CASS
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/07/2025, n. 28006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28006 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OM RG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28006 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 01/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano premetteva: - che il Magistrato di sorveglianza di Pavia, con provvedimento del 17 maggio 2021, notificato al solo difensore avv. PALOMBA, aveva liquidato a favore di GI DI OM la somma di euro 4.232,00 a titolo di indennizzo per la detenzione degradante dal medesimo subita nelle Case circondariali di Poggioreale, Carinola, Secondigliano e Asti;
- che avverso detto provvedimento aveva proposto reclamo il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- che, in esito all'udienza del 25 novembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto il reclamo;
- che avverso il provvedimento in data 17 maggio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva proposto reclamo anche il difensore del DI OM con atto depositato il giorno 11 dicembre 2024. 2. Tanto premesso, il Tribunale adito dichiarava quest'ultimo reclamo inammissibile per tardività. Osservava, sul punto, il giudice a quo che, se dalla mera notifica del decreto di fissazione di udienza del 25 novembre 2024, relativa al parallelo reclamo presentato dal Provveditorato, il DI OM e il suo difensore non avevano potuto avere piena conoscenza dell'ordinanza impugnata, certamente ne avevano potuto apprendere il contenuto nel corso dell'udienza, in cui, presenti entrambi, non avevano chiesto di essere rimessi nel termine per proporre reclamo. Da tale data, pertanto, doveva decorrere il termine di "dieci giorni" previsto dall'art. 35-bis Ord. pen., che, alla data dell'Il dicembre 2024, era, quindi, interamente decorso. Alle stesse conclusioni si sarebbe pervenuti anche se il termine in questione si fosse fatto decorrere dal 26 novembre 2024, data della notifica a interessato e difensore dell'ordinanza emessa il giorno precedente. 3. Ha proposto ricorso per cassazione GI DI OM, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge "per aver il Tribunale ritenuta tardiva la proposizione del reclamo, confondendo in maniera aberrante il sollecito dell'11.12.2024, finalizzato unicamente alla registrazione e fissazione del reclamo presentato tempestivamente in data 15.7.2021, con il reclamo originario". 2 Produce il difensore documentazione a sostegno con ricevuta dì avvenuta consegna del reclamo proposto in data 15 luglio 2021 avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Pavia il 17 maggio 2021. 4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La disposizione che soccorre nella decisione del caso di specie è quella prevista dall'art. 24, comma 6-ter, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 29 ottobre 2020), che, con riguardo al deposito di atti d'impugnazione (commi 6-bis e 4 dello stesso art. 24), categoria cui pacificamente appartiene il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. (fra tutte, Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237 - 01), recita: «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale». Tale disposizione, nella vicenda in esame, non risulta essere stata rispettata dal difensore dell'interessato. Si evince, invero, dagli atti - cui la Corte può accedere quale giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - che il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., avverso il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza di Pavia in data 17 maggio 2021, non è stato trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (studiopalomba©pec.it ) a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, come avrebbe dovuto ai sensi della disposizione prima riportata, ma, in data 15 luglio 2021, al diverso indirizzo di posta elettronica del giudice ad quem, ossia a quello del Tribunale di sorveglianza di Milano (depositoattipenali.tribsorv.milano©giustiziacert.it ). 3 Il Consigliere estensore All'Ufficio di sorveglianza di Pavia il suddetto reclamo risulta ricevuto, come risulta dal timbro apposto sul frontespizio dell'atto, più di tre anni dopo, solo in data 11 dicembre 2024 (stesso giorno in cui, per la seconda volta, l'atto medesimo veniva trasmesso anche al Tribunale di sorveglianza dì Milano). È evidente, pertanto, che il reclamo de quo non poteva che essere dichiarato inammissibile per tardività, come deciso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, ma per le ragioni appena esposte, in parziale correzione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dell'iter argomentativo svolto in sede di merito (compresa la correzione del termine per proporre reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., previsto dal comma 4 dello stesso articolo in quindici giorni e non in dieci). 3. Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1° luglio 2025
