.).
Il Giudice in data 22.9.2025 invitava le parti a precisare le conclusioni e introitava la causa a sentenza con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione quale dedotta dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, essa è certamente da rigettare.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un.,
21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l'atto di citazione è intellegibili ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Proseguendo nel merito, la decisione richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito pagina 4 di 18 dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge LI va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Tuttavia, in relazione all'ente giàprima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale.
In particolare, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr.
Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr.
Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr.
Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013).
Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto al sanitario operante ante si applicava e si applica, in questa sede, lo statuto della responsabilità Pt_3 contrattuale.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in pagina 5 di 18 generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge LI, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva pagina 6 di 18 attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui pagina 7 di 18 la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la pagina 8 di 18 regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a pagina 9 di 18 porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, pagina 10 di 18 grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr. anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
Alla luce di quanto esposto in epigrafe, occorre esaminare l'istruttoria svolta, i cui momenti di rilievo risultano i seguenti:
• la consulenza tecnica d'ufficio inizialmente disposta e affidata al dott. Persona_2
(specialista in Chirurgia Generale e Vascolare) non risultava conforme ai dettami della Legge Pt_3 in quanto affidata a un unico consulente lo svolgimento dell'incarico ( cfr Cass. n. 15594 del
11/6/25); la relazione veniva contestata altresì per aver preso in esame documentazione non prodotta nei termini di legge e non attinente ai fatti di causa. A fronte delle critiche puntuali sollevate dai consulenti di parte convenuta, e considerata l'insoddisfacente replica fornita dal CTU, il Giudice dott. disponeva la rinnovazione della consulenza, con nomina di un Persona_3 collegio peritale multidisciplinare;
• la nuova relazione tecnica redatta dal Collegio peritale, composto dalla dott.ssa Persona_4
(specialista in Medicina Legale), dal dott. (specialista in Infettivologia) e dal dott. Persona_5
(specialista in Chirurgia Plastica), si contraddistingue per completezza Persona_6 argomentativa e coerenza logica. Tali caratteristiche rendono la relazione attendibile negli esiti, ai fini della decisione di questo Giudice.
• in data 6 ottobre 2023, il G.U., dott.ssa Rosaria Gatti, ammetteva la prova testimoniale richiesta da autorizzando l'escussione dei testi (sorella della vittima) e Parte_1 Testimone_2
(figlia della vittima) che si svolgeva il 22.2.2024. I suddetti testi Controparte_3 dichiaravano che, in data 7 ottobre 2023, e avevano Testimone_2 Parte_1 contratto matrimonio e che il marito aveva prestato assistenza alla moglie durante il periodo di malattia (cfr. verbale del 22 febbraio 2024).
In particolare, la seconda perizia ha chiarito quanto segue:
- la paziente, in seguito all'intervento chirurgico di ampia biopsia escissionale alla mammella destra svolto presso l' in data 24/10/2012, manifestava una Controparte_8 infezione, complicanza post-bioptica prevista ma non sempre prevenibile nonostante la somministrazione di una adeguata profilassi antibiotica, come sembra essere stato nel caso in esame
(cfr. pg. 29 ctu);
pagina 11 di 18 - dalla disamina del caso, non si ravvisano elementi di censura a carico dei predetti sanitari nel corso della procedura chirurgica bioptico-escissionale, tra l'altro, indicata per giungere ad una corretta diagnosi di mastopatia fibrocistica, mentre non si può condividere il loro operato nella gestione della complicanza insorta dopo l'intervento (cfr. 29 ctu);
- dalla documentazione esaminata in accordo con il racconto anamnestico della paziente, risulta evidente che la dopo le dimissioni manifestò una infezione inizialmente localizzata solo alla Per_1 ferita chirurgica alla mammella destra, che veniva medicata e curata in ambulatorio per oltre tre mesi senza alcun beneficio, per poi manifestare una grave mastite acuta su base infettiva da
DO aeruginosa che rese necessario un prolungato periodo di controlli, cure, trattamenti chirurgici locali e che alla fine rese necessario l'intervento di mastectomia totale (in data
29/3/2013);
- pertanto è evidente una condotta censurabile dei sanitari della citata struttura, i quali nonostante l'inefficacia delle cure e medicazioni locali poste in atto sulla ferita chirurgica (desumibili dal protrarsi dei controlli per un periodo superiore a tre mesi rispetto ai comuni 10-15 giorni necessari per la cicatrizzazione di una ferita) assunsero un atteggiamento di attesa o, comunque, di inerzia, non provvedendo, come previsto nei protocolli di una buona pratica medica, a richiedere dei tamponi colturali sulla breccia chirurgica (cfr. pg 30 ctu);
- sussiste un rapporto causale tra una condotta censurabile del personale sanitario dell
[...]
