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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54433/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54433/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] ed ivi residente, domiciliato in Parte_1
Perugia, Ponte Valleceppi (PG) alla Via della Montagnola n.04, rappresentato e difeso dall'
Avv. Francesco Brozzi (C.F: con studio sito in Perugia, Piazza C.F._1
Italia n.09, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso il
13/09/2024 e notificato al ricorrente in data 31/10/2024. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria, con specifico riguardo alla sua situazione strettamente personale e lavorativa.
Si sono costituiti il e la Questura di concludendo per il rigetto Controparte_1 CP_2
del ricorso.
***
Il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che la disciplina processuale applicabile alla presente controversia è contenuta nell'art. 19-ter del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, il cui comma 4 prevede il termine di trenta giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento di rigetto da parte della Questura risale al 31/10/2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 17/12/2024, pertanto oltre il termine perentorio di 30 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Peraltro, il ricorrente ha omesso di fare istanza di rimessione in termini.
Considerata la pronuncia in rito della presente decisione, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Roma, 23/04/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54433/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] ed ivi residente, domiciliato in Parte_1
Perugia, Ponte Valleceppi (PG) alla Via della Montagnola n.04, rappresentato e difeso dall'
Avv. Francesco Brozzi (C.F: con studio sito in Perugia, Piazza C.F._1
Italia n.09, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso il
13/09/2024 e notificato al ricorrente in data 31/10/2024. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria, con specifico riguardo alla sua situazione strettamente personale e lavorativa.
Si sono costituiti il e la Questura di concludendo per il rigetto Controparte_1 CP_2
del ricorso.
***
Il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che la disciplina processuale applicabile alla presente controversia è contenuta nell'art. 19-ter del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, il cui comma 4 prevede il termine di trenta giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento di rigetto da parte della Questura risale al 31/10/2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 17/12/2024, pertanto oltre il termine perentorio di 30 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Peraltro, il ricorrente ha omesso di fare istanza di rimessione in termini.
Considerata la pronuncia in rito della presente decisione, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Roma, 23/04/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni