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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 934/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 9 dicembre 2025, a seguito dello scambio delle autorizzate note scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
934/2018 r.g., vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo Parte_1 grado, dall'avv. Pietro Marzano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano
d'Arco (NA), alla via Nazionale delle Puglie n. 222;
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del responsabile della Direzione Legale, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.to Giuseppe Palmieri, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via De
Pretis n. 62;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 2075/17.
Procedimento N. 934/2018 R.G. - Sentenza - Pag. 1
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Marigliano, al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà – veicolo KIA RION tg.
ER418KE - il giorno 14.10.2014 in Mercogliano.
1.2 A sostegno della domanda espose che, mentre percorreva l'autostrada A16 Napoli -Bari con direzione Bari, all'uscita Avellino Ovest, percorrendo con regolare condotta di guida e velocità moderata la corsia riservata al servizio Telepass – del quale la detta autovettura fruiva con n.
, dal 14.1.2014, in forza di contratto Telepass Family – per procedere al pagamento P.IVA_1 automatizzato, la sbarra delimitante il varco Telepass, dopo essersi innalzata, si era abbassata improvvisamente sul veicolo in transito collidendolo e provocando danni alla parte anteriore ed in particolare al montante parabrezza destro, al retrovisore esterno destro e alla portiera anteriore destra.
1.3 Resistette alla domanda eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 competenze del Giudice adito, e il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti e contestando la fondatezza della domanda.
1.4 Espletata la prova testi, con sentenza n. 2075/2017 il Giudice di Pace di Marigliano – affermata la proponibilità della domanda e la legittimazione attiva dell'attrice - rigettò la richiesta risarcitoria ritenendo non sussistente la legittimazione passiva della società convenuta non essendo stata fornita prova dell'esistenza del contratto Telepass;
compensò tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la pronuncia Parte_1 di prime cure, per errata valutazione delle risultanze istruttorie, nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva di . Ha, quindi, insistito, per la integrale Controparte_1 riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
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3. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2022, poi rimandata, per esigenze di ruolo al
30.5.2024 ed infine al 4.12.2025. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato a seguito di ricostituzione del ruolo ed è stata rinviata d'ufficio in prosieguo precisazione conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, svoltasi in modalità cartolare, e all'esito della quale sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Va preliminarmente dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado relative alla proponibilità della domanda e alla legittimazione attiva di in quanto non oggetto di specifica censura. Parte_1
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova inoltre osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n.
27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che
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restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evincono in maniera accettabilmente chiara le censure mosse alla statuizione del giudice di pace.
Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
3.1 L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado per aver erroneamente affermato il difetto di legittimazione passiva di . CP_1 Controparte_1
Al riguardo in punto di diritto occorre preliminarmente distinguere tra la legittimazione attiva e passiva e la titolarità attiva e passiva del credito azionato: la legittimazione è condizione dell'azione e attiene alla prospettazione attorea della titolarità attiva e passiva del credito, indipendentemente dal suo accertamento che è rimesso al momento della decisione;
laddove la titolarità attiva e passiva attiene al merito della controversia.
La distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione e quello di carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, è stato efficacemente spiegato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova. Con tale sentenza le Sezioni Unite, sradicando il precedente orientamento, pur condividendo la differenza ontologica tra legittimatio ad causam e titolarità del diritto sostanziale e la riconducibilità di quest'ultima a questione di merito, hanno precisato che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che la propone, di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa non soggiacendo ad alcun termine decadenziale e ben potendo, pertanto, esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della decisione dunque alla fondatezza della domanda, alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non giustifica che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale quest'ultimo neghi la sussistenza della
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titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto, soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. 2 comma.
Ne consegue che il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo. La titolarità della posizione soggettiva può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Il difetto di legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno
(Cass., sez. un., 1912 del 2012) ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 20978 del 2013; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n.11837 del 2007).
La rilevabilità d'ufficio, purché desumibile dagli atti, viene affermata univocamente dalla giurisprudenza, vertendosi in materia di "ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio" e mirando a prevenire una sentenza "inutiliter data"- come si legge in Cass., Sez.