e l'intervento di mastectomia radicale a destra resosi necessario per la Controparte_8 diffusione dello stato settico da DO aeruginosa nonché del prolungarsi di cure e trattamenti anche successivi a causa della comparsa di una infezione recidivante sulla cicatrice residua;
- per quanto riguarda, invece, il riscontro dell'infezione a carico della mammella controlaterale, si ritiene che pur ammettendo che possa essere indubbiamente singolare il fatto che, nel medesimo soggetto, si sia manifestata una grave infezione batterica anche alla mammella sinistra, controlaterale, con necessità di sottoporre la paziente ad un altro intervento di mastectomia radicale, non si ritiene, tuttavia che risultino soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso causale tra l'infezione di questa mammella e la procedura chirurgica condotta precedentemente sull'altra mammella presso la casa di cura Villa Betania (cfr. pg 34 ctu);
- a tal proposito si osserva che alla mammella sinistra è stata accertata una infezione da RO RI (sia nel tampone della ferita che sul tampone dell'ascesso) come risulta dai referti dell'esame microbiologico colturale eseguito in data 5/2/15 presso la Seconda Università di Napoli;
non è, invece, mai stato isolato lo DO aeruginosa;
inoltre, l'infezione si è manifestata a distanza pagina 12 di 18 di circa due anni rispetto alla controlaterale;
è da ritenere alquanto improbabile che l'infezione si sia
“propagata” per contiguità tra le due mammelle;
- non si ritiene che l'ascesso alla mammella sinistra sia causalmente riconducibile all'intervento di biopsia escissionale cui è stata sottoposta la paziente in data 24/10/12 presso l
[...]
” né ad una responsabilità del personale sanitario della medesima struttura Controparte_8
(cfr. pg 35 ctu);
- riguardo, infine, la provata ipoacusia della paziente, premesso che appare documentato nella cartella clinica del P.O. Cotugno, come il deficit uditivo, insieme ad altri sintomi a carico dell'orecchio, considerato che l'ototossicità è uno dei maggiori effetti indesiderati di tale classe di farmaci, appare evidente come nel caso in esame il danno all'udito sia da considerare come una complicanza ben nota del trattamento antibiotico (cfr. 35 ctu);
In conclusione, sulla base della relazione peritale - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – si riconosce un danno biologico risarcibile del
28% (cfr. pg. 42 CTU).
In relazione alla incapacità temporanea, i comportamenti descritti hanno determinato un prolungamento del periodo di malattia pari a giorni 60 per TT e giorni 45 al 75%, nonché 45 al 50% e 25 giorni al 30% per
IT (cfr. pg. 44 CTU).
Ed in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024 , n. 21261, Cass. sentenza n. 19506 del 16 luglio 2024 e Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037).
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” si riconosce un danno biologico di € 147.057,00 oltre TT per € 6.900,00 per TT (60 giorni per euro 115,00), euro 3.881,00 per IT (45 giorni al 75% per euro 115,00), euro 2.587,00 per IT (45 giorni al 50% per euro 115,00), euro 862,50 per IT (25 giorni al
30% per euro 115,00). Per un totale di € 161.287,5 in ipotesi di biologico integralmente risarcibile.