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28006 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 01/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano premetteva: - che il Magistrato di sorveglianza di Pavia, con provvedimento del 17 maggio 2021, notificato al solo difensore avv. PALOMBA, aveva liquidato a favore di GI DI OM la somma di euro 4.232,00 a titolo di indennizzo per la detenzione degradante dal medesimo subita nelle Case circondariali di Poggioreale, Carinola, Secondigliano e Asti;
- che avverso detto provvedimento aveva proposto reclamo il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- che, in esito all'udienza del 25 novembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto il reclamo;
- che avverso il provvedimento in data 17 maggio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva proposto reclamo anche il difensore del DI OM con atto depositato il giorno 11 dicembre 2024. 2. Tanto premesso, il Tribunale adito dichiarava quest'ultimo reclamo inammissibile per tardività. Osservava, sul punto, il giudice a quo che, se dalla mera notifica del decreto di fissazione di udienza del 25 novembre 2024, relativa al parallelo reclamo presentato dal Provveditorato, il DI OM e il suo difensore non avevano potuto avere piena conoscenza dell'ordinanza impugnata, certamente ne avevano potuto apprendere il contenuto nel corso dell'udienza, in cui, presenti entrambi, non avevano chiesto di essere rimessi nel termine per proporre reclamo. Da tale data, pertanto, doveva decorrere il termine di "dieci giorni" previsto dall'art. 35-bis Ord. pen., che, alla data dell'Il dicembre 2024, era, quindi, interamente decorso. Alle stesse conclusioni si sarebbe pervenuti anche se il termine in questione si fosse fatto decorrere dal 26 novembre 2024, data della notifica a interessato e difensore dell'ordinanza emessa il giorno precedente. 3. Ha proposto ricorso per cassazione GI DI OM, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge "per aver il Tribunale ritenuta tardiva la proposizione del reclamo, confondendo in maniera aberrante il sollecito dell'11.12.2024, finalizzato unicamente alla registrazione e fissazione del reclamo presentato tempestivamente in data 15.7.2021, con il reclamo originario". 2 Produce il difensore documentazione a sostegno con ricevuta dì avvenuta consegna del reclamo proposto in data 15 luglio 2021 avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Pavia il 17 maggio 2021. 4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La disposizione che soccorre nella decisione del caso di specie è quella prevista dall'art. 24, comma 6-ter, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 29 ottobre 2020), che, con riguardo al deposito di atti d'impugnazione (commi 6-bis e 4 dello stesso art. 24), categoria cui pacificamente appartiene il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. (fra tutte, Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237 - 01), recita: «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale». Tale disposizione, nella vicenda in esame, non risulta essere stata rispettata dal difensore dell'interessato. Si evince, invero, dagli atti - cui la Corte può accedere quale giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - che il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., avverso il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza di Pavia in data 17 maggio 2021, non è stato trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (studiopalomba©pec.it ) a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, come avrebbe dovuto ai sensi della disposizione prima riportata, ma, in data 15 luglio 2021, al diverso indirizzo di posta elettronica del giudice ad quem, ossia a quello del Tribunale di sorveglianza di Milano (depositoattipenali.tribsorv.milano©giustiziacert.it ). 3 Il Consigliere estensore All'Ufficio di sorveglianza di Pavia il suddetto reclamo risulta ricevuto, come risulta dal timbro apposto sul frontespizio dell'atto, più di tre anni dopo, solo in data 11 dicembre 2024 (stesso giorno in cui, per la seconda volta, l'atto medesimo veniva trasmesso anche al Tribunale di sorveglianza dì Milano). È evidente, pertanto, che il reclamo de quo non poteva che essere dichiarato inammissibile per tardività, come deciso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, ma per le ragioni appena esposte, in parziale correzione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dell'iter argomentativo svolto in sede di merito (compresa la correzione del termine per proporre reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., previsto dal comma 4 dello stesso articolo in quindici giorni e non in dieci). 3. Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1° luglio 2025