Un., n. 1912 del 2012 - e spettando al giudice verificare la coincidenza del soggetto che esercita l'azione o vi resiste con quello cui la legge riconosce il potere di agire e contraddire in ordine al rapporto giuridico dedotto in lite.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità sottolinea che: a) non si pongono problemi probatori
"perché si ragiona sulla base della domanda" e della prospettazione in essa contenuta;
b) la questione non é soggetta a preclusioni "in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio".
Facendo applicazione del principio da ultimo richiamato, deve ritenersi che, nella specie, certamente sussiste la legittimazione passiva di rappresentata negli atti Controparte_1 processuali di primo grado come soggetto tenuto alla custodia.
Peraltro, l'eccezione sollevata in primo grado, e ritenuta fondata dal primo Giudice, non attiene in realtà alla legitimatio ad causam delle parti, ma va correttamente riqualificata di difetto di titolarità passiva (potendo l'eccezione di difetto di legittimazione riqualificarsi d'ufficio in tal senso) ed è da ritenersi infondata.
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3.2 La domanda de quo va correttamente ricondotta nell'ambito della disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui agli artt. 2051 e ss. c.c.
L'attuale appellante in primo grado ha, infatti, dedotto di essere proprietario del veicolo danneggiato e l'esistenza di un contratto Telepass abbinato alla targa di detto veicolo ed ha, sin dall'atto di citazione, fatto riferimento alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
Pertanto, non vertendosi in un'ipotesi di responsabilità contrattuale, l'eventuale inesistenza di un contratto Telepass e il legittimo possesso di un apparecchio telepass – che giustificasse l'accesso alla corsia di pagamento riservata – potrebbe rilevare unicamente ai fini della valutazione di un eventuale concorso di colpa del danneggiato, incidente o interruttivo del nesso eziologico fra fatto illecito e danno.
Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. ord. n. 27724/2018) la formulazione dell'art. 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) evidenzia chiaramente che:
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto fra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”
(Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal
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danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche, di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra la cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Al riguardo, è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
20943 del 2022, che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Nell'ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., il comportamento colposo del danneggiato, che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con
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affidamento soggettivo anomalo può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo - valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1- ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, integrando gli, estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c..
Dunque, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
3.3 Alla stregua di tali principi, dai quali il Tribunale non ha ragione per discostarsi, e all'esito del riesame dell'istruttoria svolta in primo grado è da ritenersi che nel caso di specie il danneggiato abbia pienamente assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sullo stesso incombente.
La prospettazione fattuale indicata dall'istante nel primo grado di giudizio è stata confermata dalla prova testi espletata.
Difatti l'unico teste escusso in primo grado ha dichiarato di aver assistito ai fatti di causa confermando le circostanze di tempo e di luogo come descritte dal danneggiato.
In merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, ha dichiarato: di trovarsi, quale trasportato, sul sedile anteriore dell'auto che, percorrendo l'autostrada A16 Napoli-Bari, aveva imboccato il casello autostradale Avellino Ovest impegnando la corsia riservata al telepass per pagare il pedaggio;
che l'attuale appellante, figlia del teste, era abbonata al Telepass;
che la sbarra del Telepass si era dapprima alzata per consentire il passaggio dell'auto e poi improvvisamente, nonostante non vi fosse traffico o altri veicoli davanti, si era abbassata impattando sul cofano e sul parabrezza e danneggiando anche lo specchietto destro e la portiera destra;
che, nonostante la guidatrice avesse tentato di frenare, non era stato possibile evitare l'impatto in quanto tutto era avvenuto in maniera repentina;
che dopo il fatto si erano recati dapprima presso la Polizia Stradale accanto al per denunciare l'accaduto e successivamente – su indicazione della Polizia Parte_2
Stradale – anche presso il vicino dove era stata presentata denuncia. Il teste ha altresì Parte_2 riconosciuto nelle fotografie versate in atti i danni subiti dall'autovettura.
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Dall'istruttoria espletata in primo grado è, dunque, emersa la prova che i danni denunciati dall'appellante sono stati provocati dalla cosa in custodia dell'appellata società ed Controparte_1 in particolare da un malfunzionamento della sbarra orizzontale posta a chiusura dei varchi riservati al passaggio degli autoveicoli muniti del dispositivo Telepass.
3.4 Peraltro – diversamente da quanto affermato dal primo Giudice – da tutti gli elementi probatori acquisiti in giudizio è emersa univocamente la prova dell'esistenza del contratto telepass e, dunque, dell'abilitazione all'utilizzo degli appositi varchi riservati ai titolari del servizio Telepass.
L'attuale appellante ha, infatti, prodotto in primo grado la schermata proveniente da autostrade
Telepass da cui si evince che il contratto Telepass Family n. 148965064 dal 14.01.2014 era associato anche alla targa dell'auto oggetto di giudizio (tg. ER418KE); ha inoltre prodotto la missiva datata 27.10.2014 con la quale, in riferimento al sinistro in oggetto, la società appellata – nel riscontrare negativamente la richiesta risarcitoria - non contesta l'esistenza di un contratto
Telepass limitandosi ad evidenziare l'obbligo, nel transitare nelle piste automatizzate Telepass, di arrestare il veicolo ove la sbarra non si alzi o si alzi solo parzialmente.
La circostanza che l'autovettura in questione fosse abilitata ad utilizzare il varco riservato ai titolari di Telepass al momento del sinistro è inoltre stata confermata anche dal teste escusso che ha altresì precisato che al passaggio della autovettura la sbarra automatica di chiusura del varco che impedisce l'accesso alle autovetture prive di Telepass inizialmente si era alzata, salvo poi abbassarsi improvvisamente.
Orbene anche alla luce di tale circostanza deve ritenersi che la suddetta autovettura era munita – come peraltro si evince anche dalle foto versate in atti - dell'apposito dispositivo fornito dalla società il quale trasmette il segnale che consente alla sbarra orizzontale di sollevarsi e CP_1 rende in tal modo possibile il transito degli autoveicoli tramite l'apposito varco.
Ove, infatti, l'autovettura avesse tentato di transitare in una corsia (quella riservata al Telepass) non consentita non si sarebbe verificato un innalzamento della sbarra seguito da un successivo repentino abbassamento, ma la sbarra in parola non si sarebbe proprio sollevata.
Per la stessa ragione non appare fondata la contestazione di secondo cui la Controparte_1 sbarra potrebbe essersi abbassata per causa alla medesima non imputabile ed in particolare per un non corretto posizionamento del dispositivo sul parabrezza.
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Infatti, anche il non corretto posizionamento dell'apparecchio telepass, impedendone la lettura, avrebbe determinato il non innalzamento della sbarra, ferma la considerazione che un utilizzo anomalo dell'apparecchio telepass - in quanto idoneo ad attenuare o elidere il nesso di causa tra la res e l'evento danno – doveva essere provato dalla società appellata, secondo i principi sopra illustrati in materia di onere della prova in caso di responsabilità da cose in custodia;
tale prova invece non è stata offerta in giudizio.
3.5 Infondata appare poi l'eccezione di parte appellata di inammissibilità della prova per testi in relazione all'esistenza del contratto Telepass, giusta il disposto dell'art. 2721 c.c. che la esclude per i contratti di valore superiore ad euro 2,58.
Sul punto – ferma la considerazione che l'esistenza del contratto è emersa, come visto, anche da altri elementi istruttori – si osserva che la detta disposizione codicistica stabilisce che l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
In ogni caso, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come – fuori dai casi in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam - l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157
c.p.c., comma 2, rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione (in tal senso, ex plurimus, Cass. S.U. n. 16723/2020)
Principio questo di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione anche in relazione all'art. 2721 affermando, con la sentenza del 05/11/2024 n.28482, che “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'articolo 2721 del Cc, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito
l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, invece, mai ha eccepito in primo grado l'inammissibilità Controparte_1 della prova per testi, nemmeno dopo l'assunzione e nemmeno nella comparsa conclusionale,
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sollevando – tardivamente – la questione solo in appello.
3.6 Alla luce degli elementi probatori acquisiti in giudizio deve, dunque, ritenersi che l'appellante abbia con il telepass regolarmente tentato l'ingresso in autostrada sull'apposita corsia e che l'autovettura Kia abbia subito danni per effetto dell'improvviso abbassamento della sbarra autostradale.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame proposto e in riforma della sentenza di primo grado, la società va condannata a risarcire i danni subiti dall'appellante. Controparte_1
3.7 Sotto il profilo del quantum risarcitorio è stata prodotta in primo grado dal danneggiato una relazione peritale, redatta ex artt. 156-158 del D.lgs, n. 209/2005, con preventivo di spesa per la riparazione dei danni tecnici subiti dal veicolo di euro 1.802,16 + iva, e per un totale di euro
2.198,63.
Tale preventivo, in assenza di elementi contrari, può essere posto a fondamento della decisione atteso che lo stesso prende in considerazione i danni materiali (specchietto retrovisore destro, montante parabrezza destro e portiera destra) risultanti dalle fotografie versate in atti e confermati dal teste escusso.
Anche l'Iva è dovuta alla luce del consolidato principio per cui essendo la stessa un onere accessorio e consequenziale al danno subito, il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere l'Iva e questo anche quando il danneggiato non abbia ancora proceduto alla riparazione in quanto qualora decidesse di effettuare la riparazione dovrà comunque sostenere il costo dell'Iva.
La Corte di Cassazione anche recentemente ha ribadito tale principio affermando che “La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di estendere il risarcimento del danno patrimoniale agli oneri accessori e consequenziali, sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata – perché l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass., n. 10023 del
14/10/1997; Cass., n. 1688 del 27/1/2010; Cass., n. 22580 del 19/7/2022). Dunque, il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo
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dell'IVA che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente: ne consegue
l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata che subordina la considerazione dell'imposta al fatto che essa sia stata versata dal danneggiato, costituendo essa un onere futuro e certo al momento della liquidazione del danno” (Cassazione civile sez. II, 06/04/2023, n.9467).
In ordine poi al danno da cd. fermo tecnico si osserva che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 - e via via consolidandosi, Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718; Cass. 4/4/2019 n. 9348), cui questo giudice intende prestare adesione, ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
La conclusione si fonda sulle seguenti premesse:
a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. 04/12/2018, n. 31233);
b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698);
c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);
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d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato, indipendentemente dal fatto che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante,
“deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cassazione n. 5447 del 28/02/2020).
Alla luce delle esposte enunciazioni nomofilattiche, è da ritenersi che nel caso di specie non possa essere riconosciuta suddetta voce risarcitoria atteso che in primo grado l'attuale appellante, disattendendo siffatto onere, ha totalmente omesso di allegare alcun elemento concreto utile a tal fine, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno materiale subito dal motociclo inclusa sosta tecnica in totale assenza di deduzioni, allegazioni, e prova, al riguardo.
4. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda proposta in primo grado, Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.198,63
[...] Parte_1
(comprensivo di Iva) oltre interessi e rivalutazione dal verificarsi del danno ad oggi, nonché interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.
5.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015).
Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di e la Controparte_1
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relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, determinata per il primo grado in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al momento della pronuncia di primo grado, per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base all'importo in concreto riconosciuto), e per il secondo grado in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale e valore tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n.
29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art.
350 c.p.c.”).
Il tutto con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
5.2 L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, condanna
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 2.198,63 (iva Parte_1 inclusa), oltre interessi e rivalutazione dal verificarsi del danno ad oggi, nonché interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in Controparte_1 favore del difensore antistatario di parte appellante, avv. Pietro Marzano, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado di giudizio, nell'importo di euro 7,70 (in considerazione della mancata dimostrazione documentale di ulteriori spese) per esborsi (non
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essendovi evidenza del pagamento del contributo unificato) ed euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 9.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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