Tuttavia, la ricorrente decedeva il 3.05.2025 ed intervenivano gli eredi Parte_1 CP_4
e (cfr. cert. di matrimonio, cert. stato di famiglia e atti di nascita all. del
[...] Controparte_3
17.1.2025); per l'effetto il danno subito va calcolato sui soli anni di sopravvivenza effettiva. Ebbene stamnte il superamento dell'applicabilità delle tabelle dcd di premorienza ( che parificano il risarcimento prescindendo dall'età della vittima e stabiliscono una diminuzione progressiva del valore della sofferenza) deve osservarsi quanto segue: la paziente al momento dei fatti aveva 48 anni, 52 erano gli anni mancanti per raggiungere il valore tabellare di età pari a 100; e la de cuius decedeva dopo 10 anni dall'evento lesivo
(2024) pertanto, sono riconoscibili € 161.287,5/52 x 10 per complessivi € 31.016,8.
pagina 13 di 18 Ciò posto, in ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale aggiuntivo rispetto a quello presumibile e tabellato,
l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%. Il risarcimento può quindi subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma anche in questa sede solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
più precisamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass.,
20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di prova è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella già riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Difatti, considerata l'entità del danno subito (28%), l'età della paziente (48 anni), valutate le conseguenze pagina 14 di 18 individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico riconosciuto dal Collegio peritale del 28%.
In ordine alla richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto di autodeterminazione si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte
Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo Cass. 31026/2023 e
Cass. 28974/2024 ). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato
(cfr. Cass. 31234/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. n. 1936/23 e da ultimo Cass. n.
5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. n. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la pagina 15 di 18 sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. Tutto quanto innanzi posto, nonostante il consenso informato appaia mancante in atti, detta assenza, da sola, non giustifica il riconoscimento della posta risarcitoria (cfr. pg. 9 ctu). Per l'effetto la domanda non può che essere rigettata.
Non risulta inoltre riconoscibile alcuna somma a titolo di danno patrimoniale subito dalla de cuius e trasmissibile agli eredi, attesa la totale assenza di elementi probatori a sostegno della pretesa attorea. In particolare, a distanza di circa otto anni dal fatto, non sono state documentate spese ( non risultano documentate prestazioni sanitarie rese a pagamento). Tutte le attività mediche, infatti, per come emerge chiaramente anche a pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio, sono state svolte presso strutture pubbliche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Con riguardo, invece, alla pretesa riduzione del c.d. reddito casalingo figurativo, non ignora la scrivente che
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. n. 20922 del
18/07/2023) – l'attività svolta nell'ambito domestico, sebbene priva di retribuzione e non produttiva di reddito in senso stretto, è suscettibile di valutazione economica, e la sua perdita può integrare un danno patrimoniale risarcibile. Tuttavia, tale danno deve essere oggetto di idonea prova in giudizio, non potendo essere riconosciuto in via automatica o presuntiva. Nel caso di specie, non risultano allegazioni né elementi istruttori nel fascicolo che comprovino l'effettivo svolgimento da parte della de cuius di attività domestiche tali da giustificare la liquidazione di un danno patrimoniale derivante dalla loro compromissione.
Non si ritiene altresì riconoscibile alcuna ulteriore posta risarcitoria in favore del coniuge, Parte_1
né a titolo di danno patrimoniale né di danno non patrimoniale, non risultando, in questa sede
[...] alcuna prova idonea a fondamento delle pretese avanzate.
In particolare, la prova testimoniale assunta in data 22 febbraio 2024 – avente ad oggetto l'assistenza prestata dal marito alla moglie e i danni diretti subiti dal marito per le incombenze oari adempimenti – si limita a riportare argomentazioni generiche in merito alle difficoltà incontrate, alle spese sostenute e alla vicinanza morale e materiale garantita alla congiunta, senza tuttavia apportare elementi istruttori autoreggenti. Difettano, in particolare:
• prove documentali relative agli spostamenti effettuati per prestare assistenza alla paziente ed ai relativi costi;
• documentazione reddituale idonea a dimostrare un effettivo danno da lucro cessante (ovvero una diminuzione di guadagno) mediante il confronto tra redditi percepiti prima e dopo l'evento lesivo
(sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno pagina 16 di 18 patrimoniale da lucro cessante deve essere provato in modo rigoroso, mediante specifica dimostrazione della perdita subita (Cass. Civ., Ord. n. 4557/2019; Cass. Civ., n. 14241/2023);
• documentazione relativa a spese di assistenza a mezzo di terzi;
In assenza di idonee allegazioni e riscontri probatori, pertanto, alcun risarcimento può essere riconosciuto in favore di Parte_1
Infine, sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24.10.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
In ordine alle spese di lite in favore degli eredi, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022, in assenza di aumento poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale in qualità di eredi dell'originario attore (cfr. Cass. n. 10367/2024). Peraltro, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto di alcune voci di domanda (quali il danno morale, la personalizzazione, danno da lesione del diritto di autodeterminazione, il danno patrimoniale), nonché la drastica riduzione delle somme riconosciute rispetto a quelle originariamente chieste, per l'operare della compensazione si applica una riduzione del 30% (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme Cass. civile sez. III,
03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda degli interventori e di nei limiti di quanto in parte motiva Parte_1
e, per l'effetto, condanna la a Controparte_1 versare a e la somma di €. 31.016,8; su tali Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24.10.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande dell'attore e degli interventori;
• condanna la al pagamento delle Controparte_1
Con spese di lite in favore del procuratore antistatario di e Parte_1 Controparte_4
pagina 17 di 18 spese che liquida in € 5331,2 per compensi professionali, € 545,00 oltre Controparte_3 spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32743/2017 promossa da:
(C.F. ) in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Mazzucchiello
[...]
ATTORE
Contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e difesa congiuntamente e CP_2 disgiuntamente dall'avv. Antonio di Rienzo w RI Accardo
CONVENUTO
e quali eredi legittimi della de Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 rapp.ti e difesi, dall'Avv. Mario Mazzucchiello
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.9.2025 e memorie conclusionali e di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Persona_1 Parte_1 giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 1 di 18 patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta.
In particolare, l'attrice premetteva che:
- in data 23.10.2012 si recava presso l'unità di Senologia dell'Ospedale “Villa Betania” di Napoli affetta da un nodulo al livello del quadrante superiore esterno della mammella destra ove frettolosamente e senza ulteriori accertamenti veniva sottoposta ad invasivo trattamento di “ampia biopsia escissionale chirurgica” in assenza di consenso;
- in data 26.10.2012 seguirono dimissioni senza alcuna prescrizione farmacologica con conseguente manifestazione di sintomi quali infezione locale con rialzi di febbre e fuoriuscita di pus dalla ferita;
- successivamente i sanitari si limitarono ad effettuare delle medicazioni con lo svuotamento del materiale suppurativo senza procedere ad opportuni esami e prescrivendo cura antibiotica solo in due visite (5.11.2012 e 17.1.2013);
- la paziente a causa dell'inadeguatezza della prestazione medica veniva costretta ad un secondo ricovero presso la medesima clinica ed a un ulteriore intervento chirurgico di ampia escissione in sede della lesione;
- durante il trattamento non vennero prelevati campioni per esami colturali, finalizzati all'identificazione dei germi patogeni e dunque, nel corso dell'intera degenza, i sanitari, pur rilevando la persistenza di iperpiressia e secrezione dalla ferita chirurgica, solo il 14.2.2013, effettuarono un esame colturale, prelevando il materiale di secrezione dalla ferita chirurgica;
- in data 16.2.2013, senza attendere il risultato dell'antibiogramma la paziente veniva dimessa con prescrizione di UG (amoxicillina + acido clavulanico), già assunto in precedenza con scarsi benefici;
- la cronicizzazione del processo settico (mastite acuta ascessuale) costrinse la paziente ad ulteriori cure sempre presso “Villa Betania”;
- durante tale degenza, le veniva reiterata ancora l'associazione antibiotica con Glazidim, IN e drenata una raccolta saccata purulenta dalla mammella, ma ancora una volta, non le veniva effettuato alcun esame colturale, quindi, i sanitari, dinanzi ad un conclamato stato settico con febbre infettiva e brividi scuotenti ed all'inefficacia delle cure erogate, trasferivano la paziente presso l'AORN “Dei Colli” (Ospedale Cotugno) di Napoli;
- ivi ricoverata, gli esami batteriologici confermavano un gravissimo stato epidemico con l'isolamento di molteplici patogeni e nonostante le massicce terapie farmacologiche, la paziente, in data 21.3.2013, subiva l'ulteriore incisione dell'ascesso mammario;
pagina 2 di 18 - in data 29.3.2013, per cercare di arginare il gravissimo processo infettivo che comprometteva addirittura la sopravvivenza della malcapitata, la paziente veniva sottoposta una mastectomia sottocutanea del seno destro;
- successivamente seguirono molti altri ricoveri presso l' di Firenze, ove la CP_5 Per_1 veniva sottoposta ad ulteriori interventi di curetage e drenaggio chirurgico delle innumerevoli ferite;
- dopo ulteriori accertamenti di controllo eseguiti presso l' , in data 29.1.2015, Controparte_6
l'istante, lamentando turgore e dolenzia al seno sinistro, veniva ricoverava presso l'AOU della
Seconda Università degli Studi di Napoli ove la paziente fu sottoposta ad ulteriori esami;
- in data 2.2.2015, la paziente subiva l'incisione dell'ascesso della mammella sinistra con prelievo di materiale purulento destinato all'esame batteriologico dal quale emergeva un contagio da
RO Koseri;
- affidatasi alle cure dei sanitari dell'AOU della S.U.N., la malcapitata, a seguito dell'ascesso mammario a sinistra, subiva in data 24.2.2015 una prima asportazione parziale della mammella sinistra e poi, la definitiva mastectomia in data 17.6.2015;
- la paziente soffriva enormemente per la grave mutilazione e le vistose cicatrici chirurgiche bilaterali residuatele, non emendabili con un intervento di protesizzazione;
- a seguito della vicenda de qua, subiva un inevitabile cambiamento in peius della sua esistenza, riportando una grave sindrome depressiva di origine post-traumatica, legata alla difficoltà a riconoscere la propria femminilità, sia nel rapporto con sé stessa, che con gli altri, ed in modo particolare, con il compagno, dovendo ricorrere altresì alle cure specialistiche e farmacologiche
(Xanax e Seroxat e Songar) del dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Napoli 1 Centro, Distretto
n. 26.
Tanto premesso, l'attore chiedeva di dichiarare la responsabilità la Controparte_1 nella produzione e causazione dei danni tutti derivati all'istante e per l'effetto,
[...] condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante e da
Il tutto con vittoria di spese e onorari. Parte_1
In data 10.4.2018 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale chiedeva in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/ o l'improcedibilità del presente
[...] giudizio. Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed in subordine, ridurre a quanto di ragione la pretesa economica di parte istante, secondo quanto eventualmente emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie alla conclusione del giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e onorari.
In data 20.1.2025 decedeva e per l'effetto nella successiva data del 20.1.2025 Persona_1 intervenivano e quali eredi legittimi Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 pagina 3 di 18 della de cuius, i quali chiedevano accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta in p. del Presidente p.t., e, per l'effetto, condannarla al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subìti dalla compianta sia patrimoniali (perdita del Persona_1 reddito figurativo da casalinga, spese mediche sostenute, etc.), che non patrimoniali (invalidità temporanea, danno biologico permanente, oltre all'incidenza dello stesso sui riflessi di carattere esistenziale, danno alla salute, relazionale, morale, alla capacità lavorativa generica, alla vita familiare, danno per la perdita di chances terapeutiche e di completa guarigione, etc.), e trasmessi iure successionis agli eredi legittimi,
[...]
e nonché al risarcimento di tutti i danni Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 patiti da danneggiato in via diretta e di riflesso, sia patrimoniali (spese di viaggio Parte_1 sostenute per recarsi presso il nosocomio toscano), che non patrimoniali (esistenziali, relazionali, morali, etc.).
Il Giudice in data 22.9.2025 invitava le parti a precisare le conclusioni e introitava la causa a sentenza con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione quale dedotta dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, essa è certamente da rigettare.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un.,
21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l'atto di citazione è intellegibili ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Proseguendo nel merito, la decisione richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito pagina 4 di 18 dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge LI va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Tuttavia, in relazione all'ente giàprima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale.
In particolare, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr.
Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr.
Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr.
Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013).
Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto al sanitario operante ante si applicava e si applica, in questa sede, lo statuto della responsabilità Pt_3 contrattuale.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in pagina 5 di 18 generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge LI, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva pagina 6 di 18 attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui pagina 7 di 18 la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la pagina 8 di 18 regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a pagina 9 di 18 porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, pagina 10 di 18 grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr. anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
Alla luce di quanto esposto in epigrafe, occorre esaminare l'istruttoria svolta, i cui momenti di rilievo risultano i seguenti:
• la consulenza tecnica d'ufficio inizialmente disposta e affidata al dott. Persona_2
(specialista in Chirurgia Generale e Vascolare) non risultava conforme ai dettami della Legge Pt_3 in quanto affidata a un unico consulente lo svolgimento dell'incarico ( cfr Cass. n. 15594 del
11/6/25); la relazione veniva contestata altresì per aver preso in esame documentazione non prodotta nei termini di legge e non attinente ai fatti di causa. A fronte delle critiche puntuali sollevate dai consulenti di parte convenuta, e considerata l'insoddisfacente replica fornita dal CTU, il Giudice dott. disponeva la rinnovazione della consulenza, con nomina di un Persona_3 collegio peritale multidisciplinare;
• la nuova relazione tecnica redatta dal Collegio peritale, composto dalla dott.ssa Persona_4
(specialista in Medicina Legale), dal dott. (specialista in Infettivologia) e dal dott. Persona_5
(specialista in Chirurgia Plastica), si contraddistingue per completezza Persona_6 argomentativa e coerenza logica. Tali caratteristiche rendono la relazione attendibile negli esiti, ai fini della decisione di questo Giudice.
• in data 6 ottobre 2023, il G.U., dott.ssa Rosaria Gatti, ammetteva la prova testimoniale richiesta da autorizzando l'escussione dei testi (sorella della vittima) e Parte_1 Testimone_2
(figlia della vittima) che si svolgeva il 22.2.2024. I suddetti testi Controparte_3 dichiaravano che, in data 7 ottobre 2023, e avevano Testimone_2 Parte_1 contratto matrimonio e che il marito aveva prestato assistenza alla moglie durante il periodo di malattia (cfr. verbale del 22 febbraio 2024).
In particolare, la seconda perizia ha chiarito quanto segue:
- la paziente, in seguito all'intervento chirurgico di ampia biopsia escissionale alla mammella destra svolto presso l' in data 24/10/2012, manifestava una Controparte_8 infezione, complicanza post-bioptica prevista ma non sempre prevenibile nonostante la somministrazione di una adeguata profilassi antibiotica, come sembra essere stato nel caso in esame
(cfr. pg. 29 ctu);
pagina 11 di 18 - dalla disamina del caso, non si ravvisano elementi di censura a carico dei predetti sanitari nel corso della procedura chirurgica bioptico-escissionale, tra l'altro, indicata per giungere ad una corretta diagnosi di mastopatia fibrocistica, mentre non si può condividere il loro operato nella gestione della complicanza insorta dopo l'intervento (cfr. 29 ctu);
- dalla documentazione esaminata in accordo con il racconto anamnestico della paziente, risulta evidente che la dopo le dimissioni manifestò una infezione inizialmente localizzata solo alla Per_1 ferita chirurgica alla mammella destra, che veniva medicata e curata in ambulatorio per oltre tre mesi senza alcun beneficio, per poi manifestare una grave mastite acuta su base infettiva da
DO aeruginosa che rese necessario un prolungato periodo di controlli, cure, trattamenti chirurgici locali e che alla fine rese necessario l'intervento di mastectomia totale (in data
29/3/2013);
- pertanto è evidente una condotta censurabile dei sanitari della citata struttura, i quali nonostante l'inefficacia delle cure e medicazioni locali poste in atto sulla ferita chirurgica (desumibili dal protrarsi dei controlli per un periodo superiore a tre mesi rispetto ai comuni 10-15 giorni necessari per la cicatrizzazione di una ferita) assunsero un atteggiamento di attesa o, comunque, di inerzia, non provvedendo, come previsto nei protocolli di una buona pratica medica, a richiedere dei tamponi colturali sulla breccia chirurgica (cfr. pg 30 ctu);
- sussiste un rapporto causale tra una condotta censurabile del personale sanitario dell
[...]
e l'intervento di mastectomia radicale a destra resosi necessario per la Controparte_8 diffusione dello stato settico da DO aeruginosa nonché del prolungarsi di cure e trattamenti anche successivi a causa della comparsa di una infezione recidivante sulla cicatrice residua;
- per quanto riguarda, invece, il riscontro dell'infezione a carico della mammella controlaterale, si ritiene che pur ammettendo che possa essere indubbiamente singolare il fatto che, nel medesimo soggetto, si sia manifestata una grave infezione batterica anche alla mammella sinistra, controlaterale, con necessità di sottoporre la paziente ad un altro intervento di mastectomia radicale, non si ritiene, tuttavia che risultino soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento del nesso causale tra l'infezione di questa mammella e la procedura chirurgica condotta precedentemente sull'altra mammella presso la casa di cura Villa Betania (cfr. pg 34 ctu);
- a tal proposito si osserva che alla mammella sinistra è stata accertata una infezione da RO RI (sia nel tampone della ferita che sul tampone dell'ascesso) come risulta dai referti dell'esame microbiologico colturale eseguito in data 5/2/15 presso la Seconda Università di Napoli;
non è, invece, mai stato isolato lo DO aeruginosa;
inoltre, l'infezione si è manifestata a distanza pagina 12 di 18 di circa due anni rispetto alla controlaterale;
è da ritenere alquanto improbabile che l'infezione si sia
“propagata” per contiguità tra le due mammelle;
- non si ritiene che l'ascesso alla mammella sinistra sia causalmente riconducibile all'intervento di biopsia escissionale cui è stata sottoposta la paziente in data 24/10/12 presso l
[...]
” né ad una responsabilità del personale sanitario della medesima struttura Controparte_8
(cfr. pg 35 ctu);
- riguardo, infine, la provata ipoacusia della paziente, premesso che appare documentato nella cartella clinica del P.O. Cotugno, come il deficit uditivo, insieme ad altri sintomi a carico dell'orecchio, considerato che l'ototossicità è uno dei maggiori effetti indesiderati di tale classe di farmaci, appare evidente come nel caso in esame il danno all'udito sia da considerare come una complicanza ben nota del trattamento antibiotico (cfr. 35 ctu);
In conclusione, sulla base della relazione peritale - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – si riconosce un danno biologico risarcibile del
28% (cfr. pg. 42 CTU).
In relazione alla incapacità temporanea, i comportamenti descritti hanno determinato un prolungamento del periodo di malattia pari a giorni 60 per TT e giorni 45 al 75%, nonché 45 al 50% e 25 giorni al 30% per
IT (cfr. pg. 44 CTU).
Ed in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024 , n. 21261, Cass. sentenza n. 19506 del 16 luglio 2024 e Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037).
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” si riconosce un danno biologico di € 147.057,00 oltre TT per € 6.900,00 per TT (60 giorni per euro 115,00), euro 3.881,00 per IT (45 giorni al 75% per euro 115,00), euro 2.587,00 per IT (45 giorni al 50% per euro 115,00), euro 862,50 per IT (25 giorni al
30% per euro 115,00). Per un totale di € 161.287,5 in ipotesi di biologico integralmente risarcibile.
Tuttavia, la ricorrente decedeva il 3.05.2025 ed intervenivano gli eredi Parte_1 CP_4
e (cfr. cert. di matrimonio, cert. stato di famiglia e atti di nascita all. del
[...] Controparte_3
17.1.2025); per l'effetto il danno subito va calcolato sui soli anni di sopravvivenza effettiva. Ebbene stamnte il superamento dell'applicabilità delle tabelle dcd di premorienza ( che parificano il risarcimento prescindendo dall'età della vittima e stabiliscono una diminuzione progressiva del valore della sofferenza) deve osservarsi quanto segue: la paziente al momento dei fatti aveva 48 anni, 52 erano gli anni mancanti per raggiungere il valore tabellare di età pari a 100; e la de cuius decedeva dopo 10 anni dall'evento lesivo
(2024) pertanto, sono riconoscibili € 161.287,5/52 x 10 per complessivi € 31.016,8.
pagina 13 di 18 Ciò posto, in ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale aggiuntivo rispetto a quello presumibile e tabellato,
l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%. Il risarcimento può quindi subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma anche in questa sede solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
più precisamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass.,
20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di prova è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella già riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Difatti, considerata l'entità del danno subito (28%), l'età della paziente (48 anni), valutate le conseguenze pagina 14 di 18 individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico riconosciuto dal Collegio peritale del 28%.
In ordine alla richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto di autodeterminazione si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte
Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo Cass. 31026/2023 e
Cass. 28974/2024 ). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato
(cfr. Cass. 31234/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. n. 1936/23 e da ultimo Cass. n.
5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. n. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la pagina 15 di 18 sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. Tutto quanto innanzi posto, nonostante il consenso informato appaia mancante in atti, detta assenza, da sola, non giustifica il riconoscimento della posta risarcitoria (cfr. pg. 9 ctu). Per l'effetto la domanda non può che essere rigettata.
Non risulta inoltre riconoscibile alcuna somma a titolo di danno patrimoniale subito dalla de cuius e trasmissibile agli eredi, attesa la totale assenza di elementi probatori a sostegno della pretesa attorea. In particolare, a distanza di circa otto anni dal fatto, non sono state documentate spese ( non risultano documentate prestazioni sanitarie rese a pagamento). Tutte le attività mediche, infatti, per come emerge chiaramente anche a pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio, sono state svolte presso strutture pubbliche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Con riguardo, invece, alla pretesa riduzione del c.d. reddito casalingo figurativo, non ignora la scrivente che
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. n. 20922 del
18/07/2023) – l'attività svolta nell'ambito domestico, sebbene priva di retribuzione e non produttiva di reddito in senso stretto, è suscettibile di valutazione economica, e la sua perdita può integrare un danno patrimoniale risarcibile. Tuttavia, tale danno deve essere oggetto di idonea prova in giudizio, non potendo essere riconosciuto in via automatica o presuntiva. Nel caso di specie, non risultano allegazioni né elementi istruttori nel fascicolo che comprovino l'effettivo svolgimento da parte della de cuius di attività domestiche tali da giustificare la liquidazione di un danno patrimoniale derivante dalla loro compromissione.
Non si ritiene altresì riconoscibile alcuna ulteriore posta risarcitoria in favore del coniuge, Parte_1
né a titolo di danno patrimoniale né di danno non patrimoniale, non risultando, in questa sede
[...] alcuna prova idonea a fondamento delle pretese avanzate.
In particolare, la prova testimoniale assunta in data 22 febbraio 2024 – avente ad oggetto l'assistenza prestata dal marito alla moglie e i danni diretti subiti dal marito per le incombenze oari adempimenti – si limita a riportare argomentazioni generiche in merito alle difficoltà incontrate, alle spese sostenute e alla vicinanza morale e materiale garantita alla congiunta, senza tuttavia apportare elementi istruttori autoreggenti. Difettano, in particolare:
• prove documentali relative agli spostamenti effettuati per prestare assistenza alla paziente ed ai relativi costi;
• documentazione reddituale idonea a dimostrare un effettivo danno da lucro cessante (ovvero una diminuzione di guadagno) mediante il confronto tra redditi percepiti prima e dopo l'evento lesivo
(sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno pagina 16 di 18 patrimoniale da lucro cessante deve essere provato in modo rigoroso, mediante specifica dimostrazione della perdita subita (Cass. Civ., Ord. n. 4557/2019; Cass. Civ., n. 14241/2023);
• documentazione relativa a spese di assistenza a mezzo di terzi;
In assenza di idonee allegazioni e riscontri probatori, pertanto, alcun risarcimento può essere riconosciuto in favore di Parte_1
Infine, sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24.10.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
In ordine alle spese di lite in favore degli eredi, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022, in assenza di aumento poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale in qualità di eredi dell'originario attore (cfr. Cass. n. 10367/2024). Peraltro, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto di alcune voci di domanda (quali il danno morale, la personalizzazione, danno da lesione del diritto di autodeterminazione, il danno patrimoniale), nonché la drastica riduzione delle somme riconosciute rispetto a quelle originariamente chieste, per l'operare della compensazione si applica una riduzione del 30% (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme Cass. civile sez. III,
03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda degli interventori e di nei limiti di quanto in parte motiva Parte_1
e, per l'effetto, condanna la a Controparte_1 versare a e la somma di €. 31.016,8; su tali Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24.10.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande dell'attore e degli interventori;
• condanna la al pagamento delle Controparte_1
Con spese di lite in favore del procuratore antistatario di e Parte_1 Controparte_4
pagina 17 di 18 spese che liquida in € 5331,2 per compensi professionali, € 545,00 oltre Controparte_3 spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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